DEROGHE A PRODUZIONE BIOLOGICA

DEROGHE A PRODUZIONE BIOLOGICA (Reg. 2146/20)  (agreco17)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Stati membri, Autorità competenti (AC), Organismi di controllo (OdC), aziende con produzioni biologiche

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 2146/20 stabilisce a decorrere dal 1/1/2022 norme, affinché “una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da avversità atmosferiche, epizoozia, emergenza ambientale, calamità naturale, evento catastrofico o situazione a questo equiparabile come riconosciuta formalmente da Stato membro”, inerenti a:

1)       possibilità per AC, previa identificazione di operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore, di concedere deroghe alle norme generali di produzione biologica(Reg. 848/18), purché queste applicate: per un periodo limitato (mai superiore a 12 mesi), utile a proseguire o riprendere la produzione biologica come effettuata prima di applicazione delle deroghe; a produzioni o appezzamenti agricoli specificamente colpiti; a tutti gli operatori biologici della zona colpita o al singolo operatore “a seconda dei casi”. Deroghe non pregiudicano la validità dei certificati di produzione biologica, qualora operatore soddisfi condizioni a cui concesso deroghe

2)       deroghe alle norme generali di produzione biologica(Reg. 848/18) relativamente alla possibilità di:

a)impiegare materiale riproduttivo vegetale non biologico se impossibile reperire materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, purché rispettate le condizioni riportate in Allegato II del  848/18;

b)rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico (comprese api ed altri insetti) con animali non biologici in caso di elevata mortalità di questi se non disponibili animali allevati con metodo biologico, purché rispettati periodi di conversione;

c)alimentare gli animali, in caso di perdita della produzione di mangimi biologici o di restrizioni imposte al riguardo, con mangimi non biologici;

d)adattare, in caso venga colpita unità di produzione degli animali, i parametri dei pascoli su terreni biologici, o la densità di allevamento negli edifici, o la superficie minima degli spazi all’aperto o al chiuso fissati dal  848/18;

e)ridurre, in caso di perdita della produzione di mangimi biologici o di restrizioni imposte al riguardo, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi freschi, essiccati o miscelati nella razione giornaliera, purché soddisfatto il fabbisogno nutrizionale degli nei vari stadi di sviluppo;

f)alimentare colonia di api, qualora questa sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologico o spostarla in zone che non rispettano disposizioni relative ad ubicazione degli apiari;

g)rinnovare o ricostituire stock di animali di acquacoltura, in caso di loro elevata mortalità e mancanza di animali allevati con metodo biologico, con animali di acquacoltura non biologici, purché ultimi 2/3 della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica;

h)utilizzare anidride solforosa nell’elaborazione di prodotti vitivinicoli fino al tenore massimo riportato in Allegato I del  934/19 qualora condizioni sanitarie di uve biologiche obblighi il produttore ad usare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile

Stati membri informano subito Commissione UE ed altri Stati membri delle deroghe concesse

Operatori beneficiari delle deroghe conservano documenti giustificativi delle suddette deroghe per tutta la durata del periodo di applicazione di queste. AC ed OdC verificano conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse