ISPEZIONE MACELLAZIONE

ISPEZIONE MACELLAZIONE (Reg. 624/19)  (zoo19)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Organizzazione mondiale per salute animale (OMSA), Autorità competenti, veterinario ufficiale ASL (veterinario), assistenti ufficiali, personale designato da Autorità competenti (in possesso di competenze specifiche per svolgere controlli in laboratori di sezionamento).

Stabilimenti di macellazione (compresi macelli a capacità limitata, cioè macelli dove attuata macellazione non tutto il giorno o non tutta la settimana), laboratori di sezionamento, stabilimenti di lavorazione di selvaggina (anche a capacità limitata), centri di spedizione, commercianti al dettaglio, consumatori finali

Aziende di produzione latte o aziende di allevamento di pollame, lagomorfi, ungulati domestici, selvaggina di allevamento, selvaggina selvatica piccola, molluschi bivalvi

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 624/19, come modificato da ultimo da Reg. 1422/21, stabilisce modalità per eseguire controlli ufficiali sui prodotti di origine animale che prevede ad:

Art. 1 oggetto di applicazione del regolamento in questione riguarda:

  1. criteri e condizioni per determinare:
    • quando in certi macelli ispezione ante mortem effettuata sotto responsabilità di veterinario;
    • quando ispezione ante mortem effettuata fuori dal macello in caso di macellazione d’urgenza;
    • quando ispezione post mortem effettuata presso azienda di provenienza;
    • garanzie che debbono sussistere per esecuzione di ispezioni post mortem ed attività di audit sotto responsabilità di veterinario;
    • deroghe inerenti classificazione delle zone di produzione e stabulazione in relazione a pettinidi, gasteropodi marini, oluturoidei;
    • quando controlli presso laboratori di sezionamento effettuati da personale designato da Autorità competenti adeguatamente formato;
  2. istituzione di deroghe specifiche per Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus, Lagopus mutus al fine di consentire continuazione di antiche tradizioni locali;
  3. definizione di adeguate prescrizioni minime, comprese quelle relative alla formazione, per veterinari, assistenti ufficiali, personale designato da Autorità competenti in modo da assicurare esecuzione adeguata dei compiti affidati;
  4. definizione di adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale di macello che fornisce assistenza ai controlli

Art. 2 definizione, tra l’altro, di: macello; azienda di provenienza (cioè ultima azienda dove allevati animali); zona di produzione e di stabulazione; analisi del rischio; operatore del settore alimentare

Art. 3 esecuzione di ispezioni ante mortem da parte di assistente ufficiale sotto supervisione di veterinario su specie diverse di pollame e lagomorfi, purché rispettate seguenti condizioni:

  1. controlli riguardanti solo: verifica che operatore del settore alimentare rispetti le prescrizioni sulle informazioni della catena alimentare ed accerti identità di animale; preselezione di animali che presentano anomalie potenzialmente nocive per salute umana e benessere animale;
  2. se a seguito di ispezione rilevate possibili sospette anomalie, immediata comunicazione a veterinario, affinché possa eseguire direttamente ispezione ante mortem ed accertarsi che assistente abbia svolto in modo adeguato propri compiti

In deroga ispezione ante mortem eseguita presso macello su tutte le specie da assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario, purché rispettate seguenti condizioni:

  1. ispezione ante mortem eseguita da veterinario presso azienda di provenienza;
  2. assistente ufficiale che, a seguito di ispezione, rileva possibili sospette anomalie ne informa subito veterinario, affinché possa eseguire direttamente ispezione ante mortem ed accertarsi che assistente abbia svolto in modo adeguato propri compiti

Deroga di cui sopra non applicata a:

  • animali sottoposti a macellazione di urgenza;
  • animali sospettati di essere affetti da malattie o da condizioni che potrebbero rilevarsi nocive per salute umana;
  • bovini di mandrie non dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi o la cui qualifica di indenne è sospesa;
  • bovini di mandrie ed ovini e caprini di aziende non dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi o la cui qualifica di indenne è sospesa;
  • animali provenienti da Regione in cui accertato focolaio di malattia per cui adottate misure restrittive di polizia sanitaria;
  • animali soggetti a controlli più rigorosi a causa della diffusione di malattie emergenti o malattie riportate in elenco di OMSA

Art. 4 esecuzione da parte di veterinario di ispezioni ante mortem fuori dal macello in caso di macellazione d’urgenza solo per ungulati domestici

Per animali idonei alla macellazione viene rilasciato un certificato sanitario (Modello riportato in Allegato V del Reg. 628/19, in cui evidenziare eventuali osservazioni derivate da ispezione), che deve accompagnare animale al macello (o essere inviato a questo in anticipo)

Art. 5 possibilità da parte di Autorità competente di consentire ispezioni ante mortem su animali destinati a macellazione presso aziende di provenienza su tutte le specie animali, purché:

  1. eseguiti controlli dei registri e della documentazione presente presso aziende, comprese informazioni su catena alimentare;
  2. operatore del settore alimentare agevola esame dei singoli animali;
  3. ispezioni ante mortem comprende esame fisico di animale per determinare se:
    • affetto da malattie o condizioni trasmissibili ad altri animali o uomo tramite manipolazione e consumo delle sue carni;
    • mostra alterazioni del comportamento, segni di malattia o anomalie che possono rendere le carni inidonee al consumo umano;
    • sussistono prove o motivi per sospettare che animale possa contenere residui chimici a livelli superiori a quelli definiti da normativa UE o nazionale o residui di sostanze vietate;
    • presenta segni indicanti problemi relativi al suo benessere (compresa eccessiva sporcizia);
    • risulta inidoneo al trasporto;
  4. controlli ed ispezioni ante mortem presso azienda eseguiti da veterinario;
  5. animali idonei alla macellazione adeguatamente identificati, separati da altri animali ed inviati direttamente al macello da azienda di provenienza;
  6. rilasciato certificato sanitario per animali idonei alla macellazione, che deve accompagnare questi al macello (o inviato a questo in anticipo), riportandovi eventuali osservazioni inerenti ispezioni ante mortem.

Al macello eseguiti seguenti controlli supplementari:

  1. verifiche relative ad obbligo di operatore del settore alimentare di assicurare idoneo identificazione degli animali;
  2. verifiche sul rispetto del benessere degli animali durante il trasporto o all’arrivo al macello, compresi eventuali segni di qualsiasi alterazione che potrebbe essere nociva per salute umana o degli animali.

Se animali non macellati entro 3 giorni (entro 28 giorni in caso di selvaggina) da data di rilascio del certificato sanitario:

  1. eseguite ulteriori ispezioni ante mortem con rilascio di nuovo certificato sanitario se animali non spediti al macello da azienda di provenienza;
  2. macellazione autorizzata non appena valutato il motivo del ritardo per animali diretti al macello o sono già al macello, purché sottoposti a nuova ispezione ante mortem

Art. 6 possibilità per Autorità competenti di applicare seguenti condizioni:

  1. in caso di pollame allevato per produzione di foie grass e di pollame ad eviscerazione differita macellato presso azienda di provenienza: certificato (conforme al Modello del certificato sanitario di cui ad Allegato IV del Reg. 628/19) accompagna carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento o è inviato loro in anticipo;
  2. in caso di animali della specie bovina, ovina, solipedi domestici macellati presso azienda di provenienza: certificato ufficiale (conforme al Modello del certificato sanitario di cui ad Allegato IV del Reg. 2235/20) accompagna animali al macello o è inviato a questo in anticipo;
  3. in caso di selvaggina di allevamento macellata presso azienda di provenienza: certificato (conforme al Modello del certificato sanitario di cui ad Allegato IV del Reg. 628/19) accompagna animali al macello o è inviato in anticipo a questo; veterinario verifica che quanti eseguono macellazione e dissanguamento svolgono adeguatamente i propri compiti

In deroga Stati membri possono consentire macellazione di selvaggina di allevamento fino a 28 giorni da data di rilascio del certificato sanitario, purché: forniti direttamente dal produttore al consumatore finale o a commerciante al dettaglio solo piccoli quantitativi di carni di selvaggina di allevamento; macellati non più di 50 capi/anno per azienda

Art. 7 esecuzione di ispezioni post mortem da parte di assistente ufficiale sotto responsabilità di veterinario, purché:

