CAVE

CAVE (L.R. 71/97, 33/99, 30/09, 31/09, 33/14, 43/19)  (teramb06)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale, Provincia, Unione Montana, Comune, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste.

Chiunque svolge attività di coltivazione di:

  1. giacimenti formati da materiali classificati di 2° categoria ed industrialmente utilizzati, quali: sabbia, ghiaia, marna, argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, arenaria conglomerati, calcari massicci (se presentano purezza superiore a 98% considerati “riserva strategica della Regione”), calcari stratificati, materiale detritico, gesso, travertino privo di caratteristiche per utilizzo ornamentale o edile e destinato ad altri usi, fermo restando pagamento contributo a Comune per materiali di cava
  2. materiale di prevalente uso ornamentale o edile: calcare, travertino, gesso arenaria

Coltivazione di cave per calcari massicci può essere esercitata anche nelle aree elencate in tabella 10 alla L.R. 71/97 se dichiarate esenti o esentabili

Vietato esercizio di cava:

  • negli alvei o zone golenali dei corsi di acqua, spiagge, fondali lacustri e relative fasce rispetto
  • in aree e parchi archeologici o di interesse archeologico
  • in falde ed aree di protezione sorgenti perenni, pozzi, captazioni di acque ad uso pubblico
  • in aree floristiche protette od avente notevole interesse per biodiversità vegetazionale
  • in boschi di alto fusto od in boschi composti per oltre 50% da faggio e castagno, 80% da leccio. Ammessa coltivazione cave in boschi cedui o costituiti da essenze non autoctone purché “effettuati interventi di compensazione ambientale”, cioè impianto di superficie almeno pari a 2 volte quella dissodata con specie autoctone (Domanda estrazione cava corredata da programma di rimboschimento con relativo piano di coltura e conservazione). Ammesso abbattimento siepi e piante (Escluse quelle secolari o ritenute di particolare valore naturalistico e paesaggistico), purché presentato progetto di recupero con impegno a reimpianto di piante o superfici a siepe almeno pari a 4 volte quelle abbattute
  • in aree a Parco, riserva naturale, riserva storico-naturale, oasi di protezione della fauna. Nei siti ZPS coltivazione di cave esercitata nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo da Ministero Ambiente e Regione
  • in foreste demaniali
  • in ambiti di tutela cartograficamente delimitati da PPAR

Non costituisce esercizio di cava, estrazione e lavorazione del materiale di cui sopra che avviene in occasione di servizi per scopi diversi, purché autorizzati e nel rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, tutela del suolo e ambiente.

Iter procedurale:

E’ compito della Regione:

  • predisporre, sentita Conferenza Regionale Autonomie e Comitato Tecnico Sociale, Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), contenente:
  1. censimento cave in attività e quelle dismesse
  2. relazione tecnico illustrativa generale
  3. relazione contenente livelli produttivi e stima del trend evolutivo (Non necessaria per argille ed aggregati argillosi e sabbiosi per produzione di laterizi)
  4. direttive per norme di coltivazione razionale, appropriato uso del materiale, esercizio attività estrattiva nelle formazioni boschive, recupero e ricomposizione finale. Calcari massicci con purezza oltre 98% riservati solo a “segmenti di mercato di particolare valore aggiunto (v. Industria chimica) e tecniche innovative di escavazione”
  5. direttiva per le cave di prestito
  6. direttiva per realizzazione opere pubbliche con materiale di risulta
  7. direttiva per individuazione, recupero, ricomposizione ambientale di cave abbandonate o dismesse
  8. direttiva per riutilizzo degli inerti derivanti da edilizia
  9. direttiva per adozione tecniche di escavazione innovative
  10. cartografia in scala 1:100.000 delle aree dove vietata attività estrattiva o dove esonerate da applicazione PPAR a causa “comprovata irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altro materiale”. Redazione di specifica normativa per aree di divieto non ancora cartografate.

Proposta di PRAE inviata a Province, Unioni Montane, Comuni, Associazioni categoria, Associazioni protezione ambientaliste e pubblicata su BUR in modo che chiunque abbia interesse possa presentare  osservazioni a Giunta Regionale nei 60 giorni successivi.

Giunta Regionale, nei 30 giorni successivi, presenta PRAE a Consiglio Regionale per approvazione definitiva e pubblicazione su BUR.

Piano ha validità di 10 anni ed individua: aree dove vietata attività estrattiva; aree suscettibili ad attività estrattiva in deroga; tipologia di materiali per cui è “comprovata irreperibilità e non sia possibile loro sostituzione”; miniere ed opere accessorie per deposito, trasporto, lavorazione dei materiali inseriti in PRAE esonerati da PPAR, con esclusione di quelli relativi a: ambiti di tutela dei corsi di acqua di 1° e 2° classe; zone archeologiche.

LR 43/19 ad art. 4 consente nelle more di approvazione dell’aggiornamento del PRAE “per i soli materiali di difficile reperibilità” come individuati nello stesso PRAE di ampliare (fino a 30% dei volumi complessivi di escavazione autorizzati) i progetti di coltivazione che hanno raggiunto almeno il 60% del volume di scavo autorizzati “insistenti sui siti ubicati entro poli e bacini estrattivi già individuati dai vigenti strumenti di pianificazione generali e di programmazione di settore entro la data di entrata in vigore del DM 17/10/2017”. Ampliamento, in quanto variante sostanziale al progetto approvato, è subordinato a: autorizzazione; accertamento del regolare versamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti proponenti disponibilità da parte di questi di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti. Quantitativi autorizzati con l’ampliamento sono scomputati da quelli individuati nell’aggiornamento del PRAE e dal recepimento di questo negli strumenti di programmazione provinciale. Ai progetti di ampliamento si applicano le esenzioni previste dalla LR 30/09 art. 2 comma 3     

  • rilascia concessione a coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile Regione. Giunta Regionale emette bando di gara a cui debbono partecipare almeno 5 ditte. Approvata proposta migliore in termine di canone o progetto di coltivazione. Trattativa privata ammessa se nessun imprenditore invia proposta a seguito bando di gara o per ampliamento attività in corso.

Nella concessione rilasciata da Giunta specificare: ammontare garanzia che concessionario deve prestare; durata concessione fissata in relazione a durata lavori (Superiore a 10 anni solo in caso di non estrazione della quantità concessa e di coltivazioni in sotterraneo)

  • determina contributo escavazione per gruppi merceologici di materiali estratti
  • effettua studi su risorse minerarie esistenti e su materiali alternativi
  • esercita funzioni sostitutive in caso di inadempienza Enti delegati, compresa vigilanza
  • promuove ed organizza corsi di formazione professionale per personale addetto a cave utilizzando fondi comunitari, nazionali, regionali
  • istituisce catasto delle cave sulla base del PRAE, notizie inviate da Sindaci, Provincia, Corpo Forestale di Stato, autorizzazioni rilasciate, sospese, rilasciate con il compito di accertare:
  1. numero ed ubicazione cave attive ed inattive
  2. categoria di appartenenza cava distinta per tipologia materiale estratto
  3. titolari autorizzazioni di estrazione e relativi Direttori lavori
  4. proprietari dei suoli interessati a cava
  5. durata validità autorizzazioni, quantitativi di materiali autorizzati, stato dei lavori

Direttore lavori cava fornisce entro 28 Febbraio a Regione, Provincia, Comune:

  1. dati statistici su attività estrattiva svolta anno precedente (Modello riportato su BUR 87/07)
  2. relazione su programma anno in corso e futuri.

Catasto cave pubblica relazione annuale su attività estrattive nelle Marche;

  • favorisce recupero materiali edili da demolizione.

E’ compito della Provincia:

  • predisporre ed adottare, entro 6 mesi da approvazione PRAE, Programma Provinciale Attività Estrattiva (PPAE), contenente:
  • relazione su condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, aspetti paesaggistici e storico-culturali
  • relazione tecnica, corredata da cartografia (scala 1:25.000) de bacini di coltivazione
  • quadro generale norme tecniche di coltivazione e programmi di recupero finale
  • indicazioni per realizzazione impianti di recupero rifiuti speciali inerti
  • relazione contenente rapporto tra attività estrattive e vincoli paesistici del PPAR
  • organizzazione uffici a cui assegnare competenze attività estrattiva.

Province che, a conclusione del procedimento PRAE, non hanno assegnato quantitativi massimi estraibili loro stabiliti da PRAE possono per quantitativi non assegnati di “materiale di difficile reperibilità individuato nel PRAE” emanare appositi avvisi pubblici, in cui consentire a soggetti interessati di presentare varianti a progetti autorizzati o nuovi progetti per prosecuzione od ampliamento attività estrattiva “finalizzato a definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE”, o prevedere “poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive”. Ai progetti presentati in questo contesto non si applicano le prescrizioni del PPAR (salvo quelle relative alla tutela dei corsi di acqua di 1° e 2° classe) e i divieti di non esercizio di cava di cui sopra (salvo quelli relativi ad escavazione in falda, o in parchi e riserve regionali, o ai limiti imposti da Regione). Esentate dai vincoli PPAR:

  • aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati da PRAE;
  • aree interne a questi destinate dai progetti di cave e torbiere a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua ed energia, opere di trasporto di materiali, piste di arroccamento, opere per sicurezza;
  • progetti che comportano estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile fino a 25.000 mc. complessivi di materiale utile e con estrazione massima di 5.000 mc./anno
  • esprimere parere su permesso di ricerca
  • rilasciare autorizzazione paesistica se necessaria
  • localizzare “centri di raccolta delle mercerie edili, anche presso discariche controllate”
  • esercitare attività di vigilanza e controllo, avvalendosi di Corpo Forestale Stato, ARPAM, ASL.

E’ compito dei Comuni:

  • rilasciare direttamente o avvalendosi di uffici della Comunità Montana, Provincia, ARPAM, autorizzazione a coltivazione di cave e torbiere se non richiesta valutazione impatto ambientale
  • rilasciare concessione edilizia per relativi fabbricati, impianti, infrastrutture necessarie
  • chiedere nel rilascio concessione edilizia dichiarazione attestante “appartenenza materiali trattati a categoria di recupero materiali edili da demolizione, favorendo loro riuso per interventi pubblici o privati”
  • rilasciare permessi di ricerca per accertare qualità e consistenza dei giacimenti. Interessati presentano domanda permesso di ricerca a Comune, allegando:
  • autorizzazione ad accesso fondi di proprietà di terzi
  • cartografia in scala 1:25.000
  • relazione tecnica contenente: metodi da ricercare, lavori da compiere, mezzi da impiegare descrizione di impatto ambientale, durata ricerca, recupero dei luoghi

Comune, valutata idoneità tecnica ed economica impresa, rilascia permesso entro 60 giorni specificando: oggetto, modalità ricerca; superfice di ricerca; ammontare fidejussione; prescrizioni da rispettare, compresi eventuali recuperi ambientali.

Permesso ricerca non cedibile a terzi ed avente durata inferiore a 1 anno.

Titolare permesso deve risarcire eventuali danni causati a terzi e comunicare risultati a Comune

Interessati presentano domanda di autorizzazione a coltivazione cava a Comune, specificando: generalità o ragione sociale, sede, numero codice fiscale e partita IVA. Allegare:

  • progetto di coltivazione, redatto da tecnico abilitato, contenente analisi stato di fatto e rappresentazione di progetto, allegando:
  1. corografia delle zone interessate in scala 1:10.000 o 1:25.000
  2. relazione su caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto di intervento
  3. carta geologica ed almeno 2 sezioni geologiche in scala 1:1.000
  4. carta geomorfologica in scala 1:1.000
  5. carta idrogeologica ed idrografica in scala 1:2.000
  6. programma di estrazione con annesse rappresentazioni topografiche (scala 1:1.000) e congruo numero di sezioni “distribuite significativamente su intera aree di intervento”, comprendente: valutazione documentata di consistenza giacimento e ubicazione aree deposito materiali estratti, eventuali impianti di lavorazione materiale grezzo, infrastrutture, manufatti, servizi necessari a svolgimento attività
  7. relazione progetto coltivazione, contenente descrizione metodo e motivazione scelta (Descrizione impianti, fasi lavorazione, calcoli tecniche di abbattimento, macchine operatrici utilizzate, misure di sicurezza lavoro), recupero e risistemazione aree
  8. relazione di meccanica delle rocce, specificando: caratteristiche chimico-fisiche e strutturali e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione a scavi progettati
  9. progetto ricomposizione ambientale, contenente interventi per sistemazione geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, interventi agronomici e forestali, paesaggistici dei siti e strade di accesso, sequenza dei lavori di recupero e loro costo. Allegare sezioni e planoaltometrie in scala 1:000
  10. relazione economico finanziaria: analisi mercato per caratteristiche merceologiche del progetto, livelli produttivi del grezzo e del mercantile, immobilizzazioni finanziarie per impianti
  11. studio di valutazione impatto ambientale
  12. presumibile data di ultimazione lavori di escavazione e ripristino luoghi e strutture
  13. relazione attestante idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire lavori (Impianti e macchinari posseduti, organizzazione aziendale, interventi sicurezza lavoro, interventi di recupero ambientale)
  14. individuazione bacino visuale tramite planimetria in scala 1:10.000 evidenziando bacino iniziale
  15. documentazione fotografica attestante situazione iniziale
  • certificato Tribunale attestante assenza procedimenti penali per reati relativi ad attività economica
  • certificato attestante osservanza obblighi adempimenti in materia contributi sociali
  • certificato Camera Commercio attestante assenza fallimento o stato liquidazione impresa
  • ricevuta pagamento a Comune di 1.000 € per spese istruttoria
  • documento attestante titolo possesso giacimento con relativi certificati cartografici e catastali
  • programma di riduzione impatto ambientale e recupero e risistemazione area intervento
  • programma di prevenzione rischi di infortunio e malattia professionale
  • dichiarazione sostitutiva notorietà attestante regolare esecuzione opere (in particolare lavori di ricomposizione ambientale), senza essere oggetto di provvedimenti di decadenza o revoca da autorizzazione attività di estrazione, e redazione piano di sicurezza

Comune, in sede di istruttoria, può chiedere ulteriori documenti da produrre entro 30 giorni.

Comune, entro 8 giorni da domanda, ne pubblica estratto su Albo pretorio per 15 giorni. Interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni.

Comune invia a Provincia richiesta autorizzazione con propria valutazione istruttoria.

Provincia convoca Conferenza servizi, comprendente anche Corpo Forestale, ed entro 60 giorni emette parere, chiedendo eventuali modifiche al progetto da far pervenire entro 30 giorni.

Nel caso di attività estrattiva su terreni appartenenti a demanio, o ad Enti pubblici, o ad Aziende speciali, nulla osta emesso da Presidente Giunta Regionale.

Comune nei 30 giorni successivi rilascia autorizzazione, specificando tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela pubblico interesse. Autorizzazione non cedibile a terzi senza nulla osta della Giunta Regionale, sentito Comune, avente durata inferiore a 10 anni, prorogabile su richiesta interessato se non “estratta quantità autorizzata” (Superiore a 10 anni per “coltivazione in sotterraneo”). Qualora attività di cava comporta abbattimento di siepi e piante di specie tutelate (Escluse piante secolari ad alto fusto o di particolare valore naturalistico o ambientale), Comune nella approvazione dovrà verificare “inesistenza di soluzioni tecniche alternative ad abbattimento” e progetto di recupero deve prevedere reimpianto di almeno 4 volte numero piante o siepi abbattute.

Analogo iter procedurale seguito in caso di varianti sostanziali ai progetti autorizzati (modificato stato finale dei luoghi, quantitativi estraibili oltre limite autorizzato, modifiche perimetro aree di intervento). Per varianti non sostanziali sufficiente che titolare autorizzazione comunica variante a Comune che entro 30 giorni “si esprime sulla sostenibilità della variante”.

Varianti a progetti realizzati che prevedono prosecuzione attività di cava in sotterraneo in esercizio al 31/5/2007 per estrazione di calcare massiccio e maioliche con realizzazione di infrastrutture, non necessitano di prescrizioni PPAR (Escluse quelle di ambiti di tutela corsi di acqua di I e II° classe). Nei Parchi naturali esercizio attività di cava consentito solo se regolamento del Parco lo prevede ed eventuali varianti di coltivazione in sotterraneo autorizzate da Conferenza servizi, integrata da rappresentante Parco, e se contributo dovuto a Comune incrementato del 35% (Introdotta in convenzione penale in caso di ritardo nell’esecuzione di lavori in sotterraneo, garantita da polizza fidejussoria con firma autenticata del fidejussore). Penale dovuta in caso di ritardo di oltre 18 mesi su inizio lavori e di oltre 3 anni sul termine previsto di quantitativo pari al 25% del quantitativo progetto. Comune dispone incameramento penale mediante escussione di 50% fidejussione (Importo destinato ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo).

L.R. 33/14 consente a Province che non hanno ancora provveduto ad assegnazione di quantitativi massimi estraibili stabiliti in PRAE e PPAF di potere “nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive”, presentare varianti a progetti con aumento quantitativi assegnati a relativi poli estrattivi per non oltre 20% per polo al fine di “migliore recupero ambientale del sito o miglioramento di condizioni operative e di sicurezza dei medesimi siti”

Alle varianti applicate stesse esenzioni dei progetti, nonché prescrizioni inerenti rimozioni di impianti di lavorazione fino ad esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli

Coltivazione di cave ammesse in boschi governati a ceduo o costituiti da essenze non autoctone “purché effettuati interventi di compensazione ambientale” (cioè impianto boschivo con specie autoctone su terreni disponibili nello stesso bacino idrografico) eseguiti sulla base di:

  • specifico progetto presentato in allegato a progetto di coltivazione;
  • deposito cauzionale o garanzia fidejussoria commisurata al costo delle opere;
  • approvazione piano di coltura e conservazione da parte Autorità competente, dopo collaudo lavori di rimboschimento;
  • atto di asservimento di aree destinate a rimboschimento.

Autorità competenti in mancanza di terreno da rimboschire, determina indennizzo pari a costo acquisizione disponibilità di terreno, esecuzione rimboschimento, cure culturali per i primi 5 anni, fissando tempi e modalità di pagamento indennizzo. Se superfici da rimboschire superiori a 50 ha. occorre comunque garantire rimboschimento di almeno 50% superficie.

Comune stipula con il richiedente l’autorizzazione/concessione una convenzione in cui questi si impegna a:

  1. versare al Comune entro il 31 Gennaio del biennio successivo all’anno di riferimento un contributo “sulle spese necessarie per interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell’area e delle strade di accesso”, determinato in base al tipo e quantità del materiale estratto nell’anno, secondo la tabella fissata dalla Giunta Regionale e pubblicata su BUR 9/20 (tabella aggiornata secondo le variazioni dell’indice ISTAT relativo ai prezzi dell’industria estrattiva). Se il Comune contesta la quantità del materiale estratto indicata dal richiedente, è eseguita una perizia giurata di stima da parte di un tecnico iscritto all’Albo indicato dalla Provincia.
  2. accedere una cauzione o garanzia fidejussoria in favore del Comune, avente: entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale, nonché la “copertura di eventuali penali per ritardo nei pagamenti”; durata superiore (fino a 18 mesi) a quella del progetto. Entità della fidejussione aggiornata ogni 4 anni sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Titolare autorizzazione presenta denuncia inizio lavori a Sindaco e nomina Direttore per:

  1. controllare regolare esecuzione lavori in base a progetto approvato
  2. redigere relazione annuale su stato lavori, corredata da schede informative (Modello riportato su BUR 87/07) da inviare a Comune, Provincia, Giunta Regionale
  3. esporre negli uffici di cava dati trimestrali dei volumi estratti da cava
  4. apporre caposaldi lapidei permanenti “ai vertici della poligonale coincidente con perimetro dell’area di cava” per verificare da parte Comune “consistenza del giacimento stati di avanzamento, fasi o lotti o finale”.

A conclusione lavori di estrazione occorre procedere a ricomposizione ambientale, comprendente:

  • sistemazione idrogeologica, cioè modellazione terreni per evitare frane, ruscellamenti, riduzione erosione del suolo, protezione dei corpi idrici da inquinamento
  • risanamento paesaggistico, cioè integrazione superfici nuova formazione con terreni circostanti mediante riporto strato del suolo, “messa in opera di impianti vegetali sia agricoli che di tipologia naturale” compatibili con fauna locale
  • restituzione, ove possibile, del terreno ad usi agricoli o ad usi naturalistico-ambientali, con produzioni diverse da precedenti o destinazione d’uso non agricolo purché compatibile con strumenti urbanistici e previsto nei piani aziendali
  • ripristino situazione ecologica locale (Flora e fauna autoctone, ripristino della biodiversità)
  • riuso siti estrattivi per realizzarvi impianti solari per produzione energia da avviarsi entro 18 mesi da termine stabilito in convenzione e concludersi entro 3 anni. Se non rispettati tali termini pagata penale

Progetto di ricomposizione ambientale eseguito per fasi funzionali in relazione stato avanzamento lavori di cava ed essere assistito da garanzia fidejussoria.

Interessato comunica conclusione lavori a Comune che tramite Commissione (composta da funzionario Comune che la presiede, rappresentante di Regione, Provincia e Corpo Forestale di Stato) esegue sopralluogo alla presenza di titolare autorizzazione o suo delegato, per verificare rispondenza di ultimazione dei lavori. Verbale sottoscritto da rappresentanti Commissione (In caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, in cui voto del Presidente vale doppio), inviato a Comune per svincolare fidejussione o chiedere interventi di completamento lavori da eseguire entro congruo termine, scaduto il quale provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico inadempiente mediante incameramento della fidejussione. Spese di accertamento a carico titolare autorizzazione fissate in convenzione.

Provincia esegue controlli regolarità lavori, informando Sindaco su eventuali violazioni riscontrate per emanazione sanzioni.

Ordinanze di revoca, decadenza, sospensione autorizzazione alle attività estrattive notificate a proprietario fondo e titolare della ricerca, Enti locali interessati, Autorità giudiziaria. Infrazioni accertate segnalate al catasto cave, che provvede ad informare Comuni delle Marche.

 

Sanzioni:

In caso di riscontrata inosservanza progetto approvato, o Direttore lavori non invia dati a catasto regionale, o non adottati provvedimenti imposti durante sopralluogo, o provvedimenti presi non attuati: sospensione permessi di ricerca ed autorizzazioni ad attività estrattive

Cava priva di regolare autorizzazione ai lavori: sospensione lavori + sequestro materiale estratto + apposizione sigilli a cantiere con sequestro macchinari (Custode, nominato da Sindaco, vigila su rispetto sigilli)

In caso di non veridicità scheda inviata di valutazione impatto ambientale per attività estrattiva, o titolare non si attiene a provvedimento sospensione lavori, o venuta meno capacità tecnica ed economica impresa, o permesso o autorizzazione trasferita a terzi senza preventivo nulla-osta, o ricomposizione ambientale non conforme a progetto, o riscontrate gravi e perduranti inadempienze nella esecuzione lavori: decadenza permesso di ricerca o autorizzazione ad estrazione.

Revoca notificata ad interessato, proprietario area, Corpo Forestale Stato.

Titolare soggetto a provvedimento di decadenza nei 5 anni successivi, o provvedimento di revoca, o provvedimento di sospensione “limitatamente a durata periodo di sospensione”, o mancato pagamento sanzione stabilita, o mancata  ricomposizione ambientale e/o quanto prescritto da Organi competenti: vietato rilascio nuova autorizzazione

Esercente che ha avuto revocata concessione non può ottenere nuova autorizzazione.

Se attività estrattiva eseguita in difformità da progetto approvato con conseguente “alterazione geologica ed idrogeologica della zona interessata”: Comune “diffida a rimettere in sicurezza entro 60 giorni luoghi”. In caso diinadempienza, Comune provvede d’ufficio con spese a carico interessato ed incamerando fidejussione + revoca autorizzazione.

Esercente e direttore cava che non espone dati trimestrale del calcolo volumi estratti: multa da 500 a 5.000 €

Chiunque esercita attività di estrazione senza autorizzazione o prosegue attività dopo provvedimento di sospensione o decadenza o revoca: multa pari a 2-5 volte valore commerciale fissato da Giunta Regionale del materiale abusivamente estratto + in caso di danno ambientale ricomposizione ambientale secondo prescrizione del Comune, o se ricomposizione impossibile pagamento indennità pari a maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante trasgressione (Somma fissata in base a perizia di Provincia).

Chiunque non osservi le prescrizioni riportate nel permesso di ricerca o nella autorizzazione: multa pari a 2-5 volte il valore commerciale del materiale estratto in difformità + obbligo di “provvedere all’attuazione di quanto prescritto dagli Organi competenti”. Se inosservanza determina un danno ambientale: obbligo della ricomposizione ambientale (Se ciò è impossibile: pagamento di un’indennità pari alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito della trasgressione)

Chiunque non consente l’attività di controllo o non fornisce i dati dovuti: multa da 2.500 a 10.000 € + sospensione del titolo di esercizio in caso di recidiva.

Chiunque non fornisce dati statistici al catasto delle cave: multa da 500 a 1.500 € + sospensione dell’autorizzazione in caso di recidiva.

In caso di ritardo nei lavori di cava in sotterraneo, o di produzione di energia: multa  pari al valore commerciale unitario del materiale x 1/6 materiale estratto x 1,4 (coefficiente di incremento del volume dopo l’estrazione).

In caso di mancato versamento al Comune del contributo dovuto nei termini fissati: contributo maggiorato di 4% se versamento avviene nei 60 giorni successivi (6% se avviene tra 60 e 90 giorni; 8% se avviene tra 90 e 180 giorni) + comunicazione del ritardo a Provincia e Regione. In caso di mancato pagamento entro 180 giorni: sospensione dell’autorizzazione/concessione comunicata a Provincia e Regione (sospensione non attuata se pagamento viene effettuato). Trascorso 1 anno dalla sospensione senza esecuzione del versamento dovuto: decadenza dell’autorizzazione/concessione + escussione della fideiussione

 

Entità aiuto:

Comune versa:

  • entro 31 Marzo (o entro 30 giorni successivi al versamento del contributo) parte del contributo (50%) a Provincia e Regione per attività di recupero e bonifica ambientale delle cave dismesse ed aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi
  • entro 30 giorni dalla riscossione di eventuali sanzioni a Regione e Provincia

Contributo annuale che impresa versa al Comune è pari a: 1,20 €/mc. per estrazione di calcari stratificati; 1,40 €/mc. per calcari massicci; 1 €/mc. per calcari; 0,71 €/mc. per sabbia e ghiaia; 0,60 €/mc. per conglomerati, materiale detritico, travertino, gesso, arenaria; 0,42 €/mc. per marna, argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, arenarie; 0,35 €/mc. per gesso.

Indennizzo per il mancato imboschimento confluisce in un Fondo provinciale.