CENSIMENTO FABBRICATI RURALI

CENSIMENTO FABBRICATI RURALI. (Legge 133/94, 286/06, 222/07, 31/08, 214/11; D.P.R. 139/98; D.M. 26/7/12)     (casa01)

Soggetti interessati:

Comuni, proprietari di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa sono considerati rurali agli effetti fiscali, qualora:

a)       fabbricato utilizzato come abitazione di:

–          soggetto titolare dei diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse ad attività agricola;

–          affittuario del terreno o soggetto che con titolo idoneo conduce il terreno a cui immobile è asservito;

–          familiari conviventi a carico dei precedenti soggetti come risultanti da certificazioni anagrafiche (coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali);

–          soggetti titolari di trattamento pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura;

–          soci o amministratori di società agricola aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b)       soggetti di cui sopra debbono rivestire qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;

c)       volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore a 50% (25% in caso di terreno ubicato in Comune considerato montano) del suo reddito complessivo (Esclusi trattamenti pensionistici corrisposti a seguito  di attività agricola). Volume di affari per soggetti che non presentano dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite massimo previsto per esonero;

d)       terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere superficie almeno pari a 1 ha. ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (Se praticate su tale terreno colture specializzate in serra o funghicoltura o altra coltura intensiva limite ridotto a 3000 mq.);

e)       unità immobiliari ad uso abitativo rurale classificate come A/6 ed inserite nella classe “R” senza determinazione di rendita catastale;

f)        costruzione strumentale necessaria allo svolgimento di attività agricola e destinata a: protezione delle piante; conservazione di prodotti agricoli; custodia delle macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per coltivazione ed allevamento; allevamento e ricovero di animali; agriturismo; abitazione dei dipendenti impegnati a tempo indeterminato o a tempo determinato (Almeno 100 giornate lavorative) nell’attività agricola (Assunzione in conformità a leggi vigenti sul collocamento); persone addette ad attività di alpeggio in zone montane; uso ufficio dell’azienda agricola; manipolazione, trasformazione, commercializzazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli (anche se effettuate da cooperative e loro consorzi); esercizio di attività agricola in maso chiuso. Tali immobili classificati come D/10, la cui rendita catastale determinata per stima diretta;

g)       “fabbricato che non insiste su terreno cui immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o nei Comuni confinanti”.

Se immobile utilizzato congiuntamente da più titolari di diritti reali sul fondo “i requisiti devono sussistere in capo ad almeno 1 di tali soggetti”.

Se sul terreno oggetto di attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, requisiti di ruralità soddisfatti in modo distinto. Se più unità ad uso abitativo utilizzate da componenti stesso nucleo familiare, riconoscimento di ruralità subordinato, oltre ai requisiti di cui sopra, anche al “limite massimo di 5 vani catastali o 80 mq./abitante e di 1 vano catastale o 20 mq./ogni altro abitante oltre il 1°.  

Iter procedurale:

Con Legge 133/94 Ministero Finanze provvede a censimento “di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e loro iscrizione nel catasto edilizio urbano”, nonché alla “individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura, che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto”.

Ministero Finanze, di concerto con MI.P.A.F., definisce criteri per definizione zone censuarie a qualificazione dei terreni, nonché per produzione ed aggiornamento di cartografia catastale.

Legge 286/06 stabilisce che:

a)       fabbricati per cui vengono meno requisiti per riconoscimento della ruralità vanno dichiarati al catasto, altrimenti applicate sanzioni, con relativi effetti fiscali;

b)       aggiornamento banca dati catastale avviene sulla base delle domande uniche di pagamento di cui al Reg. CE 1782/03, messe a disposizione da Organismi pagatori (Fogli mappa aggiornati elenco fabbricati suddivisi per Comune presenti in catasto terreni; fotoidentificazione degli altri fabbricati non presenti in catasto) ad Agenzia del Territorio, che provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, aventi effetto a partire da anno successivo;

c)       per fabbricati già censiti in catasto edilizio urbano (Esclusi quelli inseriti in categoria D/10), domanda di variazione, affinché sia riconosciuto “requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali ad esercizio di attività agricola”, sottoscritta da “uno dei soggetti che hanno titolarità di diritti reali su immobile”, inviata ad Ufficio provinciale di Agenzia del Territorio, dove ricade immobile, entro 30/9/2012 utilizzando modelli A, B, C riportati in Allegato a D.M. 26/7/2012 e pubblicati su G.U. 185/12. Autocertificazione con firma autenticata deve contenere dichiarazione che immobile in possesso, a decorrere da 5° anno antecedente a quello di domanda, requisiti di ruralità richiesti da Legge 133/94. Analoga autocertificazione da produrre per fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio per cui sussistono requisiti di ruralità di cui sopra. Per unità immobiliari che acquisendo o perdendo requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita permane obbligo di presentazione dichiarazione, Negli altri casi, ai soli fini di iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita a ruralità di immobili, titolare o conduttore di azienda agricola presenta richiesta al competente Ufficio provinciale di Agenzia del Territorio entro 30 giorni da quando “unità immobiliare ha acquisito o perso requisiti previsti”, allegando autocertificazione di cui sopra. Agenzia del Territorio effettua accertamento, anche a campione, apponendo specifica annotazione.   

Ministero Finanze emana decreto in cui definire modalità per inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità         

Agenzia del Territorio provvede, a campione, a verificare veridicità di autocertificazione allegata a domanda, nonché classamento e requisiti di ruralità di immobili dichiarati, anche mediante acquisizione informazioni (eventualmente relative ad utilizzo temporaneo di immobile), contenute in Albi, elenchi e pubblici registri presso Amministrazioni competenti (Dati forniti senza oneri, anche per via telematica, nel rispetto della privacy). Al fine di agevolare attività di verifica, Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni e ad Agenzia Entrate domande di variazione catastale presentate.

Viene annotata in catasto avvenuta presentazione domanda ai fini riconoscimento del requisito di ruralità per ogni unità immobiliare.  

Ufficio provinciale Agenzia del Territorio, verificata sussistenza dei requisiti, convalida autocertificazione attribuendo categoria A/6 e classe “R” ad unità a destinazione abitativa e categoria D/10 (mantenendo rendita attribuita) ad unità strumentali ad attività agricola. Mancato riconoscimento del requisito di ruralità (anche a seguito di segnalazione di Comune od Agenzia Entrate) è adottato con provvedimento motivato da Agenzia del Territorio, registrato per ogni unità immobiliare in atti catastali e notificato ad interessato, che può impugnare decisione presso Commissione tributaria provinciale.        

Agenzia del Territorio rende disponibile elenco degli immobili presenti in catasto terreni, comprensivi dei dati relativi ad intestatari catastali ad Agenzia delle Entrate (Riscontro con dichiarazioni annuali dei redditi presentate da contribuenti) ed a Comuni (verifiche “su effettivo stato e destinazione d’uso degli immobili”).

Legge 214/11 dispone che fabbricati rurali iscritto al catasto terreni (Esclusi: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.; serre; vasche per acquicoltura; manufatti privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, concimaie, pozzi di altezza inferiore a 1,8 m. e volume inferiore a 150 mc.; manufatti precari privi di infissi sul suolo) debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro 30/11/2012      

Entità aiuto:

Non si considerano produttive di reddito da fabbricati le costruzioni rurali inutilizzate attestato da dichiarazione sostitutiva di notorietà del titolare, in cui evidenziata “assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua, gas”.

Variazioni nell’iscrizione catastale di fabbricati già rurali che non presentano più requisiti di ruralità non da luogo a riscossione del contributo, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato o ICI, purché tali immobili soggetti a richiesta di sanatoria edilizia quali fabbricati rurali.

D.M. 26/7/2012 afferma che presentazione domande ed inserimento negli atti catastali dell’annotazione da parte di Agenzia del Territorio “producono effetti previsti per riconoscimento dei requisiti di ruralità a decorrere da 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda”   

Sanzione:

Mancato o tardivo adempimento da parte del titolare dei diritti reali della dichiarazione di variazione catastale dell’immobile rurale: multa da 258 € a 2.066 €

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