CONSERVAZIONE AREE NATURA 2000

CONSERVAZIONE AREE NATURA 2000 (D.P.R. 357/97; Legge 208/15; D.M. 17/10/07, 7/3/12, 12/04/16, 05/12/16; D.G.R. 15/3/10, 17/10/11, 30/1/12, 17/12/12, 27/06/16, 04/07/16, 18/07/16; D.D.S. 1/8/11, 12/9/11, 26/9/11, 24/10/11)  (teramb32)

 

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente e Tutela Territorio (MATT), Istituzioni pubbliche e private interessate a “conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e fauna selvatica ai fini della salvaguardia delle biodiversità”.

 

Iter procedurale:

Delimitazione Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) approvata con delibera di Giunta Regionale ed inviata a MATT ed a  Commissione Europea per sua approvazione, utilizzando il formulario standard predisposto da UE e pubblicato su sito internet  di MATT. Ministero ha approvato, con DM 12/04/2016 pubblicato su G.U. 98/16, elenco di 29 aree e con DM 05/12/2016 pubblicato su GU 302/16 elenco di 44 aree designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la regione biogeografica continentale Marche, già proposte alla Commissione Europea quali aree SIC, le cui cartografie sono reperibili presso Regione, nonché nell’apposita Sezione delle ZSC del sito MATT (eventuali modifiche apportate a tali delimitazioni riportate nella suddetta Sezione). Regione Marche comunica entro 26/06/2017 a MATT soggetti a cui affidata gestione di ogni ZSC.

Misure di conservazione specifiche dei suddetti siti sono state approvate  con: DGR  657 del 27/06/16 per sito di Bocca Serriola e Serre del Burano e DGR 659 del 27/06/16 per sito di Monte Catria e Monte Acuto pubblicate su BUR 77/2016, DGR 658 del 27/06/16 per sito litorale Baia del Re Corso di Arzilla e Selva di San Nicola pubblicati su BUR 78/16; DGR 687 del 04/07/16 per sito di Monte Cesara, DGR 688 del 04/07/2016 per sito di Valle Avellana, DGR 689 del 04/07/2016 per sito di Monte Nerone e Gola di Gorgo a Cerbara, DGR 690 del 04/07/2016 per sito di Pioraco, DGR 691 del 04/07/2016 per sito di Montecalvo in Foglia pubblicate su BUR 82/16; DGR 766 del 18/07/16 per sito di Ripa Bianca, DGR 767 del 18/07/16  per sito  Costa tra Ancona e Portonovo, DGR 768 del 18/07/16 per sito di Gola e Piani di Montelago, DGR 769 del 18/07/16 per sito Boschetto di Montecavallo pubblicati su BUR 88/16; DGR 821 del 25/07/16 per sito di Montagna  del Torricchio, DGR 822 del 25/07/2016 per sito di Gola della Valnerina e Monte Fema, DGR 823 del 25/07/16 per siti ricadenti in Parco Sibillini pubblicati su BUR 94/16; DGR 869 del 01/08/16 per sito di Selva Abbadia di Fiastra, DGR 870 del 01/08/16 per sito di Gola di Sant’Eustacchio, DGR 871 del 01/08/16 per sito di Montefalcone Appennino, e Smerillo, DGR 873 del 01/08/16 per sito di Monte Letegge e Monte D’Aria, DGR 874 del 01/08/16 per sito di Monte Ragnolo e Monte Meta pubblicate su BUR 100/16.

Regione entro 26/06/2017 può:

  • integrare ulteriormente le misure di conservazione per tali siti con “altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali”. Integrazioni possono rendersi necessarie in base ad evidenze scientifiche e/o a seguito delle risultanze di azioni di monitoraggio. Elementi integrativi adottati comunicati a MATT nei 30 giorni successivi
  • allineare misure di conservazione adottate con Banca dati Natura 2000, sulla base di evidenze scientifiche, o a seguito delle risultanze di azioni di monitoraggio.

A livello di misura di conservazione si avrà in generale:

–          per Siti di Importanza Comunitaria (SIC):

a)       divieto di bruciatura di stoppie e paglie, nonché vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Vincolo da applicare su superfici a seminativo, comprese quelle soggette a set-aside o non coltivate durante tutto anno ma ammissibili a pagamento diretto. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti da Autorità competente;

b)       su superfici oggetto di set-aside o non coltivate durante tutto anno ma ammissibili a pagamento diretto, obbligo di garantire copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l’anno e di attuare pratiche agronomiche (v. sfalcio, trinciatura di vegetazione erbacea) almeno 1 volta/anno con esclusioneperiodo 1 Marzo – 31 Luglio, o pascolamento su terreni ritirati da produzione su cui non fatti valere titoli di ritiro, garantendo equilibrato sfruttamento cotico erboso. Ammesso pascolamento su terreni a set-aside, purché a questi non abbinati titoli di ritiro. Obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per realizzazione di fasce antincendio. In deroga a copertura vegetale durante tutto l’anno, ammesse lavorazioni su terreni a set-aside in caso di:

