DELOCALIZZAZIONE IMPRESE

DELOCALIZZAZIONE IMPRESE (Legge 96/18; L.R. 15/09) (pmi07)

Soggetti interessati:

Regione; piccole, medie e grandi imprese che attuano la delocalizzazione dell’attività economica (cioè effettuano il trasferimento di un’attività economica o di sua parte dal sito produttivo oggetto di incentivo ad un altro sito in possesso della stessa impresa beneficiaria o di altra impresa da questa controllata).

Iter procedurale:

Regione Marche, al fine di “promuovere la tutela e riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale per la salvaguardia dei livelli occupazionali”, esegue in qualunque momento, in base alla LR 15/09, controlli (anche a campione) per accertare il mantenimento dei requisiti occupazionali da parte delle imprese beneficiarie di contributi pubblici.

Giunta Regionale, entro il 31 Marzo, invia all’Assemblea Regionale una relazione sull’attuazione della LR 15/09

Sanzioni:

Legge 96/18 stabilisce che:

  • se un’impresa italiana beneficiaria di un aiuto di Stato per eseguire investimenti produttivi in una certa località trasferisce poi l’attività economica oggetto dell’investimento agevolato (o una sua parte) in Paesi extra UE (salvo gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) entro 5 anni dalla conclusione dell’investimento agevolato o dell’iniziativa: decadenza dal beneficio + restituzione dell’aiuto percepito maggiorato degli interessi calcolati al tasso vigente alla data di erogazione dell’aiuto aumentati di 5 punti percentuali + sanzione amministrativa pari a 2-4 volte l’importo dell’aiuto percepito. Amministrazione erogatrice del beneficio fissa con proprio provvedimento tempi e modalità per: accertare il rispetto del vincolo di non delocalizzazione; restituire l’aiuto erogato
  • se un’impresa italiana o estera operante nel territorio italiano beneficiaria di un aiuto connesso all’occupazione riduce, salvo “casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo”, di oltre il 50% il livello occupazionale nell’unità produttiva o nell’attività interessata dal beneficio entro i 5 anni successivi alla data del completamento dell’investimento: decadenza del beneficio. Se la riduzione del livello occupazionale è compresa tra 10 e 50%: beneficio ridotto in proporzione alla diminuzione del livello occupazionale
  • se a partire dal 13/07/2018 i beni oggetto della maggiorazione del costo, ai fini dell’ammodernamento previsto dalla Legge 232/16 Impresa 4.0, vengono ceduti a titolo oneroso, o destinati ad attività produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa: recupero dell’iper ammortamento attuato, tramite una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui attuata la cessione o delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alla maggiorazione delle quote di ammortamento dedotte dai precedenti periodi di imposta (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Nessuna sanzione viene applicata ai beni agevolati che per la loro stessa natura possono essere utilizzati in più sedi produttive (ammesso in tal caso il loro temporaneo utilizzo fuori dal territorio nazionale).

LR 15/09 stabilisce in caso di delocalizzazione (in tutto od in parte) di impianti produttivi, “anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite la cessione di un ramo di azienda o di un’attività produttiva appaltata ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale da parte dell’impresa entro 5 anni dall’erogazione del contributo“, o di mancato mantenimento dell’unità produttiva per almeno 5 anni dall’erogazione del contributo, o di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro: revoca dei contributi regionali concessi maggiorati degli interessi legali (esclusi i contributi comunitari).

Entità aiuto:

Proventi derivanti dalle sanzioni applicate  dalla Legge 96/18 sono riassegnate:

  1. nel medesimo importo all’Amministrazione titolare della misura, al fine di incrementare le disponibilità finanziarie della misura stessa
  2. nel caso di agevolazioni erogate dallo Stato, ad un apposito Fondo istituito nel bilancio dello Stato, per essere destinate al finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo dismesso a seguito della delocalizzazione (anche sostenendone l’acquisizione da parte degli ex dipendenti)