CAMERA DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO (Legge 580/93; D.Lgs. 23/10, 219/16; D.M. 4/8/11; DGR 22/1/19; DDS 26/9/18) (enti03)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE); Ministero Economia e Finanze (MEF), Regioni, imprenditori dei settori agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo in base alla classificazione ufficiale delle attività economiche definite da codice ATECO di ISTAT (Pubblicato in Allegato a D.M. 4/8/2011 su G.U. 222/11)

Iter procedurale:

Il D.Lgs. 23/10 definisce le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come Enti pubblici dotati di autonomia funzionale, “che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese , curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”.

Legge 580/93, come modificata da ultimo da D.Lgs. 219/16, stabilisce che è vietato uso di denominazione “Camera di Commercio” o di “denominazione ed espressioni che richiamano  in modo equivoco od ingannevole registri, Albi, elenchi comunque denominati tenuti da queste” da parte di Organismi diversi da  Associazioni costituenti CCIAA, a cui  partecipano Enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto (i cui amministratori siano  cittadini stranieri in possesso di benestare di rappresentanza diplomatica di Stato di appartenenza, iscritti in apposito Albo).

Il sistema camerale è costituito da Camere di Commercio, Unioni regionali di Camere di Commercio, Unione italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Camere di commercio italiane all’estero ed estere in Italia.

MISE istituisce Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, composto di 5 membri, con sede presso MISE, con il compito di valutare e misurare ogni anno:

  1. condizioni di equilibrio economico e finanziario delle singole Camere, nonché efficacia delle azioni adottate per il perseguimento degli obiettivi del sistema camerale
  2. efficacia delle attività svolte, anche in forma associata o tramite Organismi o Enti comuni

Comitato, sulla base di tale valutazione, individua Camere di Commercio che raggiungono livelli di eccellenza, ai fini del riconoscimento di una premialità.

Comitato redige ogni anno un rapporto sui risultati di attività camerale, da inviare a  Presidente Consiglio Ministri, MISE, UnionCamere.

Camere di Commercio operano a livello di circoscrizioni territoriali, come definite da Legge 124/15, a cui aderiscono almeno 75.000 imprese/unità locali facendo in modo da non superare le 60 CCIAA nel territorio nazionale.

MISE, con DM 08/08/17, ha provveduto a:

  • ridefinire le circoscrizioni territoriali, istituendo nuove CCIAA e sopprimendo quelle interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione derivante dal piano. In allegato A e B del DM 08/08/2017 pubblicato su GU 219/17 sono individuate le nuove CCIAA (per le Marche ammessa solo una Camera di Commercio di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro  Urbino avente sede legale in Piazza XXIV Maggio 1 Ancona, con sedi secondarie in Ascoli Piceno via L. Mercantini 25, Fermo Corso Cefalonia 69, Macerata via Lauri 7, Pesaro Urbino Corso XI Settembre 116). Nuove CCIAA sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale (in contestualità nominato anche Consiglio di revisori) che per quanto concerne le Marche è stato nominato con DDS 297 del 26/09/2018 (elenco dei componenti il Consiglio pubblicato su BUR 83/18). Regolamenti ed atti amministrativi di queste restano in vigore, in quanto compatibili, fino a quando non adottati i nuovi regolamenti. Per CCIAA accorpate (come quelle delle Marche) le procedure di rinnovo dei vecchi Consigli sono sospese e continuano ad operare questi fino al momento di insediamento del Consiglio di nuova CCIAA. Commissario ad acta, nominato da MISE, deve, pena decadenza da incarico e nomina di nuovo Commissario:
  • adottare norme statutarie per la composizione del nuovo Consiglio
  • svolgere azioni propedeutiche necessarie alla costituzione di CCIAA
  • avviare procedure per la costituzione del Consiglio di nuova CCIAA
  • chiedere, in tempo utile la designazione dei componenti del Consiglio dei revisori dei conti
  • accettare solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarico, rinunciando ad ogni compenso
  • razionalizzare le sedi camerali e quelle delle Unioni regionali, fissando modalità per la dismissione o locazione a terzi (mediante procedura ad evidenza pubblica) del patrimonio immobiliare di CCIAA ritenuto non essenziale. Nelle circoscrizioni regionali dove il numero di CCIAA presente è inferiore a 3 (vedi Marche), le Unioni Regionali sono poste in liquidazione
  • razionalizzare e ridurre il numero delle Aziende speciali a 50 (di cui 3 nelle Marche), mediante soppressione od accorpamento  di quelle Aziende che svolgono compiti simili attuabili in modo coordinato da un’unica Azienda. CCIAA sono tenute entro il 1° rinnovo del Consiglio, a procedere ad un’ulteriore riduzione delle Aziende, fino a pervenire ad un’unica Azienda speciale per Regione. Sono escluse da tale accorpamento o soppressione le Aziende a cui sono affidati i compiti delle ex stazioni sperimentali o quelli della programmazione, coordinamento, promozione delle opere portuali  (ASPO)
  • definire, in Allegato D pubblicato su GU 219/17, le dotazioni organiche di CCIAA (per le Marche ammesso seguente personale: 68 ad Ancona, 23 ad Ascoli Piceno, 16 a Fermo, 45 a Macerata, 58 a Pesaro). CCIAA, in sede di 1° programmazione dei fabbisogni, determina il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento, da realizzare su proposta di Unioncamere. Se a seguito della determinazione di dotazione organica risulta personale in esubero, UnionCamere:
  1. individua d’intesa con CCIAA, disponibilità di posti da destinare a progetti di mobilità volontaria tra CCIAA
  2. comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica di MISE numero di unità in eccedenza, distinte per categoria e CCIAA di appartenenza, al fine di una loro ricollocazione nell’ambito di Amministrazioni pubbliche
  3. assevera nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica di MISE, la essitenza di personale in eccedenza per categoria e CCIAA, che chiede il trasferimento per mobilità presso le Amministrazioni pubbliche

Assunzione o impiego di nuovo personale, o conferimento di incarichi con qualsiasi tipologia contrattuale (compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione) è vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle precedenti procedure nelle Regioni interessate. Dipartimento della Funzione Pubblica di MISE comunica a CCIAA di ogni Regione e MISE avvenuto completamento o meno delle suddette procedure

CCIAA, in forma singola o associata, svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, compito di:

  1. tenuta Registro imprese per settori (suddiviso in sezioni speciali quale agricoltura o artigianato), Repertorio Economico Amministrativo (REA), altri Registri ed Albi ad essa attribuiti da normativa. Ammessa ulteriore ripartizione di imprese per classi ATECO “quando ricoprono rilevante interesse nell’economia della circoscrizione territoriale”, fermo restando che imprese non richiamate in specifica classificazione sono rappresentate in Consiglio da 1 soggetto. MISE, sentita UnionCamere, emana direttive su tenuta del Registro e sua vigilanza. Ufficio camerale provvede a tenuta Registro delle imprese sotto vigilanza di 1 o più giudici, scelti tra quelli specializzati in materia di impresa, nominati da Presidente Tribunale competente per  Ufficio camerale è retto da un conservatore unico, nominato da MISE, su proposta di UnionCamere, tra dirigenti di CCIAA, il cui nominativo viene pubblicato su sito istituzionale di CCIAA interessata e MISE (Conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti di CCIAA). Predisposizione, tenuta, conservazione e gestione  (con tecniche informatiche) del Registro imprese e funzionamento di Ufficio camerale attuato in modo da assicurare organicità e pubblicità a tutte le imprese soggette ad iscrizione (garantire tempestività di informazione su tutto il territorio nazionale). Iscrizione a Registro, riveste funzione di “certificazione anagrafica di pubblica notizia”
  2. formazione e gestione del fascicolo informativo di impresa, in cui riportati dati relativi a: costituzione, avvio ed esercizio di attività di impresa; punto unico di accesso telematico per aspetti amministrativi dell’attività di impresa
  3. tutela del consumatore, attraverso: vigilanza e controllo su sicurezza e conformità  dei prodotti e degli strumenti soggetti a disciplina di metrologia legale, rilevazione di prezzi e tariffe; rilascio dei certificati di origine  della merce
  4. sostegno a competitività delle imprese del territorio tramite attività di: informazione economica ed assistenza tecnica alla creazione di imprese e startup; informazione, formazione, supporto organizzativo ed assistenza alle piccole e medie imprese per  preparazione ai mercati internazionali (compreso rilascio documenti per esportazione); collaborazione con ICE-Agenzia per promozione ad estero ed internazionalizzazione di imprese italiane, SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti per diffusione, di loro iniziative aventi ricadute a livello aziendale. Escluse attività promozionali direttamente svolte all’estero
  5. valorizzazione del patrimonio culturale, nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione  con Enti ed organismi competenti. Escluse attività promozionali direttamente svolte all’estero
  6. supporto a piccole e medie imprese agricole per miglioramento delle condizioni ambientali, nonché svolgimento di altre competenze in materia ambientale
  7. orientamento al lavoro ed alle professioni, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti, nonché con Governo, Regioni, ANPAL, tramite:
  • tenuta e gestione, senza oneri per utenti, del Registro nazionale per alternanza scuola lavoro, in base ad accordi con Ministero Istruzione e Ministro Lavoro
  • collaborazione per realizzare un sistema di certificazione delle competenze acquisite con contratti non formali e nell’ambito di percorsi di alternanza scuola lavoro
  • supporto ad incontro domanda-offerta di lavoro, tramite servizi informativi, anche di tipo previdenziale, volti a favorire inserimento occupazionale e facilitare accesso di imprese ai servizi dei Centri per impiego, in accordo con ANPAL
  • sostegno alla transizione da scuola/Università al lavoro, tramite orientamento e sviluppo di servizi (anche telematici) a supporto dei processi di orientamento svolti da Università
  1. assistenza ad imprese, da realizzare in regime di separazione contabile
  2. attività convenzionate con Regione ed altri soggetti (pubblici e privati), riguardanti: ambiti di digitalizzazione; qualificazione aziendale e dei prodotti; supporto ad orientamento; risoluzione alternativa di controversie. Iniziative cofinanziate dalle controparti per almeno il 50%
  3. promozione, realizzazione, gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, in modo diretto o mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, Organismi (anche associativi), Enti, Consorzi, società a partecipazione pubblica, previa approvazione di MISE
  4. costituzione, previa approvazione di MISE, di Aziende speciali, dotate di soggettività tributaria, a cui far realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività di CCIAA, assegnando loro risorse strumentali e finanziarie necessarie
  5. programmazione degli interventi a favore di imprese e di economia locale elaborata in coerenza con la programmazione di UE, Stato, Regione
  6. costituzione quale parte civile in giudizi relativi a delitti contro economia pubblica, industria, commercio, nonché promozione di azioni per repressione di concorrenza sleale
  7. formulazione di pareri e proposte ad Amministrazioni di Stato, Regione, Enti locali su questioni di interesse per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.

Statuto di CCIAA disciplina:

  1. ordinamento ed organizzazione di Camera di Commercio;
  2. competenze e modalità di funzionamento degli organi;
  3. forme di partecipazione, compresi criteri di pari opportunità tra uomo e donna (presenza di entrambi i sessi sia negli organi collegiali, sia in Enti ed aziende dipendenti da CCIAA);
  4. numero e composizione degli organi (in particolare di Consiglio e Giunta), nonché criteri di ripartizione dei consiglieri “in rappresentanza dei settori di agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alla impresa, trasporti e spedizioni, turismo ed altri settori di rilevante interesse per economia della circoscrizione”, facendo in modo da assicurare una “rappresentanza autonoma alle piccole imprese ed alle società cooperative”. A tal fine MISE con M. 4/8/2011 approvato regolamento per definire composizione del Consiglio, tenendo conto di dati statistici provenienti da varie fonti elaborati da CCIAA e trasmessientro 31 Marzo a Ministero che, verificata loro completezza e coerenza, provvede entro 30 Giugno alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. Sulla base di tali dati verranno definite:
  • procedure di calcolo per la ripartizione della rappresentanza in Consiglio
  • parametri al 31 Dicembreda prendere in considerazione per la ripartizione dei seggi:
  • numero imprese per circoscrizione territoriale e settore;
  • indice di occupazione definito in base al rapporto tra numero di addetti (cioè numero di persone occupate nelle sedi di impresa, sedi secondarie, unità locali con posizione di lavoro dipendente/indipendente) delle imprese iscritte a CCIAA operanti in un settore e numero addetti delle imprese di tutti i settori presenti nella circoscrizione territoriale (dati forniti da ISTAT);
  • stime relative a valore aggiunto (cioè valore che imprese apportano “al valore di beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori produttivi impiegati”);
  • entità del diritto annuale riscosso per singola impresa (comprese sedi secondarie ed unità locali) appartenente a ogni settore economico riconosciuto da statuto camerale.

Ai fini della determinazione del numero di consiglieri spettanti ad ogni settore occorre rapportare media delle percentuali dei suddetti parametri sui dati complessivi della circoscrizione territoriale al “quorum” percentuale necessario per attribuire 1 consigliere. CCIAA può riservare specifica rappresentanza in settori di rilevante interesse per economia territoriale, tenendo conto “grado di apertura ai mercati internazionali, integrazioni intersettoriali, dinamiche di crescita dei singoli settori, specificità economiche e tradizionali”. Al fine di assicurare rappresentanti ai settori assicurativo, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, CCIAA può fissare “quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore ad unità nel rapporto calcolato come sopra, o stabilire per i medesimi settori accorpamento della rappresentanza tra più uno di essi”.

Statuto approvato dal Consiglio con maggioranza di 2/3 (Analoga maggioranza richiesta per sua modifica mentre maggioranza assoluta è richiesta per approvazione dei regolamenti interni attuativi) viene pubblicato su sito di CCIAA ed inviato a MISE.

Organi della Camera di Commercio sono:

  1. Consiglio, il cui numero di componenti è determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro (16 consiglieri per meno di 80.000 imprese; 22 consiglieri oltre 80.000 imprese). Numero di consiglieri rappresentativi del settore agricoltura, artigianato, industria, commercio almeno pari a 50% dei consiglieri, assicurando al loro interno una rappresentanza specifica per le piccole imprese (cioè con meno di 50 occupanti se industriali o iscritte in sezione speciale dei piccoli imprenditori per commercio e coltivatori diretti). Fanno parte inoltre del Consiglio rappresentanti di: sindacati dei lavoratori (1); Associazioni consumatori (1); liberi professionisti, designati da ordini professionali (1); Organizzazioni di categoria, il cui numero è proporzionale alla rappresentatività del settore economico nell’ambito di circoscrizione territoriale di CCIAA. Consiglieri possono essere nominati cittadini italiani e di Stati membri UE di maggiore età, in possesso dei diritti civili, titolari di impresa o esercenti arti o professioni nell’ambito della circoscrizione territoriale. Sono esclusi: Parlamentari nazionali ed europei; Consiglieri ed Assessori regionali; Presidenti e membri di Giunta e di Consiglio provinciale; Sindaci ed Assessori di Comuni con oltre 5.000 abitanti; consiglieri di altre Camere di Commercio; dipendenti di Enti, Istituzioni, Consorzi, Aziende soggette al controllo di Camera di Commercio, o che da questa ricevono “in via continuativa, sovvenzioni”; dipendenti di Camera di Commercio, Regione, Enti locali compresi nella circoscrizione; chiunque presenta cause ostative per far parte di Enti locali; chiunque “in qualità di Amministratore di Camera di Commercio” è riconosciuto responsabile, con sentenza definitiva e “non abbia estinto il debito” o l’irregolarità; chiunque è iscritto ad Associazioni “operanti in modo occulto o clandestino, o per la cui adesione sia richiesto un giuramento”. Presidente di CCIAA, almeno 180 giorni prima di scadenza del Consiglio camerale, avvia procedure di rinnovo, pubblicando avviso in Albo e su sito internet di CCIAA ed inviando comunicazione a Presidente Giunta Regionale al fine di:
  • determinare,entro 40 giorni dalla pubblicazione di avviso, consistenza delle Organizzazioni imprenditoriali rappresentate in CNEL od operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni, che sono tenute ad inviare a CCIAA:

a)    dichiarazione sostitutiva di notorietà (Modello riportato in Allegato A D.M. 4/8/2011 pubblicato su G.U. 222/11) attestante:

Ø      natura, finalità, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi, attività svolte nella circoscrizione. Se Organizzazione intende concorrere alla ripartizione di seggi in più settori economici, o nell’ambito del proprio settore a quelli riservati alle piccole imprese, deve fornire notizie e dati distinti per ogni settore di interesse o per tipologia di imprese associate, tenendo presente che impresa viene conteggiata in unico settore, anche se svolge attività promiscua. Se Organizzazione è strutturata solo a livello nazionale, dichiarazione fa comunque riferimento “alla rappresentatività in ambito provinciale”

Ø      numero di imprese iscritte al 31 Dicembre, che “nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno 1 quota annuale di adesione”. In caso di apparentamento le Organizzazioni presentano dati in modo disgiunto. Se le imprese risultano iscritte a più Organizzazioni esse possono essere rappresentate da ogni Organizzazione a cui iscritte, ma con peso proporzionalmente ridotto. Ai fini del calcolo della rappresentatività numero di occupati presenti nelle imprese aderenti al 31 Dicembre (compresi quelli occupati solo per frazione di anno), sono distinti per categoria ed “indicando fonte da cui dati sono stati tratti”

Ø      operatività dell’Organizzazione negli ultimi 3 anni nel territorio di riferimento di CCIAA

b)statuto di Organizzazione

c)elenco delle imprese associate che negli ultimi 2 anni hanno versato almeno 1 quota associativa, sottoscritto con firma autenticata da legale rappresentante di Organizzazione (Modello Allegato B di M. 4/8/2011 pubblicato su G.U. 222/11)

  • determinare, entro 40 giorni dalla pubblicazione avviso,consistenza delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni dei consumatori presenti nella circoscrizione da almeno 3 anni, che sono tenute ad inviare a CCIAA, a pena di esclusione dal procedimento:

a)dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello Allegato C di  M. 4/8/2011 pubblicato su G.U. 222/11) sottoscritto da legale rappresentante contenente elementi utili a “descriverne grado di rappresentatività nella circoscrizione” (loro consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione)

b)elenco degli associati al 31 Dicembre, con esclusione dei pensionati (Modello Allegato D di M. 4/8/2011 pubblicato su G.U. 222/11) con firma autenticata di legale rappresentante su supporto digitale (Formato PDF) da inviare in busta chiusa sigillata

Presidente di Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione:

  • rileva grado di rappresentatività di ogni Organizzazione imprenditoriale nell’ambito di settore in base a:
  • percentuale numero di imprese iscritte ad Organizzazione rispetto a totale delle imprese iscritte a tutte le Organizzazioni del settore di riferimento che hanno inviato documentazione valida
  • percentuale numero di occupati in imprese iscritte ad Organizzazione rispetto a totale di occupati in imprese iscritte a tutte le Organizzazioni del settore di riferimento che hanno inviato documentazione valida
  • percentuale valore aggiunto relativo ad occupati di imprese iscritte ad Organizzazione rispetto a valore aggiunto totale di occupati di imprese iscritte a tutte le Organizzazioni del settore di riferimento che hanno inviato documentazione valida
  • percentuale diritto annuale versato da imprese aderenti ad Organizzazione rispetto a totale di diritto annuale versato da imprese aderenti a tutte le Organizzazioni di settore di riferimento che hanno inviato documentazione valida
  • individua Organizzazioni imprenditoriali o gruppi di Organizzazioni con relativo numero di componenti da designare in Consiglio. Numero determinato tenuto conto dei posti previsti in statuto per ogni settore economico, e del grado di rappresentatività di ogni Organizzazione o Gruppo. Consiglieri assegnati in base a graduatoria decrescente dei quozienti ottenuti (se disponibile 1 solo seggio, assegnato ad Organizzazione con livello di rappresentatività più alto). Nel Consiglio occorre prevedere una rappresentanza autonoma di:
  • piccole imprese per ogni settore, la cui designazione è riservata ad Organizzazione/gruppo “che presenta il più alto indice di rappresentatività per piccola impresa” calcolato in base ai dati forniti
  • cooperative la cui designazione è assicurata da “Organizzazione di rappresentanza, del movimento cooperativo” con il più elevato indice di rappresentatività per il suddetto settore (A parità, Organizzazione con il più elevato numero soci di cooperative aderenti)

