GESTIONE PAC

GESTIONE PAC (Reg. 2015/21; D.M. 13/5/22; D.G.R. 4/4/22)  (cee61)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione, agricoltori in attività

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 2015/21 ha definito la riforma PAC per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2027 comprendente, tra l’altro, ad:

Art. 4 definizione di:

  • attività agricola intesa come produzione di prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato o mantenimento di superficie agricola in modo da renderla disponibile al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori
  • superficie agricola, comprendente seminativi (inclusa superficie disponibile per coltivazione mantenuta a riposo), colture permanenti (cioè colture che occupano terreno per almeno 5 anni fornendo raccolti ripetuti, con esclusione di pascoli e prati permanenti), prati e pascoli permanenti non lavorati né seminati da oltre 5 anni con specie diverse da piante da foraggio
  • ettaro ammissibile a pagamento diretto PAC, comprendente:
  1. qualsiasi superficie di aziende che durante anno utilizzata per attività agricola o “in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali o biodiversità o clima” (Stato membro può decidere di ammettere anche superfici utilizzate solo ogni 2 anni)
  2. qualsiasi superficie che presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti ad obbligo di mantenimento ai sensi di BCAA8 ed utilizzata per raggiungere quota minima di seminativo destinato a superfici ed elementi non produttivi (compresi terreni lasciati a riposo) di cui alla BCAA8 o mantenuta per durata di impegno di agricoltore relativo a regime di clima ed ambiente di cui ad Art. 31
  3. qualsiasi superficie dell’azienda che abbia dato diritto al pagamento di base della PAC ai sensi del Reg. 1307/13, purché non rientrante nell’applicazione di Direttiva 92/43/CEE, 2009/60/CEE o non ottenuto prodotti fuori da Allegato I del Trattato, ma comprese superfici per biodiversità o riduzione dei gas ad effetto serra qualora contribuiscono a conseguire obiettivi specifici di PAC. Escluso per durata di impegno superficie destinata ad imboschimento o ritirata da produzione, mentre superfici usate per produzione di canapa ammesse solo se tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate inferiore a 0,3%
  • agricoltore in attività, inteso come persona fisica o giuridica, singola od associata, che svolge almeno un livello minimo di attività agricola (non esclusi agricoltori pluriattivi o a tempo parziale). Stato membro nel definire agricoltore attivo deve applicare criteri oggettivi non discriminatori quali: accertamento del reddito; input di lavoro in azienda; oggetto sociale; inclusione di loro attività agricola in Registri nazionali/regionali; eventuale acquisizione nell’anno precedente di pagamenti diretti PAC per importi inferiori a 5.000 €
  • giovane agricoltore avente età inferiore a 40 anni, configurabile come capo di azienda, in possesso di adeguati requisiti di formazione e competenze
  • nuovo agricoltore, inteso come soggetto diverso da giovane agricoltore che si pone per la prima volta a capo di azienda agricola

Art. 16 pagamenti diretti PAC possono essere:

  1. disaccoppiati, quali: sostegno di base al reddito per sostenibilità; sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità; sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori; regimi per clima, ambiente, benessere degli animali;
  2. accoppiati, quali: sostegno accoppiato al reddito; pagamento specifico per cotone

Art. 17 Stati membri possono limitare importo massimo per anno del sostegno di base al reddito da concedere ad agricoltore. Se tale importo supera 100.000 €, importo in eccedenza ridotto del 100%, mentre se supera 60.000 € riduzione fino a 65% (Stati membri possono fissare percentuali di riduzione scaglionate per importi compresi tra 60.000 e 100.000 €). Ai fini del calcolo di tale importo possibile sottrarre al sostegno concesso ad agricoltore:

  1. tutte le retribuzioni connesse ad attività agricola dichiarate da agricoltore, comprese imposte ed oneri sociali sul lavoro;
  2. equivalente costo del lavoro regolare non retribuito connesso ad attività agricola svolto da persone impiegate in azienda senza percepire retribuzione o con retribuzione inferiore a quella prevista da contratto di lavoro “ma ricompensate mediante risultato economico di azienda agricola”;
  3. elemento costo del lavoro contrattuale connesso ad attività agricola dichiarata da agricoltore

Costi di cui alle lettere a, b calcolate in base ai costi delle retribuzioni effettivamente sostenute da agricoltori o costi standard definiti da Stato membro sulla base di retribuzioni standard medie connesse ad attività agricola a livello nazionale moltiplicato per numero di unità lavorative annuali dichiarate da agricoltore (Metodo riportato in piano strategico PAC)

In caso di persona giuridica riduzione applicata a livello di singolo membro se:

  1. diritto interno prevede che singoli membri assumono a livello economico, sociale e fiscale diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori;
  2. questi contribuiscono a rafforzare strutture agricole di persona giuridica

Importo stimato dalla riduzione dei pagamenti usato per finanziare prioritariamente sostegno redistributivo complementare al reddito e poi ad altri interventi ricadenti nei pagamenti diretti accoppiati, In deroga Stato membro può utilizzare tutto o parte di importo per interventi nell’ambito di FEASR. Tale trasferimento non soggetto ai limiti dei trasferimenti dei fondi da FEAGA al FEASR riportato in piano strategico PAC (PSPAC) riveduto nel 2025

Commissione UE con specifico atto definisce “base armonizzata per calcolo della riduzione dei pagamenti”

Art. 18 Stati membri fissano superficie minima od importo minimo (in caso di agricoltori con numero di ha. inferiore a superficie minima beneficiaria di sostegno connesso ad animali) per concedere pagamenti diretti ad agricoltori in attività, purché:

  1. gestione dei pagamenti non comporta eccessivi oneri amministrativi;
  2. importi corrispondenti forniscono contributo al conseguimento degli obiettivi specifici di FEAGA

Art. 19 Stato membro può decidere di assegnare fino a 3% dei pagamenti diretti per contributo di agricoltore a strumenti di gestione del rischio

Art. 20 Stato membro concede pagamenti diretti disaccoppiati ad agricoltori in attività come previsto da successivi Art. 21-28 e da PSPAC

Art. 21 Stato membro prevede sostegno di base al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ha. ammissibile dichiarato da agricoltore in attività

Art. 22 sostegno di base al reddito versato sotto forma di importo uniforme per ha. fermo restando possibilità per Stato membro di differenziare importo per territori che presentano condizioni socio economiche od agronomiche analoghe, comprese forme tradizionali di agricoltura (pascolo alpino estensivo). Importo del sostegno ridotto tenendo conto del sostegno a titolo di altri interventi riportati in PSPAC

Art. 23 Stato membro può decidere di concedere sostegno in base ai diritti ad aiuto. Se tale decisione viene meno, diritti ad aiuto nel frattempo assegnati scadono il 31 Dicembre anno precedente a quello di applicazione della decisione

Art. 24 Stato membro definisce valore unitario (eventualmente differenziato) dei diritti ad aiuto prima della convergenza mediante adeguamento del valore di: diritti ad aiuto in misura proporzionale al loro valore fissato per domanda anno 2022; pagamento per pratiche colturali benefiche per clima ed ambiente per domanda anno 2022

Stato membro definisce entro 15/5/2026 livello massimo del valore unitario dei diritti ad aiuto anche per singoli territori (in tal caso deve assicurare convergenza del loro valore verso un valore uniforme entro 15/5/2028)

Stato membro assicura che entro 15/5/2026 tutti i diritti ad aiuto abbiano valore almeno pari a 85% di importo unitario medio del sostegno di base al reddito per tale anno definito in PSPAC

Stato membro finanzia aumenti di valore dei diritti ad aiuto necessari per conformarsi alle decisioni di cui sopra, utilizzando qualsiasi importo disponibile derivante da applicazione del livello massimo del valore unitario dei diritti ad aiuto e “ove necessario mediante riduzione delle differenze tra valore unitario dei diritti ad aiuto di cui sopra ed importo unitario per sostegno di base al reddito per domanda anno 2026 stabilito in PSPAC”

Stato membro può decidere riduzione di parte o tutti i diritti ad aiuto con valore determinato eccedente importo unitario previsto per sostegno di base al reddito relativo a domanda anno 2026

Riduzioni sempre basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Stato membro può decidere di fissare livello di diminuzione massima, comunque sempre superiore a 30%

Adeguamento dei valori dei diritti ad aiuto applicato a partire da anno 2023

Art. 25 Stato membro:

  • concede sostegno di base al reddito ad agricoltori in attività detentori di diritti ad aiuto a titolo di proprietà o in affitto al momento di attivazione di tali diritti, purché questi dichiarano “ha. ammissibili coperti da ogni diritto ad aiuto”;
  • garantisce che diritti ad aiuto (anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata) attivati: solo nello Stato membro o nel territorio in cui assegnati; conferiscono un diritto al pagamento basato su importo in essi definito

Art. 26 Stato membro che concede sostegno al reddito sulla base dei diritti ad aiuto deve gestire una Riserva nazionale (Riserva costituita a livello territoriale se Stato membro decide di differenziare sostegno), i cui diritti ad aiuto assegnati solo ad agricoltori in attività con priorità per: giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda agricola; nuovi agricoltori

Stato membro assegna diritti ad aiuto o ne aumenta il valore ad agricoltori in attività che ne hanno diritto in base a sentenza definitiva o provvedimento definitivo emanato da Autorità competente (garantire che tali agricoltori ricevano numero e valore dei diritti stabiliti nella sentenza)

Stato membro garantisce che Riserva sia alimentata mediante riduzione lineare del valore di tutti i diritti ad aiuto se quelli vigenti non sufficienti a coprire tutte le richieste

Stato membro può: stabilire norme supplementari per uso della Riserva, comprese ulteriori categorie di agricoltori a cui destinare la Riserva stessa; fissare valore dei diritti della Riserva al valore medio nazionale (o per ogni gruppo di territori) dei diritti ad aiuto nell’anno di assegnazione; decidere di aumentare valore dei diritti esistenti fino al valore medio nazionale (o per gruppo di territori) nell’anno di assegnazione

Art. 27 diritti ad aiuto trasferibili ad agricoltori in attività nello Stato membro, salvo casi di successione ereditaria o anticipata o di differenziazione di aiuto dove trasferimento è ammesso solo nel territorio dove diritti assegnati

Art. 28 Stato membro può concedere pagamento ai piccoli produttori sotto forma di somma forfetaria (non oltre 1.250 €) o di importi per ha. in sostituzione di pagamenti diretti (anche differenziati in funzione di diverse soglie fissate per superficie), purché riportati in PSPAC

Art. 29 Stato membro prevede sostegno redistributivo complementare al reddito, come riportato nel PSPAC, fermo restando possibilità di utilizzare a tal fine altri strumenti finanziati da FEAGA che perseguono analogo obiettivo. Redistribuzione dei pagamenti diretti avviene prevedendo pagamento disaccoppiato annuale a favore di agricoltori di piccole e medie imprese aventi diritto ad aiuto da parte di aziende di grandi dimensioni. Stato membro fissa a livello nazionale o regionale importo per ha. (o importi diversi per fasce di ha.) e numero minimo di ha. per cui versato sostegno ridistribuito, mai superiore ad importo medio nazionale per ha. per anno di domanda (calcolato come rapporto tra massimale nazionale per pagamenti diretti per dato anno stabilito per Italia in 3.628.529.155 € ed il numero di ha. ammessi al sostegno di base al reddito per tale anno)

In caso di persona giuridica, Stato membro può applicare numero massimo di ha. a livello di singoli membri della persona giuridica se diritto interno prevede che questi possano assumere diritti ed obblighi pari a quelli di singoli agricoltori. In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, Stato membro può applicare numero massimo di ha. a livello di tale gruppo alle condizioni da questi determinate

Art. 30 Stato membro può prevedere sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori come riportato in PSPAC, compresi quelli che hanno recentemente costituito per la 1° volta un’azienda agricola (in tal caso non oltre 108.855.875 €). Sostegno concesso per non oltre 5 anni decorrenti dal 1° anno di presentazione domanda di aiuto da parte di giovane

Stato membro può decidere di concedere tale sostegno solo ad un numero massimo di ha. per giovane, ed in caso di persona giuridica, gruppi di agricoltori, Organizzazioni di produttori, cooperative, può applicare numero massimo di ha. a livello di singolo membro che soddisfa condizioni di giovane agricoltore di cui sopra (specie se diritto interno prevede che questo possa assumere diritti ed obblighi pari a quelli di agricoltori singoli)

Art. 31 Stato membro istituisce e fornisce sostegno a favore di regimi volontari per clima, ambiente e benessere di animali (regimi ecologici) purché riportato in PSPAC. Ogni regime ecologico dovrebbe coprire almeno 2 dei seguenti settori di intervento:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa riduzione emissione di gas serra prodotti da pratiche agricole, mantenimento di attuali stock di carbonio, miglioramento del sequestro di carbonio;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni per migliorare resilienza dei sistemi di produzione alimentare, diversità animale e vegetale in grado di opporre maggiore resistenza a cambiamenti climatici;
  3. protezione e miglioramento qualità delle acque e riduzione della pressione su risorse idriche;
  4. prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della sua fertilità e gestione di nutrienti;
  5. protezione della biodiversità, conservazione e ripristino di habitat e specie, compresa manutenzione e creazione di elementi caratteristici del paesaggio o superfici non produttive;
  6. azioni per uso sostenibile e ridotto di pesticidi (specie quelli che presentano rischio per salute umana ed ambiente);
  7. azioni volte a migliorare benessere di animali o contrastare resistenza antimicrobica

Al riguardo Stato membro esegue pagamenti relativi ad impegni che:

  • vanno oltre criteri di gestione obbligatoria (CGO) o buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) come stabilite da Commissione UE (v. scheda “PAC ed ambiente”);
  • vanno oltre requisiti minimi relativi ad uso di fertilizzanti e fitosanitari e benessere di animali fissati da UE o Stato (se impegni richiesti da Stato più restrittivi di quelli UE ammesso contributo “per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi divengono obbligatori per impresa”);
  • vanno oltre condizioni stabilite per mantenimento della superficie agricola;
  • sono diversi da impegni per cui concessi aiuti a favore del clima ed ambiente da parte del PSR

