DICHIARAZIONI VITICOLE OBBLIGATORIE

DICHIARAZIONI  VITICOLE OBBLIGATORIE (Reg. 1308/13, 273/18, 274/18; Legge 238/16; D.M. 18/7/19)  (vino10)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestale (MIPAAF), Organismi pagatori (AGEA), Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi prodotti agroalimentari(ICQRF), Regioni, Organismi controllo di vini DOP/IGP.

Soggetti obbligati alle dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola sono:

  1. produttori di uva da vino, che effettuano la raccolta con cessione totale dell’uva prodotta
  2. produttori di uva da vino, che effettuano la raccolta e vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie
  3. produttori di uva da vino, che effettuano la raccolta, con cessione parziale e vinificazione con utilizzo esclusivo di proprie uve
  4. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati
  5. produttori di uva da vino, che effettuano la raccolta, con cessione parziale e vinificazione, con  aggiunta di uve e/o mosti acquistati
  6. produttori di vino, che effettuano vinificazione solo con uve e/o mosti acquistati
  7. soggetti che effettuano intermediazione delle uve
  8. associazioni e cantine cooperative

Soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione di vendemmia sono produttori di uva:

  1. in possesso di aziende con meno di 0,1 Ha. di vigneto, il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma
  2. la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere: consumata tal quale; essiccata; trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o di industria di trasformazione

Soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione di produzione viticola sono:

  1. produttori esonerati dalla dichiarazione di vendemmia
  2. produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti di prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl. non commercializzato in qualsiasi forma
  3. produttori di uva che consegnano propria produzione ad una cantina cooperativa /Associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl. non commercializzato in qualsiasi forma

Iter procedurale:

Commissione Europea con Reg. 273/18 ad art. 31-35 stabilisce che produttori di Stato membro sono obbligati a presentare una dichiarazione annuale di produzione all’Autorità competente. Stati membri (come Italia), in possesso di uno schedario viticolo aggiornato in cui è possibile “correlare dichiaranti, produzione dichiarata e particelle viticole corrispondenti”, possono esentare i produttori dal dichiarare le rispettive superfici viticole in quanto tali dati sono reperibili da schedario

Produttori di uva aderenti/associati a cantine cooperative o ad Associazioni produttori che hanno conferito l’intera produzione di uva o mosto a queste strutture, “pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 hl. per consumo familiare”, sono esonerati dalla dichiarazione di produzione, purché questa sia presentata dalle cantine cooperative od Associazioni produttori. Reg. 274/18 ad art. 22 stabilisce che la dichiarazione di produzione venga presentata entro 15 Gennaio (Stato membro può fissare una data anteriore o, in caso di vendemmie tardive e per produzioni di vino specifiche, una data posteriore comunque entro 1 Marzo), specificando:

  • identità del produttore;
  • luogo in cui detenuti prodotti;
  • categoria di prodotti utilizzati per elaborazione del vino (uve; mosti di uve concentrati, rettificati o meno; mosti di uve parzialmente fermentati; vini nuovi ancora in fermentazione);
  • nome ed indirizzo del fornitore;
  • superfici vitate in produzione (espresse in ha.), comprese quelle a scopo di sperimentazione, da cui provengono le uve, ubicazione delle particelle viticole;
  • volume (espresso in hl. o kg.) dei prodotti vitivinicoli ottenuti da inizio campagna e detenuti alla data della dichiarazione, ripartiti per: colore (rosso/rosato, bianco); categoria di prodotti utilizzati per elaborazione del vino; tipo di vino (vino DOP/IGP; vino varietale senza DOP/IGP; vino senza DOP/IGP; altri prodotti della campagna viticola, compresi mosti concentrati rettificati o meno)

Produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti in possesso di giacenze debbono presentare all’Autorità competente una dichiarazione di giacenza dei vini e mosti detenuti al 31 Luglio

Stato membro può anche disporre che:

1)       tutti i produttori di uva (o ad alcuni di questi, “sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori”) di presentare all’Autorità competente una dichiarazione di vendemmia relativa alla campagna viticola di riferimento;

2)       produttori e commercianti di uva, succhi di uva e mosti i quali, prima di invio della dichiarazione di produzione e vendemmia, hanno trattato o commercializzato prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vino, presentano all’Autorità competente una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione relativa alla campagna viticola di riferimento. Sono esonerati i produttori di uva aderenti/associati a cantine cooperative o ad Associazioni produttori, purché tale dichiarazione sia presentata da queste strutture;

3)       siano inviate ulteriori informazioni a livello di dichiarazione di produzione e giacenza;

4)       operatori siano esonerati dall’obbligo di presentare le dichiarazioni di cui sopra, qualora nella campagna viticola non vi sia stata produzione o non sussistano giacenze

MIPAAF con D.M. 18/7/2019 ha stabilito che la dichiarazione di vendemmia e di produzione viticola (anche se pari a 0) viene presentata telematicamente (sistema aperto da 1 Agosto a 31 Dicembre) con riferimento alla Regione nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione (utilizzare modello riportato in Allegato 2 al DM 18/7/19 pubblicato su GU 228/19) rispettivamente entro il 15  Novembre  (fatte salve eventuali proroghe per particolari produzioni tardive) ed il 15 Dicembre (fare riferimento a prodotti detenuti al 30 Novembre).

Dichiarazione di vendemmia contiene in:

  • quadro A: informazioni anagrafiche
  • quadro C: riepilogo delle uve raccolte e loro destinazione
  • quadro F: cessione delle uve
  • quadro F2: conferimento delle uve ad Associazione o cantina cooperativa
  • quadro R: rivendicazione delle uve a DOP/IGP, specificando eventuali esuberi  delle rese di uve DOP dei propri vigneti, rispetto ai limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, con relativa destinazione. Al fine  di consentire la rivendicazione di particolari tipologie di vini DOP/IGP commercializzati prima della presentazione della dichiarazione  di vendemmia, produttori presentano una dichiarazione preventiva, costituita dal quadro R (poi integrata dalla dichiarazione di vendemmia generale)

Dichiarazione di produzione viticola contiene in:

  • quadro A: informazioni anagrafiche
  • quadro G: dati su produzione di vino e mosti
  • quadro I: uva da vino acquistata da fornitori
  • quando V: elenco dei fornitori di mosti e vini

Ammessa la possibilità per i produttori di compilare la dichiarazione di produzione insieme a quella di vendemmia entro il 15 Novembre, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosto entro 15 Dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 Novembre. Soggetti intermediari compilano la dichiarazione entro 15 Novembre. Dichiarazione dei prodotti ottenuti in conto lavorazione è presentata dal soggetto che li detiene al 30 Novembre.

In caso di conferimento della totalità di uva ad Associazione produttori o cantina cooperativa, questa dichiara produzione delle uve e rivendica DOP/IGP, tramite la compilazione dei quadri F2 e R.

A partire dalla campagna 2020/21 i soggetti obbligati alla dichiarazione di produzione possono riportando in questa i dati di produzione del vino e mosto presenti nel registro telematico (cioè nel registro in cui ogni impresa per singolo stabilimento/deposito indica le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi una medesima designazione) alla data del 30 Novembre. Se nel Quadro G vengono riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, produttore aggiorna le singole voci del Quadro G “decurtando o specificando i valori dei relativi prodotti”

Criteri di compilazione delle dichiarazioni e modalità di presentazione di queste (specie in caso di registro telematico) sono definiti da AGEA (in accordo con Regioni ed Organismi pagatori) con un “congruo anticipo rispetto alla data di apertura del sistema”.

Dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili da AGEA e da Organismi pagatori rispettivamente entro il 30 Novembre e il 15 Gennaio a ICQRF, MIPAAF, Assessorati Regionali Agricoltura, Enti e strutture incaricati della gestione e controllo delle DOP/IGP.

Sanzioni:

Chiunque non presenta denuncia di produzione e giacenza, o la presenta in difformità alle modalità prescritte: multa da 300 a 3.000 € In caso di dichiarazione relativa a vini DOP/IGP: multa da 500 a 3.000 €. Se dichiarazione contiene errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della qualificazione del prodotto, o al conseguimento degli aiuti UE, o alle dichiarazioni inerenti le superfici inferiori a 0,5 ha. e comunque per produzioni inferiori a 100 hl. o a 10 t.: multa da 50 a 300 €

Chiunque dichiara un quantitativo maggiore rispetto a quello effettivamente prodotto: multa da 2.000 a 10.000 € Se il quantitativo prodotto irregolare è superiore a 10 t. o 100 hl.: multa da 4.000 a 20.000 €

Chiunque presenta una dichiarazione di giacenza, vendemmia, produzione in ritardo: multa di 1.000 €. Se il ritardo è inferiore a 30 giorni: multa di 300 € (se dichiarazione comprende anche vini DOP/IGP: multa di 500 €)

Posted in: