ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI

ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI (Legge 412/91, 537/93; L.R. 44/97, 36/05, 1/08; D.G.R. 7/4/08; Reg. Marche 2/08, 4/09)  (casa08)

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Regione, Province, Ambiti Territoriali Sociali (ATS), Comuni, Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), Enti pubblici non economici con finalità sociali, Ente regionale per abitazione pubblica (ERAP).

Soggetti che intendono insediarsi in alloggi di ERP sovvenzionata, debbono possedere al momento della domanda (e mantenere per intero periodo di locazione) seguenti requisiti (non necessari in caso di locali non ad uso abitativo):

a)essere cittadini italiani o comunitari o di Paesi extraUE (possessori di un permesso di soggiorno avente durata di 2 anni, o titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo);

b)avere residenza o prestare attività lavorativa nella Regione da almeno 5 anni consecutivi (se domande pervenute sono inferiori al numero di alloggi disponibili, Comune può ridurre tale periodo a 2 anni, previa autorizzazione della Regione)

c)residenti o aventi attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione (Comune può estendere l’accesso al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione);

d)non essere “titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà, o di altro diritto reale di godimento su un’abitazione, ovunque ubicata nel territorio nazionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata inagibile dalle Autorità competenti, o non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili”. Se più persone del nucleo familiare risultano titolari di quota di tali diritti su stessa abitazione, si sommano le quote possedute da ogni componente. Escluse abitazioni:

  • coniugali che a seguito di provvedimento di Autorità giudiziaria, emanato da almeno 1 anno, risultano assegnate ad ex coniuge (non più quindi nella disponibilità del richiedente);
  • venute meno per effetto di sentenze dichiarative di fallimento;

e)assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o che ha beneficiato di precedenti agevolazioni concesse dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che “l’alloggio risulti crollato o inutilizzabile, senza aver dato luogo ad alcun indennizzo o risarcimento del danno”;

f)avere un reddito annuo simulato in base a procedura informatica di INPS e calcolato in base alla normativa ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), non superiore al limite definito dalla Giunta Regionale (limite aggiornato entro 31 Marzo in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo). Ai fini della verifica del requisito, cittadini di Paesi Terzi debbono inviare documentazione reddituale e patrimoniale del Paese dove hanno residenza fiscale (Esclusi quelli in possesso di status di rifugiato o protezione sussidiaria e quelli per cui convenzioni internazionali dispongono diversamente o rappresentanze diplomatiche o consolari attestano impossibilità di acquisire documentazione nei Paesi di origine o provenienza). Requisito si intende mantenuto anche se nel periodo di locazione il limite ISEE viene superato non oltre 2,5 volte;

g)non aver riportato negli ultimi 10 anni condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per cui sono previste pene detentive non inferiori a 2 anni

Requisiti di cui alle lettere b) e c) non applicati a soggetti iscritti ad AIRE (Anagrafe di italiani residenti all’estero) che presentano domanda di assegnazione alloggi ERP presso Comune di iscrizione

Beneficiari dell’acquisto di un immobile di ERP possono essere anche gli assegnatari deceduti, che risultavano occupare tale immobile alla data di comunicazione del prezzo di vendita.

Iter procedurale:

LR 36/05, come modificata da ultimo dalla L.R. 16/21, stabilisce che gli Enti proprietari di ERP si avvalgono di ERAP per la loro gestione, previa stipula di un’apposita convenzione (modello definito dalla Giunta Regionale).

Comuni ed ERAP promuovono il coinvolgimento dei soggetti assegnatari nella gestione degli alloggi di ERAP, secondo modalità atte ad assicurare “diritti sindacali dell’utenza e garantendo il diritto alla informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari”.

Enti proprietari possono destinare alloggi di ERP ad altri usi, purché venga offerta contemporaneamente all’assegnatario “un’equivalente offerta abitativa”, o alla Regione la restituzione dei fondi utilizzati per il recupero, acquisto, costruzione dei suddetti alloggi, qualora questi:

a)hanno caratteristiche che non si prestano alle finalità di ERP sovvenzionata, o per cui non sussiste un fabbisogno nell’ambito territoriale di riferimento;

b)sono situati all’interno di strutture adibite o da destinare a servizi pubblici, o contigui e funzionalmente connessi a queste.

Comune può destinare all’edilizia agevolata, previa comunicazione alla Regione, alloggi di edilizia sovvenzionata (aventi superficie utile inferiore a 45 mq.) se non ha proceduto da almeno 2 anni all’assegnazione di tali alloggi per mancanza di nuclei familiari interessati.

Comune assegna alloggi, su richiesta degli interessati, a seguito di: emanazione, almeno ogni 2 anni, di bando pubblico (anche per ambiti sovra comunali); formazione di una graduatoria aperta (aggiornata ogni anno), in cui inserite le domande pervenute con i relativi punteggi. Al riguardo il Comune, tenendo conto dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, definisce:

a)contenuto del bando e sue forme di pubblicità

b)contenuti e modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi da parte degli interessati (comprese eventuali modalità di subentro agli stessi)

c)criteri di priorità e relativi punteggi da attribuire, in base a:

  • condizioni soggettive, quali:

1)       reddito: da 2 a 5 punti in relazione ad importi percepiti e numero dei componenti nucleo familiare

2)       numero dei componenti nucleo familiare: da 1 a 3 punti

3)       presenza di persone con oltre 65 anni nel nucleo familiare: da 1 a 3 punti

4)       presenza di 1 o più portatori di handicap certificati da Autorità competente nel nucleo familiare: da 2 a 6 punti in relazione al numero di disabili e grado di invalidità

5)       presenza di minori di 10 anni nel nucleo familiare: da 0,5 a 2 punti

6)       nuclei monoparentali con minori a carico: da 2 a 4 punti

7)       nuclei familiari composti solo da giovani con meno di 35 anni: da 2 a 4 punti

8)       nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a 65 anni: da 2 a 4 punti

9)       presenza del richiedente in precedenti graduatorie: 0,5 punti/anno fino a 10 punti

10)    anni di residenza nello stesso Comune: 0,5 punti/anno dal 10° al 20° anno

  • condizioni oggettive, quali:

1)       abitazione in alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data del bando: da 2 a 4 punti

2)       abitazione in alloggio antigienico da almeno 2 anni dalla data del bando: da 1 a 2 punti

3)       abitazione in alloggio inadeguato da data del bando: da 1 a 2 punti

4)       abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile a portatori di handicap bisognosa di sedia a rotelle: da 1 a 2 punti

5)       sistemazione in locali a titolo precario procurati da organi di assistenza pubblica: da 1 a 3 punti

6)       abitazione in alloggio da rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale o di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria o di ordinanza di sgombero o di sentenza del Tribunale che sancisce separazione dei coniugi: da 2 a 4 punti

In presenza di alloggi ERP non utilizzati per mancanza di graduatoria o domande valide, tali alloggi messi a disposizione dei Comuni con graduatorie valide appartenenti allo stesso ATS (In tal caso beneficiari di alloggi individuati in base al punteggio conseguito dalle rispettive graduatorie comunali con, in caso di parità, assegnazione mediante sorteggio)

d)procedimento (compresa l’istituzione di apposite Commissioni) relativo alla formazione e pubblicazione delle graduatorie e modalità del loro aggiornamento

e)modalità di modificazione/integrazione della domanda, se variano le condizioni soggettive/oggettive del richiedente

f)modalità di individuazione dell’alloggio da assegnare in funzione di: dimensioni del nucleo; sue esigenze particolari ai fini dell’assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati; incidenza delle spese condominiali; modalità di consegna, rinuncia e termini di occupazione

g)riserve annuali (mai superiori ad 1/3) di alloggi disponibili da: istituire obbligatoriamente in Comuni con oltre 5000 abitanti per far fronte a situazioni di particolare criticità o realizzare progetti di carattere sociale; assegnare a categorie speciali quali:

1)       soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine o Corpo Vigili del Fuoco a cui non si applica requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) di cui in premessa (requisiti di cui alla lettera d) non applicato neppure nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare di questi), mentre si applica il canone di locazione di cui alla Legge 431/98 e costituisce decadenza da alloggio cessazione del servizio prestato nelle Marche (nessuna decadenza da alloggio ERP se cessazione dal servizio dovuta a pensionamento od infermità, purché mantenuti gli altri requisiti riportati in premessa)

2)       nuclei familiari monoparentali con 1 o più figli a carico

3)       nuclei familiari composti solo da soggetti di età inferiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando

4)       soggetti riconosciuti vittime di reati di violenza domestica

In mancanza di domande, relativi alloggi ERP rientrano nella disponibilità della graduatoria generale del Comune. Se riserve prevedono solo sistemazione provvisoria (non oltre 2 anni) non necessaria sussistenza dei requisiti soggettivi sopra elencati

h)modalità di concertazione e partecipazione  delle Organizzazioni di categoria degli operatori (pubblici e privati) e delle parti sociali.

Comune convoca l’assegnatario, secondo l’ordine di graduatoria definito, per scegliere l’alloggio disponibile, che deve essere adeguato alle esigenze del nucleo familiare, comunque non oltre: 44 mq. per nucleo monopersonale; 55 mq. per nucleo di 2 persone; 68 mq. per nucleo di 3 persone; 77 mq. per nucleo di 4 persone; 94 mq. per nucleo di 5 persone; 105 mq. per nucleo di 6 o più persone (ammessa una tolleranza di 5% della superficie utile calpestabile). In situazioni particolari, Comune può superare tali limiti, ma sempre in misura inferiore a 14 mq., altrimenti l’assegnazione avviene a titolo provvisorio e Comune si impegna a proporre all’assegnatario soluzioni alternative. Nessun limite dimensionale si applica in caso di presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap su sedia a rotelle.

Se l’assegnatario non si presenta alla convocazione, Sindaco assegna alloggio al successivo in graduatoria. Assegnatario può rinunciare all’alloggio individuato solo “per gravi e documentati motivi”, ritenuti validi dal Sindaco (in tal caso può scegliere altri alloggi che si renderanno successivamente disponibili). Se invece la rinuncia dell’assegnatario è ritenuta immotivata, Sindaco lo dichiara decaduto dall’assegnazione, “previo invito  a presentare osservazioni entro 10 giorni“.

Assegnazione degli alloggi è effettuata dal Sindaco, previa verifica della permanenza, da parte dell’assegnatario e del suo nucleo familiare dei requisiti prescritti. In caso di mutamento delle condizioni oggettive e soggettive che influiscono sull’assegnazione dell’alloggio. Comune contesta la perdita dei requisiti all’interessato, che, entro 10 giorni, invia proprie osservazioni e documentazione al Comune, affinchè nei successivi 10 giorni decida se escludere l’interessato dalla graduatoria o mutarne posizione.

Elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi assegnati è trasmesso ad ERAP entro 10 giorni dalla scelta.

Ente gestore, entro 15 giorni dall’assegnazione, stipula il contratto locazione (Mancata presentazione dell’assegnatario alla stipula del contratto equivale alla rinuncia dell’alloggio, salvo giustificati motivi) e procede alla consegna dell’alloggio, che deve essere occupato dall’assegnatario nei 30 giorni successivi. Se ciò non avviene, Ente gestore ne intima l’occupazione entro 10 giorni, pena la decadenza dell’assegnazione, “a meno che non sussistono gravi ed comprovati motivi” trasmessi dall’interessato, prima che sia trascorso tale termine. I contratti stipulati sono segnalati all’Osservatorio Regionale per la conduzione abitativa.

Assegnatario può lasciare in ogni momento l’alloggio, previo preavviso di 3 mesi.

