ACQUE MINERALI

ACQUE MINERALI (L.R. 32/82)   (acqua11)

Soggetti interessati:

Chiunque intende procedere alla ricerca, coltivazione di acque minerali, compresa apertura ed esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento

Iter procedurale:

Regione può vietare qualunque attività di ricerca di acque termali o minerali “qualora per particolari abbassamenti della falda, per inquinamenti o per peculiari assetti idrogeologici del suolo o per esigenze ambientali” queste divengono dannose. Divieto stabilito con decreto per aree e tempi ben definiti.

Ricerca di acque minerali e termali subordinato a rilascio da parte Giunta Regionale di permesso di ricerca “a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri necessaria capacità tecnica ed economica”. Richiesta sottoposta a parere del Comune competente per territorio e comunicata a Comunità Montana, Unione dei Comuni, Distretto minerario competente.

Domanda di permesso inviata a Presidente Giunta Regionale, allegando:

1)       indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2)       relazione idrogeologica di zona interessata da ricerche;

3)       programma di massima dei lavori e della gestione attestante anche previsioni di spesa, relativi mezzi di finanziamento, tempi di attuazione lavori;

4)       piani topografici a scala adeguata con indicazione perimetro di zona interessata dalle ricerche;

5)       in caso di società, copia autentica atto costitutivo e statuto, nonché certificato del Tribunale attestante nominativo delle cariche sociali;

6)       in caso di Enti locali, delibera consiliare.

Permesso di ricerca rilasciato con priorità ad Enti locali, singoli od associati, contiene: captazione di sorgenti o rinvenimento di giacimento acquifero sotterraneo; esami di acqua captata o rinvenuta per evidenziarne caratteristiche fisiche chimiche, microbiologiche, nonché proprietà favorevoli a salute; studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti dal punto di vista di alimentazione o potenzialità; determinazione e sistemazione dei terreni costituenti area di protezione idrogeologica delle sorgenti e delle falde.

In caso di eventuali varianti da apportare al programma dei lavori chiesta autorizzazione a Giunta Regionale, che provvede entro 60 giorni, pena approvazione variante per “silenzio assenso”.

Permesso di ricerca rilasciato per area di non oltre 200 ha. (Giunta Regionale può consentire ampliamento sulla base di documentate esigenze tecniche) e per periodo di non oltre 2 anni (Prorogato di altri 2 anni su richiesta interessato inviata a Presidente Giunta Regionale almeno 3 mesi prima scadenza, allegando programma di ulteriore ricerca con relativi preventivi di spesa).

Chiunque risulta decaduto dal permesso, o vi abbia rinunciato, o a scadenza proroga non ottenuto concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per stessa area se non dopo 2 anni da cessazione del 1° permesso.

Permesso di ricerca non trasferibile per atto tra vivi senza autorizzazione Regione, pena sua nullità. Cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel permesso.

Ricercatore corrisponde a Regione diritto proporzionale annuo anticipato di 20 EUR/ha. della superficie accordata, comunque non inferiore a 200 EUR.

Titolare di permesso comunica subito a Presidente Giunta Regionale avvenuta captazione di sorgenti o rinvenimento di falda acquifera  e consente a funzionari ASL di assistere al prelievo di campioni di acqua da far analizzare.

Permesso di ricerca viene meno a seguito di:

a) rinuncia inviata da interessato a Giunta Regionale;

b) decadenza decisa da Giunta Regionale, qualora:

1)       lavori di ricerca non iniziati nel termine previsto o sospesi per oltre 3 mesi senza preventiva autorizzazione;

2)       titolare incorso in gravi violazioni del programma dei lavori o degli obblighi indicati nel permesso di ricerca;

3)       effettuato commercio delle acque captate;

4)       venuti meno requisiti di capacità tecnico-economica del titolare permesso;

5)       non pagato canone annuo entro 10 giorni da notifica della diffida.

Decadenza pronunciata dopo contestazione dei suoi motivi ad interessato, che ha 15 giorni di tempo per le controdeduzioni. In nessun caso ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi, indennità da parte Regione;

  1. c) revoca decisa da Giunta Regionale, sentiti Comuni e Comunità Montane interessate, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Ricercatore ha diritto a rimborso delle spese sostenute

Dalla data di cessazione dei permessi, titolare esentato da tutti gli obblighi previsti in questi, ma non ha diritto a rimborso del canone versato per anno in corso, salvo il caso di revoca.

Giacimenti di acqua minerale e termale individuati utilizzati solo da chi ne ottiene la concessione di coltivazione. Interessato invia domanda di concessione a Presidente Giunta Regionale, allegando:

a) programma generale dei lavori e della gestione, comprendente: riflessi su sviluppo economico occupazionale della zona interessata; spesa prevista; tempi di attuazione; dimostrazione idoneità tecnico economica del richiedente ad attuare programma;

b) studi di dettaglio del bacino idrogeologico e zona di influenza idraulica, corredato da analisi idrologiche, caratteristiche litostratigrafiche e strutturali e permeabilità al fine di definire potenzialità, estensione, caratteristichefreatimetriche della falda e suo rapporto con precipitazioni ed ambiente esterno dei parametri idraulici. Studio deve altresì indicare dati di campagne geognostiche e prove di valutazione da eseguire almeno nel corso di 1 anno;

c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimici, microbiologici, nonché relazioni di ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso Università;

d) piani topografici e parcellari a scala adeguata indicanti perimetro della concessione e zona di protezione idrogeologica della sorgente;

e) in caso di società, copia autentica di atto costitutivo e statuto, nonché certificato del Tribunale attestante nominativi delle cariche sociali;

f) in caso di Enti locali, delibera consiliare.

Concessione rilasciata da Giunta Regionale a chiunque ne faccia richiesta, purché:

a) mostri necessaria capacità tecnica ed economica, o presenti valido programma di lavoro con interessanti ricadute economico ed occupazionali nelle zone interessate;

b) Comune competente per territorio esprime parere favorevole.

Domanda permesso di ricerca o di concessione di coltivazione pubblicate per 15 giorni su Albo pretorio Comune interessato Domande si considerano concorrenti se interferiscono nella stessa area di permesso o concessione evengono presentate entro 3 mesi da pubblicazione 1° domanda in Albo pretorio. In tal caso preferenza accordata al richiedente con “programma di investimenti di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi su occupazione,termalismo sociale e turismo”.

Proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona di permesso o concessione non possono opporsi ai lavori ed operazioni necessarie ad esercizio di ricerca o concessione, fermo restando obbligo di:

a) notifica da parte del titolare del provvedimento di permesso o concessione, comunicando data inizio lavori con almeno 30 giorni di preavviso;

b) risarcimento eventuali danni recati al fondo;

c) versamento, su richiesta proprietari dei fondi, entro 30 giorni da notifica provvedimento, cauzione fissata in caso di dissenso tra le parti da Giunta Regionale. Lavori avviati solo dopo deposito di cauzione;

d) sospensione lavori fino a soluzione di eventuale controversie insorte.

Provvedimento di concessione, comunicato a Comunità Montana e Comune, contiene:

a) generalità del concessionario, nonché suo domicilio da stabilire nella Provincia in cui ubicate sorgente oggetto di concessione;

b) durata della concessione;

c) natura, estensione, situazione della concessione e sua delimitazione;

d) eventuale indicazione di area di protezione igienico sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;

e) approvazione programma generale dei lavori;

f) ammontare del Comune annuo da pagare;

g) eventuale indicazione circa disciplina degli emungimenti;

h) prescrizioni in caso di impiego di acqua minerale o termale per usi di carattere non prettamente terapeutico od igienico speciale;

i) prescrizioni circa esecuzione periodica, in presenza di funzionario ASL, di misurazioni della portata delle singole sorgenti e pozzi;

j) obbligo per concessionario di inviare, almeno ogni 5 anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali su cui basato riconoscimento insieme ad analisi chimica e chimico fisica e microbiologica effettuate nel corso di anno secondo modalità di cui al D.M. 542/92;

k) obbligo per stabilimenti idropinici e di imbottigliamento, installazione (possibilmente a sorgente o luogo accessibile a condotta adduzione) di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché in luoghi idonei di strumenti per misurazione precipitazioni atmosferiche, pressione barometrica, temperatura minima e massima e portata di sorgente;

l) tutti gli altri obblighi a cui subordinata concessione.

In caso di varianti che si rendessero necessarie durante lavori, richiesta autorizzazione a Giunta Regionale che la rilascia entro 90 giorni, pena sua approvazione tacita. Superficie da accordare in concessione non superiore a 100 ha., eventualmente ampliata “per documentate esigenze tecniche riconosciute da Giunta Regionale”.

Concessione rilasciata per durata proporzionale ad entità impianti programmati, comunque inferiore a 20 anni. Concessione prorogata di non oltre 30 anni, se concessionario adempiuto ad obblighi derivati dal provvedimento di concessione ed eseguito lavori compresi nell’esercizio precedente.

Richiesta di proroga inviata entro penultima anno di scadenza a Giunta Regionale che richiede parere a Comune interessato. Proroga accordata entro 1 mese da scadenza di concessione (Fino ad adozione di tale atto, titolare concessione continua attività in base a precedente concessione). A livello di priorità nella concessione, il ricercatore o la società in cui ricercatore detiene partecipazione qualificata è sempre preferito ad altri “fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica”. Se ricercatore non ottiene la concessione ha diritto di farsi riconoscere da concessionario “un premio in relazione ad importanza della scoperta ed un indennizzo in ragione delle opere utilizzabili”. Premio od indennizzo da riportare nell’atto di concessione e da versare a ricercatore entro 3 anni da pubblicazione del provvedimento, a pena di decadenza.

Costituiscono pertinenze della concessione opere di captazione ed impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali e termali minerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per maturazione del fango (Escluse attrezzature ed impianti solo alberghieri e sanitari).

Beni oggetto di concessione e relative pertinenze sono soggetti a disciplina degli immobili.

Iscrizione di ipoteche su beni in concessione subordinata ad autorizzazione di Regioni.

Concessionario deve:

a) versare diritti annui di concessione a Regione entro 31 Gennaio (in caso di nuove concessioni diritto versato entro mese successivo al rilascio in proporzione a periodo intercorrente tra data rilascio e 31 Dicembre). Diritti per acque minerali imbottigliate versati entro 30 Giugno;

b) installare a proprie spese idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte di impianti di imbottigliamenti, inviando a Provincia:

1)       ogni 6 mesi dati dei volumi medi mensili e rilevazioni effettuate;

2)       entro 6 mesi da rilascio concessione, dati su localizzazione, bacino idrogeologico di appartenenza, bacino idrografico, profondità dei pozzi e relative pertinenze;

Province inviano entro 28 Febbraio a Regione suddetti dati per loro inserimento in banca dati regionale;

c) tenere costantemente attiva la concessione. Giunta Regionale, “qualora ricorrano eccezionale e fondati motivi”, può consentire sospensione lavori o loro esecuzione parziale, o sospensione attività termale o di imbottigliamento (Se “legata a fatti stagionali”, per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi, quali manutenzione straordinaria o sanificazione dei serbatoi e delle tubazioni, non costituisce sospensione attività di coltivazione/imbottigliamento);

d) svolgere regolare manutenzione del bene oggetto di concessione e delle relative pertinenze, anche durante sospensione di attività;

e) chiedere preventiva autorizzazione a Giunta Regionale a qualunque atto tra vivi di trasferimento della concessione, pena la sua nullità. Nel caso di morte del concessionario, titolo trasferito od erede, che ne faccia richiesta entro 6 mesi da apertura successione, purché costituiti in società ed in possesso requisiti prescritti (trascorso tale termine concessione si intende rinunciata);

f) presentare, entro 30 giorni da notifica atto di concessione, richiesta per riconoscimento di acqua minerale e termale e per approvazione di etichetta in caso di imbottigliamento ad Autorità competente.

Autorizzazione ad apertura ed esercizio di stabilimenti termali, di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, di impiego di acque minerali per preparazione di bevande analcoliche, di estrazione di sali delle acque minerali rilasciata da Presidente Giunta Regionale.

