ABBATTIMENTO SIEPI (L

ABBATTIMENTO SIEPI (L.R. 6/05)   (bosco9)

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche, Comuni, Province, Comunità Montane … che intendono abbattere siepi “per inderogabili esigenze”

Iter procedurale:

Regione tutela siepi per “salvaguardia integrità ecologica e paesistica ambientale, tutela della fauna selvatica, prevenire degradazione ed erosione dei suoli”, con esclusione di quelle localizzate in zona A, B, C, D, F come delimitato dagli strumenti urbanistici, lungo le autostrade, in zone cimiteriali e di giardini pubblici e privati.

Interessati presentano domanda di autorizzazione ad abbattimento siepi (Estirpazione, taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione della potenzialità vegetativa delle siepi) a Comune (Comunità Montana in caso di zona montana) che concede autorizzazione nei seguenti casi:

a)       realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b)       edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

c)       siepi che arrecano danni a costruzioni, manufatti o reti tecnologiche;

d)       siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o parassiti;

e)       siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per pubblica o privata incolumità.

Per ogni siepe estirpata obbligo di piantare una o più siepi per lunghezza minima almeno pari a quella estirpata entro 12 mesi da data autorizzazione. Nella autorizzazione indicare caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, modalità e luoghi di impianto.

Nessuna autorizzazione necessaria per taglio di rinnovo e potatura delle siepi. 

Sanzioni:

Estirpazione siepi tutelate senza autorizzazione: multa da 250 a 1.500 EUR/20 m. di siepe abbattuta

Mancata messa a dimora di siepi autorizzate ad estirpazione: multa da 250 a 1.500 EUR/ 20 m. di siepe mancante.

Chiunque estirpa siepi abusivamente deve impiantare superficie pari a 4 volte quella estirpata secondo modalità fissate da Comune. In caso di inadempienza: multa pari a 20% di quella applicata per siepe estirpata abusivamente.

L’area di incidenza della siepe estirpata abusivamente non destinata a fini edificatori nei 15 anni successivi ad estirpazione. In caso di inadempienza: multa da 1.000 a 5.000 EUR/mq. edificato. 

 

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