Regione, con Regolamento n. 2 del 24/10/08, ha determinato i criteri per il calcolo del canone  di locazione per alloggi di ERP, basati su:

  1. valore dell’immobile, determinato moltiplicando la superficie convenzionale (data da: intera superficie dell’unità immobiliare + 50% della superficie dell’autorimessa se singola o 20% della superficie del posto macchina ubicato in un’autorimessa comune + 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili + 15% della superficie scoperta di pertinenza esclusiva dell’immobile fino ad una superficie pari a quella della stessa unità immobiliare; tali superfici sono sempre misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, escludendo quelle con altezze inferiori a 1,70 m.) x il valore unitario di mercato dell’immobile (dato dalla media aritmetica tra il valore minimo e massimo rilevato al momento della stipula del contratto dall’Agenzia delle Entrate per zone omogenee del Comune e per immobili in idoneo stato conservativo). Al valore dell’immobile così ottenuto si applicano i coefficienti di conversione catastale fissati dal Reg. 2/08 e pubblicati su BUR 16/12 ed i seguenti coefficienti moltiplicatori:
  • 0,8 in mancanza di pertinenze (0,9 se immobile dispone di 1 pertinenza; 1 se dispone di 2 o più pertinenze; 1,10 se dispone di una molteplicità di pertinenze + autorimessa autonoma);
  • 1 se lo stato di conservazione di pavimenti, pareti, soffitti, infissi, impianto elettrico ed idrico, servizi igienici, impianto di riscaldamento, portoni di accesso, scale, ascensore, facciate, coperture, parti in comune è da ritenere normale (0,8 se è considerato mediocre, cioè le condizioni di almeno 3 dei suddetti elementi sono scadenti; 0,6 se è considerato scadente, cioè le condizioni di almeno 4 dei suddetti elementi sono scadenti);
  • 0,8 se l’unità è ubicata nel seminterrato o oltre il 3° piano senza ascensore (0,9 se è ubicata al piano terreno od oltre il 2° piano senza ascensore; 1 per gli altri casi);
  • 0,8 se l’unità è priva di un impianto termico fisso (0,9 se esiste un impianto centralizzato; 1 se l’impianto è autonomo);
  • 1 se l’immobile dispone di un certificato di agibilità rilasciato negli ultimi 10 anni (0,9 se questo è stato rilasciato negli ultimi 11-20 anni; 0,8 se questo è stato rilasciato negli ultimi 21-30 anni; 0,75 se questo è stato rilasciato negli ultimi 31-50 anni; 0,7 se questo è stato rilasciato da oltre 50 anni).

Il canone è dato dal valore dell’immobile (come calcolato sopra) per il tasso di rendimento di questo (pari a 3,85%)

  1. capacità economica dell’assegnatario (valutata in base al reddito del nucleo familiare, in cui confluisce: reddito da lavoro dipendente o assimilato; reddito da lavoro non dipendente a carattere occasionale; pensione; trattamento di cassa integrazione; indennità di mobilità e di disoccupazione; sussidi assistenziali; assegno del coniuge separato o divorziato; rendite immobiliari; redditi derivanti dal patrimonio inferiori a 500).

La Regione con Reg. 2/12 ha modificato il Reg. 2/08:

  • elevando la franchigia da applicare alla valutazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di 5.000 €, rispetto all’importo individuato con D.Lgs. 109/98;
  • stabilendo che concorrono alla determinazione della capacità economica anche: assegni e pensioni sociali; pensioni di invalidità civile; pensioni di reversibilità; maggiorazioni sociali di pensioni; altri redditi percepiti all’estero.

Si determina, in base ad ISEE vigente nell’anno precedente a quello di domanda le seguenti fasce:

  • Fascia A di protezione sociale, corrispondente ad un valore ISEE inferiore all’importo di 1,5 assegni sociali INPS €
  • Fascia B1 corrispondente ad un valore ISEE inferiore a 2 volte l’importo di assegno sociale INPS;
  • Fascia B2 corrispondente ad un valore ISEE inferiore all’importo di 3 assegni sociali INPS;
  • Fascia B3 corrispondente ad un valore ISEE inferiore a 2 volte il limite del reddito per l’accesso ad ERP;
  • Fascia C corrispondente ad un valore ISEE superiore a 2 volte il limite del reddito per l’accesso ad ERP(in tal caso non si ha diritto ad alloggio di ERP).

Valore ISEE è ridotto del 20% in presenza di nuclei familiari monopersonali, o composti solo da persone con oltre 65 anni in fascia A.

Ai fini del calcolo del canone di affitto, applicato al valore ISEE un coefficiente pari a: 0,4 per nucleo familiare in Fascia A; 0,5 per nucleo familiare in fascia B1; 0,6 per nucleo familiare in Fascia B2; 0,7 per nucleo familiare in fascia B3.

