ISMEA ED ACQUISTO TERRENI

ISMEA ED ACQUISTO TERRENI (D.Lgs. 228/01; Legge 590/65, 817/71, 487/80, 423/81, 448/01, 289/02) (terra07)

Soggetti interessati:

Coltivatori diretti (Coloro che abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo ed allevamento, sempreché forza lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad 1/3 di quella occorrente) e cooperative agricole di conduzione terreni che intendono “realizzare efficienti imprese agricole diretto-coltivatrici” (Esclusi tecnici agricoli o laureati in agraria)

Iter procedurale:

ISMEA ha assorbito compiti della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, nonché di quelli assegnati ad Ente di Sviluppo in qualità di Organismo fondiario al fine:

– favorire formazione ed ampliamento della proprietà coltivatrice;

– esercitare funzioni di Organismo fondiario “avvalendosi a tal fine della collaborazione degli Enti regionali di sviluppo agricolo, delle Comunità Montane, di altri Enti regionali”;

– effettuare interventi nella selvicoltura ed in altri settori connessi ad attività agricola “nonché a favorire miglioramento della qualità della vita nelle campagne”.

Per conseguire tali obiettivi, ISMEA può:

a)       acquisire terreni idonei alla formazione od arrotondamento di proprietà coltivatrice;

b)       effettuare direttamente o promuovere necessaria trasformazione fondiaria, rivendendo poi tali terreni a coltivatori, singoli o associati, e cooperative conduzione terreni;

c)       agevolare miglioramento fondiario dei terreni ceduti, mediante:

1)       concessione di contributi o finanziamenti agevolati per le spese sostenute, da restituire unitamente a mutuo acquisto terreno;

2)       prestazioni di garanzie fidejussorie sui finanziamenti agevolati;

3)       fornitura gratuita di assistenza tecnica, economica e finanziaria agli assegnatari.

Preliminare di vendita tra acquirente e venditore in cui vengono definite le condizioni per la cessione del fondo, quali: tempi e modalità di pagamento; prezzo convenuto; impegno a perfezionare l’atto dopo intervento della ISMEA.

Offerta di vendita presentata alla ISMEA dal proprietario terreno, specificando:

–          prezzo di acquisto “a cancelli aperti” (Nuda proprietà del terreno senza scorte vive o morte);

–          dati catastali del fondo;

–          data e titolo di provenienza del terreno;

–          tasse, imposte ed oneri fiscali gravanti sul fondo;

–          immediata e piena disponibilità del fondo da consegnare alla Cassa liberi di persone e cose;

–          terreni non hanno usufruito nei precedenti 10 anni di benefici pubblici

Alla offerta di vendita allegare:

–          2 certificati catastali del terreno con relativa planimetria;

–          relazione tecnico-economica sulla situazione attuale dell’azienda.

ISMEA esegue istruttoria della domanda, mediante sopralluogo tecnico in azienda, a cui partecipano anche funzionario Assessorato Agricoltura e del Servizio Decentrato, al fine di accertare idoneità prezzo di acquisto riportato in offerta di vendita (imponibile catastale non inferiore a £. 1.000)

Comitato amministrazione di ISMEA delibera approvazione domanda, qualora azienda sia ritenuta economicamente valida, cioè con P.L.V. erbacea ed arborea superiore a 30.000.000 (15.000.000 per le aziende montane e svantaggiate), determinando prezzo di acquisto.

Proprietario decide se accettare o meno prezzo stabilito da ISMEA. In caso positivo, invia:

–          certificato storico catastale e 2 certificati catastali ordinari;

–          atto notarile indicante titolo di origine della proprietà;

–          certificato del Commissariato Usi Civici attestante che terreno è libero da servitù;

–          certificato del Tribunale attestante che il venditore non è interdetto o inabilitato;

–          se nei precedenti 20 anni si sono verificate successioni ereditarie, occorre produrre:

a)       prova pagamento INVIM accertato da Ufficio;

b)       atto notorio attestante che eredi hanno diritto a successione persona deceduta;

c)       stato di famiglia alla data di morte;

–          se nei precedenti 10 anni si sono verificate vendite, occorre produrre certificato Ufficio Registro attestante pagamento imposta su atto compravendita.

Ottenuta documentazione richiesta, ISMEA procede con atto pubblico ad acquisto terreno, pagando al proprietario il prezzo concordato (Spesso inferiore a prezzo riportato in preliminare di vendita).

Per i fondi acquistati da ISMEA non sussiste il diritto di prelazione o riscatto. Con acquisto ISMEA estinti tutti i diritti di uso civico e le servitù, salvo indennizzo da scontare su prezzo di acquisto.

In attesa della riassegnazione dei terreni, ISMEA gestisce direttamente aziende acquistate.

Agricoltore o cooperativa agricola interessata presentano domanda acquisto ad ISMEA, specificando:

–          accettazione o meno del prezzo fissato da ISMEA, non superiore a 2,5% prezzo di acquisto;

–          sopportabilità o meno della rate di mutuo da pagare ad ISMEA;

–          se conducono, ed eventualmente a quale titolo, fondo oggetto di compravendita;

–          eventuale possesso ed a quale titolo di altri fondi, specificando superfice e P.L.V.;

–          assenza di eventuali diritti di prelazione sul fondo oggetto di compravendita.

Alla domanda di acquisto allegare:

–          stato di famiglia;

–          certificato catastale di altri terreni eventualmente posseduti;

–          eventuale tipo di frazionamento eseguito;

–          certificato rilasciato dal Servizio Decentrato Agricoltura attestante qualifica del richiedente;

–          certificato rilasciato da Tribunale attestante che non esistono carichi pendenti nei confronti dei richiedenti;

–          dichiarazione in cui elencate scorte vive e morte di proprietà del richiedente;

–          per le cooperative: copia statuto ed atto costitutivo; copia delibera del Consiglio che approva acquisto del terreno; copia dell’ultimo bilancio e conto economico di previsione.

ISMEA istruisce la domanda, con priorità per:

a)       coltivatori diretti che attuano ricomposizione fondiaria od ampliamento superfici possedute, o  intendono formare nuove aziende “di ampiezza economica idonea”;

b)       aziende ubicate in zone montane e svantaggiate. Terreni in pianura acquisiti solo se in grado di  fornire interessanti incrementi produttivi in tempi brevi;

c)       presenza di giovani agricoltori nel nucleo familiare del richiedente o cooperative giovani;

d)       coltivatori diretti colpiti da calamità naturali od emigrati rientrati in Italia da non oltre 5 anni;

e)       affittuari, mezzadri … che intendono acquistare terreno su cui sono insediati da almeno 2 anni o che dovendo lasciare terreno sono alla ricerca di altri fondi;

f)        cooperative conduzione terreni, cui riservato almeno 20% finanziamenti.;

g)       terreni venduti da Enti pubblici.

Esclusa vendita a familiari del venditore

ISMEA procede alla stipula dell’atto di vendita con patto di riservato dominio (ISMEA si riserva proprietà del fondo fino al pagamento dell’ultima rata del mutuo).

Atto stipulato con ISMEA è soggetto alle seguenti agevolazioni fiscali:

1)       esenzione dalla tassa di bollo;

2)       imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, a seguito rilascio da parte del Servizio Decentrato  Agricoltura del certificato di manuale lavoratore della terra;

3)       riduzione delle spese notarili al 50%;

Spese anticipate da ISMEA e restituite da acquirente con quote ammortamento mutuo

Se acquirente non paga per 2 anni consecutivi mutuo, ISMEA può:

a) invalidare contratto di compravendita stipulato;

b) riprendersi fondo precedentemente assegnato;

c) procedere a nuova assegnazione fondo ad altri coltivatori che ne abbiano fatto richiesta.

Acquirenti sono obbligati per almeno 5 anni a:

–          non riscattare le rimanenti rate del mutuo e quindi estinguere Patto di riservato dominio (Cancellabile con atto notarile);

–          non vendere il fondo. Ammessa vendita fondo o concessione di questo a coniuge, parenti fino a 3° grado, affini entro 2° grado che esercitano attività di imprenditore agricolo, purchè non mutata destinazione agricola del fondo. Deroga valida in particolare per casi di prepensionamento con relativo insediamento giovani in agricoltura;

–          coltivare direttamente il fondo;

–          eseguire miglioramenti o comunque mantenere il fondo in buone condizioni

Acquirenti sono obbligati per almeno 15 anni a mantenere indivisibile il fondo. Se in questo periodo di tempo “mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti” vincolo può essere rimosso purchè “la porzione di terreno interessata sia tale da consentire efficiente prosecuzione dell’attività agricola sulla restante superficie”. Riscatto anticipato in caso di acquisto da parte ISMEA avviene in base a valore attribuito al terreno all’epoca della assegnazione. ISMEA può altresì revocare vincolo di indivisibilità “limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di soggetto pubblico o privato”. All’assegnatario del fondo spetta in tal caso indennità aggiunta prevista per esproprio.

Entità aiuto:

Coltivatore diretto ed imprenditore agricolo a titolo principale che nei territori delle Comunità Montane acquista a qualsiasi titolo terreni agricoli impegnandosi a “costituire un compendio unico e a coltivarlo e condurlo per almeno 10 anni” concesso mutuo agevolato 10 anni con abbattimento interessi pari a 50% per “capitale aziendale ed indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi + riduzione onorari notarili ad 1/6. Istituito presso ISMEA fondo dotato di 2.320.000 EUR/anno

Cassa Depositi e Prestiti concede ad ISMEA mutui 20 anni “per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla Legge 817/71” nel limite di 2.000.000 EUR

 

 

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