BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI

BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI (L.R. 4/10, 37/12)  (cultur12)

 

Soggetti interessati:

Regione Marche, Enti locali

 

Iter procedurale:

E’ compito della Regione Marche:

  1. promuovere qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché loro fruizione educativa e sociale
  2. incentivare progettualità integrata a livello territoriale entro processi che valorizzano corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
  3. promuovere forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi ed integrazione tra beni ed attività culturali, finalizzate a sostenibilità economica delle gestioni e a qualità dei servizi;
  4. promuovere realizzazione di progetti ed azioni favorendone radicamento nelle aree meno servite, al fine di equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
  5. sostenere espressioni della creatività e talento, specie delle nuove generazioni;
  6. favorire concorso di associazionismo e del volontariato culturale;
  7. sostenere sviluppo di imprenditoria culturale;
  8. promuovere sviluppo di multiculturalità e dialogo tra cultura;
  9. promuovere coordinamento ed integrazioni politiche di governo del territorio e tutela del paesaggio con iniziative su beni culturali;
  10. riconoscere particolare rilevanza a beni culturali di interesse religioso, promuovendo apposite intese con questi per loro valorizzazione;
  11. valorizzare beni culturali della Regione attraverso:
  • conoscenza e fruizione pubblica dei suddetti beni culturali;
  • attività di catalogazione, riproduzione, pubblicazione;
  • realizzazione convegni, seminari, ricerche, studi ed ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;
  • iniziative volte a caratterizzare Istituti e luoghi di cultura come Centri di azione culturale e sociale anche “per valorizzare memoria e rafforzare identità, coesione civile, creatività, produzioni culturali”;
  • sviluppare fruibilità di Istituti e luoghi della cultura, promuovendo il più ampio accesso (in particolare a persone diversamente abili) al patrimonio esposto e non esposto, utilizzo prioritario per svolgimento di attività culturali;
  • promozione di Ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati da presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, tradizioni, lavoro e produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con modalità e forme di riconoscimento stabilite da Giunta Regionale mediante regolamento “basato su principi di economicità e semplificazione delle procedure, volto a stabilire modalità attuative e gestionali connesse ad istituzione riconoscimento, funzionamento e diffusione di Ecomusei” previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale di economia e lavoro (CREL). Elaborazione regolamento dei singoli Ecomsuei  avviene con il concorso di tutti i soggetti (pubblici e privati) interessati
  • diffusione conoscenze dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con Università, Accademia delle Belle Arti, Conservatori di Musica, Istituti di ricerca operanti in ambito regionale ed extraregionale;
  • realizzazione attività divulgative e didattiche, nonché attività formative rivolte al personale;
  • organizzazione di mostre ed eventi culturali “accompagnati da uso di adeguati strumenti informativi”, nonché interventi su beni stessi;
  • organizzazione di itinerari culturali e turistici che promuovono valori ed identità di territori in cui bene si colloca con particolare attenzione ad artigianato artistico e produzione di qualità;
  • miglioramento condizioni di conservazione dei beni e loro contesto, incluso adeguamento a norme di sicurezza ed accessibilità;
  1. promuovere attività ed iniziative rivolte a differenza espressioni dell’arte e della cultura ed in particolare:
  • creatività nelle sue diverse forme;
  • conoscenza e promozione dell’arte e dell’architettura, anche contemporanea;
  • creazione o potenziamento servizi di informazione e documentazione che favoriscono libero accesso a conoscenza e cultura;
  • promozione immagine Marche, anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale, attività di formazione;
  • rievocazione delle tradizioni e del costume marchigiano e valorizzazione di storia, identità della Regione, con particolare attenzione a ricorrenze e personaggi illustri;
  • creazione ed incentivazione di centri ed associazioni culturali, favorendone la più ampia diffusione nel territorio regionale e loro collaborazione;
  • sostegno ad iniziative editoriali;
  • organizzazione mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, festival multidisciplinari, itinerari di visita dei luoghi celebri e luoghi dell’arte, storia e letteratura;
  • attività di sviluppo della lettura pubblica presso biblioteche e mediateche;
  1. svolgere funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio in materia di valorizzazione dei beni culturali;
  2. svolgere attività di tutela dei beni culturali, promuovendo intese con organi statali competenti per conservazione del patrimonio culturale, protezione, manutenzione, recupero, restauro e prevenzione dei rischi. Tutela estesa anche a manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunabili, libri, stampe, incisioni non appartenenti allo Stato attraverso:
  • individuazione beni librari oggetto di tutela;
  • segnalazione per dichiarazione di interesse culturale;
  • interventi di manutenzione, conservazione e restauro utilizzando metodologie concordate con Organi statali competenti;
  • esercizio di prelazione;
  • procedure di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni;
  1. predisporre Piano triennale regionale per beni ed attività culturali contenente:
  • quadro conoscitivo, analisi dei fabbisogni, punti di forza ed eventuali criticità;
  • obiettivi di politica culturale e relative strategie generali di intervento;
  • linee di intervento inerenti esercizio delle funzioni assegnate a Regione da norme statali;
  • indirizzi per progetti di interesse regionale da realizzare nel periodo validità del Piano;
  • indirizzi per presentazione proposte progettuali;
  • criteri, tempi e modalità di presentazione dei progetti;
  • indirizzi per sviluppo del sistema unitario di valorizzazione di Istituti e luoghi di cultura, nonché Distretto culturale.

Piano triennale approvato da Assemblea regionale che può aggiornarlo, in tutto od in parte, prima della sua scadenza “ove si renda necessario in base ad evolversi esigenze del settore”. Giunta Regionale presenta ogni anno ad Assemblea rapporto su stato di attuazione del Piano, avvalendosi di Osservatorio e di sistema informativo regionale della cultura;

  1. predisporre programma operativo annuale, contenente:
  • riparto delle risorse da destinare a Regione per funzioni di sua competenza e progetti;
  • misure di compartecipazione finanziaria minima da parte Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione dei progetti ed interventi;
  • percentuale minima del Fondo unico per la cultura da destinare alle funzioni di tutela, raggiungimento di standard regionali di qualità, sistema unitario di valorizzazione di Istituti e luoghi di cultura, interventi per attività culturali.

Programma approvato da Giunta regionale, sentita competente Commissione assembleare, entro 60 giorni da approvazione bilancio;

  1. istituire Osservatorio regionale per la cultura che si avvale del sistema informativo regionale per:
  • monitorare spesa destinata alla cultura di soggetti pubblici e privati;
  • svolgere rilevazioni, ricerche ed analisi di settore;
  • valutare effetti delle politiche culturali con particolare attenzione verso impatto economico ed occupazionale;
  • collaborare a formare Piano regionale e programmazione delle attività della Regione.

Giunta Regionale può istituire borse di studio lavoro per attività di Osservatorio al fine di facilitare collaborazione con Università e Centri di ricerca, nonché formazione di giovani nei settori di competenza.

Giunta definisce composizione e modalità di funzionamento di Osservatorio, compreso eventuale compenso da corrispondere ad esperti esterni di comprovata esperienza;

  1. stipulare intese od accordi con soggetti pubblici o privati per attuazione interventi in materia di beni ed attività culturali, informandone subito Assemblea Regionale “se non indicato nel piano regionale per la cultura e nel programma operativo annuale”;
  2. promuovere forme di consultazione e coordinamento con Stato, Università, Istituti di ricerca e cultura, Direzione scolastica regionale ed autonomie scolastiche, anche al fine di individuare ambiti di collaborazione, e progetti di comune interesse, armonizzare interventi ed ottimizzare risorse;
  3. promuovere forme permanenti di concertazione con Fondazioni bancarie per raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse;
  4. cooperare con Conferenza episcopale marchigiana ed Autorità di altre confessioni religiose per individuare adeguate forme di valorizzazione di beni in possesso di tali Enti anche attraverso istituzione di Commissioni paritetiche di definizione programmi;
  5. elaborare e realizzare progetti di intervento regionali di durata annuale o pluriennale riguardanti:
  • valorizzazione delle eccellenze regionali ed immagine complessiva delle Marche;
  • studio e ricerca funzionali a sviluppo politiche beni ed attività culturali;
  • produzione servizi, esperienze, modelli, metodologie aventi carattere innovativo trasferibili sul territorio;
  • riduzione squilibri sociali e territoriali;
  • pluralità di soggetti istituzionali od in grado di investire porzioni significative di territorio regionale.

Giunta può finanziare progetti presentati da Enti locali o altri soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dal Programma operativo;

  1. promuovere, sostenere, valorizzare, anche tramite concessione contributi, attività e patrimonio culturale di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni che svolgono, con continuità ed elevato livello scientifico, attività culturali, educative, artistiche. Al riguardo istituito Elenco delle istituzioni culturali di rilevanza regionale, di cui Giunta Regionale fissa criteri per iscrizione con relativa pubblicazione e suo aggiornamento annuale tramite verifica mantenimento requisiti di iscritti;
  2. sostenere iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate a:
  • pubblicazione volumi di interesse regionale, rivolti a conoscenza, promozione, valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche;
  • creatività nel settore della scrittura;
  • organizzazione incontri tra attori, operatori culturali ed editori, anche per presentazione di produzioni librarie di interesse culturale per Marche;
  • progetti per sviluppo di editoria elettronica e multimediale;
  • partecipazione a fiere ed appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali;
  • acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per Marche da destinare a dotazione di biblioteche;
  • istituire presso Assemblea regionale di Archivio della produzione editoriale regionale. Assemblea e Giunta Regionale collaborano per garantire funzionamento di Archivio, anche per conservare memoria della cultura e della vita sociale delle Marche e realizzazione servizi bibliografici collegati a produzione editoriale contemporanea;
  1. promuovere e incentivare sviluppo del volontariato a finalità culturale, “favorendone apporto originale e complementare ad intervento pubblico”. Regione ed Enti locali possono stipulare convenzioni con Associazioni del volontariato per sviluppare “cittadinanza attiva delle persone anziane, fatto salvo mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e funzioni tecnico professionali”;
  2. promuovere luoghi ed istituti della cultura, nonché luoghi di particolare valore storico-culturale, favorendo conservazione del patrimonio culturale e raggiungimento standard di qualità, con particolare riferimento a:
  • musei, siti ed aree di rilevanza monumentale, artistico, archeologica, nonché raccolte di interesse storico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico;
  • biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura e multimedialità;
  • archivi storici, centri di documentazione, raccolte e fondi documentari di interesse storico-culturali;
  1. organizzare servizi a supporto di Istituti e luoghi di cultura, in particolare catalogazione del patrimonio, comunicazione ed informazione;
  • incentivare formazione di sistemi e reti territoriali o tematiche rivolte a:
  • assicurare livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e prestazioni occorrenti per valorizzare patrimonio culturale, nonché per funzionalità, qualità e redditività dei servizi;
  • incentivare progressiva a qualificazione dei servizi erogati e del personale;
  • sviluppare e valorizzare relazioni tra Istituti e luoghi della cultura e territorio di riferimento;
  • incentivare forme di aggregazione e cooperazione, anche temporanea, finalizzate al raggiungimento di economie di gestione e sviluppo di servizi integrati di qualità;
  • promuovere innovazione dei servizi erogati anche tramite uso di nuove tecnologie;
  1. provvedere a sviluppare sistema bibliotecario tramite:
  • realizzazione di una rete integrata di strutture e servizi bibliotecari;
  • promozione del sistema bibliotecario nazionale nel territorio Marche, sostenendo adesione di nuove biblioteche ed implementazione di nuovi servizi;
  • definizione criteri per coordinare informazione bibliotecaria (v. procedure di catalogazione; sistemi bibliotecari archivistici ed informativi, altre Regioni, Istituti centrali del Ministero);
  • determinare al fine di valorizzare patrimonio culturale contenuto in luoghi della cultura tramite:
  • standard regionali inerenti livelli qualitativi e quantitativi dei servizi forniti da singole strutture o da rete di Istituti o luoghi della cultura;
  • procedure e modalità per autovalutazione delle suddette strutture e reti;
  • modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali;
  • criteri e modalità di adeguamento a standard di qualità da parte di reti, Istituti e luoghi della cultura esistenti che ne fanno richiesta.

Regolamento approvato da Giunta Regionale, sentita competente Commissione assembleare;

  1. promuovere costituzione fondazione “Marche Musei” con lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare, valorizzare musei ed altre strutture culturali e monumentali di eccellenza delle Marche, provvedendo altresì alla loro gestione a seguito di “acquisizione a qualsiasi titolo o temporaneamente affidati”. A tale fine “Marche Musei” può partecipare ad altre Fondazioni o Associazioni operanti nel campo culturale e dello spettacolo. Assemblea regionale approva statuto di “Musei Marche”, mentre Giunta Regionale provvede a costituzione, riconoscimento, funzionamento della Fondazione, nonché alla dotazione patrimoniale e concessione di contributo annuale a questa;
  2. organizzare e gestire sistema informativo regionale della cultura articolato per ambiti tematici al fine di:
  • raccogliere ed utilizzare dati rilevanti per completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
  • rilevare dati attinenti risorse esistenti per corretta misurazione dei servizi, loro qualità, efficacia ed efficienza, nonché formulazione di rilevazioni statistiche ed attività permanenti di monitoraggio;
  • valorizzare risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione, coordinamento, reciproca informazione con Stato, Enti locali, Università, Istituzioni di cultura e ricerca, soggetti privati interessati;
  • promuovere integrazione di sistemi operativi e banche dati esistenti, contribuendo ad implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale. Enti pubblici e privati, Istituti culturali e di ricerca collaborano ad implementazione ed aggiornamento dati dal sistema informativo secondo modalità fissate da Giunta Regionale;
  1. istituire Distretto culturale delle Marche, comprendente intero territorio regionale, con il compito di:
  • dare visibilità ad intero comparto cultura, promuovendolo anche a livello internazionale;
  • sostenere crescita economica del settore, sviluppo di professionalità, qualità dei servizi, nuovi segmenti di offerta culturale e turistica;
  • promuovere forme di aggregazione anche tra soggetti diversi tra beni ed attività produttive e culturali;
  • sostenere indotto, costituzione di filiere orizzontali e verticali;
  • favorire integrazione tra pubblico e privato, ricerca, formazione, mondo del lavoro;
  • sostenere libera aggregazione tra soggetti per favorirne competitività.

Adesione al Distretto ha carattere volontario e può essere attuata da parte di: imprese operanti in Ambito culturale o ad esso connesso; Istituti e luoghi della cultura; Enti ed Organizzazioni, pubblici e privati, che erogano servizi culturali; sistema di alta formazione universitaria riconducibile al settore dei beni culturali e della cultura;

  1. istituire Banca dati regionale delle professioni per beni ed attività culturali, in cui iscrivere soggetti richiedenti. Iscrizione non è condizione vincolante per svolgere attività nel territorio regionale, ma ha solo fine conoscitivo ed informativo;
  2. disciplinare mediante apposita delibera criteri e modalità delle voci di spesa destinate al finanziamento di beni ed attività culturali nei programmi dei vari settori della Regione in rapporto al Piano triennale regionale in modo da ottimizzare impiego delle risorse previste e riutilizzare economie rilevate. Province e strutture regionali dovranno far confluire dati nel sistema informativo regionale per consentire l’esecuzione di tali verifiche;
  3. promuovere e realizzare progetti di interesse locale, nonché partecipare ad attività di coordinamento e sostegno della loro formazione;
  4. individuare progetti di interesse locale trasmessi da Comuni da ammettere a finanziamento e, tenendo conto contributi fissati da Piano regionale, erogare relativi contributi

E’ compito del Comune:

  1. curare attuazione di progetti di interesse locale predisposti da stessi Enti locali od altri soggetti pubblici e privati, tenendo conto disposizioni piano regionale;
  2. coordinare progetti presentati da altri soggetti pubblici e privati;
  3. conservare e valorizzare beni e siti di cui hanno titolarità e disponibilità;
  4. incentivare, anche in forma integrata, attività e servizi di Istituti e luoghi di cultura situati nel proprio territorio;
  5. individuare e trasmettere a Regione progetti ritenuti meritevoli di finanziamento.

 

Entità aiuto:

Istituito Fondo unico per beni ed attività culturali alimentato con risorse comunitarie, statali, regionali destinate al settore cultura, nonché eventuali risorse conferite a Regione da altre istituzioni od Enti pubblici o privati. Modalità di riparto delle risorse attuato sulla base del programma operativo.

Fondo unico determinato ogni anno con Legge di bilancio, tenendo conto delle necessità evidenziate nel programma operativo, a cui eventualmente aggiungere risorse comunitarie e statali o contributi da soggetti terzi

Con L.R. 37/12 art. 15 istituito “Fondo per attività e beni culturali finanziati tramite la carta di credito culturale” destinato al sostegno delle iniziative culturali

 

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