MONITORAGGIO CEREALI (Legge 178/20) (cereal27)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato centrale della tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Aziende agricole, cooperative, Consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione, imprese di prima trasformazione, detentori a qualsiasi titolo di cereali e farine di cereali
Iter procedurale:
Legge 178/20, come modificata da Legge 15/22, prevede ad:
- 1 comma 139 che soggetti interessati di cui sopra sono tenuti ad annotare in apposito Registro telematico, istituito nell’ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), tutte le operazioni di carico e scarico qualora quantità del singolo prodotto superiore a 30 t./anno. Per impresa di prima trasformazione tale obbligo riguarda solo le operazioni di carico (escluse operazioni di scarico degli sfarinati)
- 1 comma 140 che operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e sfarinati a base di cereali di provenienza nazionale o UE o importate da Paesi Terzi annotate nel Registro telematico entro giorno 20 del 3° mese successivo a quello di esecuzione delle operazioni stesse
- 1 comma 141 che le modalità di applicazione delle suddette disposizioni sono stabilite con decreto da MIPAAF entro 30/4/2022
- 1 comma 142 assegna a ICQRF compito di irrorare seguenti sanzioni a partire da 1/1/2024 a:
- soggetti che pur obbligati non istituiscono Registro telematico: multa da 1.000 a 4.000 €
- chiunque non rispetti modalità di tenuta telematica del suddetto registro: multa da 500 a 2.000 €