CONTRATTI DI FILIERA/DISTRETTO

CONTRATTI DI FILIERA/DISTRETTO (Legge 289/02, 4/11, 27/12, 91/15, 176/20, 69/21; D.M. 8/1/16, 3/8/16, 31/3/17; Del CIPE 1/5/16)  (prog20)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali (MIPAAF), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banche italiane ed estere finanziatrici aderenti a convenzione da sottoscrivere tra Ministero e CDP.

Imprese agricole, società, cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di imprese, Organizzazioni produttori agricoli (OP), Associazioni di OP riconosciute, rappresentanze di distretti rurali ed agroalimentari individuati da Regione, società costituite tra soggetti che esercitano attività agricola ed imprese commerciali e/o industriali e/o addette a distribuzione (almeno 51% capitale sociale posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi, organizzazioni produttori riconosciute), Associazioni temporanee di impresa costituite tra soggetti beneficiari o reti di imprese che hanno sottoscritto contratto di rete, purché al momento di invio domanda:

  1. dotate di stabile organizzazione in Italia;
  2. regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese e non sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria, ma nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a sanzioni interdittive, né trovarsi in difficoltà finanziaria, ma anzi in possesso di “adeguato merito di credito secondo valutazioni eseguite da banche finanziatrici”;
  3. non rientranti tra imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti ritenuti illegali o incompatibili da Commissione Europea;
  4. in regola con normativa in materia di edilizia urbanistica, lavoro, prevenzione infortuni, salvaguardia ambiente, obblighi contributivi;
  5. in regola con restituzione somme a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni emanati da Ministero;
  6. intendono sottoscrivere:
  • Contratto di filiera tra Ministero ed i diversi soggetti operanti nella fase di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli, agroalimentari, energetici, in ambito multiregionale, sottoscrittori di un “Accordo di filiera” (a cui possono partecipare sia soggetti impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente in quanto interessati a finalità di accordo) contenente: soggetto proponente (cioè soggetto che assume il ruolo di referente, anche per conto di altri soggetti beneficiari nei confronti di Ministero in merito ad esecuzione del Programma avente valenza nazionale, nonché ad acquisizione delle agevolazioni); obiettivi; azioni; tempi di realizzazione; risultati; obblighi reciproci dei soggetti beneficiari. Contratto di filiera, articolato in diverse tipologie di interventi viene  sottoscritto solo da soggetti impegnati nella realizzazione di progetti specifici, al fine di:  favorire riorganizzazione dei rapporti tra differenti soggetti della filiera, anche a seguito di un processo di conversione in atto o da attuare nel comparto produttivo; promuovere collaborazione ed integrazione fra i diversi soggetti della filiera; stimolare creazione di migliori relazioni con il mercato; garantire ricadute positive su produzione agricola;
  • Contratto di distretto tra Ministero e diversi soggetti operanti nel Distretto, sottoscrittori di “Accordo di distretto”, in cui individuato: soggetto proponente; obiettivi; azioni; tempi di realizzazione; risultati; obblighi reciproci. Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni fra differenti soggetti della filiera operanti nel distretto, al fine di: promuovere collaborazione ed integrazione fra soggetti di filiera; stimolare migliori relazioni di mercato; garantire ricadute positive su produzione agricola; rafforzare sviluppo economico e sociale dei distretti stessi. Possono partecipare al Contratto sia soggetti impegnati direttamente nella realizzazione di progetti (solo questi sottoscrivono il Contratto), sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Programma, riguardante di 1 o più filiere di qualità certificata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, è articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione ad attività svolta da soggetti beneficiari, al fine di migliorare il grado di relazione organizzativa, commerciale e distribuzione del reddito tra i differenti soggetti partecipanti
  1. attuati investimenti in 1 o più unità produttive dello stesso soggetto beneficiario relative a:
  • investimenti in attivi materiali ed immateriali in aziende agricole connessi a produzione agricola primaria finalizzati a:
  • migliorare prestazioni globali e sostenibilità di azienda agricola mediante distribuzione dei costi di produzione e miglioramento/riconversione di produzione
  • migliorare ambiente naturale e condizioni di igiene e benessere di animali, purché oltre vigenti norme UE
  • creare e migliorare infrastrutture connesse a sviluppo adeguamento, ammodernamento di agricoltura, compreso accesso a terreni agricoli, ricomposizione, riassetto fondiario, approvvigionamento e risparmio energetico e idrico
  • favorire insediamento per la 1° volta di giovani agricoltori in qualità di capo di azienda, compresi investimenti per adeguarsi a norme UE su produzione agricola entro 24 mesi di insediamento(compresa sicurezza del lavoro
  • conformarsi a nuove  norme obbligatorie UE entro 12 mesi da loro adozione da parte PMI

Nel caso di irrigazione, contributo per recupero costi di servizi idrici a carico dei vari settori di impiego di acqua da parte di settore agricolo, tenendo conto di loro effetti sociali, ambientali ed economici del recupero, nonché condizioni geografiche e climatiche di bacino

Nel caso di produzione di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili rispettate condizioni per aiuti di Stato.

Nel caso di investimenti che richiedono valutazione di impatto ambientale, aiuti concessi purché autorizzati prima di loro concessione.

