ORGANISMI PROTEZIONE PIANTE

ORGANISMI PROTEZIONE PIANTE (D.Lgs. 19/21)  (floro14)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF); Servizio Fitosanitario Centrale (SFC); Servizio Fitosanitario Regionale (SFR); Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); Istituto nazionale di riferimento per protezione delle piante (INPP); Segretariato per emergenze fitosanitarie (Segretariato); Unità territoriali per emergenze fitosanitarie (UTEF); Regioni; Laboratori nazionali di riferimento (Laboratori); Ispettore o agente o assistente o responsabile fitosanitario; Comando carabinieri unità forestali, ambientali, agroalimentari (CUFAA); Corpo Guardia di Finanza (GdF); chiunque produce, conserva, commercializza vegetali e prodotti vegetali   

Iter procedurale:

D.Lgs. 2/2/2021 definisce norme per la protezione delle piante da organismi nocivi, comprendente anche l’organizzazione del servizio fitosanitario nazionale e regionale ed in particolare:

Art. 4 Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) individuato quale Autorità competente per la protezione delle piante ed articolato in Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (INPP), mentre Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) è indicato quale organo deliberativo tecnico di SFC

Art. 5 SFC opera presso MIPAAF e rappresenta Autorità unica di coordinamento e vigilanza su protezione delle piante, nonché organo di collegamento con Commissione UE. SFC dispone di:

–          personale qualificato ed esperto per i seguenti ambiti di competenza: predisposizione ed adozione degli atti di CFN e relativa attività di Segreteria; controlli all’importazione; controlli alla produzione ed al territorio; controlli all’esportazione e rimozione alle barriere fitosanitarie ad export; formazione ed audit; comunicazione; raccordo con Istituzioni UE ed internazionali;

–          Direttore individuato da MIPAAF all’interno del proprio personale dirigenziale e comunicato entro 30 giorni a SFR

SFC svolge seguenti funzioni:

a)       coordinamento, collaborazione, interlocuzione con: Commissione UE; Servizi fitosanitari di Stati membri; Organizzazioni per protezione vegetali di Paesi Terzi; Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b)       designazione di esperti rappresentanti Italia presso Comitati e gruppi di lavoro in materia fitosanitaria istituiti da UE ed Organizzazioni internazionali, previo parere di CFN;

c)       comunicazioni ufficiali inerenti Convenzione internazionale protezione delle piante ed Organizzazione europea mediterranea per protezione piante, Commissione UE, altri Stati membri;

d)       coordinamento e funzionamento di CFN;

e)       adozione provvedimenti di protezione delle piante, previo parere di CFN;

f)        adozione ordinanze fitosanitarie;

g)       adozione Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, Piani nazionali dei controlli fitosanitari, Piani di emergenza e di azione nazionale, previo parere di CFN;

h)       raccolta dati relativi alla presenza e diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi nei vegetali e prodotti vegetali, nonché predisposizione e relativa divulgazione delle relazioni annuali;

i)         ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi, previo parere di CFN;

j)         designazione dei posti di controllo di frontiera e centri di ispezione, previo parere di CFN;

k)       designazione delle stazioni di quarantena e strutture di confinamento, previa istruttoria di SFR e parere di INPP;

l)         formazione ed aggiornamento del personale operante in SFN, previo parere di CFN, e tenuta del registro del personale di SFN;

m)      realizzazione programma di audit sulle strutture di SFN;

n)       definizione delle norme relative alla disciplina del logo, stemmi, emblemi, denominazioni ed ogni altro segno distintivo dell’immagine di SFN, nonché dei documenti di riconoscimento, uniformi, dispositivi di protezione individuale (DPI), altre dotazioni, previo parere di CFN;

o)       tenuta dei registri nazionali e definizione modalità di invio dei dati da parte di SFR;

p)       raccolta e divulgazione delle normative fitosanitarie di Paesi Terzi al fine di migliorare stato fitosanitario, qualità delle produzioni vegetali, concessione di deroghe sulle suddette disposizioni;

q)       emanazione di misure e coordinamento delle attività per ridurre impatto derivante da uso di prodotti fitosanitari

MIPAAF definisce organizzazione di SFC al fine di assicurare esecuzione di tali compiti

Art. 6 Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) operanti presso Regioni rappresentano Autorità deputate all’attuazione sul territorio di competenza delle seguenti attività:

a)       applicazione normativa fitosanitaria nazionale e UE ed altre disposizioni di legge;

b)       attuazione delle attività di protezione delle piante;

c)       partecipazione a CFN;

d)       registrazione degli operatori professionali e rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

e)       controllo ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti in fase di produzione, conservazione, commercializzazione al fine di verificare presenza di organismi nocivi;

f)        responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;

g)       definizione delle aree delimitate a seguito rilevamento di organismi nocivi da quarantena rilevanti per UE, previo parere di CFN;

h)       esecuzione di indagini nelle aree delimitate;

i)         redazione piani di azione per organismi nocivi prioritari, previo parere di CFN;

j)         accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria;

k)       esecuzione di controlli documentali, di identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali provenienti da Paesi Terzi;

l)         attività di certificazione fitosanitaria per vegetali e prodotti vegetali destinati ad esportazione verso Paesi Terzi;

m)      adozione sul territorio di competenza delle misure ufficiali necessarie, compresa distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché di altri materiali veicolo di diffusione di organismi nocivi;

n)       raccolta delle informazioni su organismi nocivi necessarie alla definizione dello status nazionale e redazione delle relazioni annuali;

o)       realizzazione del programma di audit su Organismi delegati nel territorio di competenza ad eseguire controlli ufficiali;

p)       applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, Programma nazionale di indagine, Piani di emergenza, Piani di azione nazionali contro organismi nocivi;

q)       notifica a SFC del rilevamento di organismi nocivi in precedenza assenti dal territorio;

r)        tenuta dei registri regionali derivanti dall’applicazione della normativa fitosanitaria;

s)       predisposizione, definizione e divulgazione delle strategie di profilassi e difesa fitosanitaria;

t)        esecuzione attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario (in particolare nuovi metodi di difesa delle piante dalle avversità rispettosi di ambiente, operatore agricolo, consumatore) e loro divulgazione;

u)       elaborazione di disciplinari di difesa e diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali, nonché concessione di deroghe alle disposizioni in questi contenute;

v)       emanazione di misure e coordinamento di attività per ridurre impatto derivante da uso di prodotti fitosanitari;

w)      fornitura di supporto tecnico scientifico ad Enti pubblici in materia fitosanitaria

SFR sono strutture che dispongono di addetti qualificati per svolgere i compiti sopra citati

Regione comunica entro 30 giorni a SFR nominativo del responsabile regionale per le attività di protezione delle piante

Art. 7 Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) istituito presso SFC e composto da: direttore di SFC (lo presiede); responsabili di SFR; responsabile di INPP; esperto designato da Consiglio Nazionale delle Ricerche; 5 esperti designati da Società italiana di patologia vegetale (SIPAV), da Società entomologica italiana (SEI), da Associazione italiana protezione delle piante (AIPP), da Società italiana di nematologia (SIN); altri esperti nominati “di volta in volta” in ragione di specifiche problematiche. CFN ha il compito di:

a)       definire le Linee di protezione delle piante;

b)       vigilare su applicazione della normativa fitosanitaria e svolgere attività di protezione delle piante (anche mediante esame di audit compiuti da SFN), nonché adottare eventuali azioni correttive;

c)       approvare: misure fitosanitarie contro introduzione e diffusione di organismi nocivi nel territorio italiano; documenti fitosanitari per protezione delle piante (compresi standard tecnici e procedure operative); piano nazionale dei controlli fitosanitari; programma nazionale di indagine su organismi nocivi; piani di emergenza e piani di azione nazionali; provvedimenti relativi al recepimento di norme UE in materia fitosanitaria; parere in merito a designazione di laboratori nazionali di riferimento; analisi del rischio relativo ad introduzione e/o diffusione di organismi nocivi; candidatura di esperti per rappresentare Italia presso Comitati e Gruppi di lavoro in materia fitosanitaria istituiti da UE ed Organizzazioni internazionali; programmi di formazione ed aggiornamento del personale;

d)       adottare regolamento interno per il proprio funzionamento, che prevede pubblicazione delle ordinanze del Direttore SFC su G.U.

Ai componenti di CFN non spetta alcun compenso

Art. 8 Istituto nazionale di riferimento per protezione delle piante (INPP) è individuato quale organismo scientifico di supporto a SFC per attività di protezione delle piante relativamente ad insetti, acari, funghi e comiceti, batteri, nematodi, virus e tiroidi. INPP ha il compito di:

a)         effettuare approfondimenti scientifici su organismi nocivi rappresentanti un rischio fitosanitario indicati da CFN anche tramite ricerche e sperimentazione per “messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento”;

b)         predisporre analisi di rischio fitosanitario ed analisi di rischio ambientale indicate da CFN;

c)         assistere SFN per: svolgere attività di cui ad Art. 3, diagnosi di organismi nocivi per piante, prodotti vegetali ed “altri oggetti di interesse fitosanitario”; effettuare “studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi” su richiesta di SFN;

d)         collaborare con laboratori di riferimento di UE e partecipare a corsi di formazione e prove comparative interlaboratorie da questo organizzate;

e)         coordinare attività dei laboratori nazionali di riferimento, laboratori ufficiali ed altri laboratori della rete nazionale, al fine di uniformare e migliorare metodi di analisi, prove o diagnosi di laboratorio e loro impiego di coordinamento con SFC;

f)          organizzare audit presso laboratori nazionali di riferimento, laboratori ufficiali, laboratori della rete nazionale;

g)         assicurare invio a SFC, a laboratori nazionali di riferimento, a laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento UE;

h)         predisporre e validare metodi analitici (anche tramite prove sperimentali) nei confronti di organismi nocivi di quarantena o meno su indicazione di CFN;

i)           organizzare prove comparative interlaboratorie o prove valutative tra laboratori, assicurando controllo di tali prove e comunicando a SFC e relativi risultati;

j)           svolgere corsi di formazione per personale dei laboratori in conformità a piano nazionale di formazione;

k)         predisporre dossier per eliminazione delle barriere fitosanitarie su richiesta di CFN;

l)           collaborare con SFC per diffusione di rapporti e documenti relativi ad attività di SFN

Art. 9 Segretariato per emergenze fitosanitarie (Segretariato) istituito presso SFC e composto da: Direttore di SFC (lo presiede); unità per funzionamento di Segretariato; 3 responsabili di SFR. Segretariato, che si riunisce almeno ogni 3 mesi, svolge seguenti funzioni:

a)       assicura raccordo tecnico operativo tra CFN ed Unità territoriali di emergenza fitosanitaria (UTEF);

b)       organizza, per ogni emergenza dichiarata da CFN, riunioni a cui partecipano: responsabili di SFR; 1 rappresentante di INPP; 1 rappresentante di CNR (Consiglio nazionale ricerche); 1 rappresentante designato da SIPAV, SEI, AIPP, SIN; 1 rappresentante di CUFAA; 1 rappresentante GdF; 1 rappresentante per ogni Ministero Ambiente, Ministero Salute, Ministero Interno, Ministero Beni Culturali;

c)       coordina attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di azione, su richiesta di CFN;

d)       coordina attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di azione;

e)       organizza verifiche su esecuzione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di azione;

f)        coordina richieste di contribuzione alla UE;

g)       predispone proposte di delibere ed altri documenti da inviare a CFN;

h)       invia periodicamente relazioni a CFN in merito a valutazione delle emergenze in atto

Componenti del Segretariato non percepiscono alcun compenso

Art. 10 SFR, per ogni emergenza dichiarata da CFN, istituisce Unità territoriale per emergenze fitosanitarie (UTEF), composta da: responsabili di SFR coinvolti (la presiede); 1 rappresentante del Segretariato; 1 rappresentante di INPP; 1 rappresentante di CUFAA; 1 rappresentante di GdF; 1 rappresentante di Prefettura della Provincia in cui ricade emergenza; 1 rappresentante di Assessore regionale; rappresentanti di Enti ed altre Istituzioni locali coinvolte; rappresentanti di altri Enti competenti per gestione dell’emergenza; rappresentanti di Organizzazioni professionali agricole; rappresentanti di Associazioni degli operatori professionali o di altri portatori di interesse; esperti “convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche”. UTEF ha il compito di:

a)       attuare misure fitosanitarie previste nei Piani di azione su richiesta di CFN;

b)       attuare piani di comunicazione previsti dai Piani di azione;

c)       verificare esecuzione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di azione;

d)       predisporre le richieste di contribuzione alla UE;

e)       predisporre documenti da sottoporre a CFN;

f)        mantenere costante scambio di informazioni con Segretariato in merito ad evoluzione delle emergenze fitosanitarie in atto

Componenti di UTEF non percepiscono alcun compenso

Art. 11 Regioni istituiscono e disciplinano il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), definendo in particolare:

a)       ordinamento ed organizzazione (anche a livello territoriale) di SFR con relativi uffici ai fini dell’esercizio dell’attività;

b)       adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative, amministrative al fine di assicurare immediata risposta di SFR in caso di emergenza fitosanitaria;

c)       entità delle risorse necessarie per mettere in atto misure fitosanitarie

Art. 12 SFN, su parere di CFN, adotta: programma di audit per le strutture di SFN, laboratori e strutture delegate ai controlli ufficiali; misure adeguate tenendo conto dei risultati di audit per applicare in modo uniforme le disposizioni di D.Lgs. 19/21

MIPAAF, previo parere di CFN, individua soggetti coinvolti nell’attuazione del piano di audit

Relazione di audit esaminata da CFN, che delibera “eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio a carenze specifiche e di sistema individuate”

Art. 13 MIPAAF designa 1 o più laboratori nazionali di riferimento (LRN), il cui elenco (specificare loro denominazione ed indirizzo) è riportato nel sito web di SFN, a cui affidato il compito di:

a)       collaborare con INPP e laboratori di riferimento di UE e partecipare a corsi di formazione e prove comparative interlaboratorio da essi organizzati

b)       coordinare attività dei laboratori ufficiali designati, al fine di uniformare e migliorare metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio e loro impiego

c)       organizzare prove comparative interlaboratorio e prove valutative tra laboratori ufficiali, comunicandone esiti a INPP e SFC

d)       assicurare invio a INPP, SFC, laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento di UE

e)       offrire assistenza tecnica e scientifica a SFN per attuazione dei controlli nell’ambito dei Piani di controllo nazionali pluriennali e programmi di controllo coordinati di cui al Reg. 625/17 per le attività di protezione delle piante

f)        convalidare reagenti e lotti di sostanze reagenti, istituire e mantenere elenco aggiornato di sostanze e reagenti di riferimento disponibili con i relativi fabbricanti/fornitori

g)       svolgere corsi di formazione per personale di laboratori ufficiali

h)       assistere SFN nella diagnosi di organismi nocivi per le piante ed in caso di non conformità della partita effettuare diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione e tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi

Designazione di LNR revocata, su parere di CFN, in caso di perdita dei requisiti o mancata esecuzione dei compiti affidati

Art. 14 SFR designa per iscritto, riportando compiti affidati e modalità della loro esecuzione, previa verifica dei loro requisiti e sentito CFN, laboratori ufficiali (LU) per:

–          esecuzione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire da campioni prelevati durante controlli ufficiali svolti in territorio di competenza;

–          inserimento dei dati relativi ai controlli effettuati in SIPP di cui ad Art. 52

LU possono essere anche laboratori ufficiali di altri SFR (previo accordo tra le parti) o laboratori esterni a SFR

Art. 15 MIPAAF definisce con decreto caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori per autocontrollo, a cui operatori professionali possono rivolgersi per eseguire analisi prescritte da D.Lgs. 19/21

Art. 16 istituita Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante (RNL) comprendente: INPP; LNR; LU; altri laboratori di ricerca operanti nel territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della sperimentazione agraria che si impegnano a collaborare con SFN (MIPAAF definisce caratteristiche, ambiti di competenza e strutture di tali laboratori al fine di loro inserimento in RNL).

Laboratori inseriti in RNL sottoposti al coordinamento e controllo di CFN

Art. 17 personale tecnico operante presso SFN, indicato in Tabella 1 pubblicata su G.U. 48/21 (entità del personale definita ogni 3 anni da MIPAAF, previa intesa con Regioni tenendo conto dei risultati di audit), è iscritto nel Registro nazionale del personale di SFN (RNP) ed ha obbligo della riservatezza in merito alle informazioni acquisite durante attività ufficiali (compresi controlli)

Regioni, a decorrere dal 1/1/2022, possono superare, “nei limiti delle risorse di bilancio disponibili”, entità numerica fissata “limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria”

Art. 18 Ispettori fitosanitari sono dipendenti di Amministrazione pubblica professionalmente qualificati “che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive di SFR competente per territorio”. Ispettori:

–          vengono iscritti in apposita Sezione di RNP qualora risultano:

a)       in possesso di laurea in biotecnologie agrarie, scienze della natura, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, scienze e tecnologie per ambiente e territorio ed aver superato esame di patologia vegetale;

b)       aver frequentato (con esito positivo) corso di formazione per effettuare controlli ufficiali ed altri compiti affidati;

c)       aver svolto tirocinio in servizio di almeno 6 mesi;

–          operano su incarico del responsabile SFR competente che definisce con apposito atto controlli ufficiali ed altre attività ufficiali affidati;

–          prescrivono misure ritenute necessarie, compresa distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei loro imballaggi, recipienti o altri materiali potenziali veicoli di diffusione di organismi nocivi;

–          provvedono ad irrogare sanzioni previste per le trasgressioni al D.Lgs. 19/21;

–          rivestono nelle loro attività la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria

Art. 19 Agente fitosanitario è un tecnico qualificato operante nell’ambito di SFN secondo le direttive di SFR di competenza territoriale, ed iscritto in apposita Sezione di RNP previo accertamento di:

–          possesso di: diploma di perito agrario o agrotecnico o diploma di istruzione professionale nel settore tecnologico di indirizzo agrario, agroalimentareagroindustriale o nel settore servizi per agricoltura e sviluppo rurale o nel settore “agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, o diploma di istituto tecnico superiore responsabile delle produzioni e trasformazioni agrarie, o di altro diploma equivalente purché preveda nel corso degli studi “disciplina relativa a patologia vegetale e entomologia agraria”; laurea in biotecnologia, scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze e tecnologie per ambiente e natura, professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali purché superati esami inerenti a “patologia vegetale” e “entomologia agraria”;

–          sua frequenza (con esito positivo) di corso di formazione attinente ai controlli ufficiali;

–          svolgimento di tirocinio in servizio di almeno 3 mesi

Agenti che nell’esercizio delle loro funzioni rivestono qualifica di agenti di polizia giudiziaria, operano su incarico del responsabile di SFR, che definisce controlli ed altre attività ufficiali ad essi affidati inerenti: protezione delle piante (Escluso prescrizione di misure fitosanitarie); rilascio di certificati fitosanitari; proposte ad Ispettori fitosanitari di applicazione di misure fitosanitarie o irrogazione di sanzioni

Art. 20 Assistente fitosanitario è tecnico qualificato operante presso strutture/organizzazioni diverse da SFR su espresso incarico di SFR nel rispetto delle direttive tecniche da questo emanate 

SFC, previo parere di CFN, può nominare assistenti fitosanitari (nominativi inseriti in apposita Sezione di RNP) che si attengono alle disposizioni impartite da SFR

Assistenti eseguono ogni attività ufficiale riguardante protezione delle piante (Esclusa prescrizione di misure ufficiali) e rilascio di certificati fitosanitarinonché propongono ad ispettore fitosanitario applicazione di misure fitosanitarie o irrogazione di sanzioni

Art. 21 Ispettori fitosanitari, agenti fitosanitari, assistenti fitosanitari sono responsabili per le attività svolte derivanti dagli incarichi loro conferiti (in particolare ispettori sono designati come certificatori ed autorizzati a firmare certificati ufficiali ed altri attestati ufficiali di cui al Reg. 625/17)

MIPAAF, su parere di CFN, può nominare quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori altri funzionari operanti presso Amministrazioni pubbliche, purché rispondenti funzionalmente e tecnicamente alle direttive di SFR (nominativi inseriti in apposita Sezione di RNP)

Art. 22 responsabili fitosanitari ufficiali e certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato:

–          hanno accesso a tutti i luoghi in cui vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali (compresi mezzi di trasporto e magazzini doganali) si trovano in qualunque fase della produzione e commercializzazione

–          sono autorizzati ad effettuare ogni indagine necessaria per controlli ufficiali, compresi quelli concernenti passaporto delle piante, prelievo dei campioni, accertamenti relativi ad applicazione di D.Lgs. 19/21 per cui sono espressamente incaricati da SFR competente

Art. 23 SFR garantisce formazione del personale di SFN tramite organizzazione di corsi sulla base del programma e modalità di formazione approvata da CFN, nonché suo aggiornamento tramite “moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio” in modo da agevolare partecipazione del personale SFR

Per motivi di urgenza SFR possono organizzare corsi di formazione/aggiornamento in base a programma approvato da CFN

Corsi realizzati con risorse attinenti a Fondo per la protezione delle piante, a cui possono accedere, su proposta di CFN, “figure diverse dal personale SFN”

Art. 24 istituito presso SFC il Registro del personale (ReP) di SFN inserito nel Sistema Informativo per Protezione delle Piante (SIPP), articolato in Sezioni contenenti: nominativi del personale; loro titolo di studio; funzioni inerenti controlli ufficiali fitosanitari e loro inquadramento; sede operativa; firme autentiche

MIPAAF, verificato possesso dei requisiti, nomina ispettori ed agenti fitosanitari di SFN e SFC, inserendoli nel ReP e comunicandoli a SFR che, a loro volta, sono tenuti a notificare a SFC mediante SIPP ogni eventuale aggiornamento del ReP, ai fini della sua validazione