Agricoltori aderenti ai regimi ecologici si considerano adempienti ai fini dei requisiti di condizionalità PAC

Controlli sui regimi ecologici effettuati insieme a quelli previsti per condizionalità PAC

Sostegno specifico per regime ecologico concesso per numero di ha. ammissibili coperti da impegno sotto forma di:

  1. pagamenti annuali aggiuntivi al sostegno di base al reddito;
  2. pagamenti a totale o parziale compensazione di agricoltori per totalità o parte dei costi supplementari sostenuti e per mancato guadagno a causa di impegni assunti, tenendo conto possibilità di copertura dei costi di transizione. In deroga in caso di impegni per benessere di animali o contrasto alla resistenza antimicrobica possono assumere forma di pagamento annuale per UBA (unità bestiame adulto)

Stato membro deve dimostrare in che modo pratiche agricole adottate in regime ecologico rispondono alle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici, architettura del paesaggio, benessere di animali, contrasto alla resistenza antimicrobica, tramite sistema di valutazione e monitoraggio

Stato membro nel fissare livello dei pagamenti per i diversi impegni del regime ecologico tiene conto del livello di sostenibilità di ogni regime ecologico in base a criteri oggettivi e coerenza di tali interventi con quelli analoghi di PSR

 

MIPAAF con D.M. 13/5/2022 deciso che per anno 2022

  • termine ultimo per presentare domanda PAC (comprese domande di pagamento a superficie e benessere animale di PSR) è fissato al 15/6/2022, mentre termine per comunicare ad AGEA modifiche a tali domande è fissato al 30/6/2022 (o 9 giorni dopo comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, comunque almeno 15 giorni prima del pagamento di anticipo). Nessuna modifica possibile apportare a domanda se AGEA ha comunicato a beneficiario rilevamento di inadempienze in domanda o intenzione di svolgere controlli in loco;
  • possibile concedere da parte di AGEA entro 31/7/2022 di:
  • anticipo (pari a 70% di importo dovuto) ad agricoltori attivi che hanno presentato domanda unica PAC nel 2022 ai sensi del regime dei pagamenti diretti (anticipo non configurabile come aiuto di Stato). Escluse:
    1. superfici dichiarate a pascolo su cui, al momento di erogazione di anticipo, è impossibile eseguire controlli
    2. soggetti aventi situazioni debitorie con importi esigibili o meno riportati nel Registro nazionale debiti riconosciuti da AGEA
    3. soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati da AGEA
    4. soggetti beneficiari di contributi PAC oggetto di anticipazioni bancarie in base a convenzione sottoscritta tra AGEA ed Istituto di credito
    5. soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato al momento di erogazione di anticipo (trasferimento titoli dopo erogazione di anticipo non valido fino a sua compensazione)
  • sovvenzione diretta ai sensi del regime “de minimis” (cioè aiuti complessivi percepiti da azienda nell’ambito di tale regime non superiori a 25.000 € nei 2 anni precedenti ed anno in corso)

Agricoltori interessati presentano domanda di anticipo o sovvenzione entro 15/5/2022, fermo restando che tali aiuti sono cumulabili con aiuti di Stato autorizzati nell’ambito di emergenza COVID19 fino al limite massimo concedibile di 250.000 €/impresa. AGEA fa fronte a tali anticipazioni mediante risorse fornite da MEF. Agricoltori beneficiano di interessi (pari ai tassi di mercato definiti da Commissione UE) da corrispondere su somme anticipate per periodo decorrente da data di erogazione anticipo al 30 Giugno anno successivo, comunque non oltre massimale previsto dal regime “de minimis” o quello relativo ad aiuti di Stato per emergenza COVID19. Compensazione per interessi dovuti esercitata a partire da 16/10/2022 mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC “prioritariamente a valere su domanda unica 2022”

 

Giunta Regionale Marche con DGR 363 del 4/4/2022 ha:

  • riconosciuto la presenza nelle Marche di superfici interessate a “pratiche locali tradizionali” (PLT) legate al pascolo, dove le specie arbustive ed arboree sono predominanti rispetto ad erba ed altre piante erbacee da foraggio, come rilevato in SIAN per campagna 2021;
  • stabilito che criteri per classificare particelle come PLT per campagna 2021 ed annate successive sono i seguenti: loro accessibilità ad animali; essere pascolate;
  • stabilito che carico minimo di bestiame al pascolo nelle superfici PLT è pari a 0,075 UBA/ha./anno;
  • stabilito che esecuzione dei controlli su PLT è delegato ad AGEA in base convenzione definita con questa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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