ALIMENTI DIETETICI (D.P.R. 57/02; D.M. 7/10/98) (alimen26)
Soggetti interessati:
Chiunque produce e vende prodotti destinati a “diete ipocaloriche destinate a riduzione di peso”, comprendenti:
a) prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera
b) prodotti presentati come sostituti di 1 o più pasti
Chiunque produce e vende “alimenti dietetici a fini medici speciali”: prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in modo speciale e destinati alla dieta dei pazienti, da utilizzare solo dietro ricetta medica. Prodotti destinati a:
1) pazienti che “presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, di gestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti umani o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti”;
2) lattanti con meno di 12 mesi di età
Iter procedurale:
Composizione essenziale degli alimenti destinati a diete ipocaloriche riportati su G.U. 94/99 in termini di quantità di energia, proteine, grassi, fibre alimentari, vitamine e minerali.
Prodotti venduti riportando su etichette:
– dicitura “sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per controllo del peso” o “sostituto di un pasto per il controllo del peso”
– valore energetico disponibile (espresso in kcal), contenuto di proteine, carboidrati, grassi, quantità media di ogni minerale e vitamina “per quantità specificata del prodotto pronto per l’uso e proposto al consumo”
– istruzione per la preparazione
– eventuale indicazione di effetto collaterale lassativo se apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g/giorno
– indicazione su importanza di mantenere giornalmente adeguati liquidi
– dichiarazione che prodotto “sostituisce tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata” e di non usare prodotto per oltre 3 settimane senza controllo medico, o che prodotto non sostituisce tutti gli alimenti e che “dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti”
– esclusa ogni indicazione su “tempo o quantità di peso conseguente ad impiego, ne a riduzione stimolo della fame o maggiore senso di sazietà”.
Ministero della Salute classifica alimenti dietetici destinati a fini medici specialistici in:
a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che possono rappresentare unica fonte di nutrizione per le persone a cui destinati;
b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con formulazione di sostanze nutrienti adatte a specifica malattia;
c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale in senso generale per persona o per specifica malattia.
Alimenti dietetici per fini medici speciali debbono avere composizione conforme a quanto riportato su G.U. 85/02 ed il loro consumo risultare “secondo le istruzione del produttore sicuro, salutare e rispondere effettivamente alle esigenze nutrizionali delle categorie di soggetti cui sono destinati in base a dati scientifici generalmente riconosciuti.
Alimenti posti in vendita in confezioni recanti in etichetta:
a) dicitura “Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”;
b) indicazione del valore energetico disponibile, tenore di proteine, carboidrati, grassi per 100 gr. o ml. di prodotto pronto per consumo;
c) indicazione tenore medio di ciascuna sostanza minerale e vitamina contenuta nel prodotto espresso per 100 gr. o ml. di prodotto pronto per consumo;
d) indicazione componenti di proteine, carboidrati, grassi e/o altre sostanze nutrienti e relative componenti da dichiarare per corretto uso del prodotto secondo indicazioni del costitutore;
e) indicazioni su osmolalità e osmolarità del prodotto;
f) indicazioni su origine e natura delle proteine;
g) dicitura “Avvertenza importante” seguita da:
- indicazione che prodotto da utilizzare sotto sorveglianza medica;
- indicazione che prodotto adatto o meno ad essere usato come unificante nutrizionale;
- indicazione che prodotto destinato a consumatori di una certa fascia di età;
- indicazione che prodotto può comportare eventuali rischi per salute se consumato da persone che non presentano malattie, disturbi o stati patologici per cui prodotto ottenuto;
h) dicitura “Indicato per regime alimentare di ” seguito da nome malattia, disturbo, stato patologico;
i) avvertenze contro eventuali controindicazioni e precauzioni;
j) descrizione proprietà o caratteristiche che illustrano proprietà del prodotto;
k) modalità di assunzione del prodotto;
l) eventuali istruzioni per corretta preparazione, uso e conservazione del prodotto dopo apertura.
In etichettatura, pubblicità e presentazione di questi prodotti non debbono contenere alcun riferimento a tempi o quantità di perdita di peso conseguente a loro impiego.
Produttore od importatore prodotto deve informare prima della commercializzazione Ministero Salute, inviando fac-simile etichetta. Ministero può chiedere presentazione lavori scientifici che attestano conformità prodotto ai requisiti di legge. Se prodotti presentano pericolo per salute pubblica, Ministero adotta misure idonee e ne informa Commissione CE.