ABBATTIMENTO OLIVI (D.Leg. 475/45; L.R. 7/85) (olio15)
Soggetti interessati:
Chiunque intende abbattere piante di olivo in numero superiore a 5 ogni 2 anni (Sotto tale limite non necessaria nessuna autorizzazione)
Iter procedurale:
Domanda presentata ai Servizi Decentrati Agricoltura e Foreste, in cui specificare:
– numero piante di olivo da abbattere;
– impegno a reimpiantare, anche su altri fondi di proprietà, stesso numero di olivi abbattuti
Servizi Decentrati, in sede di istruttoria, verificano numero olivi da abbattere per:
a) morte fisiologica o permanente improduttività delle piante;
b) eccessiva fittezza di impianto;
c) opere di miglioramento fondiario o di pubblica utilità o per costruzione di abitazione.
Servizio Decentrato rilascia autorizzazione, indicando tempi e modi del reimpianto e nel caso di opere di miglioramento, pubblica utilità, abitazione anche termine ultimazione opere, pena decadenza autorizzazione.
Sanzioni:
Chiunque abbatte olivi senza autorizzazione o non effettua reimpianto: multa pari a 10 volte valore delle piante abbattute, considerate in piena produzione.