ACCISA ALCOOL

ACCISA ALCOOL  (Reg. 1112/17; D.Lgs. 504/95; D.P.R. 310/01; Legge 44/12; 05/14; D.M. 25/3/96, 9/7/96, 27/3/01) (vino17)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Agenzia dogana e monopoli (ADM), Ufficio Tecnico Imposta di Fabbricazioni (UTIF).

Chiunque produce, detiene, vende su mercato comunitario:

  • vino, cioè prodotto avente titolo alcolometrico effettivo superiore a 1,2% ma inferiore a 18% vol. purché alcole contenuto in prodotto finito derivi da fermentazione ottenuta senza arricchimento
  • vino spumante, purché presentato in bottiglie chiuse con tappo “a forma di fungo” con sovrapressione dovuta ad anidride carbonica inferiore a 3 bar, titolo alcolometrico effettivo compreso tra 1,2% e 15% vol. con alcole derivato solo da fermentazione;
  • altre bevande fermentate tranquille, aventi titolo alcolometrico effettivo compreso tra 1,2% e 15% vol., purché alcole ottenuto nel prodotto derivi solo da fermentazione;
  • altre bevande fermentate gassate, purché presentate in bottiglie chiuse con tappo “a forma di fungo” con sovrapressione dovuta ad anidride carbonica inferiore a 3 bar, titolo alcolometrico effettivo compreso tra 1,2% e 15% vol. con alcole derivato solo da fermentazione;
  • alcole etilico, cioè prodotti aventi titolo alcolometrico superiore a 1,2% e bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione;
  • prodotti alcolici intermedi, cioè qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 5,5% e 22% vol. o bevande fermentate gassate con titolo compreso tra 8,5% e 22% vol. “che non deriva interamente da fermentazione”;
  • fermentati alcolici quali liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche od amidacee idrolizzate, qualsiasi altro fermentato liquido.

Esclusi da accisa prodotti:

  • liquidi fermentescibili quali: succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, melasso e sughi zuccherini diluiti. Tali liquidi se destinati ad usi diversi da consumo umano addizionati con 10 gr. di cloruro di litio ogni 100 kg. di prodotto;
  • denaturati in 2 litri di metiletilchetone con 125 g. di tiofene, 0,3 g. di denatonium benzoato, 3 g. di C.I. Reactive RED 24 per ettolitro anidro di alcool etilico. Commissione con Reg. 1112/17 ha definito elenco dei prodotti autorizzati ai fini di completa dematurazione di alcool per esenzione di accisa pubblicato su GUCE 162/17. Alcool da denaturare di origine UE dotato di un tenore effettivo in alcool etilico superiore a 90%. Riportare su documenti di accompagnamento dizione “alcool neutro” per prodotti che rientrano in queste caratteristiche ed “alcool greggio” o “testa e coda” per alcoli diversi. Tenere registrazioni contabili separate per diversi tipi di alcool;
  • denaturati con materiale speciale fissato da Ministero Finanze, non destinati a consumo umano (profumeria, cosmetici, detersivi, dentifrici, deodoranti, insetticidi). Operazione denaturazione eseguita anche presso utilizzatori finali;
  • alcool denaturato proveniente da Paesi extra UE, purché contenuto in prodotti confezionati in percentuale inferiore a 30%, da non configurarsi come solventi, diluenti, prodotti cosmetici liquidi;
  • impiegati in produzione di aceto (denaturato con aggiunta 1,50% acido acetico glaciale) o fabbricazione medicinali (Non necessaria denaturazione);
  • impiegati in processi di fabbricazione il cui prodotto finale non contenga alcole o per produzione aromi destinati a preparazione alimenti o bevande con titolo alcolometrico inferiore a 1,2% vol., purché effettuati in regime di deposito fiscale. Ammesso impiego di alcool non denaturato “ad  imposta assolta” (Possibile chiedere restituzione accisa), purché non condizionato in recipienti contrassegnati;
  • impiegati come campioni per analisi e per prove di produzione a fini scientifici;
  • fabbricati da privati per autoconsumo del produttore, familiari e suoi ospiti (Non oltre 90 litri vino  o 10 litri bevande spiritose) e non formi oggetto di alcuna attività di vendita;
  • da piccoli produttori (Produzione media inferiore a 1.000 hl.), che hanno solo obbligo di tenere registro di cantina ed inviare prodotti vinici con bolle accompagnamento;
  • nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
  • organizzazioni internazionale riconosciute, nei limiti fissati da convenzioni;
  • forze armate della NATO;
  • Paesi Terzi per essere consumati in sede di accordi internazionali;
  • territori extra doganali, quali Livigno, Campione d’Italia, San Marino.

Piccoli produttori, la cui media annuale di produzione ultime 5 campagne inferiore a 1.000 hl., sono esonerati da pagamento accisa, regime di deposito fiscale, norme su circolazione e controllo prodotti vinici oggetto di accisa, ma hanno obbligo di comunicare ad Ufficio Finanza eventuali operazioni intracomunitarie, tenere registri di carico e scarico, emettere documenti accompagnamento, sottoporsi a controllo.

 

Iter procedurale:

Vino e prodotti vinici soggetti ad accisa ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale, con esclusione “fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria”.

Prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri impianti sono in carico a depositario autorizzato ed accertati da Ufficio Finanza.

Chiunque intende gestire impianto di trasformazione, condizionamento o deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettate ad accisa o di alcole denaturato invia ad Agenzia Dogane, almeno 60 giorni prima di iniziare attività, denuncia contenente:

  1. denominazione ditta, sede, partita IVA, codice fiscale e generalità legale rappresentante;
  2. ubicazione deposito e sua capacità;
  3. nel caso impianto di trasformazione, descrizione apparecchiature, processi di lavorazione, potenzialità impianto, descrizione impianti per produzione e misurazione energia, quantità massima di prodotti in accisa presenti in deposito, descrizione di strumenti installati per misurare materie prime, semilavorati, prodotti finiti, procedure amministrativo-contabili.

Agenzia Dogane accerta idoneità impianti e versamento diritto, rilascia licenze di esercizio e vidima registri di carico e scarico. Licenza di esercizio assoggettata a pagamento nel periodo 1-16 Dicembre (Per nuovi impianti prima di rilascio licenza) diritto annuale fissato in: 103,29 € per depositi fiscali (impianti di produzione vino e bevande fermentate diverse da vino e birra); 51,64 € per impianti di produzione su base forfetaria, trasformazione, condizionamento di alcole o prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato o meno soggetti od esenti da accisa; 33,57 € per esercizi di vendita di prodotti alcolici. Licenza per vendita di liquori o bevande alcoliche non può essere rilasciata o rinnovata a chi viene condannato per fabbricazione clandestina o per altri reati in materia di accisa su alcole e bevande alcoliche.

Depositi fiscali di alcole etilico, birra, prodotti alcolici intermedi delimitati da apposita recinzione o ubicato entro edificio destinata a specifica attività consentita da UTIF qualora non intralci esecuzione vigilanza.

Chiunque intende realizzare impianti per la produzione di fermentati alcolici deve presentare domanda ad Agenzia Dogane almeno 20 giorni prima inizio attività, riportando: generalità ditta e legale rappresentante, qualità materie prime impiegate e prodotti ottenuti, potenzialità impianti di produzione. Allegare planimetria dei locali e schema degli impianti.

Agenzia Dogane verificata validità impianti ed eventuale applicazione della prescrizione dati, iscrive esercente in apposito registro e provvede a vidimare registro di carico e scarico, dove annotare materie prime, dati di produzione e movimentazione dei fermentati alcolici. Almeno 5 giorni prima inizio lavorazioni, interessato comunica ad Agenzia Dogane: periodo di lavorazione, quantità e qualità materia prima da lavorare e prodotti da ottenere.

Fermentati addizionati con 10 gr. di cloruro di litio ogni 100 kg. di prodotto salvo caso che questi sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di lavorazione. Fermentati circolano accompagnati da documenti commerciali da cui risulta mittente, destinatario, qualità e quantità della merce, sua gradazione alcolica, data di spedizione (Occorre DAS in caso di trasferimento da impianto lavorazione a quello di distillazione). Documento accompagnamento conservato per almeno 5 anni.

Operazioni di denaturazione, attuate in impianti o depositi fiscali riconosciuti alla presenza di funzionari AGEA e Guardia di Finanza (comunicate loro almeno 3 giorni prima di inizio), denunciate ad ADM, che entro 30 giorni esegue verifica per accertare idoneità di impianti e correttezza delle operazioni (ADM può prescrivere adeguamenti, compreso magazzino di stoccaggio del prodotto denaturato). A conclusione di accertamenti redatto verbale sottoscritto anche da proprietario impianto, a cui rimane copia. UTIF verifica in particolare durante le operazioni di trasformazione dei prodotti oggetto di accisa: regolare funzionamento di impianto; processo di lavorazione; quantità lavorate; giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (a campione); consumi energetici; rese di lavorazione; quantità e qualità dei prodotti ottenuti e loro congruità con materie prime impiegate e con rese di lavorazione; regolare tenuta dei registri contabili su materie prime, semilavorati e prodotti finiti; versamenti di imposta; congruità della cauzione prestata; cali nei limiti ammissibili.

D.Lgs. 504/95, come modificato da Legge 124/17 prescrive che esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad imposta:

  • denunciano ad Ufficio ADM competente, almeno 30 giorni prima di inizio attività, costituzione opificio denaturazione, allegando: relazione tecnica che illustra caratteristiche di attrezzature e serbatoi di custodia; planimetria di impianti; tabelle di taratura dei serbatoi. Sono soggetti a denuncia anche esercenti di vendita per depositi di alcole denaturato in quantità superiore a 300 litri, con esclusione di esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, rifugi alpini, nonché esercenti depositi di:
  • alcole, frutta allo spirito, bevande alcoliche confezionate in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, aromi alcolici per liquori, vermouth ed altri vini aromatizzati confezionati in dosi in grado di preparare non oltre 1 litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale
  • alcool non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse da liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito
  • aromi alcolici per liquori, in quantità inferiore a 1,5 litri o a 0,5 kg, non destinati alla vendita
  • profumerie alcoliche (prodotte cioè con alcool non denaturato, condizionate in quantità superiore a 20 litri ma inferiore a 5000 litri
  • birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e da birra, se non destinate a distillerie
  • vini aromatizzati, liquori, acquaviti addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, condizionati in recipienti di non oltre 10 cl, aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol

ADM esegue sopralluogo e se impianto risponde alle norme vigenti, rilascia autorizzazione ad inizio attività. Qualunque modifica ad impianto preventivamente denunciata ad ADM

  • denunciano ad Ufficio ADM, almeno 60 giorni prima, il processo di lavorazione ed i materiali impiegati per produzione di alcole denaturato con sostanze speciali per uso non alimentare;
  • denunciano ad Ufficio ADM, almeno 60 giorni prima di avvio attività, di produzione di alcool denaturato impiegato nella produzione di medicinali specificando: denominazione e sede della ditta; partita IVA; generalità del legale rappresentante; dichiarazione di possedere tutte le autorizzazioni richieste per l’esercizio di attività ed il riconoscimento di operatore registrato. Alla denuncia allegare: planimetria di opificio; versamento 2% accisa per stabilimenti di produzione alcole etilico e prodotti alcolici intermedi (10% accisa per tutti gli altri impianti e magazzini).

Esercenti  obbligati alla denuncia sono:

  1. muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca
  2. soggetti a pagamento di diritto annuale
  3. tenuti a contabilizzare prodotti in appositi registri di carico e scarico” (esclusi esercenti vendita al minuto di prodotti alcolici, esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a 8000 anidri),

Cauzione svincolata (Annotazione su registro in fase di scarico), quando prodotto preso in consegna da destinatario. Agenzia Dogane può concedere esonero per garanzia prestata da trasportatore o proprietario merce o depositario “riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità”.

Prodotti possono circolare solo se muniti di contrassegno di Stato forniti da Agenzia Dogane su richiesta interessati, corredata da prova versamento corrispettivo fissato e costituzione cauzione pari a 100% importo accisa gravante su prodotti da contrassegnare. Operazione consegna dei contrassegno oggetto di verbale avvengono solo dopo che Agenzia Dogane accertato esistenza prodotti assoggettati ad accisa. Ammesso cambio destinazione contrassegni consegnati, purché nuovo impiego sempre sotto responsabilità stesso operatore. Agenzia Dogana tiene registro di carico e scarico dei contrassegni consegnati o restituiti.

