CONTROLLI E SANZIONI PRODUZIONE BIOLOGICA

CONTROLLI E SANZIONI PRODUZIONE BIOLOGICA (Reg. 834/07, 889/08, 466/20, 977/20; D. Lgs. 20/18;  D.M. 13/1/11, 16/12/13; L.R. 76/97) (agreco06)

Soggetti interessati:

Autorità competente (AC) che per Italia è Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale di Tutela di Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Regione, operatori del settore agricolo ed agroalimentare, Organismi che intendono svolgere controlli su “produzione agricola, preparazione ed importazione di prodotti ottenuti secondo metodo dell’agricoltura biologica” (OdC)

Iter procedurale:

A seguito delle restrizioni negli spostamenti dovuti a COVID19, Commissione UE ha adottato:

–          Reg. 466/20 in cui si prevedono misure temporanee per contenere rischi sanitari diffusi per uomo, piante, benessere animale a seguito di “gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri dovuti a COVID19”, quali:

a)possibilità per 1 o più persone fisiche autorizzate da AC, tenendo conto di “loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica”, di eseguire controlli ufficiali sul biologico, purché: seguendo le istruzioni fornite da stessa AC; agendo in modo imparziale; non presentando conflitto di interessi

b)possibilità di eseguire controlli ufficiali su copia elettronica di certificati ed attestati ufficiali rilasciati, purché persona responsabile di invio di tali attestati/certificati presenti ad AC originale dell’attestato/certificato non appena possibile. Nell’eseguire tale tipo di controllo AC tiene conto del rischio di non conformità di animali e merci in questione e dei risultati di precedenti controlli eseguiti presso gli operatori

c)possibilità di eseguire: analisi, prove, diagnosi presso qualsiasi laboratorio designato da AC su base temporanea; riunioni ed incontri con operatori previsti dai metodi di controlli ufficiali con tecniche di comunicazione a distanza

Stati membri informano Commissione UE ed altri Stati membri delle misure temporanee adottate “per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali”

–          Reg. 977/20 in cui si prevede la concessione di deroghe fino al 1/2/2021 (termine così modificato da Reg. 1667/20) riguardanti:

a)per operatori biologici a basso rischio determinati in base a valutazioni di AC, possibilità di sostituire ispezioni fisiche per rinnovo dei documenti giustificativi di questi con controlli documentali (anche attuati con mezzi di comunicazione a distanza);

b)per operatori biologici non rientranti nella precedente casistica o aderenti per la prima volta al biologico, possibilità di eseguire controlli “non appena le attività di controllo e certificazione nello Stato membro potranno riprendere”, fermo restando che fino a tale data controlli documentali, prescritti per il rinnovo del documento di operatore biologico, possono essere attuati a distanza;

c)numero di campioni che OdC deve prelevare ed analizzare ogni anno riguarda almeno il 2% degli operatori oggetto di controllo;

d)possibilità di inviare risposta alla notifica relativa a prodotti non conformi entro 60 giorni da data della notifica originaria;

e)possibilità di eseguire ulteriori visite di controllo a campione su 5% degli operatori in base alla categoria di rischio in cui inseriti;

f)esecuzione di ispezioni senza preavviso su almeno il 5% degli operatori;

g)possibilità di sostituire ispezione annuale di OdC con un audit annuale di vigilanza “attuato con mezzi di comunicazione a distanza se misure antiCOVID19 impediscono di eseguire ispezioni in loco;

h)vidimazione da parte di AC del certificato di ispezione rilasciato da OdC (obbligato ad inserire tutte le informazioni necessarie a convalidare casella 18 del sistema TRACES, che deve essere completato dal primo destinarlo). In deroga al momento della verifica di una partita, AC vidima il certificato di ispezione, convalidando così la casella 20 del sistema TRACES

MIPAAF con D.M. 13/1/2011 ha definito le modalità di controllo delle “contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica in tutte le fasi del processo, nonché nei prodotti vivi non trasformati e prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi ed alimenti”. In merito ai prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica sono fissati da Reg. CE 396/05 limiti massimi di residui (LMR) previsti. Presenze (anche minime) di prodotti fitosanitari non presenti in Allegato II del Reg. 889/08 pubblicato su G.U.CE 250/08, ma utilizzati nell’agricoltura convenzionale, comporta l’esecuzione di indagine da parte Organismo di controllo (OdC) per “valutare causa volontaria od accidentale della contaminazione”. In tal caso occorre tener conto di determinati limiti residuali (Limite fissato in 0,01 mg/kg.) oltre i quali il lotto di prodotto contaminato non può mai essere commercializzato come biologico, “esclusi casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche”, mentre al di sotto di tali limiti occorre “accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui”.

Nel caso di prodotti trasformati o composti, la soglia minima viene applicata, tenendo conto delle “variazioni del tenore dei residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela”. Se alimenti sono composti solo da prodotti biologici occorre tenere presente LMR “relativi alla frazione di prodotti non biologici”. Laboratori di OdC, se rilevata la presenza di residui antiparassitari al di sotto della soglia fissata, esprimono un giudizio di regolarità del campione, altrimenti segnalano anomalia ad OdC per accertare le cause della contaminazione presso l’operatore coinvolto

Definite con D.Lgs. 20 del 23/2/2018 le disposizioni per “armonizzare, razionalizzare, regolare il sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica”. Il D.Lgs. 20/18 stabilisce in particolare ad:

Art. 3 MIPAAF è l’Autorità competente per organizzare i controlli ufficiali sulla produzione biologica, fermo restando le competenze di: Ministero della Salute in materia di controlli sanitari; Agenzia delle dogane per immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati; Regioni per “svolgimento delle attività tecnico scientifiche ed amministrative in materia di produzione agroalimentare ed acquacoltura con metodo biologico”; Carabinieri in materia di frodi alimentari

MIPAAF può delegare propri compiti ad 1 o più Organismi di controllo (OdC) autorizzati dallo stesso Ministero

MIPAAF (avvalendosi di ICQRF) e Regioni (per territorio di competenza) sono responsabili dell’attività di vigilanza su OdC, al fine di accertarne: mantenimento dei requisiti prescritti; efficacia ed efficienza delle procedure di controllo adottate; imparzialità e comportamento non discriminatorio nei confronti di accesso degli operatori al sistema; corretta applicazione delle disposizioni prescritte in sede di autorizzazione

Al fine di razionalizzare e rendere più efficaci i controlli, Ministero e Regioni assicurano il “coordinamento e la cooperazione delle suddette attività, mediante sottoscrizione di accordi di intesa, che prevedono procedure di condivisione delle informazioni“ (utilizzo banca dati di MIPAAF)

Art. 4 Enti accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012 inviano a MIPAAF entro 21/4/2018 domanda di autorizzazione (Modello reperibile sul sito ministeriale), allo svolgimento dei compiti di OdC per la produzione biologica, specificando:

a)procedura di controllo standard che si intende applicare, comprendente:

  • frequenza e tipologia delle visite ispettive da attuare ogni anno, tenendo conto di un’analisi dei rischi basata su: risultati di precedenti controlli; tipologia di operatore; quantità del prodotto interessato; rischio di scambio di prodotti biologici con convenzionali;
  • numero di visite da eseguire ogni anno, fissato tenendo conto di: esecuzione di almeno 1 visita/anno presso ogni operatore; visite a campione eseguite su almeno 10% degli operatori assoggettati; esecuzione di almeno 10% delle visite ispettive senza preavviso; prelievo di campioni di prodotto da analizzare presso almeno il 5% degli operatori assoggettati;
  • verifica della validità e completezza del sistema di autocontrollo adottato dall’operatore;
  • periodo di esecuzione delle ispezioni (individuato in base all’attività dell’operatore e alle colture in atto);
  • durata minima della visita ispettiva variabile per tipologia di attività e di visita (ingresso nel sistema, sorveglianza, a campione, senza preavviso);
  • numero massimo delle visite ispettive eseguibili ogni giorno;
  • principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotti da analizzare;
  • criteri di avvicendamento del personale ispettivo;
  • linee guida da adottare per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme UE, nazionali, regionali sul biologico;

b)misure di controllo e di precauzione che OdC intende imporre agli operatori sottoposti a controllo;

c)impegno di OdC ad applicare, in caso vengano accertate irregolarità, infrazioni, inosservanze, le misure di cui al successivo  5;

d)tariffario da applicare agli operatori per le ispezioni

Autorizzazione rilasciata da MIPAAF entro 30 giorni dall’invio della richiesta (acquista efficacia a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero), previa verifica, oltre alla completezza della domanda inviata, dal possesso dei seguenti requisiti (da mantenere per intera durata dell’autorizzazione)

a)idoneità morale, imparzialità, assenza di conflitti di interesse da parte dei rappresentanti, amministratori, controllori di OdC. Accertare in particolare:

  • esistenza di tariffe congrue a carico di operatori per le ispezioni e loro pubblicità
  • assenza da parte di OdC di attività di consulenza nel settore biologico a favore degli operatori assoggettati
  • che rappresentanti, amministratori e personale ispettivo di OdC risulti:

1)       immune da condanne definitive o da procedimenti penali in corso per delitti non colposi (Reclusione da 2 a 5 anni), o da condanne che comportano interdizione dai pubblici uffici per almeno 3 anni, o da condanne per frode in commercio (in particolare di sostanze alimentari) o truffa

2)       non destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà per infiltrazione mafiosa

3)       non aver commesso violazioni gravi in merito al pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4)       non dichiarato fallito, né avente procedure concorsuali in corso

  • personale dipendente e collaboratori esterni liberi da qualsiasi conflitto di interessi nei confronti degli operatori assoggettati a controllo
  • esistenza di procedure di rotazione degli ispettori impostate sui seguenti criteri:

1)       operatore non può essere controllato da uno stesso ispettore per più di 3 volte consecutive

2)       stesso ispettore ritorna a controllare l’operatore dopo almeno 2 anni di sospensione

  • presenza di un numero dispari di componenti negli Organi collegiali chiamati a deliberare in merito a:

1)       documento giustificativo, certificato di conformità, provvedimenti sanzionatori da applicare in caso vengano rilevate irregolarità o infrazioni;

2)       reclami e ricorsi

  • assenza di stessi componenti negli Organi collegiali di altri OdC
  • indipendenza da OdC dell’Organo collegiale dei ricorsi, i cui componenti (liberi professionisti del settore agroalimentare, avvocati, commercialisti) si pronunciano in forma di “lodo arbitrale”
  • distinzione, nella struttura organizzativa di OdC, del personale  che ricopre ruoli di valutazione, riesame e decisione
  • amministratori, componenti degli Organi collegiali, personale dipendente o esterno non configurabili come operatori e/o proprietari e/o soci di operatori assoggettati al controllo di OdC
  • mantenimento da parte degli ispettori della riservatezza riguardo alle informazioni acquisite durante l’attività di controllo
  • assenza nel personale (dipendente o esterno), impegnato nella valutazione e riesame, di rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo di OdC, né direttamente, né tramite studi professionali e/o Associazioni di cui questi sono soci collaboratori
  • non esecuzione da parte del personale ispettivo o di valutazione di attività di formazione a favore degli operatori assoggettati al controllo di OdC

b)adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali di OdC rispetto ai compiti affidati. Accertare in particolare:

  • possesso di strutture adeguate (in termini di sede e dotazioni tecniche informatiche) nella Regione per effettuare l’attività di controllo su almeno 100 operatori biologici
  • esistenza di un referente regionale

c)adeguatezza, capacità, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate. Accertare in particolare:

  • presenza di un organigramma (con eventuali criteri di suo adeguamento in caso di aumento dell’attività), in cui evidenziato il personale tecnico ed amministrativo (dipendente o esterno, a tempo pieno e/o parziale) a disposizione di OdC
  • presenza di procedure di: monitoraggio delle risorse umane; qualificazione, formazione e valutazione del personale
  • esistenza di almeno 1 ispettore, 1 responsabile della valutazione degli ispettori, componenti degli organi collegiali, in possesso di requisiti professionali adeguati ai compiti di OdC
  • per personale responsabile della qualità, coordinamento, monitoraggio, e per referente regionale, nonché per componenti Organi collegiali: partecipazione a corso su sistemi di qualità (40 ore), corso su funzionamento di OdC (10 ore), corso su normativa di settore (10 ore) e ad almeno 3 visite di addestramento per singola attività; possesso di almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore agroalimentare e di laurea o diploma di scuola secondaria di II livello attinente alle attività oggetto di controllo
  • per personale inerente ad organo collegiale dei ricorsi/reclami (debbono essere professionisti del settore agroalimentare, avvocati, commercialisti): possesso di almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore della certificazione agroalimentare
  • per personale ispettivo: partecipazione a corso su sistemi di qualità (40 ore), corso su funzionamento di OdC (10 ore), corso su normativa di settore (10 ore) e ad almeno 5 visite di addestramento per singola attività; possesso di almeno 1 anno di esperienza professionale nel settore agroalimentare e di laurea o diploma di scuola secondaria di II livello attinente alle attività oggetto di controllo
  • per altro personale impiegato nell’attività di valutazione e riesame: partecipazione a corso su funzionamento di OdC (10 ore), corso su normativa di settore (10 ore) e ad almeno 3 visite di addestramento per singola attività; possesso di almeno 6 mesi di esperienza professionale nel settore agroalimentare

d)assenza di partecipazioni qualificate, dirette od indirette, in OdC (cioè detenuto un numero di quote/azioni inferiore a 50% del capitale sociale) da parte di operatori o loro Associazioni. Escluse da tale requisito le Associazioni aventi carattere consortile, prive di fini di lucro

Nell’autorizzazione, avente validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta di OdC, da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza) sono specificati compiti affidati ad OdC e loro modalità di esecuzione. MIPAAF cura la tenuta e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Elenco di OdC autorizzati Con D.M. 5/12/2006 e 20/2/07 sono stati riconosciuti seguenti OdC: BIOAGRICERT srl Casalecchio di Reno (BO) via dei Macabraccia 8; BIOS srl Marostica (VI) via Montebello 6; CCPB (Consorzio per il controllo dei prodotti biologici) Bologna viale Masini 36; Istituto Nord Ovest qualità soc. coop. Molretta (CN) Piazza Carlo Alberto Grosso 82; Dipartimento di qualità agroalimentare srl Roma Via A. Bosio 4; CODEX srl Scordia (CT) via Don Milani 4; ICEA (Istituto per certificazione etica ed ambientale) Bologna via G. Brugnoli 15; ABCERT srl Tellano (BZ) via Enzenberg 38; SIDEL CAB spa Villanovaa di Castenaso (BO) via Isonzo 13; Suolo e salute – Fano via Borsellino 12/b; Ecogruppo Italia srl Catania via P. Mascagni 79

Rappresentanti ed amministratori di OdC, nonché loro personale ispettivo non debbono fornire agli operatori controllati beni e servizi diversi da quelli inerenti alle attività di controllo del biologico

Il personale di OdC durante il controllo riveste la funzione di pubblico ufficiale

Art. 5 OdC svolgono propria attività in base ad un programma annuale di controllo comunicato entro il 31 Gennaio (e ad ogni variazione superiore al 10% del numero degli operatori controllati) a MIPAAF, contenente

a)numero degli operatori per singola attività assoggettati a OdC al 31 Dicembre precedente

b)numero totale delle visite ispettive da eseguire nell’anno, evidenziando quelle annunciate, senza preavviso, a campione/supplementari

c)numero e tipologia dei campioni da prelevare ed analizzare

d)tabella riepilogativa dove riportare, per ogni tipologia di attività svolta e per ogni mese, il numero di visite da eseguire e di campioni da prelevare, nonché il personale ispettivo impiegato

OdC esegue ispezioni, al fine di accertare eventuali “non conformità” riguardanti la qualifica di prodotto biologico, adottando misure idonee alla tutela del consumatore. Se l’ispezione ha dato esito favorevole viene emesso il certificato di conformità (in cui riportare: nominativo dell’operatore; gamma di prodotti controllati; periodo di validità del certificato), mentre se accertate:

–          infrazioni (cioè “inadempienze di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione, o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, o della gestione della documentazione, o del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei prodotti,  o di affidabilità di operatore”) vengono applicate seguenti sanzioni:

1)       sospensione della certificazione per 1 o più attività e per un periodo concordato con l’Autorità competente, con conseguente divieto di commercializzare in tale periodo i prodotti come biologici (compresa “soppressione delle indicazioni “biologico” nei prodotti già immessi sul mercato”)

2)       esclusione dell’operatore dal sistema di controllo, con conseguente: ritiro del certificato di conformità; sua cancellazione dall’Elenco degli operatori biologici; soppressione delle indicazioni “biologico” dai prodotti non conformi già immessi sul mercato

–          irregolarità (cioè “inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto, ma non la conformità del processo di produzione, o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, o della gestione della documentazione, né producono effetti prolungati nel tempo, né determinano variazioni sostanziali della forma giuridica di impresa”) vengono applicate, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, seguenti sanzioni: soppressione delle indicazioni “biologico” (“in proporzione all’importanza del requisito violato, natura e circostanze particolari di attività irregolari”) dalle etichette e pubblicità di intera partita o di intero ciclo di produzione in cui rilevate le suddette irregolarità

–          inosservanze (cioè “inadempienze di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione, o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, o della gestione della documentazione, né determinare variazioni della forma giuridica di operatore, o della conformità del prodotto, o dell’affidabilità dell’operatore”) viene applicata una diffida scritta, “contenente l’invito a correggere l’inosservanza in tempi definiti e predisporre azioni correttive, affinché l’evento non si ripeta”. Se l’operatore non adempie, OdC rimanda diffida, definendo un nuovo termine con “avvertenza che, in caso di omesso adempimento, verrà applicata la soppressione delle indicazioni “biologico”

MIPAAF individua con decreto le modalità attuative da parte di OdC delle comunicazioni inerenti alle infrazioni, irregolarità, inosservanze ed alle conseguenti sanzioni applicate

OdC garantisce la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico nel rispetto delle normative UE e nazionali. A tal fine MIPAAF con specifico decreto istituisce una banca dati pubblica, a cui gli operatori biologici debbono fornire dati, nonché definisce i parametri da tenere in considerazione per individuare le transazioni ad alto rischio di frode

Art. 6 OdC nell’attività di controllo deve:

1)       comunicare a MIPAAF e alle Autorità competenti i risultati dei controlli eseguiti

2)       consentire a MIPAAF ed alle Autorità competenti accesso ai propri uffici, fornendo loro ogni informazione utile per il controllo

3)       adottare, in caso di irregolarità o di infrazione rilevata, misure corrispondenti a carico degli operatori, “anche se receduti o esclusi dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o esclusione”

4)       comunicare subito a MIPAAF e all’Autorità competenti le eventuali infrazioni, irregolarità, inosservanze rilevate nei controlli con le relative misure applicate

5)       rifiutare la notifica di cambio di OdC, se a carico dell’operatore sono state prese misure a seguito di irregolarità o infrazioni o inosservanze non risolte

6)       trasferire il fascicolo di controllo ad OdC subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione

7)       rifiutare la notifica di assoggettamento all’operatore escluso prima di 2 anni dall’adozione del provvedimento di esclusione dal sistema (salvo quella per morosità)

8)       rilasciare, entro 90 giorni dalla notifica, il documento giustificativo e il certificato di conformità

9)       applicare il tariffario definito

10)    conservare il fascicolo di controllo per almeno 5 anni dopo l’esclusione o il recesso dell’operatore

11)    redigere ed approvare l’elenco dei prodotti certificati per ogni operatore

12)    adempiere alle richieste ed alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti nell’esercizio dell’attività di controllo

13)    comunicare entro 15 giorni dalla loro deliberazione a MIPAAF le modifiche normative ed organizzative intervenute in OdC dopo l’autorizzazione

14)    utilizzare i laboratori di analisi indicati da MIPAAF

15)    inviare entro 31 Gennaio il programma annuale di controllo a MIPAAF, nonché le eventuali variazioni intervenute al riguardo

16)    inviare entro 31 Marzo a MIPAAF e alle Autorità competenti una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente

17)    inviare a MIPAAF e alle Autorità competenti dati statistici annuali sulla produzione biologica

18)    aggiornare la banca dati relativamente alle transazioni commerciali di propria competenza

Obblighi di comunicazione a carico di OdC si ritengono assolti tramite l’inserimento delle relative informazioni in SIAN, nonché nella banca dati

Art. 9 Operatori, prima di immettere sul mercato il prodotto come “biologico” o “in conversione al biologico”, debbono:

1)       notificare inizio della loro attività

2)       assoggettare l’impresa al sistema di controllo di un OdC autorizzato

3)       redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione dell’attività (nel suo complesso), il sito e le sue unità produttive, nonché le misure adottate per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e di prevenzione dei rischi di contaminazione

4)       eseguire le misure imposte da OdC anche per fatti antecedenti ad eventuale recesso od esclusione di operatore

5)       informare gli acquirenti circa l’avvenuta soppressione delle indicazioni “biologico” dal prodotto immesso in commercio

6)       non presentare una nuova domanda di notifica prima di 2 anni dall’eventuale esclusione, salvo che ciò non sia dovuto a morosità

7)       annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e commercializzazione dei prodotti biologici o in conversione su appositi registri o in registri già presenti in azienda, purché: riportate in questi le informazioni previste dalla normativa UE e nazionale sul biologico; tali registri vengono messi a disposizione di OdC ed Autorità competenti

8)       adottare un sistema che garantisca la tracciablità e rintracciabilità del prodotto biologico in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione

9)       comunicare preventivamente a OdC la tipologia della contabilità e tracciabilità utilizzata

10)    comunicare periodicamente ad OdC la natura e quantità del prodotto biologico o in conversione immesso sul mercato

11)    comunicare subito a OdC eventuali reclami ricevuti dai clienti ed esito dei controlli svolti dalle Autorità competenti in caso di contestazione di non conformità del prodotto

Art. 14 OdC autorizzati alla data del 22/3/2018 continuano ad operare fino al 22/3/2019, purché presentano richiesta di autorizzazione al controllo entro 6 mesi da tale scadenza

Con D.M. 16/12/2013 si impone agli Organismi autorizzati ad eseguire controlli su operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da Paese Terzo prodotti biologici di trasmettere alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore Ufficio VICO I del MIPAAF le modifiche intervenute nella propria struttura e/o documentazione di sistema entro 15 giorni dall’approvazione di tali modifiche, che si esprime entro 60 giorni successivi

MIPAAF ed OdC non possono, “per motivi concernenti il metodo di produzione ed etichettatura”, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da altre Autorità o OdC di altro Stato membro se tali prodotti risultano conformi alle prescrizioni UE.

Stato membro che rileva irregolarità nel prodotto proveniente da un altro Stato membro ne informa questo, OdC che ha certificato o autorizzato l’esportazione del prodotto, altri Stati membri, Commissione Europea. Stato membro che riceve una notifica di non conformità o che ha rilasciato l’autorizzazione all’esportazione del prodotto irregolare deve indagare su tale infrazione e prendere provvedimenti adeguati informando poi dei risultati conseguiti gli altri Stati membri e la Commissione entro 30 giorni dalla notifica (Stato membro se non soddisfatto può chiedere informazioni supplementari)

Stato membro mette a disposizione del pubblico (compresa pubblicazione su internet) documenti aggiornati di ogni operatore biologico

Sanzioni:

D.Lgs. 20/18 definisce anche le sanzioni amministrative e pecuniarie da applicare in caso di irregolarità ed in particolare ad.

Art. 7 in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui ad Art. 6, MIPAAF, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, sospende l’autorizzazione di OdC da 3 a 9 mesi (in relazione alla gravità di inadempimento) a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento. Durante tale periodo, OdC non può acquisire nuovi operatori ed esegue le visite di sorveglianza e di rinnovo della certificazione sotto il controllo di MIPAAF, mentre dopo tale periodo deve dimostrare di avere risolto le criticità rilevate dal MIPAAF stesso

Autorizzazione viene revocata (con effetto a partire dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento e sua pubblicazione nel sito ufficiale di MIPAAF) in modo da consentire agli operatori assoggettati di scegliere un altro OdC, in caso di:

1)       mancato espletamento o gravi inadempienze rilevate nell’attività di controllo e certificazione

2)       mancato espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione

3)       perdita dei requisiti di cui ad Art. 4

4)       inadempimento alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in sede di controllo

5)       emanazione a carico di OdC di 3 provvedimenti di sospensione o al raggiungimento da parte di OdC di un periodo cumulativo di sospensione superiore a 9 mesi nei 5 anni di vigenza dell’autorizzazione

