ALLEVAMENTO CANI DA CACCIA (Legge 349/93; L.R. 7/95; Reg. Marche 42/96) (caccia36)
Soggetti interessati:
Chiunque alleva cani da caccia, compresi titolari aziende agricole
Iter procedurale:
Interessati inviano richiesta di autorizzazione (Nel caso titolare impresa agricola, solo comunicazione) per allevamento cani da caccia a Provincia, specificando:
a) generalità e codice fiscale del richiedente;
b) indirizzo struttura di allevamento;
c) razze canine da allevare.
Alla domanda allegare:
1) dichiarazione relativa a numero riproduttori (maschi e femmine) impiegati in allevamento e potenzialità produttiva annua;
2) certificazione sulla provenienza dei soggetti riproduttori;
3) certificato veterinario ASL attestante idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti;
4) certificato iscrizione a Camera di Commercio per allevamenti con oltre 4 fattrici e produzione annua di oltre 29 cuccioli;
5) per titolari impresa agricola: certificato attribuzione numero partita IVA.
Nessuna autorizzazione o comunicazione da effettuare per “allevatori che detengono non più di 4 fattrici o producono annualmente un numero di cuccioli inferiore a 29”
Province rilasciano autorizzazione.
Allevatore cani da caccia deve:
1) costruire recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso animali da esterno;
2) pavimentare aree di stabulazione con materiale facilmente lavabile, raccogliendo acque reflue in pozzetti di raccolta;
3) effettuare disinfezione periodiche di ambienti ed animali;
4) far scortare animali venduti da certificazione veterinaria;
5) far effettuare controlli sanitari da parte veterinario ASL almeno 2 volte anno;
6) tenere registro, vidimato ogni anno da Provincia, in cui annotare:
· numero riproduttori distinti per sesso, data acquisto, generalità venditore;
· numero soggetti nati e morti;
· numero soggetti ceduti, data cessione, generalità acquirenti;
· data ed esito controlli cui sottoposti animali.
7) inviare copia registro entro 15 Gennaio a Provincia