Ai fini della designazione, Presidente Giunta Regionale assegna ad Organizzazione un punteggio non superiore al 50% di quello complessivo, in base a consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta nella circoscrizione

  • determina a quale Organizzazione sindacale, o Associazione consumatori, o loro raggruppamento spetta designare il componente in Consiglio
  • notifica decisioni prese a tutte le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali, Associazioni consumatori che hanno inviato documentazione valida, affinchè entro 30 giorni comunichino a Presidente Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri loro assegnati, allegando:
  • curriculum vitae del soggetto designato. Organizzazioni che debbono designare più di 2 rappresentanti indicano almeno 1/3 dei soggetti con requisiti diversi tra loro
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante accettazione della nomina da parte dei disegnati; svolgimento del loro incarico; inesistenza di cause ostative.
  • chiede a Presidente Consulta dei liberi professionisti, nominativo da designare in seno al Consiglio.

In caso di inerzia, Regione nomina entro 20 giorni componenti mancanti del Consiglio “tra personalità di riconosciuto prestigio nella circoscrizione con riferimento al settore da rappresentare”.

Presidente Giunta Regionale, verificato possesso dei requisiti dei candidati (“consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico, economico del settore per cui vengono designati”) provvede con decreto alla nomina del Consiglio Camerale, notificandolo entro 10 giorni ad Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Associazioni consumatori, CCIAA, MISE e pubblicandolo su BUR.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di consigliere, CCIAA informa subito Presidente Giunta Regionale che sollecita Organizzazione imprenditoriale o sindacale o Associazione consumatori e Consulta libera professionisti a fornire entro 15 giorni nome di sostituto (pena loro esclusione dal procedimento e nomina diretta da parte di Presidente Giunta Regionale), in modo da poter procedere, entro 30 giorni da comunicazione evento, ad emanazione del decreto di subentro da far pubblicare su BUR. Perdita dei requisiti o sopravvenienza di una causa di esclusione determina decadenza da carica di consigliere Nel caso di incompatibilità con altri incarichi pubblici, soggetti interessati debbono optare per uno degli incarichi entro 30 giorni.

Consiglio nominato da Presidente Giunta Regionale dura in carica 5 anni da suo insediamento e può essere rinnovato 1 sola volta. Consiglio (qualora almeno 2/3 dei suoi componenti sono stati nominati) svolge le seguenti funzioni:

  1. delibera lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche;
  2. elegge tra suoi componenti, il Presidente e la Giunta, nonché nomina i membri del Collegio dei sindaci revisori;
  3. determina gli indirizzi generali ed approva il programma di attività di CCIAA previa adeguata consultazione delle imprese;
  4. approva relazione revisionale, preventivo economico e suo aggiornamento, bilancio di esercizio;

Consiglio si riunisce in via ordinaria:

  • entro mese di Aprile per approvare bilancio consuntivo di esercizio;
  • entro mese di Ottobre per approvare relazione revisionale;
  • entro mese di Luglio per aggiornare il preventivo economico;
  • entro mese di Dicembre per approvare il preventivo economico.

Consiglio si riunisce in via straordinaria se richiesto da Presidente, o da  Giunta, o da almeno il 25% dei consiglieri, specificando gli argomenti da  trattare.

Riunioni del Consiglio sono valide se presente la maggioranza dei consiglieri, mentre deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti, salvo casi in cui è richiesta maggioranza qualificata. A parità di voti prevale voto del Presidente, salvo nelle votazioni a scrutinio segreto dove la proposta viene respinta. Delibere adottate in violazione di tali norme, o su materie non di competenza del Consiglio, sono nulle.

MISE provvede a sciogliere Consiglio di CCIAA in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

Regione scioglie Consiglio di CCIAA in caso di:

  1. impossibilità di assicurarne regolare funzionamento;
  2. non approvato nei termini fissati bilancio preventivo o consuntivo di esercizio. In tal caso Regione nomina un Commissario ad acta con il compito di predisporre tali atti da sottoporre al Consiglio. Se ciò non avviene Regione notifica a Consiglio termine di 20 giorni per approvare il bilancio, pena suo scioglimento;
  3. mancata elezione del Presidente;
  4. mancata ricostituzione di organismi camerali nei termini fissati da legge.

A seguito di scioglimento del Consiglio, Ministero e Regione nomina Commissario straordinario, che, entro 120 giorni da nomina, avvia procedure per rinnovo del Consiglio, pena decadenza di incarico.

  1. Giunta, composta da Presidente e 5 consiglieri per CCIAA fino a 80.000 imprese iscritte (7 se oltre 80.000 imprese iscritte)dura in carica 5 anni (stessa durata del Consiglio) ed ogni membro può rinnovare il suo mandato solo 1 volta. Giunta eletta con votazioni a scrutinio segreto, da attuarsi nella riunione successiva a quella di nomina del Presidente (riunione convocata con almeno 15 giorni di preavviso), in cui ogni consigliere può esprimere un numero di preferenze inferiore a 1/3 dei membri della Giunta. In caso di parità, si va al ballottaggio con possibilità per ogni consigliere di esprimere 1 solo voto. Analoga procedura adottata in caso di sostituzione di consigliere. Consiglieri eletti in Giunta in ordine decrescente al numero dei voti ottenuti. Giunta nomina VicePresidente tra i suoi membri e viene convocata in via straordinaria su richiesta di 3 membri. Giunta ha il compito di:
  • approvare relazione revisionale, preventivo economico e suo aggiornamento, bilancio di esercizio;
  • adottare provvedimenti necessari per realizzare programma di attività;
  • deliberare su partecipazione di CCIAA a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, costituzione di Aziende speciali, dismissioni societarie;
  • deliberare su costituzione di Uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamento tra CCIAA;
  • attuare ogni altra funzione assegnata a CCIAA non di pertinenza del Consiglio o del Presidente. In caso di urgenza, Giunta delibera anche su materie di competenza del Consiglio che le ratifica nella prima riunione successiva;
  • Presidente, eletto entro 30 giorni da nomina del Consiglio con maggioranza di 2/3 dei consiglieri (se tale maggioranza non raggiunta dopo 2° scrutinio si procede al 3° scrutinio a maggioranza dei consiglieri; se non raggiunto quorum si procede a 4° scrutinio con ballottaggio tra candidati che nella 3° votazione hanno preso il maggior numero di voti; se neppure in questo caso raggiunta metà + 1 dei consiglieri, Consiglio decade). Presidente: rappresenta CCIAA; convoca e presiede Consiglio e Giunta, fissandone ordine del giorno; prende, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Giunta, che dovrà ratificarle nella 1° riunione successiva. Presidente dura in carica 5 anni (come Consiglio) e può essere rieletto solo per 1 volta;
  1. Collegio revisori dei conti nominato dal Consiglio, composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti designati da MEF, MISE, Presidente Giunta Regionale tra esperti iscritti ad Albo dei revisori dei conti. Collegio dura in carica 4 anni e suoi membri rieletti per 2 volte consecutive (In caso di sostituzione, durata in carica è quella residua del periodo di 4 anni). Procedura applicata anche per Aziende speciali ed Unioni regionali. Revisori dei conti hanno diritto di accesso ad atti e documenti di CCIAA in quanto “esercitano vigilanza su regolarità contabile e finanziaria della gestione di Camera di Commercio, attestando corrispondenza del bilancio di esercizio a risultanze delle scritture contabili e redigendo relazione da allegare a bilancio di esercizio predisposto da Giunta”;
  2. Segretario generale coordina attività di CCIAA (anche più di 1) nel suo complesso e ha responsabilità di segreteria di Giunta e Consiglio. Incarico è conferito, per non oltre 4 anni (ammessa conferma per 2 anni in base a valutazione di Giunta camerale), anche in forma associata ed in regime convenzionale, in base ad una valutazione comparativa effettuata (secondo parametri definiti da MISE), a soggetti iscritti in specifico Elenco a seguito di superamento di selezione nazionale per titoli Segretario, designato dalla Giunta, è nominato con decreto MISE e dispone di un contratto sottoscritto dal Presidente di CCIAA (specificare trattamento economico, comunque mai superiore a quello  definito nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti CCIAA). Segretario deve partecipare ad attività di formazione organizzata da UnionCamere. I soggetti a conclusione dell’incarico di Segretario, possono rientrare nei ruoli della Amministrazione o degli Enti di provenienza, anche in soprannumero.
  3. Dirigenti di Camera di Commercio, UnionCamere, loro Aziende speciali ed altre Amministrazioni o Enti pubblici, in possesso dei requisiti professionali richiesti
  4. soggetti in possesso di laurea in materie giuridico economiche, dotati di necessaria professionalità, con esperienza di almeno 5 anni negli ultimi 10 in incarichi dirigenziali

CCIAA possono associarsi  in Unioni Regionali nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno 3 CCIAA, ed aderire ad UnionCamere nazionale al fine di esercitare in modo congiunto le funzioni assegnate ed in particolare: curare interessi comuni di Camere di Commercio; assicurare rapporti con Regione; promuovere e realizzare servizi ed attività di competenza camerale in comune; svolgere compiti affidati da singola CCIAA; formulare pareri e proposte a Regione su questioni di interesse delle imprese; intervenire in fase di consultazione e concertazione su richiesta della Regione in materie di comune interesse; svolgere azione di osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale.

Attività di Unione regionale è disciplinata da uno statuto approvato da assemblea con maggioranza di 2/3. Costituzione e mantenimento di Unioni regionali subordinata ad invio di relazione programmatica a MISE, in cui evidenziare economicità di struttura ed effetti di risparmio. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più CCIAA, funzioni (comprese quelle di rappresentanza nei confronti della Regione) sono svolte da CCIAA del capoluogo di Regione, fermo restando possibilità di svolgere in comune la gestione di determinati servizi o di assegnarli ad Aziende speciali. Scioglimento di Unione Regionale solo con consenso unanime dei soggetti associati.

Unioni regionali presentano a Regione entro 30 Giugno una relazione su attività svolta da CCIAA a favore di economia locale.