Applicazione contrassegni su recipienti (In caso di recipienti di capacità inferiore a 5 litri, contrassegno applicato su imballaggio) attuato presso deposito fiscale, impianto Paesi Terzi che agiscono come importatori nazionali, impianti condizionamento prodotti soggetti ad accisa,

Contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura riconsegnati ad Agenzia Dogane, che redige nota di riconsegna prima della loro distruzione. Se ciò non avviene si procede ad incamerare cauzione. Interessato presenta dichiarazione in cui evidenziati contrassegni ritirati, applicati e restituiti.

Se deposito fiscale ubicato in altro Paese CE, contrassegni consegnati da Agenzia Dogane corredati da DAA, in cui riportare serie ed estremi numerici dei contrassegni consegnati. Agenzia Dogane verifica a campione contrassegni applicati e svincola cauzione quota parte. Titolare deposito detiene registro in cui annotare contrassegni ricevuti (Annotare estremi DAA) e contenitori su cui questi applicati.

Se deposito fiscale ubicato in Paese extraCE inviare domanda a Dogana competente, specificando numeri contrassegni richiesti e cauzione costituita in funzione gradazione effettiva (comunque superiore a 40 gradi).

Abbuono o restituzione accisa per prodotti oggetto di accisa trasferiti in Paese Terzi o CE se contrassegni applicati distrutti od annullati alla presenza Agenzia Dogane

Verifiche su contrassegni applicati effettuate presso impianti, deposito fiscale, esercizi di vendita.

Prodotti soggetti ad accisa, corredati da Documento Accompagnamento Accisa (DAA). Esclusi:

  1. alcole e bevande alcoliche confezionate in recipienti di capacità inferiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o vini aromatizzati confezionati in dosi per produrre meno di 1 litro di prodotto munito del contrassegno di Stato;
  2. prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno, anche se di capacità superiore a 5 litri;
  3. alcole non denaturato ed aromi alcolici per liquori in quantità inferiore a 0,5 litri;
  4. aromi alcolici diversi da quelli per liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito, profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità inferiore a 5 litri;
  5. alcole denaturato con denaturante generale in quantità inferiore a 5 litri;
  6. profumerie alcoliche, ottenuto con alcole non denaturato in quantità inferiori a 50 litri;
  7. vino e bevande fermentate diverse dal vino;
  8. movimentazione tra depositi fiscali di prodotti ad accisa 0;
  9. vini aromatizzati, liquori, acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, condizionati in recipienti di quantità inferiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol.;
  10. prodotti alcolici acquistati da privati in altro Stato CE e trasportati nei limiti di: 10 litri per bevande spiritose, 20 litri per prodotti intermedi, 60 litri per spumante, 90 litri per vino;
  11. vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o trasformazione.

Documento accompagnamento non necessario se merci provenienti o destinate a Paesi extracomunitari.

Documento Accompagnamento Semplificato (DAS) per trasporto olio minerale, alcool, bevande alcoliche ad accisa assolta, alcool denaturato, reflui provenienti da lavorazioni industriali contenenti alcool etilico.  Non necessario per prodotti acquistati e trasportati da privati verso o da Paesi CE.

DAA si compone di 4 esemplari: 1 conservato da speditore, 1 scorta merce e viene conservato da destinatario, 1 scorta merce e viene rispedito a mittente con la attestazione di ricezione da parte  destinatario e vidimazione Agenzia Dogane; 1 scorta merce e viene spedito da destinatario ad Agenzia Dogane competente (Nel caso del DAS non necessaria tale copia).

Per ritirare DAA o DAS da tipografie e rivenditori autorizzati presentano, per la prima volta, “copia, vistata da Agenzia Dogane, della licenza fiscale di esercizio” (per successivi ritiri, sufficiente dichiarazione attestante “permanenza della validità del proprio ad emettere DAA o DAS”). Tipografie e rivenditori autorizzati comunicano ad Agenzia Dogane, entro giorno 10, stampati forniti nel mese precedente.

Interessati presentano richiesta di bollatura ad Ufficio Tecnico Finanza, specificando numero  iniziale e finale da bollare. DAA e DAS restituiti bollati ad interessati entro 10 giorni.

In caso di cambio di ragione sociale, nuova denominazione riportata su DAA o DAS giacenti presso utilizzatore. In caso di cessazione attività, DAA o DAS non utilizzati, debbono essere distrutti od annullati alla presenza Agenzia Dogane.

Nel caso di alcool denaturato con sostanze speciali destinato a “no food”, documento CE in regime di accisa, contenente formula di denaturazione ed impiego cui alcool è destinato.

Nel caso di alcool destinato a laboratorio, su documento accompagnamento (da conservare per almeno 3 anni) riportare dicitura “Valido per prodotti per analisi”

DAA o DAS, prima della compilazione, vanno vidimati da Agenzia Dogane.

DAA deve riportare:

–          denominazione del depositario autorizzato;

–          tipo di prodotto da trasportare;

–          codice di accisa del deposito fiscale;

–          nominativo persona incaricata del trasporto;

–          numero identificativo progressivo documento;

–          data ed ora inizio spedizione;

–          durata del viaggio;

–          dicitura “circolazione interna” per circolazione merce su territorio nazionale;

–          eventuale cambio di destinazione, scarichi parziali, rientro in deposito.

DAS deve invece riportare:

  1. a)       denominazione speditore e del trasportatore;
  2. b)       numero licenza od eventuale codice di accisa;
  3. c)       numero identificativo documento accompagnamento;
  4. d)       data ed ora del trasporto;
  5. e)       eventuale numero partita IVA nel caso di estrazione per conto terzi;
  6. f)        densità o peso specifico prodotto a 15°C.

DAA sottoscritto da speditore o, in caso di compilazione informatizzata, munito di timbro. Se DAS  non viene emesso da speditore, rilasciato da Agenzia Dogane “previa documentazione giustificativa  della detenzione prodotto”.

Se trasporto non più effettuato, speditore annulla DAA o DAS emesso, allegandolo a registro.

Se modificato luogo di consegna o destinatario, speditore provvede ad apportare modifiche a  DAA o DAS ed informare Agenzia Dogane

Se destinatario rifiuta, in tutto od in parte, merce, speditore utilizza DAA o DAS per “ripresa in carico della partita”, annotandolo su registro, ed informa Agenzia Dogane su nuova situazione. Trasportatore annota su DAA o DAS: motivi e data viaggio di ritorno, quantità merce scaricata e residua.

Se mittente non intende riprendersi la merce, ma la invia ad altro destinatario, sarà questi ad assumere in carico merce, mentre trasportatore riporta da DAA o DAS cambio destinatario o, in caso di parziale cambio del carico, quantità e qualità merce giunta a destinazione e quella trasferita a nuovo destinatario.

Per trasferimenti in impianti nazionali, ammesso trasporto collettivo di più partite omogenee ad accisa assolta o miste (Merce oggetto di accisa insieme ad altre escluse da accisa). In tal caso possibile emettere:

  • DAS cumulativo, su cui riportare dicitura “destinatari vari come da distinta allegata”, dove  accanto a nome destinatario riportata relativa quantità prodotto. Trasportatore, a mano a  mano che effettua scarico merce, lo annota su DAS, apponendovi data e firma;
  • DAA cumulativo e tanti DAA “non scorta merce” quanti sono i destinatari che vengono completati da destinatario “con indicazione quantitativo scaricato”. DAA cumulativo consegnato ad ultimo destinatario che provvede ad adempimento Agenzia Dogane

Nel caso di trasporto alla rinfusa di più partite destinate ad utenti diversi, trasportatore munito di DAS collettivo rilasciato per intera quantità trasportata, in cui riportata dicitura “Destinatari diversi come da distinta allegata” e di tanti DAS, quanti sono destinatari con riportata dicitura “non scorta merce”. Sulla distinta del DAS collettivo, elencare i vari DAS “non scorta merce” emessi, lasciando in bianco quantità da erogare e letture iniziali e finali del contatore su autobotte. Trasportatore, al momento scarico, completa DAS con elementi mancanti e consegna a destinatario DAS collettivo con allegata distinta, apponendovi firma a garanzia avvenuto trasporto.

In caso di trasporti in sospensione di accisa, DAA o DAS corredato da dichiarazione di “prestazione garanzia per diritti di accisa nel territorio nazionale o pagamento importo equivalente”, redatta su modello riportato in G.U. 133/97 e vidimato da Agenzia Dogane.

Nel caso di biodiesel, occorre DAA se destinato a deposito fiscale, altrimenti DAS.

Nel caso di trasferimento oli minerali soggetti ad accisa, tra depositi fiscali a mezzo tubazione occorre DAA, compilato al termine trasferimento. Se trasferimento in più depositi o per partite superiori a 1.000 mc., consentita emissione di DAS parziali “non scorta merce”, riportanti dicitura “Quantitativo parziale di un trasferimento in corso”.

 Nel caso di trasferimento prodotti importati, DAA emesso da Ufficio Doganale che ne annota estremi su bolletta importazione (Per prodotti importati con accisa assolta, emissione DAS).

Per merce esportata, Dogana ritira 2 esemplari di DAA o DAS e restituisce a mittente 1 copia corredata da “certificazione che merce ha lasciato territorio CE”.

Non necessario DAA o DAS per circolazione di merci provenienti e destinate a Paesi Terzi.

Obblighi di speditore sono:

  • annotare su registro di carico e scarico: giorno partenza merce, quantitativi spediti distinti  per tipo merce, numero identificazione DAA o DAS emessi. Legge 44/12 consente tenuta registri informatizzati a:
  • operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentati fiscali ed esercenti depositi commerciali nei settori prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi petrolio;
  • esercenti deposito per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità inferiore a 25 mc., esercenti impianti distribuzione stradale di carburante, esercenti distributori automatici carburanti ad uso privato, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiori a 10 mc.;
  • operatori che trattano solo prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale;
  • operatori che impiegano alcool etilico e bevande alcoliche in uso esenti da accisa.
  • Agenzia Entrate fissa entro 25/10/2012: tempi e modalità presentazione in forma telematica delle contabilità operatori di cui sopra; modalità conservazione dati contabili trasmessi; istruzioni per produzione e stampa dati contabili da esibire ad Organi di controllo.

Esenti da denuncia e tenuta del registro:

  • esercizi di vendita delle merci;
  • profumerie alcoliche;
  • esercente deposito prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno, anche se di capacità superiore a 5 litri.

Esenzione da tenuta registro, ma conservazione per 5 anni documenti di accompagnamento, estesa a:

  • esercenti vendita al minuto ed all’ingrosso di prodotti alcolici;
  • depositi di alcole e bevande alcoliche presso privati purché inferiori a 50 litri ed usati solo per consumi familiari (Vietata vendita);
  • allegare a registro copia DAA o DAS emessi;
  • nel caso di trasporto merce verso Paesi CE, costituire cauzione a garanzia pagamento accisa;
  • presentare, prima spedizione, richiesta di rimborso dimostrando di aver pagato accisa;
  • verificare buon esito spedizione, ricevendo copia DAA o DAS sottoscritta da destinatario e vidimata da Agenzia Dogane.

Obblighi incaricato del trasporto sono:

  1. custodire esemplari DAA e DAS, mostrandoli ad Organi di controllo;
  2. riportare su DAA o DAS qualunque notizia circa modifica mezzo o durata viaggio;
  3. denunciare a Guardia Finanza o Organo Polizia caso di smarrimento, furto o distruzione del DAADAS, riportando elementi atti ad identificare prodotto trasportato, mittente, destinatario. Copia denuncia scorta merce. Ad arrivo Agenzia Dogane confronta dati denuncia, con quanto riportato in DAA o DAS originale ed emette duplicato DAA o DAS;
  4. comunicare eventuali perdite prodotto soggetto ad accisa durante viaggio ad Agenzia Dogane che lo annota su DAA o DAS.