1)       pratica del sovescio in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2)       terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi;

3)       colture a perdere per la fauna;

4)       lavorazioni funzionali ad esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5)       terreni ritirati da produzione per 1 solo anno o ritirati da 2 o più anni, lavorazioni del terreno per ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, purché eseguite dopo 15 Luglio;

c)       divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente;

d)       divieto di eliminare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali “muretti a secco, stagni (Esclusi invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), maceri, pozzi di abbeverata, fossi, risorgive. Sono fatti salvi interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva, nonché deroghe per realizzazione di opere pubbliche;

e)       vietata immissione di specie alloctone o se autoctone non appartenenti a popolazioni locali, salvo attività zootecniche od interventi finalizzati a recuperi ambientali in campo faunistico tramite reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o ripopolamenti di specie autoctone a rischio di estinzione;

f)        divieto di immissione faunistiche a scopo aleutico in stagni, fontanili, corsi di acqua temporanei. Immissioni consentite in altre realtà idriche solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti nel territorio regionale, previa valutazione di incidenza;

–          per Zone di Protezione Speciale (ZPS):

a)       divieto di preapertura dell’attività venatoria (esclusa caccia di selezione ad ungulati);

b)       divieto di esercitare attività venatoria in deroga a Direttiva CE 79/409;

c)       divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo entro zone umide (v. laghi, stagni, paludi, acquitrini, lagune di acque dolci o salate o salmastre, corsi d’acqua artificiali), nonché nel raggio di 150 m. da rive più esterne a partire da stagione venatoria 2009/10;

d)       divieto di pratica dello sparo al nido nello svolgimento attività di controllo demografico di popolazione di corvidi (controllo demografico sempre vietato nell’area di presenza del falco lanario);

e)       vietata immissione di specie alloctone o se autoctone non appartenenti a popolazioni locali, salvo attività zootecniche od interventi finalizzati a recuperi ambientali in campo faunistico tramite reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o ripopolamenti di specie autoctone a rischio di estinzione;

f)        divieto di immissione faunistiche a scopo aleutico in stagni, fontanili, corsi di acqua temporanei. Immissioni consentite in altre realtà idriche solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti nel territorio regionale, previa valutazione di incidenza;

g)       divieto di ripopolamento faunistico a scopo venatorio comprese quelle per addestramento cani (Esclusi soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o zone di ripopolamento e cattura, o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti nello stesso territorio previa valutazione di incidenza);

h)       divieto di abbattimento di esemplari appartenenti a specie pernice bianca, combattente, moretta, fatte salve, limitatamente a pernice bianca, le zone dove sia stato monitorato e verificato favorevole stato di conservazione di tali specie;

i)         divieto svolgimento attività di addestramento di cani da caccia a prima del 1° Settembre e dopo chiusura stagione venatoria, escluse zone “sottoposte a procedure di valutazione positiva”;

j)         divieto costituzione nuove zone per allenamento e addestramento dei cani e per gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti che comunque possono essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano Faunistico Venatorio provinciale, previa valutazione di incidenza;

k)       divieto distruzione o danneggiamento intenzionali di nidi e ricoveri uccelli, nonché divieto di disturbare uccelli durante periodo di riproduzione e dipendenza;

l)         applicate anella caccia al cinghiale in braccata a seguenti disposizioni: muta costituita da non oltre 12 cani che viene sciolta durante braccata “solo in accertata presenza dal cinghiale nella lestra”; a partire da stagione venatoria 2009/10 localizzazione preventiva zone di rimessa del cinghiale effettuata con cane specializzato avente funzione di limiere;

m)      divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve discariche per inerti;

n)       divieto di realizzare: nuovi impianti eolici, salvo impianti per cui al 6/11/2007era stato avviato procedimento autorizzazione, mediante deposito progetto; impianti di sostituzione ed ammodernamento tecnologico, purché non aumentato impatto in ZPS; impianti di autoproduzione con potenza complessiva inferiore a 20 kw;

o)       divieto di realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, salvo: impianti previsti negli strumenti di pianificazione generale e di settore, purché eseguita positiva valutazione di incidenza; impianti per cui avviato al 6/11/2007 procedimenti di autorizzazione (Depositato progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza); interventi di sostituzione ed ammodernamento tecnologico, nonché modesti ampliamenti, purché non comportano aumento di impatto in ZPS;

p)       divieto di apertura di nuove cave ed ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore, purché recupero finale di aree investite da attività estrattiva realizzato a fini naturalistici;