Tenendo conto di tutti questi elementi si ha per:

  • fascia A: canone minimo di 30 €/mese e massimo non superiore al 18% del valore ISEE dell’assegnatario;
  • fascia B1: canone compreso tra il 10% e il 20% del valore ISEE dell’assegnatario (se questo dispone di un valore ISEE inferiore, ma derivante da un reddito di particolare natura, versa un canone minimo pari al 10% del valore ISEE);
  • fascia B2: canone compreso tra il 12% ed il 20% del valore ISEE dell’assegnatario;
  • fascia B3: canone compreso tra il 14% ed il 22% del valore ISEE dell’assegnatario;
  • fascia C: canone pari al 100% di quello ordinario.

Se l’applicazione dei nuovi criteri decisi con Reg. 2/12, comporta aumenti del canone di oltre il 200%, Ente gestore applica un incremento del 50% nel 1° anno e del 75% nel 2° anno (Nessuna deroga in caso di famiglie in fascia C, o per aumenti inferiori a 50 €/mese).

Ente gestore entro 30 Novembre acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per aggiornare il canone dovuto e verifica il mantenimento dei requisiti prescritti per l’alloggio di ERP. Se l’assegnatario non invia la documentazione richiesta o se questa risulta parziale, o non attendibile l’Ente gestore, in attesa di esito di accertamenti diretti a determinare effettiva capacità economica del soggetto:

A)applica, previa diffida, il canone corrispondente alla fascia superiore a quella di anno precedente o a quella dichiarata;

B)verifica la sussistenza delle condizioni per la eventuale dichiarazione di decadenza dell’alloggio di ERP.

Per gli assegnatari collocati in fascia A e B1, il mancato o parziale invio della suddetta documentazione, comporta l’applicazione di un canone corrispondente alla fascia di canone di fascia subito superiore, fermo restando la necessità di verificare sussistenza delle condizioni per l’eventuale dichiarazione di decadenza.

Qualora si determinino variazioni di reddito nel nucleo familiare che comportano una potenziale diminuzione del canone superiore al 30%, l’assegnatario può chiedere all’Ente gestore di rivedere il canone, allegando la documentazione comprovante la nuova situazione ISEE. Ente gestore, compiuti i dovuti accertamenti, decide l’eventuale riduzione del canone a partire dal mese successivo a quello di richiesta.

Prima della stipula del contratto, l’Ente gestore determina il canone di locazione, in base a quanto stabilito sopra.

Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte degli Enti gestori di ERP e sentite le Organizzazioni rappresentative degli utenti determina:

1)         modalità di uso degli alloggi assegnati e delle loro parti comuni

2)         ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione di tali alloggi tra Ente gestore ed assegnatari

3)         funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti comuni da parte degli assegnatari.

Ente gestore, sentito il Comune, fissa con apposito regolamento la mobilità degli assegnatari degli alloggi di ERP, tenendo conto di:

a)mobilità richiesta dall’assegnatario stesso a causa di: variazioni (in aumento o in diminuzione) del proprio nucleo familiare; esigenze di avvicinarsi al posto di lavoro; gravi e comprovate esigenze di salute o personali proprie o dei familiari (compreso avvicinamento per attivare meccanismi di aiuto parentale);

b)mobilità definita d’ufficio per: eliminare gravi condizioni di sottoutilizzo degli alloggi; vendita a terzi dell’alloggio; gravi motivi di ordine pubblico; esigenze di ristrutturazione dell’alloggio occupato o del relativo edificio. In quest’ultimo caso occorre:

  • specificare i tempi di ultimazione dei lavori
  • garantire all’assegnatario, nel periodo di esecuzione dei suddetti lavori, il suo trasferimento in tempi idonei in altri alloggi disponibili (anche nello stesso edificio)  dell’Ente gestore (se ciò non avviene, si ha risoluzione del contratto)
  • consentire all’inquilino, in tale periodo di tempo, di chiedere il pagamento di un’indennità (a titolo di risarcimento forfetario del danno subito) pari a 2 volte l’importo del canone di affitto dovuto, a partire dal momento di rilascio dell’immobile fino alla prima scadenza del contratto
  • garantire, a conclusione dei lavori, il rientro dell’inquilino nell’alloggio, o l’assegnazione a questo di un’unità immobiliare analoga
  • precisare che le spese di trasloco e di allaccio a pubbliche forniture rimangono a totale carico dell’Ente gestore

La suddetta mobilità si applica ad alloggi sia preesistenti,  sia di nuova costruzione (Non oltre il 10%), con priorità per gli interventi connessi al superamento delle barriere architettoniche.

Assegnatario nella conduzione dell’alloggio si impegna a:

  • rispettare il regolamento fornito dall’Ente gestore, in cui sono riportate tra l’altro: modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni; ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione ed uso delle parti comuni tra Ente gestore ed assegnatario. Se l’assegnatario od un altro componente del nucleo familiare viola le suddette norme, l’Ente gestore, oltre a contestare l’irregolarità commessa, addebita a questo il rimborso delle spese per il ripristino dei beni danneggiati;
  • rispettare il regolamento condominiale;
  • versare, entro i primi 5 giorni del mese, il canone di locazione;
  • usare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • eseguire opere di piccola manutenzione;
  • non apportare nessuna miglioria all’immobile senza la preventiva autorizzazione dell’Ente gestore;
  • consentire all’Ente gestore di eseguire innovazioni, migliorie, riparazioni;
  • rispondere di eventuali deterioramenti o danni recati all’immobile;
  • non opporsi alle visite ispettive dell’Ente gestore;
  • stipulare, a proprie spese, contratti di fornitura per i servizi pubblici.

Ente gestore provvede alla voltura del contratto di locazione:

  • in caso di separazione tra coniugi, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili conformandosi alla decisione (anche provvisoria) del Giudice
  • in caso di cessazione della convivenza stabile, a favore del genitore convivente con prole

A seguito di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario, Ente gestore può autorizzare il subentro su richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare conviventi al momento dell’assegnazione, o intervenuti successivamente per ampliamento stabile del nucleo stesso (ottenuto in forma diversa dal matrimonio, convivenza, nascita di figli, adozione, tutela, affidamento), purchè: entro il 2° grado di parentela; mantenuti i requisiti di accesso; abitazione risulta adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.

Autorizzazione al subentro è concessa o respinta dall’Ente gestore entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta (termine sospeso per non oltre 45 giorni in caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni o certificazioni), altrimenti domanda si intende accolta, fatto salvo il mancato invio all’Ente delle informazioni/certificazioni integrative richieste. Si ha diritto al subentro da parte del nuovo componente autorizzato dopo 2 anni dall’ampliamento stabile del nucleo familiare.

Ospitalità temporanea è ammessa sull’alloggio per un periodo non superiore a 6 mesi (pena decadenza dell’assegnazione), salvo se l’Ente gestore autorizza un pericolo superiore a favore di persone legate all’assegnatario da un vincolo di parentela e per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.

Comune comunica l’esclusione dall’assegnazione o la risoluzione/revoca del contratto all’interessato, che entro 30 giorni (60 giorni per lavoratori emigrati) può far ricorso al Sindaco, incaricato di esaminarlo, nei successivi 30 giorni. Qualora lo dovesse respingere:

a)comunica la perdita dell’assegnazione ed emette il provvedimento di rilascio dell’alloggio da attuarsi entro 6 mesi (90 giorni in caso di morosità);

b)provvede, in caso di inadempienze o di irregolarità da parte dell’assegnatario, a determinare e riscuotere le sanzioni.

Ente gestore invia ogni anno al Consiglio Regionale ed all’Ente proprietario una relazione sull’utilizzo dei proventi derivanti dai canoni di locazione.

Regione comunica entro il 30 Marzo a MIT l’entità dei fondi aggiuntivi regionali e quelli degli Enti locali riferiti all’anno precedente, nonché il riparto del Fondo nazionale tra i Comuni.

Comuni approvano programmi di alienazione di alloggi di ERP (inviati a titolo informativo  a Provincia e Giunta Regionale) per finanziare interventi  di settore, o per una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi in alloggi di ERP (analogamente procede ERAP, il cui programma di alienazione è inviato a Giunta Regionale per sua approvazione). Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo, come prezzo base dell’immobile, il valore di mercato stabilito dall’Ente proprietario, tenendo conto dei criteri definiti dalla Giunta Regionale od il prezzo fissato dall’Agenzia delle Entrate. Al locatario dell’immobile (in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi) o ad un suo familiare convivente è riconosciuto il diritto di acquistare l’immobile al prezzo base decurtato di una percentuale fissata nel bando di gara (comunque non superiore a 20%). Assegnatario può chiedere (a proprie spese) la determinazione del prezzo agli Uffici provinciali delle Agenzie delle Entrate (Prezzo da considerare definitivo, salvo rinuncia di una delle parti alla compravendita dell’immobile da comunicare entro i 30 giorni successivi). Se immobile acquistato da soggetto terzo, assegnatario mantiene diritto di abitazione. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o mediante il versamento di un anticipo (almeno il 25%) al momento della stipula del contratto e di successive quote (dilazionate in non oltre 18 anni), ad un tasso di interesse pari a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali, previa iscrizione ipotecaria (In tal caso la decurtazione del prezzo è ridotta del 50%). Assegnatario che acquista un immobile di ERP ha un vincolo di inalienabilità di 5 anni, mentre se non intende procedere all’acquisto mantiene il diritto ad ottenere un altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Ente proprietario, di intesa con il Comune, deve provvedere a garantire l’esercizio di tale diritto, anche mediante adeguate forme di incentivazione.

Se nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap o anziani con oltre 65 anni, l’assegnatario può rimanere nell’alloggio, che non viene più alienato a terzi, fermo restando la possibilità per il Comune di attuare la mobilità, se le condizioni soggettive ed oggettive lo consentono.

ERAP Marche invia entro il 31 Marzo alla Regione un rendiconto sui proventi derivanti dalle alienazioni attuate, con l’eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti da tali vendite.

Sanzioni:

In caso di assegnazione dell’alloggio avvenuta in contrasto con la normativa vigente, od ottenuta in base a dichiarazioni o documentazioni non veritiere: Annullamento dell’assegnazione disposta dal Sindaco (anche segnalato da Ente gestore) + risoluzione definitiva del contratto, con conseguente rilascio alloggio (da attuare comunque entro 6 mesi) + versamento in tale periodo del canone di locazione aggiornato).

In caso di:

a)alloggio assegnato non occupato stabilmente entro 30 giorni da consegna o non abitato stabilmente

b)alloggio sublocato (in tutto od in parte) o modificata la sua destinazione d’uso

c)alloggio adibito ad attività illecite, o non rispettate le disposizioni d’uso di questo

d)alloggio o parti comuni di edificio gravemente danneggiate, per dolo o colpa grave, fermo restando rimborso delle spese di ripristino

e)venuti meno i requisiti prescritti per l’assegnazione

f)assegnatario in possesso per 2 anni consecutivi di una capacità economica superiore ai limiti prescritti

g)assegnatario riportato denunce per inosservanza obbligo di istruzione dei figli minori

h)assegnatario riportato condanne (anche non definitive) per reati previsti da Legge 119/13

si ha: decadenza dell’assegnazione disposta d’ufficio dal Comune (o su richiesta di Ente gestore) entro 45 giorni da accertamento dei fatti + risoluzione del contratto + rilascio immediato di alloggio + pagamento canone di affitto maggiorato fino al rilascio di alloggio. Nel caso di cui alle precedenti lettere g) e h) possono subentrare nella titolarità del contratto le persone conviventi

In caso di morosità nel pagamento del canone di locazione o quota di gestione dei servizi (componenti il nucleo familiare rispondono in solido) per oltre 3 mesi: risoluzione del contratto emessa da Ente gestore + decadenza di assegnazione. Morosità può essere sanata entro 60 giorni da messa in mora da parte di Ente gestore + versamento a questo degli interessi legali e di un’indennità pari al canone di locazione corrispondente alla fascia economica superiore a quella applicata al momento della risoluzione. In caso di pagamento totale di quanto dovuto (anche tramite piano di recupero concordato con Ente gestore) provvedimenti di risoluzione e decadenza, nonché applicazione di indennità, rimangono privi di effetto. In caso di morosità incolpevole dell’assegnatario, Ente gestore verifica con Comune possibilità di attivare forme di sostegno economico sociale ed economico (anche mediante utilizzo di risorse previste da normativa nazionale e regionale) e non si procede alla risoluzione del contratto o decadenza dell’assegnazione, ma solo al recupero delle somme dovute ad Ente gestore (anche in forma rateale)

In caso di occupazione di alloggi senza titolo il Comune ne dispone il rilascio entro 60 giorni da quando ne è venuto a conoscenza il loro rilascio + riconsegna di tali alloggi deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica + versamento per tale periodo del canone di affitto maggiorato del 15%.

Chiunque non comunica ospitalità temporanea superiore a 30 giorni fornita nell’alloggio ad un terzo soggetto: multa da 25 a 150 €. €

Chiunque non restituisce alloggio entro termini stabiliti nel provvedimento di decadenza: multa da 50 a 300 €. €

Se assegnatario o altro componente del nucleo familiare viola le norme del regolamento gestionale  di alloggio e parti comuni approvato dall’Ente gestore: spese di ripristino del bene danneggiato imputate dall’Ente gestore all’assegnatario (previa formale contestazione di addebito) + decadenza del contratto + sanzione da 25 a 250 €.

Entità aiuto:

Proventi dalle sanzioni amministrative sono destinati per: 30% a copertura delle spese inerenti al servizio di accertamento e riscossione; 70% al Fondo regionale politiche abitative.

Fondo regionale di sostegno per accesso alle abitazioni in locazione viene ripartito tra Comuni per:

  • 5% a favore di Comuni che hanno costituito Agenzie ed Istituti per la locazione. in proporzione ai contratti registrati da ogni singola Agenzia/Istituto nell’anno precedente, con contributo massimo di 100 €/contratto
  • 95% in base a:

1)         popolazione residente in ogni Comune rispetto a quella regionale (Peso 5%)

2)         fabbisogno effettivo del contributo richiesti dai Comuni per l’anno in corso rispetto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni delle Marche (Peso 70%)

3)         quota di risorse proprie che ogni Comune destina a tale scopo (Dati comunicati a Regione entro 20 Giugno) rispetto al totale delle risorse impegnate al riguardo da tutti i Comuni delle Marche (Peso 25%).

Alle suddette risorse regionali possono aggiungersi stanziamenti da parte di singoli Comuni (Se fondi propri impegnati risultano superiori al 15% delle risorse ricevute della Regione  nell’anno precedente, Comune può stabilire “ulteriori articolazioni delle capacità economiche delle famiglie e soglie di incidenza del canone più favorevoli”).

In nessun caso risorse assegnate a Comune può superarne fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo ed eventuali risorse stanziate da Comuni nei propri bilanci. Eventuali economie restituite dai Comuni a Regione che le utilizza per annualità successiva.

Fondo destinato a contributi integrativi per pagamento canoni di locazione dovuti a proprietari di immobili pubblici e/o privati (Esclusi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).

Contributo calcolato in base ad incidenza canone annuo, al netto di oneri accessori, su valore ISEE anno precedente tale da ridurne incidenza al 50% per un massimo pari a 1/5 di assegno sociale. Valore di ISEE diminuito del 20% in presenza di 1 solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione in nucleo familiare monopersonale. In caso di nuclei familiari che includono persone con oltre 65 anni, o disabili, o con oltre 5 componenti, o “per altre situazioni di particolare debolezza sociale” (v. mancato pagamento del canone per “morosità incolpevole” derivante da modifica situazione occupazionale), contributo aumentato fino a 25%

In caso di cumulo con altri analoghi benefici, Comune concede contributo massimo pari a differenza tra ammontare importo concedibile e somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio ERP; pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Eventuali eccedenze sono utilizzate per: ripianare il disavanzo di ERAP; incrementare il patrimonio di ERP sovvenzionata ed agevolata in locazione.

Giunta Regionale può assegnare risorse finanziarie ad ERAP per garantire il livello di manutenzione del patrimonio di ERP sovvenzionata.

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