TECNOLOGO ALIMENTARE

TECNOLOGO ALIMENTARE (D.M. 22/9/20)   (alimen46)

Soggetti interessati:

Ministero Giustizia (MIG), Consiglio ordine nazionale dei tecnologi alimentari (CoNaTA), chiunque intende svolgere professione di tecnologo alimentare

Iter procedurale:

MIG con D.M. 22/9/2020 definisce la disciplina per l’esercizio della professione di tecnologo alimentare a seguito dello svolgimento di una prova attitudinale che ha luogo almeno 2 volte/anno (a distanza di 6 mesi) presso CoNaTA, articolata in:

–         1 prova scritta che ha luogo in 1 o più giornate consecutive della durata massima di 7 ore e consiste nello svolgimento di 2 elaborati sulle materie scelte da CoNaTA tra le seguenti

a)processi di trasformazione dei prodotti alimentari

b)operazioni unitarie della tecnologia alimentare

c)microbiologia degli alimenti e dei prodotti fermentati

d)macchine ed impianti per industria alimentare

e)chimica degli alimenti

f)analisi chimica, fisica e sensoriale dei prodotti alimentari

g)tecnologia delle conserve alimentari

h)tecnologia degli alimenti

i)gestione della qualità

j)igiene dei prodotti e dei processi alimentari

k)tecnologia della ristorazione collettiva

l)nutrizione umana

–         1 prova pratica (alternativa a quella scritta) della durata massima di 6 ore consiste nello svolgimento di prestazioni od operazioni tipiche dell’attività professionale

–         1 prova orale orale riguardante: materie di prova scritta o pratica; ordinamento e deontologia professionale; elaborati scritti del candidato

CoNaTA nella prima riunione dell’anno fissa il calendario delle sessioni di esame con relative schede, nonché materie di esame scelte tra quelle sopra elencate

Istituita da MIG con decreto, presso CoNaTA, una Commissione di esame, che dura in carica 3 anni ed è composta di 5 membri, compreso Presidente, di cui 2 designati da CoNaTA tra professionisti iscritti ad Albo dei tecnologi alimentari da almeno 10 anni; 2 designati tra professori di 1° e 2° fascia delle materie oggetto di esame; 1 designato tra magistrati in servizio presso Corte di Cassazione o Corte di Appello di Roma che abbiano “conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità”. Commissione, presieduta dal membro designato da CoNaTA avente maggiore anzianità di iscrizione ad Albo (altro membro designato da CoNaTA con minore anzianità funge da segretario), è valida alla presenza di 5 membri (se membro impossibilitato ad intervenire può subentrare il membro supplente) e delibera a maggioranza dei presenti.

Per partecipare ad esame interessato invia specifica domanda di ammissione (Modello pubblicato su G.U. 310/20) a CoNaTA, allegando: copia del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000; copia del documento di identità in corso di validità. Commissione, entro 60 giorni da ricevimento domanda, si riunisce per fissare calendario di esame (tenere presente che tra prova scritta/prativa e prova orale deve sussistere un intervallo di tempo compreso tra 30 e 60 giorni) da comunicare alla Direzione generale degli affari interni di MIG e ad interessato, tramite PEC indicata in domanda, almeno 60 giorni prima della prova

Ogni componente la Commissione valuta la prova del candidato assegnando punteggio da 1 a 10. Alla prova orale sono ammessi solo i candidati che acquisiscono alla prova scritta o pratica almeno 30 punti. Esame si considera superato se candidato consegue, per ogni materia della prova orale, almeno 30 punti. A seguito del superamento di esame, Commissione rilascia uno specifico certificato ai fini dell’iscrizione ad Albo. Qualora esito di esame risulti sfavorevole o in caso di mancata presentazione ad esame “senza valida giustificazione”, prova attitudinale non può essere ripetuta prima di 6 mesi. CoNaTA informa circa esito della prova attitudinale MIG, che esercita vigilanza sullo svolgimento degli esami e su attività della Commissione

Tirocinio di adattamento (tirocinio) di tecnologo deve avere durata “commisurata alle accertate esigenze di adattamento” (comunque non oltre 3 anni) e riguardare “complesso delle attività professionali afferenti alle materie di esame”. A tal fine CoNaTA:

–         istituisce elenco dei professionisti presso cui è possibile svolgere tirocinio, in cui riportare tecnologi alimentari esercitanti la professione da almeno 10 anni (Elenco aggiornato ogni anno su designazione dei Consigli regionali di CoNaTA, previa dichiarazione di disponibilità del professionista)

–         delibera inizio del tirocinio, comunicandolo al professionista presso cui questo viene svolto, che a sua volta invia al Presidente di CoNaTA “linee generali cui si atterrà durante il tirocinio”

–         esercita attività di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio

Soggetti in possesso del decreto di riconoscimento che intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio, inviano, tramite PEC o consegna diretta, a Co.Na.TA domanda di iscrizione (modello riportato in G.U. 310/20) al Registro di tirocinio, evidenziando impegno a: effettuare tirocinio presso professionista prescelto e non sussistenza di cause di incompatibilità (cioè assenza di rapporto di lavoro subordinato con questo); comunicare eventuali variazioni sopravvenute entro 30 giorni dal loro verificarsi. Allegare:

a)copia del documento di identità in corso di validità;

b)copia del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000;

c)attestazione della disponibilità del professionista a svolgere tirocinio;

d)2 fotografie formato tessera autenticate

Presidente Co.Na.TA provvede ad iscrizione del soggetto nel Registro dei tirocinanti entro 30 giorni da invio domanda completa degli elementi e documenti prescritti, riportando:

a)numero d’ordine attribuito al tirocinante, suo nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale;

b)estremi del decreto di riconoscimento;

c)data di decorrenza dell’iscrizione;

d)nome e cognome del professionista presso cui svolto il tirocinio, ordine regionale a cui iscritto, numero di iscrizione, numero del codice fiscale, indirizzo del luogo di lavoro, numero di iscrizione ad Elenco di cui sopra;

e)eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

f)data di compimento del periodo effettivo del tirocinio;

g)data di rilascio del certificato di completato tirocinio;

h)data di cancellazione del tirocinio con relativa motivazione

Segreteria di Co.Na.TA provvede entro 15 giorni, tramite PEC, a comunicare delibera di iscrizione (o motivi della mancata iscrizione) ad interessato, professionista, Co.Na.TA regionale dove professionista è iscritto, MIG

Tirocinante deve:

–         svolgere tirocinio presso luogo di esercizio di attività di un libero professionista iscritto ad Elenco diverso da quello con cui definito rapporto di lavoro subordinato;

–         svolgere attività di tirocinio seguendo le disposizioni impartite dal professionista;

–         garantire la massima riservatezza in merito alle notizie acquisite;

–         osservare il codice deontologico dei tecnologi alimentari

Professionista presso cui svolto tirocinio deve:

a)compilare ogni 6 mesi sezione del libretto di tirocinio fornito da Na.TA, (controfirmata dal tirocinante stesso), in cui dichiara attività svolta dal tirocinante (Sezione presentata al Presidente Co.Na.TA affinché vi apponga visto);

b)inviare a Na.TA, entro 15 giorni successivi a conclusione tirocinio, libretto di tirocinio, corredato da relazione motivata contenente valutazione (favorevole o sfavorevole) dell’attività svolta dal tirocinante (copia rilasciata ad interessato). In caso di valutazione favorevole Co.Na.TA rilascia certificato di avvenuto tirocinio entro 30 giorni dal ricevimento della relazione. In caso di valutazione sfavorevole, Co.Na.TA provvede a sentire tirocinante. Se confermato giudizio negativo, Co.Na.TA emette provvedimento motivato di diniego del certificato di avvenuto tirocinio (in tal caso tirocinio va ripetuto), mentre se giudica positivamente conoscenze di interessato rilascia il suddetto certificato;

c)informare Na.TA in merito al verificarsi di eventi che impediscono lo svolgimento del tirocinio e ne determinano la sospensione o la interruzione. Co.Na.TA delibera la sospensione (per un periodo non inferiore a 1/6 né superiore a 50% della sua durata, comunque non oltre 1 anno) o la interruzione (per un periodo superiore a 50% della sua durata) del tirocinio, comunicandolo, mediante PEC, a tirocinante e professionista entro 15 giorni successivi

Co.Na.TA invia delibera di cancellazione o sospensione dal Registro, entro 15 giorni, a tirocinante e professionista presso cui svolto tirocinio

Sanzioni:

Si ha cancellazione dal Registro dei tirocinanti da parte di Co.Na.TA in caso di:

–         rinuncia all’iscrizione

–         dichiarazione di interruzione del tirocinio

–         condanna definitiva per delitti contro Amministrazione pubblica, Amministrazione della giustizia, fede pubblica, economia pubblica, ogni altro delitto non colposo soggetto ad un pena di reclusione da 2 a 5 anni (In caso di condanna non definitiva si ha sospensione dal Registro)

–         rilascio del certificato di avvenuto tirocinio

Entità aiuto:

Ai membri della Commissione compete il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni che sono a carico di CoNaTA

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