Esclusi aiuti per: acquisto diritti produzione e diritti ad aiuto; acquisto animali e impianto di piante annuali; investimenti intesi a conformarsi a norme UE ; capitale circolante; costi connessi a contratto di leasing (margini del concedente, costi di finanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi); aumento di produzione superiore ad eventuali restrizioni o limitazioni superiori a OCM;

  • investimenti per trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, purché mantenuti in azienda per almeno 5 anni da loro conclusione. Esclusi investimenti per: produzione di biocarburanti da colture alimentari; non conformi a legislazione ambientale UE (In caso richiesta valutazione impatto ambientale, ammessi solo dopo valutazione positiva); capitale circolante; investimenti attuati per conformarsi a norme UE o che “contravvengono a divieti e restrizioni stabiliti da UE”. Gli investimenti superiori a 25.000.000 € o che prevedono aiuto superiore a 12.000.000 € oggetto di specifica notifica a Commissione;
  • investimenti concernenti trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli nei limiti individuati nei bandi emanati da Ministero;
  • partecipazione di produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità e misure promozionali a favore di tali prodotti agricoli;
  • progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo

Investimenti concernenti trasformazione prodotti agricoli in prodotti agroalimentari fuori Allegato I del Trattato, partecipazione a fiere, produzione di energia da fonti rinnovabili condizioni sono quelle stabilite da Reg.651/2014, mentre per progetti di ricerca occorre rispettare condizioni stabilite da Reg. 702/14

Iter procedurale:

Legge 91/15 incarica il MIPAAF di definire le disposizioni (operazione attuata con DM 31/03/2017) per “istituzione e sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del settore agricolo ed alimentare” (prodotti in Allegato I del Trattato), a cui partecipano rappresentanti di Organizzazioni professionali, Associazioni di categoria di produttori agricoli, cooperative  agricole ed agroalimentari,  industria di trasformazione, commercio e distribuzione, competenti nelle filiere oggetto di CUN, che acquistano e vendono prodotti in nome e per conto proprio.

Tali soggetti, in quanto “rappresentativi di un determinato settore, o categoria di prodotto, o gruppo di prodotti”,  possono inviare richiesta di istituire uno specifico CUN  a MIPAAF, che eseguite istruttoria, sentite le Organizzazioni ed Associazione di cui sopra, decreta la istituzione di CUN  presso 1 o più  Borsa Merci (in mancanza di Borsa Merci per un  determinato settore/categoria di prodotto, la sede è stabilita presso Camera di Commercio, munita di sala di contrattazione per quel determinato settore/categoria di prodotto, o nella cui circoscrizione è presente un mercato ad ingrosso rilevante per quel determinato settore/categoria), stabilendone la composizione, sede di svolgimento delle riunioni, regolamento di funzionamento, settore di riferimento e/o categorie di prodotti oggetto di intervento.

CUN è  composto al massimo di 20  commissari (di cui 10 in rappresentanza di parte venditrice e 10 in rappresentanza di parte acquirente), nonché da un Comitato di Garanti, composto da 6 rappresentanti (3 titolari e 3 supplenti), di cui 2 in rappresentanza della parte venditrice, 2 in rappresentanza della parte acquirente e 2 nominati  di comune accordo tra le Organizzazioni professionali ed Associazioni di categoria  della parte venditrice e acquirente (in caso di mancato accordo, nominati da MIPAAF in base ad Elenco pubblico), con il compito di formulare tendenze di mercato e prezzi indicativi.

Commissari di CUN sono designati  dai soggetti di cui sopra secondo un criterio proporzionale al corrispondente quantitativo di settore/categoria di prodotto rappresentato dai propri associati sul quantitativo nazionale totale di quel determinato prodotto (garantito comunque principio  di pluralità).  I soggetti delegati indicati oltre ad avere qualificata professionalità nel settore, debbono avere i seguenti requisiti:

a)vendere ed acquistare prodotti in nome e per conto proprio, senza essere soggetti ad alcun vincolo limitante la libera contrattazione e concorrenza

b)non presentare conflitti di interesse con attività svolte da CUN  (non possono, ad esempio, svolgere nel contempo ruolo di commissario).

CUN  ha il compito di:

a)formulare tendenze di mercato e relativi prezzi indicativi a livello nazionale dei prodotti agricoli agroalimentari ed ittici di riferimento (dati utilizzabili dagli operatori commerciali come riferimento per i contratti di compravendita e cessione stipulati ai sensi di normativa vigente)

b)esaminare i report informativi contenenti i dati di mercato raccolti

c)completare e sottoscrivere la specifica scheda di mercato, contenente le tendenze di mercato ed i relativi prezzi indicativi, con le relative motivazioni

Regolamento di funzionamento del CUN  è approvato, sentite le Organizzazioni professionali ed Associazioni di categoria con decreto MIPAAF, contenente:

a)funzionamento di ogni CUN

b)giorno e periodicità delle riunioni

c)codice di comportamento che componenti del CUN  sono tenuti a sottoscrivere ed osservare (quali: criteri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta)

d)numero dei commissari

e)regole in merito a variazione dei delegati, con relative esclusioni e penalità

f)eventuale  presenza e funzionamento del Comitato dei Garanti

Segreteria CUN  è assicurata da Borsa, Merci Telematica Italiana (BMTI) s.c.p.a.  che provvede a convocare, in via ordinaria è straordinaria, il CUN,  fornendo ai Commissari un report informativo contenente i dati aggiornati di mercato. Segretario partecipa  alle riunioni  di CUN,  al fine di ”gestire, verbalizzare, verificare la regolarità delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e prezzi indicativi, nonché del codice di comportamento”.

Listini, verbali, rapporti informativi di CUN  sono messi a disposizione di operatori interessati tramite accreditamento su siti gestiti da BMTI s.c.p.a.  a cui possono accedere tutti gli operatori accreditati alla piattaforma di contrattazione gestita da questa.

Borse merci sale di contrattazione, commissioni prezzi istituite presso Camera di Commercio:

  1. sospendono la propria rilevazione dei prezzi per quelle categorie merceologiche per cui si è costituito CUN
  2. pubblicano quotazioni dei prezzi determinate dai suddetti CUN

Se rilevato che CUN  non risponde più a finalità istitutive, MIPAAF  provvede sentite le Organizzazioni professionali ed Associazioni di categoria a sua revoca con motivato decreto, contenente termine entro cui borsa merci, sale di contrattazione, commissioni prezzi riprendono l’autonoma rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche relative  al CUN  revocato.

Banche autorizzate, previa accettazione di specifico mandato conferito da CDP, sono autorizzate a:

  1. rilasciare attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario;
  2. concedere a soggetto beneficiario finanziamento bancario;
  3. effettuare valutazione economico finanziaria del progetto;
  4. svolgere attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti

Presso MIPAAF tenuto elenco delle Banche autorizzate ad espletare adempimenti in materia di istruttoria delle proposte definitive, richieste erogazione di agevolazioni, predisposizione e trasmissione relazione su stato finale del Programma e relative a documentazione Accordo

Banche finanziatrici in possesso di specifico mandato di CDP, possono inviare richiesta di iscrizione ad Elenco sottoscritta da legale rappresentante in cui:

  1. dichiara di essere in possesso di mandato di CDP;
  2. dichiara di conoscere normativa in materia di Contratto di filiera/distretto;
  3. si impegna ad osservare negli adempimenti tecnici ed amministrativi le disposizioni emanate dal Ministero “usando normale diligenza e professionalità”;
  4. si impegna a custodire e rendere disponibili per almeno 5 anni da emanazione decreto concessione definitiva di agevolazioni per eventuale verifiche di Ministero tutta la documentazione inerente progetto finanziario

Ministero può sempre chiedere chiarimenti su atti prodotti da Banca autorizzata. Se riscontrate non conformità alla normativa in materia o incongruenze con noti dati economici e di mercato, Ministero notifica contestazioni a Banca, che entro 30 giorni può presentare controdeduzioni, altrimenti Ministero dispone cancellazione di Banca da Elenco, comunicandolo a CDP e Soggetto proponente (Deve provvedere ad incaricare altra Banca autorizzata, pena revoca agevolazioni), “fermo restando diritto di richiedere risarcimento di eventuali danni subiti in caso di riscontro di dolo o colpa grave di Banca autorizzata”

MIPAAF attiva con specifici provvedimenti i contratti di filiera/distretto, specificando ammontare risorse disponibili, requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, condizioni di ammissibilità degli interventi, spese ammissibili. Per ogni provvedimento emanato Ministero e CDP sottoscrivono convenzione in cui definiti:

  1. impegni assunti da CDP, Banca finanziatrice, banca autorizzata, Ministero ed eventuale soggetto gestore in merito alla procedura di concessione e gestione del finanziamento
  2. procedure di valutazione mercato del credito per concessione del finanziamento, in coerenza con la disciplina bancaria vigente
  3. procedure operative per concessione del finanziamento
  4. modello di: attestazione a disponibilità a concedere il finanziamento bancario; delibera di finanziamento bancario, con relative linee guida per redazione del contratto di finanziamento
  5. schema di mandato conferito da CDP a banca finanziatrice
  6. modalità di erogazione, rimborso e gestione del finanziamento
  7. attività informativa e di rendiconto, atta a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti da Contratti di filiera/distretto

Ministero e CDP pubblicano sui propri siti web, elenco delle banche finanziatrici aderenti, articolato per singolo provvedimento.

A seguito di una propria valutazione del merito di credito (anche per conto di CDP) banca assume impegno a:

  • stipulare contratto di finanziamento e erogazione e gestione di questo (anche per conto di CDP);
  • rilasciare, prima di deliberare in materia, un attestato di disponibilità a concedere  il finanziamento;
  • stipulare contratto di finanziamento (anche per conto di CDP) entro 60 giorni da notifica di efficacia del Contratto di filiera/distretto da parte del Ministero (possibile chiedere proroga per non oltre 60 giorni) pena decadenza del Contratto di filiera/distretto stesso.

Ammessa costituzione da parte di banche di un “pool di finanziamento senza rilevanza esterna”

Soggetti interessati presentano domanda per contratti di filiera agroalimentari o di distretto a MIPAAF su modello predisposto da questo e sottoscritta da tutte le imprese coinvolte. Domanda inviata da Ministero a Regione nel cui territorio sono localizzati progetti per acquisire parere circa loro coerenza con programmazione regionale ed eventuale disponibilità al cofinanziamento, allegando:

  1. proposta di massima, completa di: descrizione del Contratto di filiera/distretto; caratteristiche tecnico e economiche dei singoli progetti (compresa loro utilizzazione e date di inizio e fine); importo di aiuto necessario per realizzarli e costi ammissibili; indicazione soggetti beneficiari e dimensioni di imprese; eventuali Banche finanziatrici coinvolte in caso di finanziamento agevolato;
  2. accordo di filiera/distretto sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari ed eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente in quanto contribuiscono a raggiungere obiettivi di filiera/distretto;
  3. in caso di finanziamento agevolato: attestazione per ogni soggetto beneficiario di Banca finanziatrice circa disponibilità a concedere a questa finanziamento bancario a copertura di investimento

MIPAAF in sede di istruttoria può chiedere a Soggetto proponente documentazione o chiarimenti utili per istruttoria da trasmettere entro 15 giorni (salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate) ed entro 30 giorni da invio domanda, conclude istruttoria (salvo proroghe per richiesta documenti o chiarimenti), acquisendo parere di Regione (se non trasmesso nei termini si considera positivo; se invece parere negativo, Ministero lo comunica a Soggetto proponente che entro 10 giorni presenta proprie osservazioni)

Ministero, avvalendosi di Commissione, accertata esistenza delle condizioni di ammissibilità e verificata disponibilità delle risorse finanziarie e comunica a Soggetto proponente ammissibilità della domanda, o motivi che ne impediscono accoglimento, assegnando a questo 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o documenti

MIPAAF procede, entro 90 giorni da precedente comunicazione, a valutazione dei Programmi e dei progetti, tenendo conto di:

  1. fattibilità tecnico economica del Programma, con conseguente definizione ammontare massimo di agevolazioni concedibili nella forme e misure ritenute idonee per realizzare programma;
  2. idoneità del Programma a conseguire obiettivi produttivi ed economici fissati e realizzare/consolidare sistemi di filiera;
  3. competenze specifiche possedute da soggetti beneficiari in relazione al Programma;
  4. solidità economico finanziaria dei soggetti beneficiari in base a documentazione predisposta da Banca finanziatrice;
  5. localizzazione di interventi;
  6. entità del cofinanziamento regionale;
  7. in caso di partecipazione di 1 o più grandi imprese, proporzionalità ed effetto incentivante di aiuto. A tal fine grande impresa evidenzia in domanda situazione in assenza di aiuto, “quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativa”, fornendo documenti giustificativi in merito. Ministero verifica credibilità di scenario controfattuale per confermare effetto di incentivazione richiesto. In caso di investimenti soggetti a notifica individuale di aiuto a Commissione ed in assenza di scenario controfattuale, effetto incentivante dimostrato in presenza di deficit di finanziamento (cioè costi di investimento o recupero valore attuale netto di utili di esercizio attesi di investimento in base a piano aziendale);
  8. proporzionalità di aiuto a grandi imprese, tramite acquisizione da soggetto beneficiario di documentazione a dimostrare che importo aiuto limitato al “minimo9 necessario per rendere progetto sufficientemente redditizio” (cioè aiuto non porta tasso di rendimento interno oltre normali tassi applicati da impresa ad altri progetti di investimento analoghi, o non aumento di tale tasso inferiore a costo capitale di impresa nel suo insieme, o oltre tassi di rendimento abitualmente vigenti nel settore) e corrisponde ai sovracosti netti dia attuazione di investimento in Regione interessata, rispetto a scenario in assenza di aiuto

MIPAAF individua nei singoli bandi sistemi di punteggi e condizioni minime di ammissibilità tecnico economica alle agevolazioni

Se valutazione tecnico economica si conclude positivamente, Ministero approva Programma, evidenziando spese ammesse ed agevolazioni spettanti ad ogni soggetto beneficiario, comunicandolo a Soggetto proponente e Regione di competenza. Se invece esito di valutazione è negativo, Ministero lo comunica a Soggetto proponente, affinché possa entro 10 giorni presentare osservazioni

Proposta definitiva di contratto di filiera/distretto, redatto secondo modello predisposto da MIPAAF, inviata da Soggetto proponente a MIPAAF (nel caso di cofinanziamento regionale anche a Regione interessata) entro 90 giorni da comunicazione di valutazione positiva (salvo proroghe per cause debitamente motivate), pena decadenza domanda. Nel progetto definitivo riportare:

  1. Soggetto proponente e soggetti beneficiari;
  2. accordo di filiera/distretto sottoscritto da Soggetto proponente e da tutti i beneficiario, nonché eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono a raggiungere obiettivi di filiera/distretto;
  3. progetti previsti;
  4. piano finanziario di copertura del Programma, evidenziando ammontare e forma di agevolazioni e relative previsioni economiche, patrimoniali, finanziarie;
  5. ogni altro elemento di valutazione richiesti da Provvedimento

Allegare per ogni soggetto beneficiario:

  1. scheda sintetica contenente principali dati ed informazioni inerenti a beneficiario e relativo progetto;
  2. progetto redatto secondo indicazioni del Provvedimento con relativi preventivi spesa;
  3. eventuali risultanze di attività istruttoria effettuata da Banca finanziatrice su progetto;
  4. eventuale delibera di concessione di finanziamento bancario rilasciata da Banca finanziatrice a seguito di valutazione positiva del progetto;
  5. eventuale documentazione prevista nel Provvedimento del Ministero

Ministero, entro 60 giorni da invio proposta definitiva, esegue istruttoria (Termine eventualmente sospeso se richiesti chiarimenti o integrazioni da inviare entro 15 giorni da notifica Ministero, pena decadenza domanda), anche avvalendosi di Soggetto gestore (in tal caso domanda corredata da attestazione disponibilità a concedere finanziamento bancario, inviata anche a questo). Entro termine di istruttoria:

  • Soggetto proponente invia a Ministero conferma della delibera di concessione di finanziamento  rilasciata da Banca finanziatrice;
  • Regione invia a Ministero atti attestanti eventuale cofinanziamento.

Completata istruttoria, Ministero approva Contratti di filiera/distretto, e comunica entro 10 giorni lavorativi  a Regione  dove localizzati progetti (in caso di cofinanziamento) a soggetto proponente ed a banca autorizzata: esito di istruttoria; spesa ammessa ed agevolazioni spettanti ad ogni progetto; eventuali motivi di inammissibilità (possibile presentare eventuali ricorsi entro 10 giorni).

Risultanze di istruttoria e copia della delibera di finanziamento bancario inviata a CDP, affinché questa provveda a deliberare il finanziamento agevolato basandosi essenzialmente su valutazione effettuata da banca finanziatrice e sulle risorse disponibili del fondo rotativo. CDP entro 10 giorni lavorativi successivi, invia delibera di concessione di finanziamento agevolato a Ministro, che provvede poi a trasmettere al Soggetto proponente schema di Contratto di filiera/distretto, fissando termine per sua sottoscrizione (non oltre 60 giorni, salvo proroga pena decadenza domanda) ed evidenziando (indicare per ogni soggetto beneficiario: ammontare delle spese ammesse; ammontare di finanziamento agevolato; durata del finanziamento agevolato, e del relativo periodo di preammortamento): impegni ed obblighi; modalità di erogazione di agevolazioni (anche in riferimento ad eventuale quota di cofinanziamento regionale del contributo in conto capitale); condizioni che determinano revoca delle agevolazioni; obblighi di monitoraggio ed attività di accertamento finale di avvenuta realizzazione dei progetti; controllo ed ogni altro elemento utile a realizzazione programma

Efficacia del Contratto condizionata ad invio entro 120 giorni da sottoscrizione (salvo proroga per cause debitamente motivate) di documenti attestanti rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta di Amministrazioni pubbliche necessarie per realizzare Programma. Intervenute efficacia del Programma comunicata a MIPAAF e Banca finanziatrice, che nei 60 giorni successivi stipula con Soggetto proponente contratto di finanziamento, inviandone copia a MIPAAF

Erogazione del contributo in conto capitale avviene dopo stipula del contratto di finanziamento per stato di avanzamento in base a “effettiva realizzazione della corrispondente parte di interventi ritenuti ammissibili”. Prima quota (pari a 40%) erogata a titolo di anticipo, previa richiesta ed invio di “fideiussione bancaria irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta”, di importo pari a somma da erogare e di durata adeguata

Beneficiari, tramite soggetto proponente, inviano a MIPAAF o Banca autorizzata documentazione di spesa necessaria per verificare rispondenza interventi realizzati a progetto approvato, secondo modalità previste nel Contratto di filiera/distretto.

Banca autorizzata entro 30 giorni da invio documentazione, istruisce richieste di erogazione ed invia risultanze di istruttoria, attestante conformità di realizzazione del Programma con prescrizione del Contratto di filiera/distretto, a Ministero per conto capitale ed a Banca finanziatrice per contributo in conto interessi

Ministero comunica esito positivo di istruttoria a Banca finanziatrice e Regione (in caso di cofinanziamento contributo in conto capitale). Banca verificato rispetto condizioni contratto di finanziamento, chiede a CDP fornitura quota di finanziamento agevolato da erogare a soggetti beneficiari, insieme a quota di finanziamento bancario

Ministero e Regioni erogano contributo in conto capitale per quote di competenza, comunicandolo a Banca autorizzata e Banca finanziatrice. Ai fini di erogazione ultima quota del contributo in conto capitale trattenuto 10% da conguagliare a conclusione del calcolo definitivo

Soggetti proponenti comunicano subito a Ministero, pena revoca di agevolazioni, variazione di realizzazione territoriale e tipologia di interventi, soggetto proponente o beneficiario a seguito di fusioni, scorpori, cessioni di azienda o rami di azienda. Eventuali variazioni di beneficiari a seguito di rinuncia ad agevolazioni o a contratto sottoscritto comunicate preventivamente da Soggetto proponente a Ministero, con adeguata motivazione. Ministero esegue istruttoria per verificare permanenza di condizioni di ammissibilità del Programma e di singoli progetti. Se venuto meno “equilibrio economico finanziario del Contratto di filiera/distretto”, Ministero revoca agevolazioni

Se non intervenute agevolazioni, Soggetto proponente può chiedere a Ministero autorizzazione al subentro di nuovi beneficiari di agevolazioni entro 3 mesi da recesso o esclusione di 1 o più beneficiari, allegando:

  1. relazione, redatta ove previsto da Banca autorizzata, attestante permanenza requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per concessione agevolazioni, fattibilità iniziativa sotto il profilo tecnico, economico, finanziario e coerenza con Programma approvato e con relativi obiettivi. Relazione si conclude con proposta di accoglimento o rigetto di richiesta;
  2. eventuale delibera di concessione finanziamento bancario in favore di beneficiario subentrante

Ministero esegue istruttoria entro 30 giorni, approvando variazione al Programma, comunicandolo a Banca autorizzata, Banca finanziatrice, Regione, CDP (Delibera, entro 20 giorni lavorativi successivi, finanziamento agevolato)

Variazioni di singoli interventi indicati in Contratto di filiera/distretto (compresi incrementi di costo rispetto a quelli ammessi o nuovi interventi che non possono comunque determinare aumento di agevolazione concesse a Contratto di filiera/distretto)

In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia ad agevolazioni di 1 o più progetti o ammontare spesa sostenuta “significativamente inferiore”, Ministero verifica permanenza validità tecnico economica del Programma oggetto di Contratto

A seguito ricevimento documentazione di spesa, Ministero dispone accertamento di avvenuta realizzazione del Programma. In base a relazione conseguente a verifiche svolte, Ministero provvede a: informare il beneficiario; ricalcolare agevolazione a questo spettante (anche per rispettare intensità massima di aiuto concedibile); adottare entro 6 mesi da ricevimento documenti di spesa (escluso mese di Agosto) decreto di liquidazione o di revoca delle agevolazioni. Decreto trasmesso a beneficiario, Banca autorizzata, Soggetto proponente, banca finanziatrice, CDP, Regione.

Ministero eroga quanto eventualmente dovuto al beneficiario, o chiede a questo la restituzione delle somme percepite in eccesso,  maggiorate di interessi legali.

In ogni fase del procedimento Ministero può disporre ispezioni presso: beneficiari per accertare mantenimento condizioni di accesso e di fruizione delle agevolazioni, nonché esecuzione dei progetti finanziati e risultati conseguiti da interventi attuarti; Banche autorizzate per regolarità dei procedimenti attuati;

Ai fini del monitoraggio , Soggetto proponente, si incarica di inviare entro 60 giorni da chiusura di ogni esercizio a decorrere da quello di sottoscrizione del Contratto di filiera/distretto e fino a 5° esercizio successivo a chiusura di Programma, a Ministero o Banca autorizzata dichiarazioni sostitutive notorietà di legali rappresentanti dei soggetti beneficiari attestanti stato di avanzamento dei progetti ed eventuali beni dismessi.

Ministero presenta relazioni annuali a Commissione Europea su attuazione di Contratti di filiera/distretto.

Entità aiuto:

DM 31/03/2017 stabilito che commissari, loro supplenti e garanti di CUN non beneficiano di alcun compenso, rimborso spesa, emolumento o gettone di presenza.

Legge 176/20 ad Art. 16 bis, come modificata da Legge 69/21, prevede esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese agricole, della pesca ed acquacoltura anche per il mese di Dicembre 2020 e Gennaio 2021, purché

–          nel rispetto dei limiti di aiuto definiti dal Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno di economia colpita da emergenza COVID19 (non oltre 225.000 €/impresa)

–          a seguito di invio domanda in cui evidenziato il non superamento di detto limite di aiuto

Legge 69/21 ad Art. 39 ha incrementato per anno 2021 il Fondo per lo sviluppo e sostegno delle filiere agricole, pesca ed acquacoltura a 300.000 €

Agevolazioni concesse sotto forma di contributo in conto capitale o di finanziamento agevolato, tenendo conto delle risorse finanziarie messe a disposizione da: MIPAAF, Regione, Fondo Europeo per Sviluppo e Coesione (FdC) per il conto capitale; FRI (Fondo rotativo per sostegno ad imprese ed investimenti in ricerca), nei limiti stabiliti dal CIPE, per finanziamento agevolato. Aiuti erogati sono compatibili con Trattato, e pertanto esentati da obbligo di notifica di aiuti di Stato

Risorse del FRI usate  per concedere eventualmente in più rate finanziamento agevolato, (subordinato ad esistenza d finanziamento bancario, pari almeno a 50%; per interventi relativi a produzioni di qualità, misure promozionali, ricerca e sviluppo nel settore agricolo, ammessa partecipazione bancaria inferiore , comunque almeno 10%), espresso in equivalente sovvenzione lordo (ESL), pari al valore attualizzato del differenziale vigente  tra quota interessata a tasso ordinario e quella a tasso agevolato.  Finanziamento agevolato assistito da idonee garanzie e concesso a tasso di interesse pari almeno a 0,5 %, avente durata minima di 4 anni e massima di 15 anni, comprensivo del periodo di preammontamento commisurato alla durata del progetto, comunque non oltre 4 anni da stipula del contratto (tale periodo può essere differente tra finanziamento bancario ed agevolato). Singole erogazioni imputate in proporzione a finanziamento agevolato ed ordinario nel rispetto di assegnazione di spesa. Percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato da ammortizzare, definita  in  relazione alla percentuale di cofinanziamento bancario (comunque se finanziamento bancario inferiore a quello agevolato, avvio rimborso a banca non prima che sia stato rimborsata almeno 50% della differenza di capitale esistente, tra finanziamento agevolato e bancario). Rimborso avviene in base a piani di ammortamento con rate semestrali posticipate (scadenza 30 Giugno e 31 Dicembre) compreso periodo di preammortamento.

Ammesso cumulo con ulteriori aiuti in conto capitale concessi da Ministero o Regione dove localizzati gli interventi.

Spese ammissibili sostenute entro 4 anni da stipula contratto di filiera o distretto nei limiti minimi di 4.000.000 € e massimi di 50.000.000 € per:

  • investimenti materiali ed immateriali connessi a produzione agricola, quali:
  1. a)costruzione, acquisizione, miglioramento beni immobili (Acquisto terreni agricoli ammesso entro 10%); macchine ed attrezzature(anche in leasing) fino a loro valore di mercato; programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore marchi commerciali; spese generali (onorati per architetti, ingegneri, consulenti, comprese quelle su sostenibilità ambientale ed economicità brevetti, studi di fattibilità) fino a 12% della spesa. Contributo pari a 40% (60% nel caso di giovani agricoltori entro 5 anni da loro insediamento; investimenti collettivi, quali impianti di magazzinaggio da parte di gruppo di agricoltori; investimenti in zone soggetti a vincoli naturali; investimenti destinati a migliorare ambiente, condizioni di igiene, benessere di animali oltre vigenti norme UE senza aumento di capacità produttiva);
  2. b)acquisto animali da riproduzione fino a 30% costi ammissibili finalizzati a miglioramento di qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini, caprini mediante acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi e femmine che hanno partorito per la 1° volta) iscritti in Libri genealogici (In caso di sostituzione di animali non iscritti in Libri genealogici) e mantenuti in stalla per almeno 4 anni. Contributo pari a 30%
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, quali: costruzione, acquisizione (compreso leasing, salvo costi connessi come margine del concedente, costi di rifinanziamento di interessi, spese generali, oneri assicurativi) o miglioramento di beni immobili (terreni ammessi in misura pari a 10% costi investimento); acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari ed attrezzature fino a loro valore di mercato (compreso leasing); acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali; spese generali (onorari per architetti, ingegneri, consulenti per sostenibilità ambientale ed economicità; studi di fattibilità. Contributo pari a 40%
  • trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli fino a 7.500.000 €/impresa/progetto, quali: investimenti in attivi materiali e/o immateriali per istallare nuovo stabilimento, ampliare stabilimento esistente, diversificare produzione di stabilimento mediante nuovi prodotti o trasformare radicalmente processo produttivo, attivi immateriali utilizzati solo da stabilimento in oggetto, considerati ammortizzabili, acquistati a condizioni di mercato da terzi privi di relazioni con acquirente, inseriti in attivo di bilancio di impresa per almeno 3 anni. Contributo pari a 20% per piccole imprese (10% per medie imprese)
  • partecipazione a fiere da parte di PMI nel limite di 2.000.000 €/impresa/anno, quali locandine, installazione e gestione di stand occasione di partecipazione di impresa a determinata fiera o mostra. Contributo pari a 50% ESL
  • investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili (in caso di biocarburanti ammessi solo se non provenienti da colture alimentari), purché “connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela di ambiente”. Contributo pari a: 45% ESL se investimento distinto in ambito del costo complessivo del progetto (v. componente aggiuntiva individuabile in impianto preesistente) con costo pari a quello connesso ad energia rinnovabile (costo pari a differenza tra costi di investimento se questo sostituisce un “investimento analogo meno rispettoso di ambiente”); 30%min caso di impianti in scala ridotta per cui non individuabile investimento meno rispettoso di ambiente a causa mancanza di impianti di dimensioni analoghe (Ammessi costi per conseguire livello più elevato di tutela di ambiente). Contributo elevato a 65% o 50% in caso di piccole imprese ed a 55% e 40% per medie imprese; 60% e 45%  per zone montane; 50% e 35% per zone svantaggiate
  • introduzione sistemi di controllo per certificazione di qualità e origine, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, prodotti di montagna, regimi di qualità riconosciuti da Stati membri (oggetto di disciplinare di produzione etracciabilità completa dei prodotti agricoli, il cui rispetto certificato da Autorità pubblica od Organismo di controllo indipendente) o regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti da Stati membri. Contributo fino a 100% per costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, preparazione domanda riconoscimento regimi di qualità
  • promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità senza fare riferimento a nome di impresa o marchio o particolare origine (salvo per prodotti DOP, IGP o se altri regimi di qualità riconosciuto ma “tale riferimento secondario nel messaggio” e comunque senza indurre consumatore ad acquistare prodotto per sua origine). Contributo pari a: 100%; 80% in Paesi Terzi; 50% per campagne promozionali destinate a consumatori, organizzate sui mezzi di comunicazione o punti vendita al dettaglio, nonché materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori., purché inviato preventivamente a Commissione UE e senza fare riferimento a marchio o fare riferimento a prodotti di aziende specifiche, o a particolare origine (salvo che per prodotti DOP/IGP o per regimi di qualità diversi origine menzionata secondariamente rispetto a messaggio). Ammesse spese per:

a)organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre se aiuti accessibili a tutti i soggetti di zone interessate, spese di iscrizione, viaggio e costi per trasporto di animali, pubblicazioni e siti web che annunciano evento, affitto dei locali e stand, costi di montaggio e smontaggio di questi;

b)pubblicazioni su marchi cartacei ed elettronici, siti web ed annunci pubblicitari su mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici, televisivi destinati a presentare informazioni su produttori di 1 Regione o prodotto, purché tali informazioni sono neutre (riguardano caratteristiche prodotti di qualità ed “a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione”;

c)divulgazione delle conoscenze scientifiche e dati su regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e Paesi Terzi, prodotti agricoli generici e loro benefici nutrizionali, utilizzi proposti per questi

Campagne promozionali con dotazione annuale superiore a 5.000.000 € notificate individualmente

  • per ricerca e sviluppo di prodotti di cui Allegato I del Trattato, purché progetto di interesse generale per settore, prima di inizio ricerca pubblicate su Internet informazioni su svolgimento di ricerca (obiettivi, data presumibile di pubblicazione dei risultati, indirizzo sito web di riferimento), risultati messi a disposizione gratuitamente su Internet per almeno 5 anni, contributi concessi direttamente ad Organismi od Enti di ricerca e “non connessi a ricerca a favore di imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti”): contributo fino a 100% per spese fino a 7.500.000 € per personale (ricercatori e tecnici) adibito a ricerca; strumenti e attrezzature utilizzate per periodo di ricerca (Se attrezzature non utilizzate per tutto il ciclo di loro vita, ammessi solo costi di ammortamento corrispondenti a durata progetto di ricerca); costi ammortamento di fabbricati nella misura e durata in cui utilizzati per ricerca (nel caso di terreni ammissibili costi di cessione a condizioni di mercato o spese di capitale sostenute); costi di ricerca contrattuale, consulenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne; costi servizi di consulenza ed equivalenti usati solo a fini di ricerca; spese supplementari imputabili a ricerca; costi di esercizio incluse (costo materiali, forniture, prodotti per attività di ricerca)

Aiuto concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che regime aiuti approvato da Commissione e presentata domanda di accesso ad agevolazioni

Agevolazioni concesse sotto forma di contributo in conto capitale o finanziamento agevolato, tenendo conto di localizzazione, tipologia di interventi, dimensione di impresa ed in particolare per:

  1. investimenti in aziende agricole connessi a produzione primaria concesso finanziamento agevolato fino a 100% o contributo in conto capitale fino a 50% investimenti ammissibili in Regioni meno sviluppate e Regioni con prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore a 75% media UE-25 (40% nelle altre Regioni)
  2. investimenti di cui proposti da grande impresa: forma ed intensità di aiuto subordinata a verifica di effetto incentivante
  3. spesa per partecipazione dei produttori agricoli a regimi di qualità, misure promozionali a favore di prodotti agricoli, ricerca e sviluppo del settore agricolo: contributo in conto capitale fino a 50% spese sostenute o finanziamento agevolato fino a 100%

Ammontare minimo di mezzi apportati da beneficiario a copertura costi del progetto non inferiore a 25% (compreso finanziamento ordinario)

Ammontare complessivo di contributo agevolato, compresi quelli in “de minimis”, in relazione a stessi costi ammissibili, in tutto od in parte, coincidenti, purché non superata intensità di aiuto stabilita

IVA non ammissibile, salvo caso non sia recuperabile

Sanzioni:

MIPAAF procede alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, con contestuale comunicazione della decisione a Banca, Regione ed interessato, in caso di:

a)mancata, incompleta, inesatta dichiarazione dei dati richiesti;

b)beni oggetto di altre agevolazioni pubbliche che comportano superamento intensità di aiuto fissato. Revoca parziale se beneficiario segnala ulteriori contributi percepiti e dichiara di voler mantenere le altre agevolazioni;

c)beni distolti da uso previsto, anche a seguito cessione attività ad altro imprenditore prima di 5 anni da data completamento investimento. Revoca parziale limitata al bene distratto ed in proporzione al mancato utilizzo del bene in rapporto ai 5 anni di obbligo, purché beneficiario comunichi tale situazione a A.A.F e banca autorizzata. Se distrazione rilevata durante collaudo senza preventiva comunicazione del beneficiario, revoca per bene incriminato è parziale, commisurata ad intera spesa di bene distratto indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Se distrazione del bene “costituisce variazione sostanziale del progetto determinando mancato raggiungimento di obiettivi prefissati”, revoca riguarda intero importo concesso;

d)non rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti obblighi previsti in materia di lavoro, previdenza, assistenza o contratti collettivi nazionali di lavoro. A.A.F. concede termine di non oltre 60 giorni per consentire a beneficiario di regolarizzare la propria posizione, trascorso il quale si procede a revoca totale delle agevolazioni;

e)beneficiario non maturato entro 18 mesi da sottoscrizione contratto di filiera/distretto (salvo richiesta di proroga inviata almeno 4 mesi prima di scadenzaa A.A.F. e banca autorizzata, che invia a Ministero proprio parere) condizioni previste per erogazione stato di avanzamento di 1° quota di contributo;

f)investimenti materiali ed immateriali non realizzati entro 4 anni da sottoscrizione contratto(salvo richiesta di proroga inviata almeno 4 mesi prima di scadenzaa A.A.F. e banca autorizzata, che invia a Ministero proprio parere). Revoca è parziale e riguarda spese effettuate dopo scadenza, compresa proroga, fatto salvo verifica del raggiungimento obiettivi e completamento del progetto;

g)gravemente violate specifiche norme di settore anche di carattere comunitario;

h)contratto di finanziamento non stipulato nei termini (salvo richiesta di proroga inviata almeno 4 mesi prima di scadenza a A.A.F. e banca autorizzata, che invia a Ministero proprio parere);

i)contratto di finanziamento risolto per inadempimento degli obblighi in questo previsti od estinto anticipatamente prima di erogazione saldo del contributo;

j)dichiarato fallimento di beneficiario o apertura nei suoi confronti di procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione attività. Revoca totale o parziale in relazione al momento in cui interviene dichiarazione di fallimento o apertura di altra procedura concorsuale

k)qualsiasi altra causa indicata da Provvedimenti pubblici

Nelle ipotesi di cui alle lettere d), f), g) la revoca è totale

Revoca totale comporta obbligo di restituire contributo in conto capitale ricevuto e versare un importo pari ad agevolazione ricevuta in termini di interessi agevolati maggiorato di un interesse pari a quello ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

Revoca parziale determina riliquidazione del contributo con recupero delle maggiori quote versate, anche mediante detrazione da successive erogazioni, comunque sempre maggiorate di tasso di interesse pari a TUR. In caso di revoca parziale con rideterminazione del tasso di finanziamento agevolato, qualora non interamente erogato, successive erogazioni effettuate solo dopo aver raggiunto importo ridotto definito da Ministero; se invece già erogata somma superiore a quella calcolata, restituzione delle maggiori somme concesse “a semplice richiesta di banca finanziatrice, maggiorate di importo del differenziale interessi” a sua volta maggiorato di tasso di interessi pari a TUR

Revoca totale o parziale di agevolazioni comunicata a Ministero, Banca, Regione, al fine di recupero quote del contributo agevolato o in conto capitale

Risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi previsti o per estinzione anticipata mutuo, intervenuta dopo erogazione del saldo del contributo in conto capitale comporta revoca agevolazioni in conto interessi a decorrere da risoluzione.

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