Concessionari che intende imbottigliare acque minerali e/o aprire stabilimento termale deve presentare domanda a Presidente Giunta Regionale, allegando:

a) copia riconoscimento di acqua minerale e termale;

b) esemplari di etichetta conformi a norme di legge;

c) dichiarazione di uso a cui destinati stabilimenti termali, cure termali da praticare, orari di apertura al pubblico;

d) descrizione dei recipienti usati per vendita di acqua;

e) concessione edilizia del Comune.

Decreto di autorizzazione rilasciato da Presidente Giunta Regionale indica:

a) per stabilimenti termali: periodo annuale di apertura, funzionamento e chiusura di stabilimento; località, Comune, Provincia dove ubicato stabilimento; uso terapeutico a cui acqua destinata; obblighi a cui subordinata autorizzazione; obblighi di ripetere ogni 5 anni analisi chimiche ed almeno 1 volta anno quelle batteriologiche; riconoscimento di acqua minerale o termale;

b) per imbottigliamento: nome acqua minerale; tipi di recipienti tramite cui vendere acqua; esercenti a cui riservata la vendita; quanto prescritto sopra per stabilimenti termali.

Provvedimento di autorizzazione comunicato a Ministero Salute e pubblicato su BUR e G.U.

Acqua minerale non può essere venduta in recipienti diversi da quelli autorizzati. Su etichette o recipienti riportate le indicazioni contenute nel provvedimento statale di riconoscimento di acqua minerale naturale con specifiche proprietà terapeutiche o igienico sanitarie, occorre riportare in etichetta le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento.

Presidente Giunta Regionale, sentiti Comuni e concessionari, può autorizzare collocazione di “appositi erogatori di mescita di acque minerali fuori da stabilimento per uso personale”. Comune approva specifico regolamento dellaerogazione di tale acqua.

Creditore ipotecario, previa notifica a Giunta Regionale, può chiedere espropriazione  del diritto di concessione. Se una volta soddisfatti creditori, rimane “quota parte del prezzo di aggiudicazione della concessione questa versata a concessionario”. Aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a carico del concessionario, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Opere realizzate entro perimetro della zona concessa per coltivazione per attività di coltivazione e protezione del giacimento sono considerate di pubblica utilità. In caso di contestazione su necessità di queste opere si pronuncia Giunta Regionale.

Dichiarazione pubblica utilità per opere fuori zona di concessione emanata dal Presidente Giunta Regionale su richiesta interessato. Analoga procedura seguita per occupazione di urgenza, entro o fuori perimetro zona concessa, con determinazione nell’atto regionale di indennità da corrispondere e modalità di deposito.

Concessione cessa in caso di:

a) scadenza del termine. Beni oggetto della concessione con relative pertinenze alle opere di captazione e canalizzazione, nonché serbatoi di raccolta riconsegnati a Regione a scadenza delle concessione. Fino a riconsegna, concessionario è tenuto a custodire tali beni nel rispetto delle prescrizioni regionali. Concessionario può “asportare oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto di concessione”. Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario trasferite “su cose e somme di spettanza del concessionario stesso”, che è tenuto ad avvertire almeno 1 mese prima, creditori circa giorno in cui avviene riconsegna del bene e pertinenze a Regione. In caso di nuovo conferimento della concessione, corrispettivo di competenza Regione per uso delle pertinenze fissato nel provvedimento di c Da data pubblicazione su BUR dell’atto di cessazione, concessionario dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, ma non dovuto rimborso del diritto pagato per anno in corso, salvo caso di revoca;

b) Invio dichiarazione di rinuncia a Giunta Regionale. Da tale data, concessionario rimane custode del bene e relative pertinenze “con obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o dal mutare stato del bene”. Impegni verificati da Servizio Regionale competente che in caso di inadempienza “ne ordina esecuzione d’ufficio a spese del concessionario”. Giunta Regionale decide su rinuncia entro 3 mesi;

c) decadenza, quando concessionario ha perduto requisiti di capacità tecnica ed economica, o senza giustificato motivo:

–          non ha dato inizio ai lavori entro data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e tempi previsti nel programma dei lavori;

–          non abbia osservato disposizioni imposte nel provvedimento di concessione;

–          abbia distolto, anche parzialmente, somme ottenute impiegandole in modo diverso da quelle per cui ottenuto autorizzazione;

–          non abbia esercitato direttamente la concessione;

–          abbia commercializzato acque minerali e termali senza necessarie autorizzazioni sanitarie o revocate autorizzazioni rilasciate da Autorità competente;

–          trasformazione della società concessionaria senza autorizzazione di Giunta Regionale o scioglimento di questa “senza farsi luogo a contestazione dei motivi”.

