ADDITTIVI ALIMENTARI

ADDITIVI ALIMENTARI (Reg. 1333/08, 257/10, 231/12; D.P.R. 514/97; D.M. 27/2/96) (alimen04)

Soggetti interessati:

Chiunque intende utilizzare additivi alimentari (sostanze non consumate come alimento né come ingrediente tipico con o senza valore nutritivo) o coadiuvanti tecnologici impiegate nel processo di trasformazione, conservazione, condizionamento divengono parte integrante degli alimenti (compresi alimenti specifici, quali alimenti senza zuccheri aggiunti o alimenti a ridotto contenuto calorico). Non sono considerati additivi alimentari: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi ed alimenti contenenti tali sostanze usati per loro proprietà dolcificanti, alimenti essiccati o concentrati, compresi aromi incorporati in alimenti per loro proprietà aromatiche, sapidità o nutritive; sostanze usate in materiali di copertura o rivestimento prodotti contenenti pectina derivati dalla polpa di mela essiccata, o scorza di agrumi o cotogno; basi per gomma da masticare; destrina bianca o gialla; amido arrostito o destrinizzato; cloruro di ammonio; plasma sanguigno; gelatina alimentare; proteine idrolizzate e loro sali; proteine del latte e glutine; amminoacidi e loro Sali; glicina, cisteina e loro sali; caseina e caseinati; inulina.      

Sono esclusi:

–          coadiuvanti tecnologici;

–          sostanze utilizzate per trattamento di acqua destinata al consumo umano;

–          sostanze utilizzate per protezione piante e prodotti vegetali;

–          aromi e sostanze aromatizzanti destinate ad essere utilizzate negli alimenti;

–          enzimi alimentari;

–          sostanze aggiunte ai prodotti alimentari come nutrienti (Minerali, vitamine …)

Iter procedurale:

Categorie additivi alimentari ammesse riportate in Allegato al D.M. 27/2/96. Solo queste possono essere immesse sul mercato ed impiegate negli additivi alimentari, enzimi alimentari, aromatizzanti alimentari alle condizioni in questo esplicitate (in particolare origine e purezza). Vietato immettere in commercio additivi alimentari non compresi in elenco o il cui impiego non conforme a quanto previsto in questa.

Autorità Europea per Sicurezza Alimentare deciso di procedere ad ulteriore valutazione di additivi alimentari autorizzati prima del 20/1/2009, salvo quelli riportati in Allegato I al Reg. 257/10 pubblicato su G.U.CE 80/10, da completarsi entro 31/12/2015 per coloranti alimentari, entro 31/12/2018 per additivi alimentari, entro 31/12/2020 per edulcoranti (Additivi alimentari rientranti nelle categorie funzionali valutati prima degli altri additivi). Autorità su richiesta Commissione o direttamente può comunque sempre procedere a nuova valutazione se emergono nuovi dati scientifici che indicano possibile rischio per salute umana. Al momento nuova valutazione, Autorità esamina parere originale e relativi documenti scientifici, dati presentati da operatore di impresa o altra parte interessata, dati messi a disposizione da Commissione e Stati membri, letteratura scientifica pubblicata dopo ultima valutazione di additivo alimentare.

Autorità invita impresa od altre parti interessate a inviare dati su additivi alimentari oggetto di nuova valutazione, fissando termine congruo, comprendenti:

a)       relazioni di studio compiute da comitato di esperti su additivo;

b)       informazioni riguardanti sicurezza additivo non conosciute da Autorità;

c)       informazioni su specifiche degli additivi in uso, comprese informazioni su dimensioni particelle e caratteristiche e priorità fisico-chimiche pertinenti;

d)       informazioni sul processo di fabbricazione;

e)       informazioni su metodi analitici per determinazione additivi nei prodotti alimentari;

f)        informazioni su esposizione umana agli additivi (schemi di consumo ed utilizzo, livello attuali e massimi di utilizzo, frequenza del consumo, fattori che incidono su esposizione);

g)       reazioni di additivo nella catena alimentare;

h)       qualsiasi altra informazione disponibile circa rischi ambientali derivanti da produzione, uso e smaltimento di additivo alimentare in questione.

Dati inviati entro scadenza fissata da Autorità, anche in forma collettiva se esistono però operatori di aziende interessate.

Se durante nuova valutazione si rendessero necessarie ulteriori informazioni, Autorità sollecita parti interessate a fornirle fissando termine di presentazione. Se termine non rispettato, valutazione eseguita senza tali dati o additivo alimentare cancellato da Elenco, salvo casi eccezionali di ammissione dati anche dopo scadenza.

“Informazioni la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla posizione degli operatori di azienda od altre parti interessate nei confronti della concorrenza” oggetto di riservatezza, con esclusione di: nome ed indirizzo di impresa; denominazione chimica e descrizione della sostanza; informazioni su uso sostanza nei prodotti alimentari; informazioni rilevanti ai fini valutazione della sicurezza di sostanza, metodi di analisi dei prodotti alimentari. Operatori comunicano quali parti di informazione intendono far rimanere riservate. Autorità e Stati membri assicurano tale riservatezza in sede di accesso al pubblico dei documenti relativo ad additivo. Riservatezza non deve comunque pregiudicare circolazione di tali informazioni tra Commissione, Autorità, Stati membri.

Autorità entro 31 Dicembre informa Commissione e Stati membri sui progressi del programma di valutazione.         

Additivi alimentari suddivisi per seguenti categorie funzionali:

–          edulcoranti: sostanze usate per conferire sapore dolce ad alimenti. Requisiti specifici di purezza riportati in Allegato XVI al D.M. 27/2/1996 pubblicato su G.U. 5/10;

–          coloranti: sostanze che conferiscono colore ad alimento. Requisiti specifici di purezza riportati in Allegato XV al D.M. 27/2/1996 pubblicato su G.U. 5/10;

–          additivi diversi da edulcoranti e coloranti. Requisiti specifici di purezza riportati in Allegato XVII al D.M. 27/2/1996 pubblicato su G.U. 5/10;

–          conservanti: sostanze che prolungano durata di conservazione di alimenti;

–          antiossidanti: sostanze che prolungano durata di conservazione di alimento;

–          supporti: sostanze usate per sciogliere, diluire, disperdere o modificare aroma, additivo alimentare, enzima, nutriente;

–          acidificanti: sostanze che alimentano acidità di prodotti alimentare;

–          regolatori di acidità: sostanze che modificano o controllano acidità o alcalinità di alimento;

–          antiagglomeranti: sostanze che riducono tendenze particelle ad aderire l’una o l’altra;

–          agenti antischiumogeni: sostanze che impediscono o riducono la schiuma;

–          agenti di carica: sostanze che aumentano volume di alimento senza modificare significativamente valore energetico;

–          emulsionanti: sostanze che rendono possibile formazione o mantenimento di miscela omogenea di prodotto alimentare;

–          sali di fusione: sostanze che dispongono proteine contenute nel formaggio;

–          agenti di resistenza: sostanze che mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi;

–          esaltatori di sapidità: sostanze che esaltano sapore o fragranza di un prodotto alimentare;

–          agenti schiumogeni: sostanze che rendono possibile ottenimento di dispersione omogenea di fase gassosa di prodotto alimentare liquido o solido;

–          agenti gelificanti: sostanze che danno consistenza a prodotto alimentare tramite formazione di gel;

–          agenti di rivestimento: sostanze applicate su superfici esterne di prodotto alimentare per conferirgli aspetto brillante o rivestimento protettivo;

–          agenti umidificanti: sostanze che impediscono essiccazione di alimenti contrastando effetto di umidità atmosferica scarsa;

–          amidi modificati: sostanze ottenute mediante 1 o più trattamenti chimici di amidi alimentari;

–          gas di imballaggio: gas diversi da aria introdotti in contenitore prima, durante o dopo avere introdotto alimento in contenitore;

–          propellenti: gas differenti da aria che espellono prodotto alimentare da contenitore;

–          agenti levitanti: sostanze che liberano gas aumentando volume di impasto;

–          agenti sequestranti: sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

–          stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenimento dello stato chimico fisico di prodotto alimentare;

–          addensanti: sostanze che aumentano viscosità di prodotto alimentare;

–          agenti di trattamento delle farine (esclusi emulsionanti): sostanze aggiunte a farina o ad impasto per migliorarne qualità di cottura.

Classificazione di additivi alimentari nelle varie categorie funzionali in base a funzione tecnologica principale, e comunque non escluso che stesso additivo utilizzato per più funzioni. In base ad evoluzione tecnologica o scientifica si possono modificare categorie funzionali di additivo.

Commissione Europea fissato con Reg. 231/12 pubblicato su G.U.CE 83/12 le specifiche relative ad origine, criteri di purezza ed altre informazioni necessarie che debbono possedere additivi alimentari, compresi coloranti ed edulcoranti, stabilendo altresì che prodotti alimentari contenenti additivi legalmente immessi sul mercato prima di 1/12/2012 possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte pur se non conformi a nuove disposizioni.      

Inserimento di un determinato additivo in una delle categorie riportate in Allegato al D.M. 27/2/96 avviene in base alla funzione svolta da questo. Non escluso che additivo inserito in una categoria possa essere autorizzato per altre funzioni. Nel caso di prodotti destinati ad esportazione, ammessi additivi non contenuti in Allegato purché consentiti nei Paesi di destinazione.

Se in prodotto alimentare aggiunto aroma contenente additivo, questo ammesso purché “additivo non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito” (Se svolge funzione tecnologica, additivo annoverato tra additivi di alimento e non di aroma) e comunque nella “dose minima necessaria per garantire sicurezza e qualità degli aromi stessi e facilitarne stoccaggio”. Presenza di additivi non deve indurre in errore consumatore o mettere in pericolo la sua salute.

Additivi possono avere effetto stabilizzante, cioè “rendono possibile mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in prodotto alimentare o stabilizzano, trattengono, intensificano colorazione esistente o aumentano capacità degli alimenti di formare legami tra proteine”

Interessati inviano richiesta di autorizzazione a produzione e commercio di additivi alimentari a Regione, corredata da:

–          certificato di iscrizione a Camera Commercio;

–          elenco additivi alimentari oggetto di richiesta;

–          planimetria in scala 1:100 con descrizione locali ed indicazione destinazione d’uso;

–          relazione su caratteristiche tecnico-costruttive ed igienico-sanitarie dello stabilimento;

–          descrizione attrezzature adibite a produzione e controllo analitico delle caratteristiche degli additivi;

–          copia autentica autorizzazione ASL a smaltimento acque reflue e rilascio emissioni in atmosfera;

–          nominativo del responsabile stabilimento;

–          dichiarazione esistenza laboratorio analisi idoneo o convenzione con laboratorio esterno.

Regione, accertata completezza documentazione, effettua, entro 30 giorni, sopralluogo per accertare idoneità locali, impianti, attrezzature sulla base parametri fissati da Ministero Sanità.

Se esito sopralluogo non favorevole, fissato periodo di tempo per eliminare carenze. Se ciò non dovesse avvenire, richiesta respinta. Rilascio autorizzazione entro 60 giorni da richiesta.

Additivo alimentare può essere incluso in Elenco CE se:

–          sulla base dei dati scientifici disponibili, tipo di impiego proposto non pone problemi di sicurezza per salute dei consumatori;

–          suo impiego ragionevolmente considerati necessità tecnica non soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili;

–          suo impiego non induce in errore consumatori;

–          conserva qualità nutrizionali degli alimenti in cui incluso. In deroga può ridurre qualità nutrizionali, purché alimento in questione non costituisce componente importante di dieta o additivo necessario per produrre alimento destinato a consumatori con esigenze dietetiche particolari.  

Additivo alimentare incluso in Elenco nella categoria funzionale di edulcoranti se:

–          sostituisce zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni, alimenti senza zuccheri aggiunti;

–          sostituisce zuccheri se questo consente di prolungare durata di conservazione alimenti;

–          produce alimenti destinati ad alimentazione particolare.

Additivo alimentare incluso in Elenco CE nella categoria funzionale di coloranti se:

–          restituisce colore originario ad alimento che lo ha perduto a seguito di trasformazione, conservazione, imballaggio, distribuzione ed “il cui aspetto tal quale può risultare inaccettabile”;

–          accresce attrattiva visiva degli alimenti;

–          colora alimenti di per sé incolori.

Di additivo alimentare incluso in Elenco riportare sua denominazione e numero di riconoscimento, alimento a cui può essere aggiunto, eventuali condizioni restrittive alla sua vendita diretta al consumatore, condizioni del suo impiego (in particolare quantità minima e massima necessaria per ottenere effetto desiderato determinata in base ad assunzione giornaliera ammissibile per specifica categoria di consumatori). Se additivo alimentare incluso in Elenco subisce cambiamento significativo per quanto concerne metodo di produzione, materie prime utilizzate, dimensione delle particelle considerato come nuovo additivo ed in quanto tale richiede nuova inclusione in Elenco. Se invece additivo incluso in Elenco prodotto da fonte diversa non necessita di altra autorizzazione, purché nuova fonte sia autorizzata ed additivo rispetti regolamento CE.

Vietato impiego di additivi in alimenti non trasformati o negli alimenti per lattanti e prima infanzia. Solo coloranti in Elenco ammessi per bollatura sanitaria di carni fresche o stampigliatura di uova. Presenza di additivo consentita in:

–          alimento composto diverso da quello in Elenco se additivo autorizzato in uno degli ingredienti di cui alimento è composto;

–          alimento a cui aggiunto additivo, enzima, aroma alimentare se impiego additivo autorizzato in additivo, aroma, enzima alimentare; trasferito in alimento tramite additivo, aroma, enzima alimentare e non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;

–          alimento destinato ad essere usato solo in preparazione di alimento composto se questo conforme a regolamento CE.

Italia per mortadella tradizionale e per cotechino e zampone tradizionale può vietare impiego di determinate categorie di additivi salvo conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità, stabilizzanti, gas di imballaggio.

Additivi alimentari destinati o meno ad utilizzatore finale debbono essere venduti separatamente o in associazione ad altri additivi od ingredienti alimentari in imballaggi contenenti seguenti diciture:

–          denominazione ragione sociale, indirizzo produttore o confezionatore o venditore stabilito nella CE;

–          denominazione additivo e numero di riconoscimento;

–          in caso di miscuglio con altre sostanze, ordine decrescente di quota percentuale dei vari additivi rispetto a peso totale;

–          quantità netta impiegata;

–          marchio di identificazione del lotto o della partita;

–          indicazione percentuale di ciascun componente soggetto a limitazioni quantitative nell’alimento per consentire ad acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano ad alimento;

–          dicitura “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” o riferimento più specifico a cui additivo destinato;

–          condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

–          istruzioni per uso se la loro omissione pregiudica un uso appropriato di additivo;

–          termine minimo di conservazione o data di scadenza.

Etichetta “facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile” riportata nella lingua di Stato membro di immissione in commercio.

Indicazioni eventualmente riportate su documenti commerciali di accompagnamento, purché su imballaggi riportata dicitura “non destinato alla vendita al dettaglio”, o additivi alimentari forniti in cisterne.

Nel caso di edulcoranti da tavola, denominazione di vendita comprende dicitura “Edulcorante da tavola a base di … (nome di edulcorante)” e se questo contiene polioli riportare dicitura “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”, mentre se contiene aspartame e/o sale di aspartame riportare dicitura “contiene una fonte di fenilalalina” nonché idonee istruzioni per uso.

In caso di coloranti alimentari riportare in etichetta informazioni addizionali riportate su Allegato V al Reg. 1333/08 pubblicato su G.U.CE 354/08 (Escluso colorante utilizzato per marcatura a fini sanitari di prodotti a base carne, o stampigliatura o decorazione gusci di uovo, o bevande con contenuto di alcool superiore a 1,2% vol.) e, dopo denominazione colorante impiegato, dicitura “può influire negativamente su attività ed attenzione dei bambini” 

In caso di succhi di frutta ammesso impiego di azoto, tannino, caseine, bianco d’uovo, tartrato neutro di potassio, carbonato di calcio, succo d’uva

Nei preparati per acqua da tavola ammessa presenza di sostanze basiche (Carbonato di sodio e potassio) e sostanze acide (Acido tartarico e malico).

Nei preparati per bevande effervescenti, ammessa miscela di zuccheri con sostanze acide (acido citrico, malico, tartarico non oltre 5%).

Produttori ed utilizzatori di additivi alimentari comunicano subito a Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica in grado di incidere su valutazione di sicurezza di additivo alimentare, nonché su uso effettivo di tale additivo. Informazioni messe a disposizione di Stati membri che provvedono a monitoraggio consumo ed uso di additivi, tenendo conto analisi dei rischi ed indicazioni di Autorità in caso di assunzione di additivi a scopo dietetico.

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