q)       divieto di circolazione motorizzata lungo sentieri per pedoni, piste forestali, altre strade di uso pubblico, esclusi mezzi agricoli e forestali, mezzi di soccorso, di controllo e sorveglianza, di manutenzione delle infrastrutture, per mezzi di aventi diritto in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini di accesso ad appostamenti fissi da parte persone autorizzate al loro utilizzo e gestione “esclusivamente durante stagione venatoria”;

r)        svolgimento di manifestazioni motoristiche di ogni genere consentito solo lungo strade asfaltate;

s)      nel periodo 1 Gennaio – 31 Agosto vietata arrampicata sportiva, escursioni, osservazioni ravvicinate e volo a distanza inferiore a 500 m. da nidificazione di Aquila reale, Falco lanario, Falco pellegrino, Gufo reale, Gracchio corallino. Ente gestore indicherà vie percorribili, salvo specifiche deroghe concesse o per utilizzo mezzi di soccorso ed antincendio;

t)        campeggio consentito solo in aree attrezzate a questo destinate, salvo campeggi didattico-educativi attuati in aree non attrezzate, ma individuate ed autorizzate preventivamente da Ente gestore;

u)       divieto di eliminare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario, quali: muretti a secco, stagni (Esclusi invasi artificiali a fini irrigui), maceri, pozzi di abbeverata, fossi, risorgive. Esclusi eventuali interventi di utilizzo o manutenzione periodica di vegetazione arborea ed arbustiva o deroghe per realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

v)       vietato prelievo di acque stagnanti (Esclusi invasi artificiali a scopo irriguo), salvo che per abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, lasciando comunque un quantitativo minimo di acque nel sito;

w)      divieto di eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco o da scarpata inerbita, salvo casi autorizzati di rimodellamento di terreni a scopo di assicurare gestione economicamente sostenibile;

x)        divieto di eseguire livellamento non autorizzati da Ente gestore, salvo livellamenti ordinari per preparazione letto di semina;

y)       divieto di produrre e coltivare specie contenenti OGM;

z)        divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente;

aa)    divieto di bruciatura delle stoppie e paglia, nonché vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati su superfici a seminativo comprese quelle a set-aside, salvo interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti da Autorità competente;

bb)   messa in sicurezza di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione da impatto uccelli;

cc)    obbligo di messa in sicurezza di elettrodotti e linee aeree di MT o AT di nuova realizzazione “rispetto al rischio elettrocuzione ed impatto di uccelli (interramento di conduttori, adozione segnalazioni visive);

dd)   garanzia di copertura vegetale naturale od artificiale, durante tutto l’anno su superfici a set-aside, con obbligo di attuare pratiche agronomiche (sfalcio e trinciatura di vegetazione erbacea) o pascolamento (purché terreni non oggetto di titoli da ritiro) almeno 1 volta anno, esclusoperiodo tra 1 Marzo e 31 Luglio, salvo caso di sfalcio e/o lavorazione del terreno per realizzare fasce antincendio. In deroga a obbligo di mantenere copertura vegetale tutto l’anno, ammesse lavorazioni in caso di: pratica del sovescio con specie da sovescio o piante biocide; terreni interessati da interventi di ripristino habitat e biotopi; colture a perdere per fauna; lavorazioni funzionali a miglioramento fondiario; lavorazioni del terreno a set-aside annuale o pluriennale per ottenere produzione nell’annata agraria successiva da eseguire comunque dopo 15 Luglio. Lavorazione volte a limitare disseminazione e propagazione di vegetazione indesiderata (Sfalcio e trinciatura “evitando rottura del cotico erboso”). Sono fatte salve diverse disposizioni di Autorità di gestione ZPS;

ee)    monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette o a priorità di conservazione;

ff)      repressione del bracconaggio;

gg)   rimozione di cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune, elettrodotti dismessi;

hh)   informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;

ii)       promozione dell’agricoltura biologica ed integrata attraverso Programmi Sviluppo Rurale;

jj)       promozione forme di allevamento ed agricoltura estensive tradizionali;

kk)    ripristino di habitat naturali (v. zone umide, prati) tramite messa a riposo dei seminativi, mantenimento e recupero di prati-pascolo;

ll)       mantenimento di stoppie e paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi nei terreni seminati nel periodo invernale almeno fino a fine Febbraio;

mm) creazione di complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti per flora e fauna selvatica, in particolare in superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini di zone umide già esistenti;

nn)   sfalcio dei prati praticato con metodi compatibili con riproduzione di9 avifauna, utilizzando metodi di involo;

oo)   prevenzione rischio di elettrocuzione causato da linee elettriche esistente tramite piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, eliche o sfere luminescenti, interramento di cavi specie e in prossimità di pareti rocciose, siti di nidificazione dei rapaci, siti di passaggio migratori.

Al fine di rendere più incisivi i vincoli e tenendo conto di “criteri ornitologici ed esigenze delle specie presenti”, le ZPS sono state suddivise nelle seguenti tipologie ambientali (Elenco per Regione Marche pubblicato su BUR 105/08):

1)       ambienti a prati alpini;

2)       ambienti forestali alpini;

3)       ambienti aperti della montagna mediterranea, dove regolamentare:

  • gestione delle strade ad uso forestale, evitandone asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica o stabilità dei versanti;
  • pascolo per ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso e consentire la transumanza e la monticazione estiva;
  • mantenimento di attività agro-silvo-pastorale estensive con recupero e gestione di aree a prato permanente e pascolo, evitandone danneggiamento o rottura del cotico erboso;
  • controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
  • mantenimento e recupero di aree a vegetazione erbacea ed arbustiva;

4)       ambienti forestali della montagna mediterranea, dove regolamentare:

  • mantenimento di presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili a nidificazione o ad alimentazione avifauna;
  • preservazione interventi selvicolturali di fascia di 10 m. di larghezza per lato lungo maggiori impluvi e di congrua fascia di rispetto su crinali ed ecotoni;
  • mantenimento di management qualora si reputi che pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco) sono fattori determinanti presenza di habitat comunitario;
  • modalità di esbosco a basso impatto in percorsi obbligatori prestabiliti (animali da soma, canalette, filo a sbalzo);
  • gestione strade ad uso forestale, evitandone asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica, stabilità dei versanti;
  • vietato taglio di alberi in cui accertata presenza di nidi;
  • attività forestali e modalità di governo del bosco, compreso rilascio di matricine nei boschi cedui, estensione degli interventi di taglio, norme sui tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente nel rispetto delle prescrizioni di massima di Polizia forestale;
  • vietato uso di impluvi e canaloni costituiti da corsi di acqua perenni, quali vie di esbosco di legname a valle, salvo per canalette, fili a sbalzo o teleferiche;
  • adozione per interventi selvicolturali di tutte le indicazioni previste nei Piani forestali;
  • garantire in ogni intervento forestale conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, adeguata presenza di specie secondarie ed accessorie, presenza di esemplari monumentali, alberi secchi e di quelli cavi “in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino”;
  • sospendere nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche interventi selvicolturali di fine turno a carico di cedui e fustaie, quali: abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione viabilità di servizio forestale; esbosco con mezzi meccanici (Escluse operazioni di deprezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento). Periodi di sospensione ridotti per cause di forza maggiore (Avverse condizioni climatiche) che abbiano impedito abbattimento od interventi su viabilità forestale e/o esbosco;
  • attività agro-silvo-pastorale in grado di mantenere struttura disetanea nei soprassuoli e presenza di radure all’interno delle compagini forestali;
  • conservazione di prati ed aree aperte nel bosco, anche di media e piccola estensione, e di pascoli ed aree agricole nei pressi di aree forestali;
  • mantenimento di elementi forestali di bosco non ceduato (anche parcelle di piccole dimensioni) nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali;
  • eventuale valutazione di incidenza in caso di più interventi selvicolturali su stesso habitat naturale;
  • mantenimento di compagini forestali caratterizzate da alternanza diversi tipi di governo del bosco (ceduo, fustaia disetanea, ceduo composto) mantenendo, se presenti, vecchie matricine aventi chioma non troppo espansa;
  • conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
  • gestione forestale che favorisce disetaneità, aumento di biomassa vegetale morta;

5)       ambienti misti mediterranei, dove regolamentare:

  • divieto taglio alberi in cui accertata presenza di nidi;
  • divieto utilizzo di impluvi e canaloni di corsi di acque perenni, quali vie di esbosco del legname a valle, salvo uso di canalette, fili a sbalzo, teleferiche;
  • rispetto per interventi selvicolturali di quanto previsto nel Piano forestale;
  • garantire in ogni intervento forestale presenza di: specie fruttifere forestali, secondarie ed accessorie; esemplari monumentali; alberi secchi e cavi “in qualsiasi stato fenotipico e di sviluppo si trovino”;
  • applicare prescrizioni di massima di polizia forestale per governo dei boschi (compreso rilascio matricine in bosco ceduo, estensione tagli, norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali permanenti);
  • sospensione nel periodo di riproduzione di specie faunistiche dei seguenti interventi selvicolturali di fine turno su cedui e fustaie, compresi quelli per miglioramento forestale, abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione di viabilità forestale e di esbosco con mezzi meccanici (Escluse operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento). Periodo di sospensione ridotto per cause di forza maggiore (avverse condizioni meteoclimatiche) che hanno impedito esecuzione di tali operazioni;
  • richiesta valutazione di incidenza se più interventi selvicolturali ricadono su stesso habitat;
  • gestione di strada ad uso forestale, evitandone asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica o stabilità dei versanti;
  • conservazione, manutenzione, ripristino (senza rifacimento totale) di muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi mediante tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
  • creazione di filari arborei ed arbustivi con specie autoctone lungo confini di appezzamenti coltivati;
  • conservazione e ripristino di elementi naturali e seminaturali di agroecosistema (v. siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni);
  • conservazione struttura disetanea di soprassuoli ed aree aperte nel bosco (anche di piccole e media estensione) e di pascoli ed aree agricole nei pressi di aree forestali;
  • mantenimento di presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili a nidificazione o ad alimentazione di avifauna;
  • mantenimento di elementi forestali di bosco non ceduto (anche di parcelle di ridotte dimensioni) nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali;
  • mantenimento di strutture forestali caratterizzate da alternanze di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea) mantenendo vecchie matricine con chioma non tropo espansa;
  • controllo di vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
  • ripristino di prati – pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
  • ripristino di prati e pascoli mediante messa a riposo dei seminativi;
  • conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
  • tutela da interventi selvicolturali di fascia di 10 m. di larghezza per lato lungo maggiori impluvi e di congrua fascia di rispetto su crinali e in ecotoni
  • mantenimento management passato qualora ritenuto che proprio pratiche selvicolturali tradizionali siano fattori determinanti di quel habitat comunitario;
  • modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, canalette, filo a sbalzo) in percorsi obbligatori prestabiliti;

6)       presenza di zone umide, dove regolamentare:

  • divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
  • divieto di prosciugamento artificiale di zone umide usate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 Febbraio-15 Luglio
  • divieto esercizio attività venatoria prima del 1 Ottobre salvo caccia ad ungulati;
  • divieto decollo ed atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per volo libero (deltaplani);
  • divieto lungo corsi di acqua, taglio e danneggiamento di vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e riparia, erbacea, arbustiva, arborea, salvo deroga rilasciata da Ente gestore per ragioni connesse a pubblica incolumità, gestione del sito, pratiche agricole;
  • obbligo monitoraggio del livello idrico, in particolare durante stagione riproduttiva delle specie ornitologiche per evitare sbalzi di questo;
  • taglio di pioppeti occupati da garzaie, evitando interventi nei periodi di nidificazione;
  • attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
  • attività che comportano improvvise e consistenti variazioni nel livello di acqua o riduzione superficie di isole o zone affioranti;
  • realizzazione di sbarramenti idrici ed interventi artificiali su alvei e sponde, tra cui canalizzazione, arginature, tombamenti, rettificazione, riduzione superficie di isole o zone affioranti;
  • interventi di controllo o gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea in zone umide e garzaie, in modo da evitare incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno durante periodo riproduttivo di avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione autorizzati da Ente gestore;
  • utilizzo di diserbanti e pirodiserbo per controllo della vegetazione di rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati, canali collettori);
  • riduzione di nitrati nelle attività agricole;
  • messa a riposo di lungo termine di seminativi, nonché creazione di zone umide, temporanee o permanenti, od ampliamento biotopi relitti gestiti per scopi ambientali;
  • incentivazione metodi di agricoltura biologica anche in zone agricole contigue a zona umida;
  • creazione e mantenimento di fasce temporanee a vegetazione erbacea, spontanea o seminata, arborea e arbustiva di certa ampiezza fra zone coltivate e zone umide;
  • mantenimento o ripristino del profilo irregolare dei contorni di zona umida;
  • mantenimento o ripristino di vegetazione sommersa ed emersa e dei terreni circostanti ad area umida;
  • creazione di isole e zone affioranti idonee a nidificazione in aree dove tali elementi scarseggiano a causa di processi di erosione o subsidenza;
  • conservazione o ripristino di elementi naturali tra stabilimenti balneari esistenti;
  • realizzazione sistemi di fitodepurazione;
  • gestione periodica ambiti di canneto da attuare fuori dal periodo di riproduzione di avifauna, con sfalci finalizzati a diversificazione strutturale, ringiovanimento, mantenimento di specchi di acqua liberi, favorendo tagli a rotazione per parcelle ed evitando taglio a raso;

7)       presenza di ambienti fluviali, dove regolamentare:

  • vietato lungo corsi di acqua, taglio e danneggiamento, di vegetazione naturale e seminaturale acquatica, sommersa e riparia, erbacea, arbustiva, arborea, salvo deroga rilasciata da Ente Gestore per ragioni connesse a pubblico incolumità, gestione del sito, pratiche agricole;
  • taglio di pioppeti occupati da garzaie, evitando interventi in periodo di nidificazione;
  • attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
  • realizzazione di sbarramenti idrici ed interventi artificiali in alvei e sponde (v. rettificazione, canalizzazione, tombamenti, riduzione superficie di isole o di zone affioranti);
  • captazione idriche ed attività che comportano prosciugamento, anche temporaneo, di corsi di acqua, od improvvise e consistenti variazioni del livello di acqua, o riduzione di superficie di isole o zone affioranti;
  • impianti per pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve entro golene;
  • interventi di controllo o gestione di vegetazione spontanea erbacea, arborea, arbustiva entro zone umide e garzaie, in modo da evitare sfalcio, taglio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno durante periodo riproduttivo di avifauna, salvo interventi straordinari di gestione autorizzati da Ente gestore;
  • utilizzo di diserbanti e pirodiserbo per controllo di vegetazione della rete idraulica artificiale (canali collettori o di irrigazione, fossati);
  • interventi durante periodo riproduttivo di avifauna, quali taglio, sfalcio, trinciatura di vegetazione e di formazione arbustive;
  • messa a riposo a lungo termine di seminativi, conversione di pioppeti in boschi di latifoglie autoctone o praterie sfalciabili per ampliare biotopi relitti o creare zone umide gestite per scopi ambientali entro golene;
  • creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata), arborea, arbustiva di certa ampiezza tra zone coltivate e zone umide;
  • riduzione nitrati nell’attività agricola;
  • rinaturalizzazione di corsi di acqua;
  • realizzazione di sistemi per fitodepurazione;
  • gestione periodica di canneti da attuare solo fuori dal periodo riproduttivo di avifauna con sfalci finalizzati a diversificazione strutturale, ringiovanimento, mantenimento di specchi di acqua liberi, favorendo tagli a rotazione per parcelle ed evitando taglio a raso;

8)       presenza di ambienti agricoli, dove regolamentare:

  • taglio di pioppeti occupati da garzaie, evitando interventi durante nidificazione;
  • utilizzo o limitazioni nell’uso di fanghi di depurazione;
  • messa a riposo a lungo termine di seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti solo per flora e fauna selvatica in aree contigue a zone umide e mantenimento (mediante premi od indennità) di terreni a set aside dopo scadenza periodo di impegno;
  • mantenimento o ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico (v. siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, maceri, laghetti);
  • mantenimento o creazione di margini o bordi di campi, quanto più ampi possibili, lasciati incolti o mantenuti a prato o con essenze arboree ed arbustive, non trattati con prodotti chimici e sfalciati fuori dal periodo 1 Marzo – 31 Agosto;
  • adozione sistemi di coltivazione biologica od integrata;
  • adozione altri sistemi di controllo o riduzione nell’uso di prodotti chimici in relazione a tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, epoche meno dannose di distribuzione per specie selvatiche (autunno ed inverno), protezione di aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, zone di vegetazione seminaturale, bordi dei campi);
  • mantenimento il più a lungo possibile di stoppie o residui colturali prima della lavorazione del terreno;
  • adozione misure efficaci per ridurre impatto su fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, raccolta dei cereali e di altre colture in pieno campo, partendo, ove possibile, dal centro di appezzamento verso esterno;

9)       presenza di corridoi di migrazione avifauna, dove regolamentare:

  • divieto di esercizio attività venatoria in data antecedente a 1 Ottobre, esclusa caccia a ungulati;
  • utilizzo di elicottero, deltaplano, parapendio per non recare disturbo a flusso migratorio di avifauna;
  • conservazione di aree aperte in cui si creano correnti termiche usate da uccelli;
  • sorveglianza durante periodo di migrazione;

–          misure particolari di conservazione per siti a pascolo di ZPS “Valnerina, Montagna di Torricchio, Montefema, Montecavallo ” (D.G.R. 1152 del 26/3/11), ZPS “dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore – Comuni di Cessapolombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio, Visso” (D.G.R. 1252 del 16/3/11), aree SIC e ZPS “Sasso Simone e Simoncello” (D.G.R. 1395 del 24/10/11), ZPS “Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega” (D.G.R. 1202 del 12/9/11), area SIC e ZPS all’interno di Parco Regionale del Conero (D.G.R. 1744 del 17/12/12) comprendenti:

1)       avvio al pascolamento del bestiame in pascoli ubicati ad oltre 900 m. ammesso solo dopo 31 Maggio (Deroga concessa per non oltre 20% superficie aziendale a pascolo e non oltre 20% superficie ZPS, purché tale deroga non concessa per stesse superfici nei 5 anni precedenti (4 anni per “Sasso Simone e Simoncello e Monte Catria”)

2)       carico di bestiame per ha. di superficie foraggiera compreso tra 0,5 e 2 UBA/ha. per un periodo di pascolo non inferiore a 120 giorni (fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico per Sasso Simone e Parco Conero). Nel Sasso Simone e Simoncello e Monte Catria nessun vincolo di carico per bestiame

3)       in aree interessate da invasione di specie erbacee dominanti (falasco copre oltre 33% di superficie), ammesso pascolamento da fine Aprile a tutto Giugno, purché pascolo recintato ed evitato sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq. per oltre 7 giorni o 30 ovini/100 mq. per 2 giorni; 1 caprino/100 mq. per oltre 7 giorni o 7 caprini/100 mq. per 2 giorni; 1 bovino o 1 equino/100 mq. per 3 giorni), al fine di consentire ad animale di mangiare anche essenze vegetali meno appetibili, che potrebbero altrimenti diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare. Al riguardo applicare rotazione del pascolo attraverso suddivisione della superficie a disposizione

4)       obbligo eliminazione meccanica di specie arbustive invasive (in primo luogo ginestra) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace il solo pascolo e nelle praterie dove non praticato pascolo, nell’intento di recuperare aree pascolive in via di abbandono, oggetto di processo di ricolonizzazione spontanea e copertura arbustiva inferiore a 50%, eventualmente preservando dal taglio “alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati” (comunque entro 5% e 10% superficie di intervento). Di tali interventi inviare comunicazione (specificare dati catastali, soggetto attuatore, modalità e tempistica di esecuzione) ad Ente Parco almeno 30 giorni prima, in modo da consentire a questo di eseguire eventuale sopralluogo. Intervento di decespugliamento in superfici con copertura arbustiva diversa da ginestra inferiore a 50%, previa concessione nulla osta da parte Ente parco, mentre vietato ogni intervento in aree a bosco o con esemplari arborei e siepi tutelate su arbusteti (compresa ginestra) con copertura superiore a 50%, intervento di decespugliamento non obbligatorio, ma facoltativo, sempre previo nulla osta di Ente Parco. Interventi da eseguire nel periodo autunno-inverno, comunque entro mese di Febbraio

5)       in caso proprietari o fruitori di terreni abbandonati od aree degradate intendessero effettuare interventi di recupero questi attuati mediante semina di germoplasma locale, o raccolta di fiorume su superficie di pascolo destinata a tale scopo (Almeno 250 mq./ha. di superficie a tale scopo per Sasso Simone e Simoncello, Monte Catria e Parco Conero preclusa al campionamento)

6)       realizzazione piano di pascolamento aziendale da inviare a Ente Parco per parere di competenza, in cui individuate:

  • aree a rischio di erosione a causa di eccessivo calpestio od eccessiva pendenza con conseguenti limitazioni di pascolo (Pascolo suddiviso, mediante recinzioni mobili, in appositi comparti in modo che bestiame abbia sempre a disposizione idonee quantità di alimentazione, evitando per quanto possibile eccessivo carico bestiame o prolungata permanenza stessa specie di bestiame in particolare in modo da evitare “eutrofizzazione del suolo”, cioè sostituzione vegetazione caratteristica con specie nitrofile; in Sasso Simone e Simoncello e Monte Carpegna e Parco Conero usare specie animali diverse per pascolo in successione);
  • modalità di controllo di cani da guardania e personale addetto incaricato di guidare greggi o mandrie in modo da non interferire con fauna selvatica

7)       al termine utilizzo delle superfici pascolive eseguiti interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli tramite: dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo; trasemina con materiale autoctono dei pascoli più degradati

8)       garantita fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo in modo da evitare spostamenti eccessivi del bestiame per Sasso Simone e Simoncello, Monte Catria e Parco Conero

–          misure particolari adottate in aree non a pascolo di ZPS Monte Conero (D.G.R.M. 1744 del 17/12/12) e ZPS “dalla Gola del Fiastrone a Visso – Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio, Visso (D.G.R. 1252 del 16/3/11), comprendente:

1)       obbligo mantenimento di almeno 50% superficie aziendale a seminativo non lavorata fino a 31 Agosto per Monte Conero

2)       obbligo trebbiatura cereali autunno – vernini con taglio ad altezza del terreno di oltre 30 cm. con mantenimento delle stoppie fino a 31 Agosto; ammesse deroghe in caso di allettamento del cereale o suo utilizzo aziendale a fini zootecnici

3)       obbligo creazione di fasce inerbite erbacee a fianco di canali, corsi di acqua, siepi, strade interpoderali, aree con vegetazione naturale aventi larghezza pari a 6 m. e lunghezza pari ad almeno 100 m./ha. (Elevate nelle zone montane dei Sibillini a 150 m./ha. ma con larghezza di 4 m. Nel calcolo rientrano anche fasce inerbite di almeno 6 m. di raggio intorno a querce) da falciare 1 volta anno nel periodo invernale, entro mese di Febbraio Parco Sibillini impone di effettuare lo sfalcio partendo dal centro verso esterno dell’appezzamento, in modo da consentire ad animali di fuggire verso l’esterno

4)       obbligo creazione fasce inerbite erbacee a fianco di aree umide, falesie, calanchi o di habitat forestale di larghezza pari a 20 m. per intera lunghezza disponibile, da falciare 1 volta anno nel periodo invernale, entro mese di Febbraio

5)       interventi di recupero o mantenimento di fonti, abbeveratoi, altri punti di acqua realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire riproduzione di anfibi e loro utilizzo da parte fauna selvatica

–          per esercizio attività venatoria:

1)       vietata pratica dello sparo al nido nell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi (attività di controllo vietata nelle aree di presenza del lanario)

2)       vietata preapertura di attività venatoria, ad eccezione della caccia ad ungulati, come caccia al cinghiale in forma di braccata con muta composta da non oltre 12 cani, da sciogliere “in accertata presenza del cinghiale nella lestra”, ed a partire da stagione venatoria 2009/2010, localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale eseguita con cane specializzato, aventi funzioni di limiere;

3)       vietato addestramento di cani da caccia prima di 1 Settembre e dopo chiusura di stagione venatoria;

4)       vietata costituzione di nuove zone per allevamento ed addestramento cani o per gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti, che possono però essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano Faunistico Provinciale e previa valutazione di incidenza;

5)       vietata distruzione e danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri uccelli o disturbarli durante periodo di riproduzione e dipendenza;

6)       vietato a partire da stagione venatoria 2008/2009 uso di pallini di piombo in zone umide (v. stagni, lagune, paludi, laghi, corsi d’acqua), nonché entro fascia di 150 m. da rive più esterne di queste;

7)       vietato abbattere esemplari delle specie combattente e moretta.

Eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie “sulla base di evidenze scientifiche” adottate da Regioni e comunicate a Ministero entro 30 giorni. Misure di conservazione per ZSC o ZPS ricadenti in aree naturali protette eventualmente integrate con misure di salvaguardia previste da queste.

Ministero Ambiente può consentire deroghe, al fine di:

a)       proteggere fauna e flora selvatica e conservare habitat naturali

b)       prevenire danni gravi alle colture, allevamento, boschi, patrimonio ittico, acque

c)       motivi di sanità e sicurezza pubblica

d)       attività didattica e di ricerca, ripopolamento, reintroduzione, riproduzione artificiale di specie

e)       cattura e detenzione a scopo scientifico di numero limitato di esemplari protetti.

Ministero Ambiente invia ogni 2 anni a CE relazione su deroghe concesse, specificando: motivo deroga, natura del rischio, soluzioni alternative non adottate, mezzi di cattura autorizzati, durate e località della durata, Autorità e sistema di controllo previsto.

Ministero Ambiente invia a Commissione CE ogni 6 anni relazione su misure conservazione adottate, stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie protette, tenendo conto relazioni annuali predisposte da Regioni.

Ministero Ambiente promuove ricerca per tutela biodiversità, conservazione habitat naturale, flora e fauna selvatici, nonché istruzione ed informazione su tutela della specie di flora e fauna selvatica e conservazione di habitat.

Corpo Forestale dello Stato esercita controlli in materia di conservazione habitat naturali.

Sanzioni:

Interventi ed opere realizzate in difformità a quanto disposto da piano di gestione e misure di conservazione o in assenza o difformità della valutazione di incidenza, o in contrasto con obiettivi specifici di tutela, indicate nelle schede descrittive delle ZPS e SIC che comportano alterazione di ambiente: ripristino, a cura e spese del trasgressore, della situazione ambientale iniziale. Se trasgressore non adempie nei termini indicati, Ente gestore provvede direttamente, ponendo spese a carico del trasgressore. Se ciò impossibile ad Enti gestori non lo ritengono opportuno “nell’interesse della salvaguardia dei siti”: immediata sospensione dei lavori + pagamento indennità equivalente a maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito determinata con perizia di stima.

Esecuzione di interventi e opere in assenza o difformità di valutazione di incidenza: multa da 500 € a 10.000 €.€

Violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione e piani di gestione: multa da 100 € a 1.000 €.

 

Entità aiuto:

Legge 208/15 consente a Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel cui territorio ricadono interamente siti di Importanza Comunitaria (SIC) di eseguire direttamente entro 60 giorni valutazioni di incidenza riguardanti investimenti minori, quali: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservatorio, ristrutturazione edilizia (anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori a 20% di quelle esistenti). €