Nominativi di SFN cancellati dal ReP con provvedimento MIPAAF a seguito di proposta motivata di SFR o quando “personale destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività”

Art. 25 rilasciato al personale di SFN apposito documento di riconoscimento valido 5 anni predisposto da CFN

Uso del logo, stemmi, denominazioni ed ogni altro segno distintivo di SFN riservato solo al personale di questo, salvo autorizzazione ad un suo uso temporaneo, in base a convenzioni definite, nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali comunque nel rispetto di “proprie finalità istituzionali ed esigenze di tutela della propria immagine”

MIPAAF adotta con decreto modalità di utilizzo del logo, anche “con riferimento ai documenti identificativi, uniformi, dispositivi di protezione personale ed altre dotazioni”

Art. 51 istituito Sistema Informativo per Protezione delle Piante (SIPP) presso SFC che ne cura la gestione al fine di:

a)       effettuare in modo automatico scambio di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante tra SFR e SFC e tra SFC e Commissione UE o altre Autorità od operatori;

b)       raccolta e gestione delle relazioni periodiche trasmesse da SFN a Commissione UE

SIPP integra, ove possibile, vigenti sistemi informativi gestiti da Amministrazioni centrali e Regioni per scambio rapido di informazioni fornendo “opportuni collegamenti a tali sistemi”

SFN, su indicazione di CFN, inserisce in SIPP dati, informazioni, documenti inerenti attività di protezione delle piante, nonché loro modifica

SIPP articolato in Sezione controlli ufficiali e Sezione sito web

Art. 52 Sezione controlli ufficiali di SIPP consente a SFN scambio rapido di dati, informazioni, documenti relativi ad operatori professionali, piante, prodotti delle piante di importazione ed esportazione, controlli ufficiali. Tale Sezione comprende:

a)       programma nazionale di indagine di organismi nocivi delle piante con relativa cartografia georeferenziata

b)       RUOP, documentazione dei controlli ufficiali ad operatori professionali ed azioni correttive prescritte

c)       Piano di controllo fitosanitario nazionale

d)       controlli ufficiali alla produzione, importazione ex post

e)       registro del personale di SFN

f)        elenco del personale di SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettuano audit

g)       elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali

Sezione organizzata in modo da garantirne integrazione con sistema per trattamento delle informazioni per controlli ufficiali della Commissione UE

MIPAAF, su parere di CFN, definisce con decreto caratteristiche tecniche e modalità di sviluppo della Sezione

Art. 53 Sezione web di SIPP, messa a disposizione di operatori e pubblico, contiene:

a)       informazioni relative ad adempimenti richiesti da SIPP

b)       Autorità competenti designate per protezione delle piante

c)       Organismi delegati ad attività di controllo della protezione delle piante

d)       risultati del Programma nazionale di indagine di organismi nocivi delle piante con relativa cartografia georeferenziata

e)       manuale nazionale delle procedure di controllo

f)        informazioni riguardanti controlli ufficiali

g)       elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali

h)       elenco aggiornato dei posti di controllo frontaliero sul territorio nazionale

i)         informazioni su tariffe applicate per controlli ufficiali

j)         Piano di controllo nazionale pluriennale per piante e prodotti delle piante

k)       informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie nel territorio nazionale

l)         informazioni relative alla protezione delle piante diverse dalle precedenti

Art. 54 attività di comunicazione inerente alla protezione delle piante riguardano informazioni fornite ad operatori professionali e cittadinanza circa pericolosità di organismi nocivi delle piante, rischio di loro diffusione, emergenze fitosanitarie, obblighi e prescrizioni di legge, aspetti tecnici per contrasto di organismi nocivi, ogni altra informazione rilevante per protezione delle piante

Unità di comunicazione di SFN “funge da gruppo redazionale per pubblicazione delle informazioni sul sito web”, nonché per realizzare:

a)       campagne di informazione specifiche relative ad emergenze fitosanitarie

b)       predisposizione di cartelloni ed opuscoli informativi

c)       campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa

d)       incontri nei territori interessati

e)       iniziative di comunicazione rivolte alla scuola

SFC, su parere di CFN, può attivare specifici programmi volti alla diffusione di conoscenze e cultura della protezione delle piante, al fine di favorire “adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte di operatori professionali e cittadini, utili a ridurre rischi derivanti da organismi nocivi delle piante e attenuarne le conseguenze”

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