ALBO REGIONALE IMPRESE FORESTE

ALBO REGIONALE IMPRESE FORESTE (D.M. 29/4/20; L.R. 6/05; D.G.R. 31/1/22; D.D.S. 24/6/20, 29/6/22)   (bosco39)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio Settore Infrastrutture e Foreste (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Società Organismi di Attestazione (SOA)

Imprese forestali ed agricole (in forma singola od associata), consorzi stabili di imprese, consorzi tra società cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro per esercizio delle attività di gestione forestale, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili alla categoria ATECO “silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.10 o 02.20 o 02.40 prevalente per imprese iscritte alle Sezioni B e C)
  2. iscrizione ad anagrafe delle aziende agricole in qualità di impresa agricolo forestale
  3. detenzione di fascicolo aziendale aggiornato
  4. non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo o non siano in corso procedimenti di tale natura
  5. non aver riportato, nei 3 anni precedenti invio domanda di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di amministrazione o rappresentanza (compresi direttori tecnici) per violazione delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, lavoro e sicurezza dei cantieri
  6. non aver riportato, nell’anno precedente invio domanda di iscrizione, sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori a 30.000 €
  7. sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva (DURC)
  8. detenzione a livello di titolare (o quanto meno 1 dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato) di un attestato regionale di qualifica di “operatore forestale” o “operatore di ingegneria naturalistica” (v. relative schede) o di “istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”. Sono equiparate a queste le competenze acquisite in altre Regioni contenute nel Repertorio nazionale delle qualifiche professionali. Fino al 31/12/2022 tale requisito si intende assolto con attestazione del titolare/dipendente di essere iscritto a corso di formazione per qualifica di “operatore forestale” o “operatore in ingegneria naturalistica”, o mediante certificati attestanti frequenza a corsi in ambito forestale aventi durata di oltre 80 ore organizzati da Enti accreditati
  9. detenzione di idonea capacità tecnica attestata da attività svolta da impresa per conto di Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati nei 5 anni precedenti invio domanda di iscrizione in Sezione B

Iter procedurale:

MIPAAF con D.M. 29/4/2020 definito criteri minimi per iscrivere ad Elenco/Albo regionale imprese “operanti nel settore forestale ed ambientale in via continuativa (o comunque prevalente), eseguendo 1 o più tipologie di lavori e servizi di cui ad Art. 10 del D.Lgs. 34/18”, fermo restando che Regioni possono prevedere ulteriori criteri in relazione a natura e complessità degli interventi silvocolturali.

D.M. 29/4/2020 stabilisce altresì che Regione:

  • disciplina modalità per: iscrizione ed aggiornamento di Albo regionale articolato in categorie o sezioni (tenere conto di: diversa natura giuridica dell’impresa; sua capacità tecnico economica); sospensione e cancellazione da Albo di imprese iscritte
  • comunica entro 1 Marzo ad Autorità competente per regolamenti UE informazioni relative alle imprese iscritte in Albo regionale, al fine di garantire esonero dall’iscrizione al Registro degli operatori
  • esegue ogni anno verifiche (su un campione pari al 5% delle imprese iscritte) in merito al mantenimento dei requisiti previsti da parte delle imprese iscritte ad Albo
  • adegua propria normativa a D.M. 29/4/2020, pena obbligo per le imprese di iscriversi al Registro degli operatori, fermo restando mantenimento efficacia di Albo regionale

Regione Marche istituito con L.R. 6/05 presso Servizio l’Albo delle imprese forestali (Albo) articolato in:

  • Sezione A riservata alle imprese agricole (anche individuali) come definite da 2135 del Codice civile;
  • Sezione B riservata alle imprese forestali (anche individuali), cooperative e consorzi che occupano (anche a tempo determinato) almeno 3 addetti o soci/lavoratori nel rispetto del contratto collettivo nazionale;
  • Sezione C riservata alle imprese forestali (anche individuali), cooperative e consorzi che occupano (anche a tempo determinato) meno di 3 addetti o soci/lavoratori nel rispetto del contratto collettivo nazionale