Obblighi destinatario:

  1. assumere in carico merce, annotando su registro: data ricezione merce, numero riferimento DAA o DAS, data di emissione DAA o DAS, quantità e qualità merce arrivata;
  2. conservare esemplare DAA o DAS a corredo registro per almeno 5 anni;
  3. compilare attestato di ricevimento merce, indicando data, quantità e qualità merce arrivata ed apponendo firma;
  4. comunicare ad Agenzia Dogane eventuali differenze riscontrate se superiori a tolleranza ammessa. Riportare su DAA o DAS da rispedire a mittente tale differenza, espressa in percentuale e termini assoluti. Nel caso di partite alla rinfusa, differenza calcolata su ammontare globale quantitativo trasportato;
  5. presentare DAA o DAS ad Agenzia Dogane per vidimazione, entro 10 giorni da arrivo merce. Nel caso di perdite, Agenzia Dogane dovrà anche riportare su DAA o DAS ammontare accisa abbuonata;
  6. spedire a mittente, entro giorno 15 mese successivo ad arrivo merce, DAA o DAS completo di vidimazione Agenzia Dogane ed attestato di ricevimento

Titolari del deposito fiscale debbono immettere in consumo prodotti alcolici rispettando norme condizionamento ed etichettatura, in particolare indicare estremi licenza fiscale della ditta fabbricante o condizionatore.

Prodotti vinici assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o importazione che è esigibile al momento immissione al consumo, comprendente anche:

  • cali e perdite durante lavorazione e trasporto superiori a quelli consentiti da legge, salvo casi fortuiti o di forza maggiore (In tal caso abbuono di imposta);
  • prodotti vinici immessi al consumo in Stati CE ma detenuti su territorio nazionale. Speditore garantisce pagamento accisa al momento del loro arrivo a destinazione, anche nel caso di merce “acquistata da privati per proprio uso e da loro trasportata”.

Prodotti reintrodotti in deposito fiscale in quanto rifiutati da destinatario “scomputati da quelli immessi al consumo” per calcolo imposta

Per prodotti ritirati da commercio in quanto ritenuti non idonei a consumo umano, interessato presenta, ogni 6 mesi, ad Agenzia Dogane richiesta di restituzione accisa, purché alcool destinato “alla rilavorazione o distruzione presso depositi fiscali”. Agenzia Dogane accerta non idoneità prodotti a consumo umano, tramite verbale da consegnare ad interessato (Documento conservato per 3 anni)

Nelle fabbriche di alcole etilico, installati misuratori per stabilire quantità produzione oggetto accisa.

Imposta dovuta da:

  • titolare del deposito fiscale;
  • destinatario dei prodotti vinici che, prima di arrivo merci, chiede ad Intendenza di finanza registrazione come operatore occasionale o professionale, garantendo:
  • pagamento dell’imposta entro 24 ore da arrivo;
  • qualsiasi controllo o accertamento.
  • rappresentante fiscale nominato da speditore ed autorizzato da Ufficio Imposte Indirette che garantisca: pagamento accisa, tenuta contabilità; comunicazione ad Ufficio Finanza luogo in cui  merci destinate. Versamento accisa ad Agenzia Dogane in base a comunicazione di lavorazione presentata.

Agenzia Dogane e Guardia Finanza sono preposti ai controlli, anche mediante prelievo campioni da effettuarsi presso speditore e durante trasporto merce. Se accerta cali o perdite eccessive, o prodotti mancanti di alcool esente da accisa, oltre a sanzioni penali ed amministrative, dovuta accisa evasa. In caso di “gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale”, apposti sigilli al trasporto ed accertato presso destinatario integrità dei sigilli stessi.

Se riscontrate irregolarità durante trasporto:

  • accisa corrisposta da persona che si è resa garante del trasporto;
  • accisa riscossa in Italia se: irregolarità commessa in Italia o se non possibile stabilire località ove commessa infrazione (Speditore entro 4 mesi può provare che irregolarità avvenuta non in Italia);
  • se entro 3 anni da data rilascio documento accompagnamento, irregolarità accertata in altro Stato, accisa eventualmente riscossa rimborsata con interessi legali.

 

Entità aiuto:

A partire da 1/1/2006 accisa fissata per birra in 2,35 € /hl./grado-litro

Vino e bevande fermentate diverse dal vino: aliquota imposta pari a 0.

Produttori che ottengono in media meno di 1.000 hl. anno: accisa pari a 0.