DM 05/04/2018 stabilisce che UnionCamere è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico di cui fanno parte Camere di Commercio italiane, Unioni regionali di CCIAA, Camere di Commercio italiane all’estero ed estere in Italia riconosciute dallo Stato che:

  • cura e rappresenta gli interessi delle CCIAA e degli altri Organismi componenti nei confronti delle competenti Autorità statali e regionali, nonché rappresentanze delle categorie
  • elabora  indirizzi comuni a CCIAA, promuovendo e realizzando iniziative coordinate
  • sostiene le attività camerali in tutte le sue articolazioni, anche favorendo lo sviluppo di reti (al riguardo  comunicato ogni atto/provvedimento, anche emanato da soggetti terzi, i cui effetti possono coinvolgere CCIAA) e promuovendo il coinvolgimento degli amministratori di CCIAA  nelle iniziative del sistema
  • promuove, realizza e gestisce servizi ed attività di interesse camerale e delle categorie economiche rappresentative, anche tramite le proprie Aziende speciali, o mediante la partecipazione ad Organismi, Enti, consorzi, società esterne (anche a prevalente capitale privato)
  • sviluppa ogni iniziativa utile a favorire la internazionalizzazione dell’economia italiana e la presenza di imprese italiane sui mercati mondiali, in accordo con MISE e con Camere di commercio italiane all’estero:
  • realizza iniziative rivolte a diffondere la diffusione della conoscenza all’estero dei sistemi produttivi italiani
  • promuove e coordina l’utilizzo, da parte del sistema camerale, di programmi e fondi UE, anche d’intesa con le categorie economiche
  • esercita le funzioni di proposta nei confronti di altre Istituzioni, Organi legislativi, Organi di governo, Autorità indipendenti nell’interesse del sistema camerale
  • promuove la costituzione di società per la gestione di partecipazioni strategiche per il sistema camerale nelle infrastrutture
  • promuove servizi finanziari per favorire la competitività del sistema imprenditoriale, mediante la creazione diretta (o insieme a soggetti terzi) di appositi organismi
  • costituisce Commissioni, Comitati, Consulte, Istituti, Centri specializzati, Osservatori
  • realizza studi, indagini, ricerche, o collabora alla loro realizzazione con Enti nazionali ed internazionali
  • cura la gestione delle informazioni detenute dal sistema camerale
  • organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale, anche in favore di CCIAA
  • contribuisce all’attività di Organismi ed Enti aventi finalità di interesse per CCIAA
  • esercita le funzioni attribuite da disposizioni di legge o delegate da MISE
  • stipula, previa comunicazione a MISE, con Governo, Amministrazioni statali Enti pubblici nazionali, accordi di programma, intese, convenzioni in rappresentanza del sistema CCIAA chiamato ad attuarle
  • assume iniziative per sviluppare il sistema CCIAA, anche stipulando accordi con le Associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori
  • assume ogni iniziativa, anche giudiziaria, per tutelare il sistema CCIAA
  • convoca Assemblea dei Consigli Camerali (eventualmente riunita in base ai settori rappresentati nei Consigli di CCIAA), a cui partecipano componenti dell’Assemblea dei Presidenti di CCIAA

Sono organi di Union Camere:

  1. Assemblea dei Presidenti di CCIAA,  a cui possono partecipare, senza diritto di voto in forma personale (esclusa delega in caso di elezione degli Organismi interni) anche rappresentanti di Assocamerestere e delle Camere di Commercio estere. Assemblea il compito di:

a)definire strategie e linee di sviluppo triennale del sistema camerale, nonché le linee programmatiche annuali

b)approvare il bilancio di previsione e finale di esercizio, determinando l’aliquota del contributo  dovuto

c)approvare lo statuto e deliberare sulle sue modifiche (occorre maggioranza di 2/3)

d)approvare il regolamento e lettorale, di gestione del Fondo perequativo, del Fondo intercamerale

e)deliberare sugli atti inerenti la disposizione del patrimonio immobiliare

f)fornire indirizzi e direttive agli Organismi partecipati

g)disciplinare i compensi ed i trattamenti di missione dei componenti degli organi di Unioncamere

h)nominare, su proposta del Presidente, il Segretario generale

i)individuare le linee guida a cui devono attenersi gli statuti delle Unioni regionali, pena loro esclusione da Unioncamere

j)eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, 8 Vicepresidenti ed i componenti del Comitato esecutivo, nonché 1 componente effettivo ed 1 supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

k)delegare proprie competenze al Comitato esecutivo

  1. Comitato esecutivo, composto da non oltre 35 membri, compresi: Presidente di UnionCamere; Vicepresidenti; Presidenti di Unioni regionali di CCIAA; componenti eletti da Assemblea. Possono intervenire (come invitati permanenti) 3 rappresentanti di MISE e 3 soggetti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Comitato esecutivo svolge seguenti funzioni:

a)predisporre il programma annuale di attività di Unioncamere, nonché il bilancio di previsione e finale

b)approvare le modifiche ai bilanci

c)proporre all’Assemblea i principi e le linee guida degli statuti di Unioni regionali

d)deliberare la nomina dei rappresentanti di UnionCamere in Enti, Associazioni, Commissioni ad altri Organismi

e)assumere decisioni in merito alle partecipazioni azionarie, o alla costituzione/partecipazione in Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi

f)formulare indirizzi alle strutture partecipate, al fine di assicurare la coerenza della loro azione con le strategie del sistema camerale

g)definire gli obiettivi di carattere strategico, assegnando al Segretario un budget per eseguire l’attività annuale

h)esprimere una valutazione sui risultati conseguiti, nominando nel contempo un organo indipendente di valutazione

i)approvare il regolamento dell’organizzazione (in cui evidenziare i principi essenziali nella composizione della pianta organica), dell’amministrazione, della contabilità

j)provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione

k)impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo relativo al personale dirigente e non di Unioncamere

Vigilanza sul sistema camerale (di competenza del MISE per le funzioni attinenti allo Stato e della Regione per le materie di sua competenza) riguarda: attività amministrativa e contabile; funzionamento degli organi; svolgimento dei compiti affidati. MISE, di intesa con la Regione, stabilisce le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria di CCIAA e delle loro Aziende speciali, nonché le modalità di esecuzione dei controlli.

MISE presenta al Parlamento entro il 30 Settembre una relazione sull’attività del sistema camerale (in particolare sugli interventi realizzati ed i programmi attuati nell’esercizio precedente).

Entità aiuto:

Finanziamenti provengono a CCIAA da:

a)Cassa Depositi e Prestiti, che può concedere mutui fino a 15.000.000 € /CCIAA per interventi a favore delle imprese;

b)diritto annuale (v. scheda “iscrizione Camera Commercio”), dovuto da ogni impresa/unità locale iscritta nei registri (con esclusione di imprese dichiarate fallite; società che hanno cessato attività; cooperative disciolte al 1 Gennaio), in misura fissa per soggetti iscritti a REA come imprese individuali ed entro un limite minimo e massimo del fatturato relativo ad esercizio precedente per le altre imprese. Entità del Diritto definito da MISE, sentite UnionCamere ed Associazioni di categoria, tenendo conto di:

  • fabbisogno necessario per espletare i servizi connessi alle funzioni previste in statuto o affidate da Stato e Regioni (calcolo in base a costi standard);
  • detrazioni dal suddetto fabbisogno di eventuali altre entrate;
  • eventuali correzioni, da apportare entro 31 Ottobre, “se accertate variazioni significative del fabbisogno” o per rendere più efficiente il sistema camerale, anche “secondo modalità compensative tra Camere di Commercio e loro Unioni nazionali o regionali”.

Lgs. 2019/16 ad art. 4 stabilito che diritto annuale debba essere ridotto del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quello vigente nel 2014.

Legge 205/17 ad art. 1 comma 784 stabilito che CCIAA con squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, adotti programmi pluriennali condivisi con Regioni, in cui è possibile prevedere l’aumento del diritto annuale fino al 50%. MISE valuta l’idoneità delle misure contenute nel programma ed autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

Individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento ad azioni promozionali e relativo fabbisogno, valutato “contemperando esigenze di sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri a carico di Regione”

Parte del diritto annuale è destinato al Fondo di perequazione dello sviluppo e premialità istituito presso Unioncamere;

  1. provenenti derivanti da gestione di attività, prestazione di servizi, patrimonio;
  2. diritti di segreteria su attività di certificazione svolta ed iscrizione in ruoli, elenchi, registri, Albi tenuti da CCIAA. Voci ed importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori (compresi quelli a domanda individuale) sono aggiornati con decreto MISE, tenendo conto dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi stessi. Non richiesti ad imprese oneri aggiuntivi, oltre quelli dei diritti di segreteria;
  3. contributi volontari, donazioni di soggetti pubblici e privati;
  4. altre entrate derivanti da prestazioni e controlli eseguiti ai fini di attuazione disposizioni UE, secondo tariffe a carico dei soggetti interessati, determinate in base al costo effettivo del servizio reso.

Quota delle entrate di CCIAA è destinata a finanziare UnionCamere regionale, insieme ad entrate e contributi da questa percepiti per attività svolte per conto di Regione e di altri Enti pubblici o privati.

Atti di trasferimento di immobili e partecipazioni connesse ad operazioni di accorpamento di CCIAA e loro Aziende speciali, o atti di modifica di loro circoscrizioni territoriali sono esenti da imposte e tasse, salvo imposta su valore aggiunto.

Nessun compenso è dovuto al Commissario ad acta, né ai componenti di Comitato di valutazione delle performance, né ai componenti di organi CCIAA ed Aziende speciali (salvo Collegi revisori).

MISE fissa con decreto: rimborsi spese sostenute nello svolgimento di incarichi istituzionali da parte componenti organi di CCIAA ed aziende speciali; indennità da erogare  a Collegi revisori; trattamento economico di amministratori, Dirigenti e dipendenti  di Aziende speciali  e UnionCamere.

Al fine di partecipare agli obiettivi del contenimento della finanza pubblica ogni CCIAA, UnionCamere e Unioni Regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spese.  Collegio dei revisori dei conti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e modalità compensative tra diverse tipologie di spesa.

A sostegno del protocollo definito con CCM, Regione ha stanziato 2.900.000 € per anno 2020 e 800.000 € per anno 2021.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico.

Sanzioni:

Chiunque in modo ingannevole usa denominazione “Camera di Commercio”, compresi obblighi di iscrizione e pagamento: multa da 2.500 a 5.000 € + modifica di denominazione entro 30 giorni da diffida con oneri a carico di amministratori.

Chiunque omette o paga tardivamente diritto annuale: sanzione fissata con regolamento MISE.

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