  1. attività di macellazione o lavorazione di selvaggina svolte presso macello o stabilimento di lavorazione di selvaggina a capacità limitata (cioè macellati o lavorati meno di 1.000 capi/anno o meno di 150.000 esemplari/anno di pollame, lagomorfi, selvaggina selvatica piccola). Autorità competente può elevare suddette soglie per macelli o stabilimenti di lavorazione più piccoli, purché: produzione annuale complessiva di questi non superi 5% del quantitativo totale di carni fresche prodotte in Stato membro di specie interessata o di tutti gli ungulati o pollame o volatili o lagomorfi considerati congiuntamente; deroga notificata a Commissione UE insieme a prove attestanti conformità della procedura alla Direttiva 2015/1595/UE;
  2. stabilimento dispone di strutture sufficienti per conservare le carni che presentano anomalie separatamente da altre carni fino a quando veterinario non ispeziona carni con anomalie;
  3. veterinario presente in stabilimento almeno 1 volta/giorno e comunque sempre durante operazioni di macellazione;
  4. Autorità competente istituisce procedura per valutare la regolarità delle prestazioni degli assistenti negli stabilimenti tramite: monitoraggio delle prestazioni individuali; documentazione relativa ai risultati delle ispezioni e confronto con carcasse corrispondenti; controlli di carcasse nei locali di deposito;
  5. esecuzione di analisi del rischio da parte di Autorità competenti, tenendo conto di: numero di animali macellati o sottoposti a lavorazione per ora o giorno; specie e classi di animali macellati o sottoposti a lavorazione; capacità di produzione di stabilimento; storico di attività di macellazione o lavorazioni effettuate; efficacia di eventuali misure supplementari adottate nella catena alimentare per garantire sicurezza alimentare di animali destinati alla macellazione; efficacia delle procedure basate sui principi HACCP; rapporti di audit; archivio delle relazioni delle Autorità competenti inerenti ad ispezioni ante e post mortem

Tassi di conversione degli animali in UBA (Unità Bestiame Adulto) sono quelli previsti dal Reg. 1099/09, salvo per ovini, caprini piccoli cervidi (cioè meno di 100 kg. di peso vivo) il cui tasso è pari a 0,05 UBA/capo e per selvaggina di grosse dimensioni il cui tasso è pari a 0,2 UBA/capo

Art. 8 esecuzione di ispezioni post mortem da parte di veterinario qualora:

  1. animali sottoposti a macellazione di urgenza;
  2. animali sospettati di malattia o condizioni tali da ripercuotersi negativamente su salute umana;
  3. bovini di mandria non dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi;
  4. bovini, ovini, caprini di mandria non dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi;
  5. presenza di focolai di malattie animali per cui definite norme di polizia sanitaria nell’area di pertinenza di questi;
  6. necessari controlli più rigorosi per tenere conto di malattie emergenti o riportate in elenco definito da OMSA

Art. 9 esecuzione di attività di audit in macelli e stabilimenti di lavorazione di selvaggina da parte di assistenti ufficiali sotto responsabilità di veterinario solo relativamente alla raccolta di informazioni sulle buone prassi igieniche e procedure HACCP

Art. 10 esecuzione di controlli ufficiali (comprese attività di audit) presso laboratori di sezionamento anche da parte di personale designato da Autorità competenti, purché queste ne controllino il lavoro

Art. 11 classificazione delle zone di produzione e stabulazione non necessaria in caso di raccolta di pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei non filtranti se Autorità competenti eseguono controlli ufficiali su tali animali presso vendite all’asta, centri di spedizione, stabilimenti di trasformazione, al fine di verificarne conformità alle norme sanitarie per molluschi bivalvi, requisiti specifici per tali animali raccolti fuori dalla zona di produzione classificata ai sensi del Reg. 853/04

Art. 12 deroghe per Svezia e Finlandia

Art. 13 possibilità per Stati membri di stabilire norme specifiche per:

  1. veterinari impiegati a tempo parziale responsabili dell’ispezione in piccole imprese e che eseguono controlli ufficiali solo a livello di produzione primaria (in particolare nelle aziende di produzione di latte) ed ispezioni ante mortem fuori dai macelli;
  2. studenti di veterinaria che hanno superato esame nelle materie inerenti 624/19 e lavorano temporaneamente presso macello in cui presente veterinario

Veterinari, assistenti ufficiali, personale designato da Autorità competenti debbono rispettare prescrizioni di Reg. 624/19

Art. 14 personale di macello fornitore di assistenza nella fase di esecuzione dei controlli in questione deve ricevere una formazione soddisfacente da Autorità competenti

 

 

 

 

 

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