In ogni Sezione evidenziare imprese in possesso di certificazione SOA. Servizio è tenuto a:

  1. gestire ed aggiornare Albo a seguito di nuove richieste di iscrizione, o variazione, o cancellazione;
  2. predisporre modulistica e supporti cartacei ed informatici per gestione di Albo;
  3. istituire Commissione di valutazione tecnica (Commissione)

Iscrizione ad Albo è volontaria e gratuita, fermo restando pagamento imposta di bollo, per imprese che intendono:

  1. eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale ed ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi (quali tronchi, ramaglie, cimali) se svolte insieme ad almeno 1 delle attività di gestione forestale di cui al D.Lgs. 34/18 Art. 7;
  2. eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali ed altre Amministrazioni pubbliche, fermo restando da parte delle stazioni appaltanti applicazione delle Linee guida ANAC;
  3. eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali ed altre Amministrazioni pubbliche ai sensi di D.Lgs. 34/18

Iscrizione ad Albo costituisce:

  • titolo preferenziale per la concessione in gestione di superfici forestali pubbliche;
  • motivo per eseguire attività previste a: lettera a) in caso di imprese iscritte nella Sezione A o C; lettere a, b, c in caso di imprese iscritte nella Sezione B;
  • titolo preferenziale per l’accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione o da Enti formatori riconosciuti dalla Regione

Giunta Regionale ha definito con DGR 43 del 31/1/2022 le modalità di iscrizione ad Albo da parte delle imprese

Domanda di iscrizione (Modello predisposto dal Servizio con DDS 12 del 22/2/2022) ad 1 o più Sezioni di Albo inviata (anche da parte di imprese già iscritte ad Albo) a mezzo PEC al Servizio entro 31 Gennaio (31/3/2022 in prima istanza) evidenziando:

  1. denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti ed indirizzo di PEC
  2. dati anagrafici del legale rappresentante
  3. possesso dei requisiti per iscrizione ad Albo riportati in premessa
  4. tipologia di legname trattato (distinguere tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta), nazione estera o regione italiana ed eventuale località di provenienza del legname, quantità annuale commercializzata (ripartita nelle seguenti classi: minore di 100 mc./anno; da 101 a 500 mc./anno; da 501 a 1.000 mc./anno; da 1.001 a 2.000 mc./anno; oltre 2.000 mc./anno; tenere conto che 1 mc. = 10 q.li), peso e numero di unità del legno o prodotti derivati immessi sul mercato
  5. informazioni che Servizio deve fornire entro 1 Marzo ad Autorità nazionale in materia di FLEGT e EUTR ai fini di esonero dall’obbligo della tassa di iscrizione al Registro degli operatori di cui al D.Lgs. 178/14

Allegare a domanda documentazione attestante regole di esecuzione dei lavori eseguiti per conto di Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati ed eventuali certificazioni SOA.

Servizio, avvalendosi di Commissione tecnica di valutazione (composta secondo quanto fissato da DDS 12 del 22/2/2022 da funzionario del Servizio e 4 funzionari SDA) accerta entro 3 mesi successivi possesso dei requisiti di iscrizione riportati in premessa, comunicando ad imprese iscrizione ad Albo o suo diniego. In tal caso imprese possono presentare ricorso al TAR entro 60 giorni da notifica o al Capo dello Stato entro 120 giorni

Imprese aventi sede all’estero sono ammesse purché in possesso di requisiti equiparabili a quelli riportati sopra.

Servizio con DDS 60 del 29/6/2022 ha iscritto:

  • in Sezione A: Soc. Coop. Agr. “Trabaria” S. Angelo in Vado via Nazionale Nord s.n.c; Consorzio “Marche Verdi” soc. coop. agr. for. Fabriano via Cappuccini 29; COOPAF a r.l. Fiastra via S. Baldi; soc. coop. agr. “La comune forestale” San Ginesio via Piave 12; “Linea Verde” coop. agr. for. Rotella contrada Ascensione snc; soc. coop. agr. “Valli Unite del Canavese” Castellamonte (TO) via Castelnuovo Nigra 10; “Ambiente e territorio” soc. coop. agr. Osimo via Manzoni 65; coop. “Agriforest” s.c. Torino Strada del nobile 36; “Agriambiente Mugello” s.c.a. Barberino di Mugello via di Galliano 15/A; “La macchia” soc. coop. Genga via Roma 5; “La matricina” soc. coop. Acqualagna via Garibaldi 5; “Forestale Val d’Abisso” soc. coop. agr. Piobbico via S. Maria 2; “Aterno boschi” soc. coop. agr. arl Cagnano Amiterno (AQ) via Turati 9; “Cultura arborea” soc. coop. agr. for. Sirolo via della Repubblica 1; “Santa Maria” Abbadia San Salvatore (SI) loc. Santa Maria
  • in Sezione B: Soc. Coop. Agr. “Trabaria” S. Angelo in Vado via Nazionale Nord s.n.c.; “La Matrecina” soc. coop. Acqualagna via Garibaldi 5; Consorzio “Marche Verdi” soc. coop. agr. for. Fabriano via Cappuccini 29;  “La Macchia” soc. coop. Genga via Roma 5; COOPAF a r.l. Fiastra via S. Baldi; soc. coop. agr. “La comune forestale” San Ginesio via Piave 12; “Linea Verde” coop. agr. for. Rotella contrada Ascensione snc; “CO.LA.FOR.” soc. coop. agr. spa Villalago (AQ) via Caranfa; soc. coop. agr. “Valli Unite del Canavese” Castellamonte (TO) via Castelnuovo Nigra 10; “Ambiente e territorio” soc. coop. agr. Osimo via Manzoni 65; coop. “Agriforest” s.c. Torino Strada del nobile 36; “Forestale Val d’Abisso” Piobbico via Santa Maria 2; “Aterno boschi” soc. coop. agr. arl Cagnano Amiterno (AQ) via Turati 9; “Coltura arborea” soc. coop. agr. for. Sirolo via della Repubblica 1; “Santa Maria” soc. coop. agr. arl Abbadia San Salvatore Loc. Santa Maria; “C.A.F.E.” sca Offida c.da Tesino snc
  • in Sezione C: William Buroni Cagli via Flaminia 4

Imprese iscritte ad Albo che subiscono modifiche dei requisiti con variazioni di Sezione, le comunicano (modello approvato da Servizio con DDS 12 del 22/2/2022) tramite PEC entro i 3 mesi successivi al Servizio, che le valuta, tramite Commissione, entro 3 mesi

Imprese debbono presentare tramite PEC entro 2 anni dall’iscrizione ad Albo, comunicazione inerente al mantenimento dei requisiti al Servizio, che, tramite Commissione, effettua entro i 3 mesi successivi una valutazione al riguardo, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo

Servizio effettua ogni anno verifiche sul possesso dei requisiti delle dichiarazioni sostitutive e presentate ai fini di iscrizione ad Albo su almeno 5% delle imprese iscritte

Contro provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione da Albo, impresa può presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica di questa, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o entro 120 giorni al Capo dello Stato

Sanzioni:

Impresa che non provvede a comunicare variazione/mantenimento dei requisiti posseduti al momento della iscrizione: sospensione da Albo disposta dal Servizio, previa comunicazione scritta ad impresa, con efficacia decorrente da data di conclusione del procedimento + trascrizione nell’Albo della dicitura “impresa temporaneamente sospesa”. Impresa reintegrata con comunicazione del Servizio, che revoca la sospensione comminata a seguito di invio della domanda di regolarizzazione valutata positivamente dalla Commissione

A seguito della richiesta di impresa, o della perdita di 1 dei requisiti di iscrizione, o di falsa dichiarazione relativa ad 1 o più requisiti, o trascorsi inutilmente 6 mesi da comunicazione di sospensione: cancellazione di impresa dall’Albo (cancellazione non ha effetto su attività affidate ad impresa prima di cancellazione). Impresa cancellata può chiedere nuova iscrizione ad Albo solo qualora risulta nuovamente in possesso dei requisiti prescritti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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