ENZIMI ALIMENTARI

ENZIMI ALIMENTARI (Reg. 1332/08)  (alimen18)

Soggetti interessati:

Chiunque produce ed impiega in alimenti enzimi alimentari (compresi enzimi usati come coadiuvanti tecnologici), cioè prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o mediante processo di fermentazione tramite microrganismi contenenti 1 o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica ed aggiunto ad alimenti per scopo tecnologico in qualunque fase di fabbricazione, trattamento, imballaggio, trasporto e conservazione. Sono compresi preparati di enzimi alimentari, cioè 1 o più enzimi in cui incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione, dissoluzione.  

Sono esclusi additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici, colture microbiche tradizionalmente usate nella produzione di alimenti che possono incidentalmente produrre enzimi

Iter procedurale:

Solo enzimi alimentari inclusi in Elenco CE possono essere immessi in commercio. Loro impiego negli alimenti deve avvenire nel rispetto delle norme CE

Interessati presentano domanda di inclusione di enzima in Elenco CE a Commissione che la trasmette ad Autorità europea per la sicurezza alimentare, affinché esprima il proprio parere. Commissione istituisce registro di tutte le domande pervenute, accessibile al pubblico.

Enzima alimentare incluso in Elenco CE se soddisfa seguenti condizioni:

a)       tipo di impiego proposto in base a dati scientifici disponibili non pone problemi di sicurezza per salute del consumatore;

b)       suo impiego risponde ragionevolmente a necessità tecnologica;

c)       suo impiego non induce in errore consumatore in merito a natura, freschezza, qualità di ingredienti utilizzati, genuinità prodotto, carattere naturale del processo di produzione, qualità nutrizionali del prodotto.

Per ogni enzima incluso in Elenco CE riportare: denominazione; caratteristiche specifiche (compresa origine, criteri di purezza); alimenti a cui può essere aggiunto; condizioni di impiego; eventuali restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali; eventuali prescrizioni particolari relative ad etichettatura di alimento in cui enzima impiegato, affinché consumatori informati di condizione fisica di alimento o trattamento specifico da questo subito.

Inclusi in Elenco CE: invertasi E1103, elisozima E1105, ureasi, beta-gluconasi, lisozima destinati ad essere usati nel vino.

Se enzima alimentare già incluso in Elenco CE prodotto da fonte diversa non richiede nuova autorizzazione se “nuova fonte coperta da autorizzazione ed enzima alimentare ottempera a specifiche norme CE.

Enzimi alimentari e preparati di enzimi alimentari non destinati a vendita al consumatore finale se venduti separatamente od in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari immessi sul mercato solo con etichettatura facilmente visibile, leggibile, indelebile, in lingua di Stato membro in cui immesso in commercio, riportando:

a)       denominazione di ciascun enzima alimentare impiegato;

b)       indicazione “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” o riferimento più specifico ad uso alimentare a cui enzimi sono destinati;

c)       eventuali condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

d)       marchio di identificazione di partita o lotto;

e)       istruzioni per uso;

f)        denominazione o ragione sociale ed indirizzo di produttore, imballatore, venditore;

g)       indicazione quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti contenuto in alimento;

h)       quantità netta;

i)         attività espletata da enzima alimentare;

j)         termine minimo di conservazione o data di scadenza;

k)       elenco di tutti gli ingredienti impiegati nella preparazione di enzimi associati tra loro in ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto a peso totale.

In deroga indicazioni su istruzioni per uso, denominazione ed indirizzo del produttore, quantità massima di ogni componente impiegato riportate solo su documento commerciale fornito al momento della consegna ad acquirente se imballaggio reca dicitura “non destinato alla vendita al dettaglio” o se enzimi alimentari forniti in cisterna.

Enzimi alimentari venduti separatamente od in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari al consumatore finale debbono recare su imballaggio

a)       denominazione di vendita di ogni enzima alimentare;

b)       indicazione “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” o riferimento specifico uso alimentare cui destinati.

Produttori od utilizzatori di enzima alimentare comunicano subito a Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica in grado di incidere su sua valutazione di sicurezza. In caso di enzima già autorizzato ottenuto con metodi di produzione o materie prime significativamente diverse da quelle iniziali, produttori od utilizzatori, prima di sua immissione in commercio, comunicano a Commissione dati necessari per consentire ad Autorità europea per sicurezza alimentare di eseguire valutazioni su nuovo metodo di produzione o caratteristiche modificate di enzima e suo impiego alimentare.

Enzimi alimentari, preparati di enzimi alimentari, alimenti contenenti enzimi alimentari immessi sul mercato prima del 20-1-2010 non conformi aq disposizioni CE possono essere commercializzati fino a data di scadenza.                 

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