Prodotti alcolici intermedi: 68,51 €/ettanidro. Alcole etilico: 800,01 €/ettanidro

Sanzioni:

Chiunque venga condannato per fabbricazione clandestina o per evasione da accisa su alcole e bevande alcoliche: revoca di licenza ad esercizio o negazione.

Chiunque non denuncia depositi prodotti alcolici: multa da 1.032 a 5.164 €. €

Se nelle verifiche dei depositi riscontrate eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico, o della documentazione posseduta: multa da 500 a 3.000 € (Ridotta a 150 – 900 € se differenza inferiore a 1% di quantità estratta nel periodo controllato)

Esercente deposito che effettua consegna prodotti in accisa senza rispettare modalità prescritte o modifica impianti senza autorizzazione Ufficio Finanza: multa da 250 a 1.500€€

Chiunque fabbrica clandestinamente (cioè utilizzando locali ed attrezzature, anche attigui ad alcune materie prime impiegate nella preparazione di tali prodotti, non preventivamente denunciati o verificati da Agenzia Dogane) alcole o bevande alcoliche: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque non inferiore a 7.746 €, da calcolare sia sui prodotti finiti, sia sulle materie prime o prodotti intermedi presenti in fabbrica + confisca prodotto.

Chiunque produce, vende o da in uso apparecchiature senza denunciarle, o nel caso di esistenza in fabbrica solo di attrezzature, in tutto od in parte, non denunciate, senza presenza di materie prime: sanzione da 258 a 1.549 € + confisca prodotto.

Qualora 3 o più persone si associano per produrre alcole clandestino: arresto da 3 mesi ad 1 anno

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre alcole da accertamento o pagamento dell’accisa, o detiene alcole in condizioni diverse da quelle prescritte: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque non inferiore a 7.746 € + esclusione da esenzione accisa per 2 anni qualora detiene alcole “ad usi diversi da quelli per cui concessa esenzione” + confisca prodotto.

Personale della Guardia Finanza che concorre nel commettere reato: arresto da 4 a 6 anni + multa da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque superiore a 7.746 €

Chiunque corrompe Guardia Finanza per commettere reato: arresto da 3 a 5 anni + multa da 2 a 10 volte, comunque superiore a 7.746 €.€

Se prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in altro Stato membro, o non è possibile stabilire luogo dove immessi in consumo: riscossione accisa “con aliquota in vigore alla data di spedizione del prodotto, salvo prova della regolarità dell’operazione, o prova che irregolarità o infrazione commessa fuori dal territorio dello Stato non fornita entro 4 mesi da data spedizione, o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa irregolarità od infrazione”

Chiunque non versa diritto di licenza nei tempi fissati: multa da 1 a 3 volte diritto stesso

Art. 50 del D.Lgs. 504/95 prevede che per infrazioni in materia di accisa, compresa irregolare tenuta contabilità e registri prescritti (cioè differenza tra giacenze reali e risultanze contabili superiori ai cali ed alle perdite; nel caso distribuzione stradale carburanti differenza irregolare se supera 1/12 calo annuo consentito; nel caso di depositi commerciali gasolio, differenza superiore a 3/1000) od omessa o tardiva presentazione di dichiarazioni/denunce prescritte, o esercita attività senza prescritta licenza fiscale od ostacola controlli Guardia Finanza, od altri funzionari pubblici impedendo accesso a locali o documenti: multa da 500 a 5.000 € (da 500 a 3.000 € in caso di produzione energia elettrica).

Estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo revoca licenza: multa pari a pagamento imposto su quantitativo estratto

Chiunque attiva officine a scopo di produzione energia elettrica senza disporre di licenza o manomette contrassegni, bolli e sigilli applicati da Agenzia Entrate (anche a fini di misurazione, riscontro, sicurezza), o omette o presenta in modo incompleto od inesatto dichiarazione e tenuta registro o nega od ostacola ingresso di funzionari Finanza ad officine locali, o sottrae energia elettrica ad accertamento imposta: multa pari da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque oltre 258 €

Chiunque emette bolletta ad utenti con imposta non dovuta o superiore a quella dovuta: multa pari a 2 volte imposta indebitamente riscossa, comunque superiore a 12 €/bolletta infedele

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