CREDITO IMPOSTA PROFESSIONISTI

CREDITO IMPOSTA PROFESSIONISTI (Legge 244/07)  (ssa36)

Soggetti interessati:

Liberi professionisti che si aggregano in studi professionali associati o altra entità giuridica, anche in forma societaria (aggregazione di almeno 4 ma non oltre 10 professionisti. Nel caso di medici convenzionati con Servizio Sanitario Nazionale, limiti modificati con decreto Ministero della Salute), ai fini di “miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro”, purché tutti i liberi professionisti che si aggregano esercitano attività professionale solo all’interno della struttura risultante da aggregazione, ad esclusione di quelle “strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentale per esercizio di attività professionale”   

Iter procedurale:

Ministero Economia fissa con decreto modalità di attuazione del credito fiscale, compresa procedura di controllo e monitoraggio, nonché di revoca, totale o parziale, del credito di imposta.

Beneficiario deve indicare credito di imposta nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a titolo compensativo

Sanzioni:

Qualora nei 3 anni successivi ad aggregazione numero di professionisti associati si riduce in modo significativo rispetto a quello esistente al momento aggregazione: revoca totale o parziale del credito di imposta + applicazione di sanzione

Entità aiuto:

Attribuito credito di imposta per aggregazione di professionisti realizzata nel periodo 1/1/2008 – 31/10/2010 pari a 15% dei costi sostenuti “a partire da data in cui operazione di aggregazione è stata effettuata e nei successivi 12 mesi” per:

a)       acquisizione, anche in forma di leasing, di:

–          beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine di ufficio, impianti ed attrezzature varie;

–          programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;

b)       ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati, “che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”