DIRITTO PRELAZIONE TERRENI

DIRITTO PRELAZIONE TERRENI (D. Lgs. 228/01, 99/04; Legge 590/65, 817/71, 2/79, 116/14)  (terra15)

Soggetti interessati:

Affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti (Esclusi quelli stagionali) insediati nel fondo hanno a parità di condizione, diritto di prelazione o riscatto in caso di trasferimento terreno a titolo oneroso, purché:

  1. interessato coltivi fondo da almeno 2 anni;
  2. non abbia venduto nei 2 anni precedenti altri fondi rustici, salvo caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
  3. fondo da acquisire eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti “non superi triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.

Diritto di prelazione o riscatto esteso anche a:

  • coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti,  con fondi offerti in vendita purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
  • successione ereditaria, purché componenti familiari che esercitano diritto di prelazione “siano coltivatori manuali o continuino l’esercizio dell’impresa familiare in comune”;
  • cooperative agricole di conduzione terreni, nonché secondo quanto previsto da Legge 116/14 cooperative in almeno 50% di amministratori e soci possiede qualifica di coltivatore diretto come attestato da iscrizione in sezione speciale di registro impresa Camera di Commercio
  • società agricole di persone di cui almeno 50% dei soci rivestono qualifica di coltivatore  diretto come risultante da iscrizione nella sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio;
  • assegnatari di fondi acquistati da ISMEA sono equiparati a coltivatori diretti ed hanno diritto di prelazione o riscatto in fondi confinanti.

Nel caso di vendita di più fondi, ogni interessato “può esercitare singolarmente o congiuntamente diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso dei fondi”.

Diritto di prelazione non esercitato in caso di:

  • permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità o qualora terreni all’interno di piano regolatore destinati ad utilizzazione edilizia, turistica, industriale
  • terreni acquistati da Enti ed Organismi fondiari, o terreni acquistati e venduti da ISMEA (Istituto per Servizi per Mercato Agricolo Alimentare)
  • fondo oggetto di compravendita è conferito ad una società di cui proprietario diviene socio o quando terreno di proprietà della società “attribuito ad un socio in sede di liquidazione della sua quota”.

 

Iter procedurale:

Proprietario venditore deve notificare con lettera raccomandata ad avente diritto prelazione, proposta di alienazione, corredata da preliminare di compravendita in cui riportare: nome acquirente, prezzo di vendita, modalità di pagamento.

Avente diritto può esercitare diritto di prelazione entro 30 giorni.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari “prelazione deve essere esercitata da tutti congiuntamente”. Se qualcuno, entro 15 giorni da notifica, non comunica ad altri aventi diritto intenzione ad esercitare prelazione, questa “può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, purché la superfice del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie”.

In caso diritto di prelazione venga esercitato da più confinanti, priorità è data a presenza in azienda di “coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra 18 e 40 anni o cooperative di conduzione associata dei terreni” e nell’ambito di questi al numero degli operatori in queste condizioni ed al possesso di conoscenze professionali adeguate.

Se proprietario non provvede alla notifica o prezzo indicato nel preliminare superiore a quello riportato nel contratto definitivo di compravendita, interessato può esercitare, entro 1 anno da trascrizione presso Ufficio Registro del contratto, diritto di riscatto nei confronti acquirente.

Se interessato ha esercitato diritto di prelazione o di riscatto, versamento del prezzo concordato deve avvenire entro 3 mesi da notifica del proprietario o da esercizio diritto di riscatto, o, in caso di ricorso al giudice, del giorno in cui causa è terminata.

Se coltivatore che esercita diritto di prelazione dimostra di aver presentato domanda di mutuo, tale termine “è sospeso fino a che non sia stata disposta concessione del mutuo o espresso diniego a conclusione istruttoria” e comunque non oltre 1 anno (Proroga di 6 mesi ammessa se mancata concessione del mutuo dipende da mancanza fondi pubblici).

Nel caso di pagamento differito, “trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro termine stabilito”.

Nel caso diritto di prelazione esercitato in comune da più aventi diritto, e qualcuno di questi abbandoni fondo entro 5 anni da acquisto, “gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo da Servizio Decentrato Agricoltura, purché acquisto sia fatto allo scopo di assicurare consolidamento di impresa familiare coltivatrice di dimensioni economiche efficienti”. Priorità a coltivatori diretti o coeredi del venditore.

Posted in: