CREDITO PMI TURISMO

CREDITO PMI TURISMO (Legge 106/14, 232/16; D.M. 12/2/15, 07/05/15) (turism10)

Soggetti interessati:

Esercizio ricettivo singolo, comprendente:

  1. struttura alberghiera, intesa come struttura aperta al pubblico con servizi centralizzati che fornisce alloggio (eventualmente vitto ed altri servizi accessori) in almeno 7 camere, situate in 1 o più edifici. Rientrano in tale tipologia: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiero, alberghi diffusi, condhotel, marina resort
  2. strutture extralberghiere (quali: affittacamere, ostelli per gioventù, case ed appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani)

Esercizio ricettivo aggregato, con o senza servizi extra ricettivi, da intendersi come aggregazione (Consorzio, rete di imprese, ATI) di singoli esercizi ricettivi  con quanti forniscono servizi accessori a ricettività (quali: ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, accoglienza turistica)

Agenzie di viaggio e tour operator

Ministero Beni Attività Culturali e Turismo (MIBACT), Ministero Economia e Finanze (MEF)

 

Iter procedurale:

Nel periodo 1 Gennaio – 28 Febbraio anno successivo ad esecuzione di spese, impresa turistica interessata invia, tramite PEC, domanda di credito imposta a MIBACT, secondo modalità da questo definite, evidenziando:

  1. costo complessivo  di interventi ed ammontare totale delle spese sostenute;
  2. credito di imposta spettante

Allegare a domanda:

  1. dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa ad altri aiuti in regime “de minimis” eventualmente beneficiati in esercizio in corso;
  2. dichiarazione di imprenditore attestante elenco di interventi eseguiti;
  3. attestazione di effettivo sostenimento della spesa rilasciato da Presidente Collegio Sindacale o da professionista iscritto ad Albo dei commercialisti, o da responsabile di Centro Assistenza Fiscale (CAF).

MIBACT verifica rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, nonché dei limiti delle risorse disponibili, ed entro 60 giorni successivi comunica ad interessato riconoscimento/diniego del credito di imposta, con relativo importo concesso (risorse assegnate secondo ordine cronologico di invio domanda). A tal fine Ministero invia ad Agenzia delle Entrate elenco delle imprese ammesse a fruire di agevolazioni ed importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.

Entro 60 giorni da scadenza invio domande, MIBACT pubblica su proprio sito internet elenco di domande ammesse, ammontare di risorse usato e di risorse presumibilmente disponibili per anno successivo.

Per beneficiare del credito di imposta concesso, occorre indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa a periodo di imposta per cui concesso, presentando Modello F24, tramite servizi telematici, ad Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate comunica per via telematica a Ministero:

  • entro31 Marzo elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta nell’anno precedente con relativi importi
  • eventuale indebita fruizione, totale o parziale, di credito di imposta accertata nell’ambito dei controlli, anche avvalendosi per valutazioni di carattere tecnico di funzionari del MIBACT

 

Sanzioni:

Se accertata insussistenza di 1 dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, o se documentazione presentata è incompleta, o contiene elementi non veritieri, o mobili ed arredi oggetto di investimento destinati a finalità estranee ad esercizio di impresa: credito di imposta revocato + recupero di beneficio indebitamente fruito

Se a seguito di controlli da parte Ministero accertata indebita fruizione, anche parziale, di credito di imposta per mancato rispetto delle condizioni richieste, o a causa di non eleggibilità delle spese oggetto di beneficio: recupero di importo versato in eccedenza, maggiorato di interessi legali

 

Entità aiuto:

Per sostenere competitività del settore turismo e favorire digitalizzazione del settore turistico la Legge 106/14 art. 9 concede ad esercizi ricettivi, singoli od associati, con servizi extra ricettivi o meno, nonché ad Agenzie viaggio e tour operator che applicano studi di settore riconosciuti ad essi riservata (quota inferiore a 10% di risorse disponibili), un credito di imposta nel limite di 15.000.000 € per ognuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 per investimenti ed attività di sviluppo (Esclusi costi relativi ad attività di intermediazione), quali:

  1. impianti wi-fi messi a disposizione di clienti in forma gratuita con velocità di connessione pari almeno ad 1 Megabit. Ammesse spese di: acquisto ed istallazione di modem; dotazione hardware per ricezione servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
  2. siti web. Ammesse spese di: acquisto software e relative applicazioni;
  3. programmi informatici per vendita diretta di servizi e prenotazione, purché in grado di interagire con siti e portali di promozione pubblica e privata, così da favorire integrazione tra servizi ricettivi ed extraricettivi: Ammesse spese di: acquisto software ed hardware (service hard disk);
  4. spazi e pubblicità per promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestiti da Agenzie di viaggio e tour operator. Ammesse spese di: contratto fornitura spazi web; pubblicità on line;
  5. servizi di consulenza per comunicazione e marketing digitale. Ammesse spese di: contratto di fornitura di prestazione e servizi;
  6. strumenti per promozione digitale di proposte ad offerte innovative in tema di inclusione ed ospitalità per persone disabili. Ammesse spese di: contratto di fornitura prestazioni e servizi; acquisto di software;
  7. servizi di formazione del titolare e di personale dipendente. Ammesse spese di: contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenza, tutor)

Contributo in termini di credito di imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo concesso nell’ambito del regime “de minimis” (12.500 € massimo di aiuti percepiti nei 2 anni precedenti ed anno in corso), fino ad un massimo di 12.500 € pari a 30% delle spese eleggibili, fino ad un massimo di 41.666 €/beneficiario, purché effettivamente sostenute dopo 01/01/2015.

Legge 106/14 art. 10 concede altresì per periodo di imposta 2014, 2015 e 2016, ad imprese esistenti al 01/01/2012 un credito di imposta, in misura pari a 30% fino ad un massimo di 200.000 € per tali periodi di imposta, comunque non oltre 20.000.000 € per anno 2105 e 50.000.000 € per ogni anno dal 2016 al 2019, per spese relative a:

  1. interventi di ristrutturazione edilizia, quali:
  • opere e modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali di edifici
  • opere e modifiche necessarie per realizzare od integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, purchè non alterata volumetria complessiva di edifici e non modificata destinazione d’uso di questi
  • interventi relativi a frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se determinano variazione di superficie di singola unità immobiliare purché non modificata volumetria complessiva di edifici e destinazione d’uso
  • interventi di restauro e risanamento conservativo,cioè interventi volti a conservare edifici e garantirne funzionalità nel rispetto di elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso, comprendenti consolidamento, ripristino, rinnovo di elementi costitutivi di edifici; inserimento di elementi accessori ed impianti richiesti da esigenze di uso, eliminazione di elementi estranei
  • interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti: ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi di edificio; eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi elementi ed impianti; demolizione e ricostruzione con stessa volumetria di quello esistente, salvo innovazioni necessarie per adeguarsi a normativa antisismica; ripristino di edificio o loro parti, eventualmente crollati o demoliti, tramite loro ricostruzione, purchè accertata precedente consistenza (nel caso di immobili sottoposti a vincoli, ricostruzione della medesima sagoma di edificio esistente)

Legge 232/16 Art. 1 comma 4:

  • proroga credito di imposta ai periodi 2017 e 2018 nella misura di 65% purchè interventi abbiano finalità anche di miglioramento di efficienza energetica
  • estende tali benefici anche ad aziende agrituristiche.

Credito ripartito in 2 quote annuali di pari importo, utilizzabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello di realizzazione di interventi nel limite di 60.000 € per 2018, 120.000.000 € per 2019 e 60.000.000 € per 2020.

Ammesse spese per :

  • costruzione di servizi igienici in ampliamento dei volumi esistenti
  • demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, ma rispettando volumetria esistente (salvo immobili soggetti a vincolo per cui occorre rispettare sagoma e volumetria)
  • ripristino di edifici o loro parti, eventualmente crollati o demoliti, tramite loro ricostruzione anche con modifica di sagoma (salvo immobili soggetti a vincolo per cui occorre rispettare sagoma e volumetria)
  • interventi di miglioramento ed adeguamento sismico
  • modifica prospetti di edificio eseguita con apertura di nuova parte esterna e finestre, o sostituzione di prospetti esistenti con altri aventi caratteristiche diverse per materiali, finiture e colori
  • realizzazione di balconi e logge
  • recupero di locali sottotetto, trasformazioni di balconi in verande
  • sostituzione di serramenti esterni (porte, finestre, vetrine, anche non apribili) compresi infissi con altri aventi stesse caratteristiche
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, isolamento acustico
  • installazione di nuova pavimentazione, o sostituzione di quella esistente con modifica di superficie e materiali, privilegiando quelli provenienti da fonti rinnovabili (legno)
  • installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza ed impianti di prevenzione incendi
  1. interventi di eliminazione delle barriere a architettoniche, comprendenti:
  • interventi volti ad eliminare ostacoli fisici per mobilità di soggetti aventi capacità motoria ridotta o impedita, in forma temporanea o permanente, o mancanza di segnalazioni che permettono orientamento e riconoscibilità dei luoghi e fonti di pericolo per non  vedenti, ipovedenti e sordi
  • progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da persone senza bisogno di adattamenti specializzati
  • interventi volti ad eliminare barriere sensoriali e della comunicazione.

Ammesse spese per:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali di impianti), rifacimenti o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori, domanda)
  • interventi di natura edilizia più rilevante (rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne ad edifici servo scale, piattaforme elevatrici)
  • realizzazione di impianti sanitari (inclusa rubinetteria) dedicati a persone con handicap
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza con interventi volti ad eliminazione di barriere elettroniche
  • installazione di sistemi domestici atti a controllare in remoto apertura e chiusura di infissi o schermature solari
  • sistemi di tecnologia volti a facilitare comunicazione a fini di accessibilità
  1. interventi di incremento di efficienza energetica, comprendenti:
  • interventi di riqualificazione energetica (indice di prestazione energetica per climatizzatori superiori a quelli standard)
  • interventi su involucro di edificio, o parti di edifici, o unità immobiliare esistenti riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture, pavimenti) delimitanti volume riscaldato verso esterno e verso vani non  riscaldati, nel rispetto dei requisiti di trasmittenza termica
  • interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione; impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza; impianti geotermici a bassa entalpia; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto di equilibrato sistema di distribuzione

Ammesso spese per:

  • installazione di impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica
  • installazione apparecchiature solari esterne mobili, per ridurre consumi per condizionamento estivo
  • coibentazione di immobili a fini di riduzione dispersione termica
  • installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
  • realizzazione di impianti elettrici, termici, idraulici per ridurre consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, settori termici, illuminazione led, attrezzature di classe energetica A, A+, A++, A+++)
  1. spese per acquisto di mobili e componenti di arredi destinati solo a strutture alberghiere, nel limite del 10% delle spese complessive, purchè non ceduti a terzi o non destinati a finalità estranee ad esercizio di impresa prima di 8° periodo di imposta successivo ad acquisto. Rientrano tra questi:
  • acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o attrezzature professionali per ristorazione (apparecchiature per cottura, forno, armadi frigoriferi/congelatori, macchine per preparazione dinamica o statica, lavastoviglie, lavatrici, abbattitori di temperatura, produttori ghiaccio) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelli esistenti in termini di sicurezza efficienza energetica, prestazioni
  • mobili e complementi di arredo da interno ed esterno (tavoli, scrivanie, sedie e imbottite e non, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, ombrelloni, tende da sole, zanzariere)
  • mobili fissi (arredi fissi per bagno, pareti e cabile doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione)
  • pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per convegnistica, attrezzature per parchi giochi, attrezzature sportive
  • arredi e strumenti per realizzazione di centri benessere ubicati entro strutture ricettive.

Voci di spesa eleggibili ognuna al 100% comunque non otre 666.667 €/impresa alberghiera.

Credito di imposta ripartito in 3 quote annuali di pari importo, e riconosciuto nei limiti del regime “de minimis” (200.000 € di aiuti in 3 anni). Prima quota di credito di imposta relativa a spese eseguite nel 2014 utilizzabile dopo 01/01/2015.

Credito di imposta non concorre a formazione del reddito a fini di imposta sui redditi, né al valore della produzione a fini di IRAP, ma utilizzabile solo in compensazione di imposta.

Posted in: