CODICE EUROPEO PARTENARIATO

CODICE EUROPEO PARTENARIATO (Reg. 240/14) (cee36)

Soggetti interessati:

Stati membri, Autorità pubbliche, parti economiche e sociali, Organismi rappresentativi di società che intendono sottoscrivere accordi di partenariato in ambito UE

Iter procedurale:

Stati membri provvedono affinché partner siano i più rappresentativi possibili delle parti interessate e nominati rappresentanti qualificati “in base loro competenza, capacità di partecipare attivamente e con adeguato livello di rappresentanza”

Ai fini di accordo di partenariato, Stato membro, per ogni programma, identifica partner partecipanti in grado di contribuire al programma, tra:

a)       Autorità regionale, locali, cittadine od altre Autorità pubbliche competenti quali:

·         Autorità regionali, rappresentanti nazionali di Autorità locali delle maggiori città ed aree urbane, aventi competenze connesse ad uso previsto dei fondi strutturali UE in grado di contribuire al programma;

·         rappresentanti nazionali di Istituti istruzione superiore, Organismi di istruzione e formazione, Centri di ricerca, tenendo conto uso previsto di fondi strutturali UE;

·         Autorità pubbliche nazionali competenti per uso di fondi strutturali UE (in particolare Organismi per promozione parità di trattamento in grado di contribuire a programma);      

b)       parti economiche e sociali, quali:

·         Organizzazioni di parti sociali riconosciute a livello nazionale (v. Organizzazioni interprofessionali a carattere generale, Organizzazioni settoriali aventi connessioni con fondi strutturali UE) in grado di contribuire al programma;

·         Camere di Commercio nazionali, Associazioni imprenditoriali rappresentative di industrie e settori, al fine di garantire equilibrata rappresentanza di grandi, medie, piccole e micro imprese;

·         altri Organismi analoghi a livello nazionale o regionale;    

c)       Organismi rappresentativi di società civile, quali partner ambientali, Organizzazioni non governative, Organismi di promozione di inclusione sociale, parità di genere e della non discriminazione, tra cui:

·         Organismi operanti in settori connessi con fondi strutturali UE in base a loro rappresentatività e tenendo conto di copertura geografica e tematica, capacità di gestione, competenze approcci innovativi, contribuzione al programma;

·         Gruppi di Azione Locale;  

·         altre Organizzazioni o gruppi interessati ad attuazione fondi strutturali UE (in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione ed esclusione sociale)          

Per quanto riguarda programmi di cooperazione territoriale europea, Stati membri possono coinvolgere nel partenariato:

a)       Gruppi europei di cooperazione territoriale operanti in ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o trasnazionali;

b)       Autorità o Organismi coinvolti in sviluppo o attuazione di strategia macroregionale o per bacini marittimi in zone interessate da programma, compresi coordinatori di settori prioritari per strategie macroregionali      

Se Autorità pubbliche, parti economiche e sociali, Organismi rappresentativi di società creato Organismo al fine di favorire loro coinvolgimento in partenariato possono designare “unico rappresentante che presenti punto di vista di organizzazione ombrello in seno a partenariato”.

Al fine di garantire effettivo coinvolgimento dei partner, Stato membro ed Autorità di gestione sono tenuti a consultarli nel processo di preparazione di Accordi di partenariato e dei programmi, tenendoli “pienamente informati del loro contenuto ed eventuali modifiche”. Al riguardo occorre tenere conto necessità di:

a)       comunicare subito informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;

b)       dare ai partner tempo sufficiente per analizzare documenti preparatori, progetto di Accordo di partenariato, progetti di programma;

c)       mettere a disposizione canali tramite cui partner possono porre domande, fornire contributi e conoscere modo come loro proposte sono prese in considerazione;

d)       divulgare risultati di consultazione.

In merito a Programmi Sviluppo Rurale, Stato membro tiene conto ruolo di reti rurali nazionali istituite.

Stato membro coinvolge partner nella preparazione di Accordi in merito a:

1)       analisi delle disparità, esigenze di sviluppo, potenziale di crescita con riguardo ad obiettivi tecnici;

2)       sintesi di condizionalità ex ante di programmi e conclusione di valutazione ex ante di Accordo di partenariato effettuate da Stato membro;

3)       scelta di obiettivi tematici, dotazione indicativa fondi strutturali UE, principali risultati attesi;

4)       elenco programmi e meccanismi a livello nazionale e regionale per cofinanziare fondi strutturali UE, anche con altri strumenti finanziari UE, nazionali e BEI;

5)       modalità per garantire approccio integrato ad uso fondi strutturali UE per sviluppo territoriale di zone urbane, rurali, costiere e zone con caratteristiche territoriali particolari;

6)       modalità per garantire approccio integrato per rispondere a bisogni specifici di aree colpite da povertà e gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione ed esclusione sociale (in particolare per comunità emarginate).

In relazione ad Accordo di partenariato, Stato membro fornisce seguenti informazioni:

a)       elenco dei partner coinvolti in preparazione Accordi di partenariato;

b)       azioni intraprese per garantire partecipazione attiva dei partner, comprese azioni intraprese ai fini di accessibilità (in particolare per persone disabili);

c)       ruolo dei partner in preparazione di Accordo di partenariato;

d)       risultati della consultazione con partner e descrizione del suo valore aggiunto in preparazione di Accordo di partenariato

Stati membri coinvolgono partner nella preparazione dei programmi in merito a:

1)       analisi ed identificazione delle esigenze;

2)       definizione e selezione di priorità e relativi obiettivi specifici;

3)       assegnazione dei finanziamenti;

4)       definizione di indicatori specifici dei programmi;

5)       applicazione dei principi orizzontali;

6)       composizione dei Comitati di sorveglianza.

In merito ai programmi, Stati membri forniscono informazioni in merito a:

1)       azioni adottate per coinvolgimento partner pertinenti nella preparazione di programmi e relative modifiche;

2)       azioni previste per garantire partecipazione dei partner ad attuazione programmi

Nel definire norme su composizione Comitato di sorveglianza, Stato membro considera coinvolgimento dei partner partecipanti a preparazione programma, promuovendo parità di genere e non discriminazione. Nel Comitato di sorveglianza, partner rappresentati eventualmente da Organizzazioni ombrello a lvello trasnazionale di UE nell’ambito di programmi di cooperazione interregionale o trasnazionale. Stati membri possono coinvolgere partner nella preparazione di Comitato di sorveglianza tramite loro partecipazione a Comitati di coordinamento a livello nazionale

Comitato di sorveglianza nel definire norme interne tiene conto di:

a)       diritti di veto dei membri;

b)       preavviso da dare per riunione e trasmissione documenti (Non meno di 10 giorni lavorativi);

c)       modalità di pubblicizzazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al Comitato;

d)       procedure di adozione, pubblicizzazione ed accessibilità dei verbali;

e)       modalità di istituzione dei gruppi di lavoro relative a loro attività in ambito del Comitato;

f)        disposizioni di conflitto di interesse per partner coinvolti in sorveglianza, valutazione ed inviti a presentare proposte;

g)       condizioni, principi, modalità che regolamentano rimborsi, opportunità di sviluppo di capacità e ricorso ad assistenza tecnica

Stato membro provvede affinché partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni su stato dei lavori, attività di sorveglianza, valutazione programmi sono consapevoli dei loro obblighi relativi a protezione dati, riservatezza, conflitto di interessi

Autorità di gestione prendono provvedimenti per evitare conflitti di interesse quando coinvolgono partner nella preparazione di inviti a presentare proposte e loro valutazione

Stato membro coinvolge partner nella preparazione relazione su stato dei lavori inerente accordo di partenariato (in particolare valutazione ruolo del partner, pareri formulati da partner nel corso di consultazione)

Autorità di gestione coinvolgono partner nel quadro di Comitato di sorveglianza e gruppi specifici di lavoro nel valutare efficacia di programma, comprese conclusioni di verifica efficacia di attuazione e preparazione di relazioni attuazione annuali relativo ai programmi (in particolare per gestione programmi FESR, FSE, FdC)

Autorità di gestione esamina necessità di avvalersi di assistenza tecnica, al fine di sostenere rafforzamento di capacità istituzionali dei partner, in particolare in merito a piccoli Enti locali, parti economiche e sociali, Organizzazioni non governative al fine di aiutarli a partecipare a preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi, attraverso seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni su tali attività. Per PSR sostegno fornito tramite rete rurale nazionale, mentre per programma FSE Autorità di gestione nelle Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione o Stati membri ammissibili a sostegno FdC garantiscono che vengono assegnate risorse FSE in base ad esigenze di sviluppo delle capacità di parti sociali e delle Organizzazioni non governative a programma. Per cooperazione territoriale europea sostegno può coprire sostegno di partner per potenziare loro capacità istituzionali finalizzate a partecipare ad attività di cooperazione internazionale

Commissione istituisce “Comunità europea di prassi sul partenariato” aperto a Stati membri interessati, Autorità di gestione, Organizzazioni rappresentative partner per agevolare sviluppo di capacità, diffusione risultati, scambio di esperienze (in merito ad individuazione e trasferimento di buone prassi ed approcci innovativi in azioni di cooperazione interregionale)                                                     

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