AMMASSO PRIVATO BURRO

AMMASSO PRIVATO BURRO (Reg. 1308/13, 597/20)     (burro06)

Soggetti interessati:

AGEA, imprese riconosciute da UE che intendono sottoscrivere contratto di ammasso privato di:

  • burro non salato prodotto con crema o latte in imprese della CE, avente tenore minimo in peso di materia grassa butirrica di 82%, tenore massimo in peso di sostanza secca lattica non grassa del 2% e tenore massimo in peso di acqua del 16%;
  • burro salato prodotto con crema o latte in imprese della CE, avente tenore in materia grassa butirrica di 80%, tenore massimo in peso di sostanza secca lattica non grassa del 12%, tenore massimo di acqua del 16%, tenore massimo di sale del 2%,

purché:

–          fabbricato in impresa riconosciuta non oltre 28 giorni da stipula contratto;

–          prodotto solo con crema di latte sottoposta a trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Escluso burro oggetto di aiuto al consumo diretto.

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda di contratto per ammasso privato di burro già conferito all’ammasso, di origine UE, di qualità sana, leale e mercantile ad AGEA nel periodo 7/5/2020 – 30/6/2020, purché in quantitativi almeno pari a 10 t.  aventi peso minimo di 1 t., composizione e qualità omogenea, prodotti nello stesso stabilimento, entrati in ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

AGEA notifica alla Commissione UE:

–         entro ore 12 di ogni martedì quantitativi per cui stipulati contratti e quantitativi per cui presentate domande di stipula contratti relativi alla settimana precedente;

–         entro la fine di ogni mese entità delle scorte in giacenza al mese precedente.

AGEA esamina richieste e stipula contratto di ammasso entro 30 giorni da invio domanda (60 giorni in caso di burro immagazzinato in Stato membro diverso da quello di produzione e previo invio di certificato rilasciato da Stato membro), “fatta salva successiva conferma di ammissibilità del burro” (Se burro non ammissibile contratto è annullato), specificando:

a)quantitativo di burro oggetto di contratto espresso in peso netto;

b)importo dell’aiuto;

c)durata ammasso (Minimo 90 giorni, massimo 210 giorni);

d)identificazione dei magazzini frigorifero di deposito;

e)capitolato di ammasso che deve prevedere elementi da riportare su imballaggio burro:

–         numero di identificazione dello stabilimento e Stato membro di produzione;

–         data di fabbricazione e data entrata in ammasso. Non necessaria se produttore si impegna a tenere registro di ammasso, in cui annotare giorno entrata in ammasso del burro;

–         numero di fabbricazione della partita;

–         peso netto.

AGEA entro 50 giorni dalla entrata di burro in ammasso rilascia certificato, in cui riportare:

  1. a)burro prodotto a partire da crema o latte da impresa riconosciuta;
  2. b)numero di identificazione dello stabilimento e Stato di produzione;
  3. c)data e numero della partita di fabbricazione del burro.

Se dopo 60 giorni di ammasso, burro o crema subiscono alterazioni, AGEA può autorizzare sostituzione dei quantitativi difettosi a spese di ammassatore.

Contraente o responsabile del magazzino frigorifero deve procedere ad identificare prodotti oggetto di ammasso in modo da risultare facilmente accessibili ai controlli ed a tenere a disposizione di Organo di controllo:

a)documenti che consentono di accertare: numero identificativo stabilimento riconosciuto e Stato membro produzione; data fabbricazione, numero della partita di ammasso, data entrata ed uscita da ammasso, presenza in magazzino ed indirizzo del deposito;

b)contabilità di magazzino contenente: numero contratto; numero partita burro in ammasso privato; data di entrata ed uscita da ammasso; quantitativo di burro per partita di ammasso; ubicazione burro in deposito frigorifero.

AGEA procede ad eseguire controlli in loco:

  • al momento di inizio dell’ammasso ed entro 28 giorni dalla conclusione del contratto, su almeno il 5% dei quantitativi in ammasso per accertare la conformità della partita entrata in ammasso con quanto indicato in domanda (in particolare peso, identificazione, natura e composizione del burro). AGEA sigilla, al momento del controllo, partita del prodotto in ammasso, o esegue ulteriori controlli a campione senza preavviso su almeno il 10% del quantitativo in contratto;
  • a fine periodo di ammasso su almeno il 50% dei contratti sottoscritti in merito al peso ed alla identificazione del burro in ammasso

Di ogni controllo redatto apposito verbale, controfirmato dal responsabile del deposito, in cui riportare: data del controllo; sua durata, operazioni eseguite. Se emergono irregolarità su almeno il 5% dei prodotti controllati, controlli sono estesi ad un campione più ampio (AGEA comunica a Commissione UE tali casi). Reg. 531/20 stabilisce che se AGEA a causa di COVID19 non è in grado di eseguire entro termine fissato i controlli previsti può:

  • prorogare il periodo di esecuzione dei controlli per non oltre 30 giorni;
  • sostituire tali controlli con altre prove pertinenti (v. fotografie geolocalizzate, altre prove in formato elettronico);
  • eseguire controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle suddette misure

Dopo 60 giorni da inizio dell’ammasso, interessato può chiedere ad AGEA il versamento di un anticipo per un periodo di ammasso di 90 giorni, previa costituzione di cauzione pari al 110% dell’acconto richiesto (Cauzione svincolata dopo erogazione del saldo).

Contraente deve informare AGEA almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto, l’uscita del burro dall’ammasso. AGEA può consentire uscita anticipata del burro dall’ammasso per partita intera (o frazione), purché quantitativo risulti sigillato. In tal caso interessato deve informare AGEA, almeno 5 giorni prima inizio delle operazioni di ritiro dall’ammasso, pena riduzione del 15% dell’aiuto.

Interessato a conclusione del periodo di ammasso chiede erogazione dell’aiuto ad AGEA che, entro 120 giorni da richiesta, provvede ad erogare l’aiuto, purché il quantitativo burro con qualità conforme superiore a 1 t. ed eseguiti controlli in loco.

Se situazione di mercato lo richiede Commissione UE può modificare: importo dell’aiuto; periodi delle operazioni in entrata ed in uscita del burro da ammasso; durata dell’ammasso.

Entità aiuto:

Aiuto concesso per contratti di ammasso aventi durata compresa tra 90 e 180 giorni pari a:

  • 9,83 €/t. per spese fisse di magazzinaggio;
  • 0,43 €/t./giorno di ammasso contrattuale

Sanzioni:

Se contraente non rispetta periodo di ammasso concordato (90-180 giorni): aiuto ridotto del 15% e versato solo per il periodo per cui contraente fornito prova che burro è rimasto in ammasso.

Se AGEA accerta una qualità non conforme (cioè tenore di materie grasse inferiore al minimo stabilito): aiuto non erogato per nessuna partita in ammasso (Se tenore della partita sotto 2% rispetto al minimo fissato: aiuto ridotto del 10%)

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