ALIMENTI DIETETICI (D.P.R. 57/02; D.M. 7/10/98)  (alimen26)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e vende prodotti destinati a “diete ipocaloriche destinate a riduzione di peso”, comprendenti:

a) prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera

b) prodotti presentati come sostituti di 1 o più pasti

Chiunque produce e vende “alimenti dietetici a fini medici speciali”: prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in modo speciale e destinati alla dieta dei pazienti, da utilizzare solo dietro ricetta medica. Prodotti destinati a:

1)          pazienti che “presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, di gestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti umani o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti”;

2)          lattanti con meno di 12 mesi di età

Iter procedurale:

Composizione essenziale degli alimenti destinati a diete ipocaloriche riportati su G.U. 94/99 in termini di quantità di energia, proteine, grassi, fibre alimentari, vitamine e minerali.

Prodotti venduti riportando su etichette:

–               dicitura “sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per controllo del peso” o “sostituto di un pasto per il controllo del peso”

–               valore energetico disponibile (espresso in kcal), contenuto di proteine, carboidrati, grassi, quantità media di ogni minerale e vitamina “per quantità specificata del prodotto pronto per l’uso e proposto al consumo”

–               istruzione per la preparazione

–               eventuale indicazione di effetto collaterale lassativo se apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g/giorno

–               indicazione su importanza di mantenere giornalmente adeguati liquidi

–               dichiarazione che prodotto “sostituisce tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata” e di non usare prodotto per oltre 3 settimane senza controllo medico, o che prodotto non sostituisce tutti gli alimenti e che “dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti”

–               esclusa ogni indicazione su “tempo o quantità di peso conseguente ad impiego, ne a riduzione stimolo della fame o maggiore senso di sazietà”.

Ministero della Salute classifica alimenti dietetici destinati a fini medici specialistici in:

a)          alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che possono rappresentare unica fonte di nutrizione per le persone a cui destinati;

b)          alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con formulazione di sostanze nutrienti adatte a specifica malattia;

c)          alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale in senso generale per persona o per specifica malattia.

Alimenti dietetici per fini medici speciali debbono avere composizione conforme a quanto riportato su G.U. 85/02 ed il loro consumo risultare “secondo le istruzione del produttore sicuro, salutare e rispondere effettivamente alle esigenze nutrizionali delle categorie di soggetti cui sono destinati in base a dati scientifici generalmente riconosciuti.

Alimenti posti in vendita in confezioni recanti in etichetta:

a)          dicitura “Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”;

b)          indicazione del valore energetico disponibile, tenore di proteine, carboidrati, grassi per 100 gr. o ml. di prodotto pronto per consumo;

c)          indicazione tenore medio di ciascuna sostanza minerale e vitamina contenuta nel prodotto espresso per 100 gr. o ml. di prodotto pronto per consumo;

d)          indicazione componenti di proteine, carboidrati, grassi e/o altre sostanze nutrienti e relative componenti da dichiarare per corretto uso del prodotto secondo indicazioni del costitutore;

e)          indicazioni su osmolalità e osmolarità del prodotto;

f)            indicazioni su origine e natura delle proteine;

g)          dicitura “Avvertenza importante” seguita da:

  • indicazione che prodotto da utilizzare sotto sorveglianza medica;
  • indicazione che prodotto adatto o meno ad essere usato come unificante nutrizionale;
  • indicazione che prodotto destinato a consumatori di una certa fascia di età;
  • indicazione che prodotto può comportare eventuali rischi per salute se consumato da persone che non presentano malattie, disturbi o stati patologici per cui prodotto ottenuto;

h)          dicitura “Indicato per regime alimentare di ” seguito da nome malattia, disturbo, stato patologico;

i)            avvertenze contro eventuali controindicazioni e precauzioni;

j)            descrizione proprietà o caratteristiche che illustrano proprietà del prodotto;

k)          modalità di assunzione del prodotto;

l)            eventuali istruzioni per corretta preparazione, uso e conservazione del prodotto dopo apertura.

In etichettatura, pubblicità e presentazione di questi prodotti non debbono contenere alcun riferimento a tempi o quantità di perdita di peso conseguente a loro impiego. 

Produttore od importatore prodotto deve informare prima della commercializzazione Ministero Salute, inviando fac-simile etichetta. Ministero può chiedere presentazione lavori scientifici che attestano conformità prodotto ai requisiti di legge. Se prodotti presentano pericolo per salute pubblica, Ministero adotta misure idonee e ne informa Commissione CE.

 

 

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