CONTROLLI VINO

CONTROLLI VINO (Reg. 1308/13, 273/18)  (vino20)

Soggetti interessati:

Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC – CWS), Stati membri, Ispettorato centrale di tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), persone fisiche o giuridiche o Associazioni di tali persone coinvolte in qualunque modo nel settore vitivinicolo

Iter procedurale:

Commissione Europea con Reg. 273/18 ad articoli 36-45 ha individuato sistemi di controllo da parte di Stati membri per garantire una corretta applicazione delle norme concernenti: autorizzazioni degli impianti viticoli; schedario viticolo (verificare che ogni persona fisica o giuridica fornisca dati corrispondenti tra la situazione strutturale reale e quella risultante dal fascicolo aziendale e nella dichiarazione produzione); documenti di accompagnamento e di certificazione della importazione/esportazione di vino; registro delle entrate ed uscite; dichiarazioni obbligatorie previste per il settore vitivinicolo; rispetto dei disciplinari di produzione per vini DOP/IGP

Tali controlli vengono svolti da Autorità competenti individuate dagli Stati membri nel cui territorio si attua la produzione, mentre i controlli su vini ed altri prodotti vitivinicoli provenienti da Paesi Terzi sono effettuati dallo Stato membro di entrata nella UE.

Se i controlli sono effettuati a campione (sulla base di analisi del rischio), il cui numero, natura e frequenza deve essere tale da risultare rappresentativo dell’intero territorio e del volume dei prodotti vitivinicoli ottenuti, commercializzati o detenuti. I controlli, di tipo amministrativo (anche incrociati con altre tipologie di controllo PAC/PSR) ed in loco, sono eseguiti senza preavviso (ammesso preavviso di non oltre 48 ore, purché “non venga compromessa la finalità del controllo”), a cui farà seguito una relazione di controllo, in cui riportare in dettaglio le verifiche effettuate.

Stato membro designa:

1)        Autorità competente che dispone di personale sufficiente dotato di idonea qualifica ed esperienza nell’esecuzione dei controlli (Per Italia è ICQRF)

2)        Organismo di contatto, responsabile di: mantenere i rapporti con la Commissione, gli Organismi di contatto degli altri Stati membri, i Paesi Terzi; ricevere e trasmettere le richieste di assistenza amministrativa. Organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere al suo omologo di altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni, che vengono conservati dall’Organismo richiedente per essere consegnati al laboratorio designato per gli esami

Stato membro prende provvedimenti per agevolare le funzioni di controllo da parte degli agenti di Autorità competente ed in particolare garantisce:

1)       la collaborazione di altri Organismi di controllo;

2)       libero accesso a: vigneti; impianti di vinificazione, stoccaggio e trasformazione dei prodotti vitivinicoli;  locali commerciali/depositi ed ai mezzi di trasporto di chiunque detiene a fini di vendita, o trasporta prodotti vitivinicoli o prodotti utilizzabili nel processo vitivinicolo;

3)       disponibilità di un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze/prodotti utilizzabili per la loro elaborazione;

4)       prelievo di campioni di prodotti vitivinicoli detenuti a fini di vendita, o commercializzati o trasportati, o di sostanze/prodotti utilizzabili per la loro elaborazione;

5)       consultazione dei dati contabili o di altri documenti utilizzabili, prelevandone copie ed estratti;

6)       adozione di idonee misure qualora si sospetti una infrazione grave alla normativa UE (in particolare manipolazione fraudolenta o rischi per la salute) relativamente alla elaborazione, detenzione, trasporto, designazione, presentazione, commercializzazione di prodotti vitivinicoli o di prodotti utilizzabili per la loro elaborazione;

7)       accesso ai dati contenuti sia nel sistema informatizzato, sia nei sistemi di informazioni sui movimenti dei prodotti vitivinicoli effettuati con documenti di accompagnamento

ICQRF può chiedere, ai fini del controllo, informazioni alla Autorità competente di un altro Stato membro direttamente o indirettamente interessato (che è tenuta a fornirle, anche mediante esecuzione di controlli diretti), informando nel contempo la Commissione UE qualora il prodotto oggetto di controllo proviene da un Paese Terzo e la sua commercializzazione può presentare un interesse specifico per determinati Stati membri. Autorità richiedente, di intesa con l’Autorità interpellata, può designare al riguardo agenti incaricati di:

1)       ottenere, presso i locali dell’Autorità interpellata, le informazioni necessarie al controllo (comprese le copie dei documenti di trasporto o gli estratti dei registri);

2)       assistere all’esecuzione dei controlli richiesti, previa informazione in tempo utile all’Autorità interpellata, i cui agenti rimangono comunque responsabili di questi;

3)       esibire un mandato scritto attestante la loro identità e qualifica;

4)       accedere (fatte salve le limitazioni che lo Stato membro dell’Autorità interpellata impone ai propri agenti) alle informazioni sui risultati dei controlli eseguiti dall’Autorità interpellata

I soggetti interessati debbono agevolare in ogni modo i controlli, sia facilitando le operazioni di prelievo dei campioni da parte degli agenti di ICQRF, sia fornendo loro tutte le informazioni richieste

Constatazioni effettuate dagli agenti di ICQRF possono essere invocate dalle Autorità di altri Stati membri, in quanto hanno stesso “valore delle conclusioni delle Autorità nazionali competenti”

Se Autorità competente:

1)        sospetta o viene a conoscenza che un prodotto vitivinicolo non è conforme alle disposizioni UE, o “è oggetto di azioni fraudolente, al fine di ottenerlo e commercializzarlo”, il suo Organismo di contatto informa subito l’Organismo di contatto dello Stato membro dove l’inosservanza rilevata riveste un interesse “tale da richiedere misure amministrative o azioni legali”

2)        accerta o sospetta che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori, ne informa subito l’Organismo di contatto che lo comunica (avvalendosi del sistema di informazione predisposto da UE) alla Commissione, all’Organismo di contatto di altri Stati membri, ad eventuali Paesi Terzi interessati

Ai fini della istituzione di una banca dati UE analitica dei dati isotopici (cioè ottenuti da analisi isotopica armonizzata dei componenti di etanolo ed acqua contenuti nei prodotti vitivinicoli), i laboratori designati dagli Stati membri prelevano campioni di uve fresche trasformabili in vino (Per Italia 400 campioni) da vigneti ubicati in zone di produzione ben definite, per quanto concerne suolo, posizione, modo di allevamento della vite, varietà di vitigni, età, pratiche colturali seguite. Nella selezione di tali campioni occorre tenere conto che ogni anno almeno il 25% dei prelievi debbono essere eseguiti sulle stesse particelle oggetto di prelievo negli anni precedenti. Campioni vengono analizzati (secondo metodi stabiliti dalla Commissione) presso laboratori designati dagli Stati membri, tra quelli che hanno partecipato alle prove relative ai metodi di analisi isotopica e presentato a ERC CWS la documentazione attestante la loro conformità ai criteri fissati da UE per i controlli di qualità e la convalida dei dati forniti. ERC CWS redige ed aggiorna ogni anno l’elenco dei laboratori di Stati membri incaricati di preparare campioni e procedere a misurazioni per banca dati.

A conclusione delle analisi, i laboratori redigono uno specifico bollettino di analisi e scheda segnaletica (Modello Allegato III pubblicato su G.U.CE 58/18) di cui copia sarà inviata ad ERC CWS. Stato membro assicura:

  1. a)conservazione dei dati contenuti nella banca dati
  2. b)conservazione di ogni campione per almeno 3 anni dal suo prelievo
  3. c)ricorso alla banca dati solo ai fini di: sorveglianza in merito alla corretta applicazione della normativa viticola UE e nazionale; scopi scientifici/statistici
  4. d)protezione dei suddetti dati contro frodi e manipolazioni
  5. e)accesso, senza ritardi o spese, degli interessati alla banca dati, affinché provvedano a rettificare eventuali dati inesatti

Comunicazioni delle Autorità competenti raccolte nella banca dati sono messe a disposizione dei laboratori designati richiedenti ed, “in casi debitamente motivati”, delle stesse Autorità competenti richiedenti al fine di garantire l’osservanza delle norme UE nel settore vitivinicolo.

ERC – CWS tiene aggiornata la banca dati analitica di dati isotopici in base ai dati forniti dai laboratori designati dagli Stati membri al fine di facilitare i controlli lungo tutta la fase della commercializzazione

Entità aiuto:

Spese relative al prelievo, trattamento e spedizione dei campioni, nonché agli esami analitici ed organolettici ai fini del controllo sono a carico  dell’Autorità richiedente e vengono calcolate secondo le tariffe vigenti nello Stato membro della loro esecuzione

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