COMMERCIO AMBULANTE

COMMERCIO AMBULANTE (Legge 398/76; L.R. 27/09, 29/14; Reg. Marche 8/15; D.D.S. 2/3/21)   (commag08)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale P.F. Credito, cooperazione, commercio e tutela dei consumatori (Servizio), Comuni, Camera di Commercio (CCIAA)

Chiunque vende merci al minuto o somministra alimenti e bevande, con collaborazione di familiari o massimo 2 dipendenti in forma itinerante su aree pubbliche “non espressamente interdette dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione di merce su banchi fissi”.

Iter procedurale:

Comuni, all’interno del piano del commercio, approvano, sentita apposita Commissione, direttive relative al commercio ambulante “al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra commercio in sede fissa e quello ambulante”, quali:

a)istituzione, funzionamento, soppressione, spostamenti commercio ambulante nel territorio comunale. Comune può individuare zone interdette al commercio itinerante (comunque vietato interdire intero territorio comunale), mentre vige divieto di esercitare commercio itinerante in aree adiacenti (cioè a meno di 1 km.) a svolgimento di mercato o fiere;

b)definizione orari e particolari modalità di esercizio “per motivi di pubblica sicurezza, igienico sanitari, pubblico interesse, rispetto norme su circolazione e viabilità, salvaguardia del paesaggio e beni culturali”;

c)criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione aree di sosta;

d)modalità presenza degli operatori fuori dei mercati;

e)tassa di posteggio.

Interessati debbono sostenere esame presso CCIAA per iscriversi presso speciale registro ditte (Iscrizione valida su tutto il territorio nazionale) e poi inviano a Comune o SUAP, in cui si intende avviare attività, SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per esercizio attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Modello approvato con DDS 38 del 2/3/2021)  evidenziando, pena sua esclusione:

1)       dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (ragione sociale in caso di società di persone);

2)       possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare l’attività commerciale;

3)       settore merceologico di attività.

Allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di non possedere altre autorizzazioni o di non avere presentato altre SCIA per esercizio attività in forma itinerante. Uno stesso soggetto non può presentare più di 1 SCIA. Società di persone o di capitale o cooperativa può presentare tante SCIA quanti sono i soci in possesso dei requisiti morali e professionali (nominativamente indicati in domanda). Se tali soggetti presentano unica SCIA, evidenziare nominativi dei soci che possono svolgere attività di vendita su aree pubbliche. Operatore UE in possesso dei requisiti morali e professionali previsti che intende svolgere attività in forma itinerante, non in modo temporaneo o occasionale, presenta SCIA a Comune dove intende avviare attività

Comune invia a Regione SCIA presentate

SCIA valida in tutto il territorio nazionale anche per:

1)       vendita a domicilio di consumatori o nei locali dove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento, svago;

2)       esercizio attività in aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata;

3)       partecipazione a mercati e fiere, posteggi dei mercati occasionalmente liberi e posteggi isolati.

Sindaco di altro Comune può opporsi ad esercizio commercio ambulante nel caso di:

a)violazione norme sanitarie o di polizia annonaria;

b)indisponibilità aree in cui svolgere attività commerciale.

Attività iniziata subito dopo invio di SCIA a Comune su aree pubbliche non espressamente vietate da Comune con mezzi mobili autorizzati, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore “senza esposizione di merce su banchi fissi”.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, aventi diritto inviano entro 30 giorni successivi a Comune di rilascio autorizzazione o dove presentata SCIA comunicazione, allegando: copia contratto di cessione o gestione azienda; originale di autorizzazione o copia conforme di SCIA; autocertificazione attestante possesso dei requisiti morali e professionali. Nel frattempo aventi diritto continuano a svolgere attività itinerante, esibendo ad Organi di controllo: originale del contratto di cessione o gestione di azienda; copia conforme di autorizzazione o SCIA o comunicazione

Nel caso di trasferimento per causa morte, aventi diritto inviano entro 30 giorni da decesso a Comune di rilascio autorizzazione o dove presentata SCIA comunicazione, allegando: atto notorio attestante qualità di erede; originale di autorizzazione o copia conforme di SCIA; autocertificazione attestante possesso dei requisiti morali e professionali. Nel frattempo aventi diritto continuano a svolgere attività itinerante, esibendo ad Organi di controllo: atto notorio attestante qualità di erede; copia conforme di autorizzazione o SCIA o comunicazione

In caso di necessità documentata, titolare informa Comune che proprio familiare o terza persona assume rappresentanza commercio ambulante (Se periodo supera 3 mesi, chi rappresenta deve essere iscritto a speciale registro).

Esercizio attività commerciale può avvenire solo dopo aver pagato tassa posteggio (Estensione territorio in autorizzazione non soggetta a nuova tassa di posteggio)

Sanzioni:

Chiunque esercita commercio ambulante senza invio SCIA: sequestro impianti vendita e merce

Chiunque non rispetta norme o piani commerciali emanati dal Comune: multa da 50 a 500 € + sospensione autorizzazione fino a 60 giorni (in caso di recidiva: revoca autorizzazione)