Decadenza pronunciata da Giunta Regionale, sentito Comune interessato ed Unione Comuni o Comunità Montana, previa contestazione dei motivi ad interessati che hanno 60 giorni per presentare controdeduzioni.

In caso di decadenza nessun compenso, diritto di rimborso dovuto ad interessato da Regione;

d) Concessione revocata con provvedimento motivato da Giunta Regionale, sentiti Comuni e Comunità Montane interessate, “per sopraggiunti e gravi motivi di pubblico interesse”. Nell’atto regionale indicata misura diindennità dovuta a concessionario

Provvedimenti che accordano permesso, concessione o loro proroga, revoca, decadenza od accettazione di rinuncia a permesso o concessione, soggetti a pubblicazione su BUR. Provvedimento di concessione trascritto nel registroimmobiliare

Giunta Regionale, ai fini della protezione igienico-sanitaria  ed idrogeologica delle sorgenti, comprese quelle date in concessione, può imporre a proprietario o possessori di fondi limitazioni.

Giunta Regionale opera controlli su attuazione programmi relativi a permessi e concessioni.

Titolari di permessi o concessioni debbono collaborare ai controlli ed inviare a Giunta Regionale:

a) ogni 4 mesi, relazione su svolgimento lavori e risultati ottenuti e programma dei lavori da attuare nel periodo successivo;

b) entro 31 Dicembre comunicazione in merito alla parte di programma da svolgere anno successivo;

c) ogni anno dati statistici relativi ad attività svolta e quelli raccolti da strumenti misurazione, fornendo altresì eventuali notizie o chiarimenti richiesti.

Comuni sono tenuti a far rispettare disposizioni di legge ed applicare sanzioni. Vigilanza su uso di acque minerali nazionali ed estere e su stabilimenti termali spetta ad ASL

Entità aiuto:

Ricercatore deve corrispondere a Regione diritto proporzionale annuo di 3,8 €/ha. di superficie compresa nell’area di permesso, comunque non inferiore a 30 €. Diritto di ricerca aggiornato ogni 3 anni con provvedimento Giunta Regionale tenendo conto andamento prezzi al consumo ISTAT.

Concessionario corrisponde a Regione Marche un diritto annuo anticipato proporzionale ad estensione della superficie concessa pari a:

a) 120 €/ha. per concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25.000.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento, comunque non inferiore a 50.000 €

b) 60 €/ha. per concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25.000.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento, comunque non inferiore a 25.000 €

c) 30 €/ha. per concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 500.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento

d) 20 €/ha. per concessioni di acque minerali ad uso termale.

Titolare concessione acque minerali, con esclusione di quelle destinate a cure termali, versa a Regione diritto annuo commisurato a quantità di acqua imbottigliata pari a 0,75 €/1000 litri dal 1/1/2008, 1 €/1000 litri dal 1/1/2009, 1,25 €/1000 litri dal 1/1/2010. Diritto ridotto del 50% in riferimento ai “quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro”.

Spese occorrenti per istruttoria delle richieste di permesso o concessione a carico del richiedente.

Sanzioni:

Chiunque svolge attività di ricerca di acque minerali o termali senza permesso: multa da 100 a 2.500 €

Chiunque intraprende attività di coltivazione senza prescritta concessione: multa da 1.500 a 15.000 €

Chiunque intraprende attività di utilizzo di giacimenti di acque minerali e termali senza autorizzazione: multa da 2.500 a 25.000 €

Concessionario che non comunica ogni anno a Regione tariffe delle singole cure termali o prezzi di vendita di acqua minerale: multa da 1.500 a 15.000 €

In caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico sanitaria: sospensione autorizzazione e nei casi più gravi, ASL propone a Giunta Regionale decadenza del concessionario da concessione

 

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