6)       mancato rispetto del Reg. CE 834/07

I provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione sono presi “nel rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione dell’organismo”

In caso di revoca, OdC non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima di 3 anni dalla data di pubblicazione della revoca sul sito ministeriale, comunque non prima di aver dimostrato il recupero dei requisiti prescritti

Regioni possono proporre al MIPAAF la revoca o la sospensione dell’autorizzazione a seguito dei controlli eseguiti

Soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione in OdC oggetto di revoca “o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale” non possono esercitare tali funzioni in altri OdC, o prestare servizi di consulenza per almeno 3 anni

Art. 8 salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione da 10.000 a 30.000 € ad OdC ed a chiunque ne riveste le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione qualora:

1)       venga impedito l’accesso agli uffici ed ai documenti alle Autorità competenti del controllo, o omette di fornire e informazioni e l’assistenza necessaria per la verifica

2)       impiega personale privo dei requisiti minimi previsti da Art. 4 o a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo di OdC

3)       omette di eseguire analisi del rischio nell’attività di controllo e nel campionamento

4)       accetta di assoggettare un operatore prima che siano trascorsi 2 anni dall’emanazione del provvedimento di esclusione (salvo esclusione per morosità)

5)       omette di verificare se gli operatori, a seguito di provvedimenti di sospensione o soppressione, hanno attuato le azioni correttive prescritte

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione da 6.000 a 12.000 € nei confronti di rappresentanti, amministratori, direttori di OdC, o di una sua unità organizzativa autonoma, qualora:

1)       omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata prescritta

2)       trasferisce i fascicoli di controllo ad un OdC subentrante oltre il termine fissato

3)       invia il programma annuale di controllo a MIPAAF e all’Autorità competente oltre il termine fissato

4)       omette di adottare iniziative di aggiornamento del personale in merito alle modifiche della normativa e degli elementi di rischio che qualificano il prodotto come “biologico”

5)       non applica i criteri di rotazione del personale ispettivo

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione da 2.000 a 6.000 € nei confronti di rappresentanti, amministratori, direttori di OdC, o di sua unità organizzativa autonoma, qualora:

1)       omette di aggiornare i fascicoli di controllo

2)       adotta un sistema di documentazione dell’attività di controllo tale da ostacolarne la rintracciabilità

3)       omette di controllare la regolare conservazione presso l’operatore dei documenti e certificati rilasciati

4)       rilascia il documento giustificativo e, su richiesta dell’operatore, il certificato di conformità oltre il termine fissato

5)       applica un tariffario difforme da quello riportato nella domanda di autorizzazione

6)       omette di comunicare a MIPAAF le modifiche giuridiche ed organizzative intervenute dopo l’autorizzazione nel termine fissato

7)       invia una relazione sull’attività di controllo attuata nell’anno precedente oltre il termine fissato

Art. 10 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nella confezione od imballaggio o nei marchi commerciali, o nelle informazioni ai consumatori (anche tramite internet), o in documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore in merito alla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della normativa UE sul biologico: sanzione da 7.000 a 18.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nella etichettatura, pubblicità, presentazione, documenti commerciali: sanzione da 1.000 a 3.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in modo non conferme alla normativa UE il logo comunitario della produzione biologica nella etichettatura, pubblicità, presentazione di prodotti: sanzione da 600 a 1.800 €

Art. 11 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o recesso volontario, non attua, nei tempi previsti dalla vigente normativa UE e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce dal mercato o non comunica ai propri clienti la soppressione dei termini/indicazioni riferiti al metodo di produzione biologico: sanzione da 10.000 a 20.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche di OdC: sanzione da 6.000 a 18.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque venga applicato da parte di OdC un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica (con esclusione di sospensione per morosità): sanzione da 6.000 a 18.000 € (sanzione elevata da 10.000 a 30.000 € in caso di un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico)

Entità aiuto:

D.Lgs. 20/18 ad art. 23 stabilisce che il versamento delle somme dovute per sanzioni pecuniarie avviene presso la Tesoreria dello Stato su un apposito capitolo di entrata del bilancio per essere riassegnato, in misura pari al 50%, al miglioramento della efficienza ed efficacia delle attività di controllo e vigilanza