ERIC

ERIC (Reg. 723/09)    (cee11)

Soggetti interessati:

Stati membri, Paesi Terzi o Paesi associati a UE, Organizzazioni intergovernative

Iter procedurale:

Istituito a livello comunitario Consorzio per Infrastruttura Europea di Ricerca (ERIC), con il compito di istituire e gestire infrastrutture di ricerca (strumenti scientifici, materiale di ricerca, risorse basate su conoscenza quali collezioni, archivi, informazioni scientifiche strutturate), comprese infrastrutture basate su tecnologie di informazione e comunicazione, materiale informatico, software, servizi utilizzati per ricerca scientifica

Soggetti interessati a costituire un ERIC inviano domanda a Commissione, evidenziando:

a)       proposta di statuto di ERIC, contenente:

·         elenco di membri, osservatori, soggetti rappresentanti membri, nonché condizioni e procedure da rispettare per modificare composizione di ERIC e rappresentanza al suo interno. ERIC composto da almeno 1 Stato membro e 2 altri Stati membri o Paesi associati e sempre ammessa adesione successiva di altri Stati membri o Paesi associati, purché rispettando condizioni di statuto e come osservatori, senza diritto di voto. Ammessa anche adesione di Paesi Terzi ed Organizzazioni intergovernative, secondo condizioni di accesso previste da statuto, purché Stati membri o Paesi associati mantengono maggioranza dei diritti di voto in Assemblea. In caso di modifica di statuto occorre trasparenza di Stati membri di ERIC. Paesi associati, Paesi Terzi, Organizzazioni intergovernative che chiedono di costituire ERIC o divenirne membri riconoscono sua personalità giuridica e soggetto ad applicazione di diritto comunitario (anche relativamente a vertenze tra ERIC e terzi), legge di Stato in cui ERIC ha sede legale, statuto, Corte di Giustizia UE in caso di controversia tra membri o tra questi ed ERIC. Stato membro, Paese associato, Paese Terzo può farsi rappresentare in ERIC da 1 o più Enti pubblici, comprese Regioni o Enti privati con missione di servizio pubblico ai fini esercizio di determinati diritti od adempimento di certi obblighi      

·         sede legale situata in territorio di Stato membro o Paese associato

·         denominazione di ERIC

·         durata di ERIC e procedure di scioglimento a seguito decisione Assemblea dei membri. Scioglimento può determinare trasferimento di attività ad altra unità giuridica. Entro 10 giorni da delibera scioglimento, ERIC lo notifica a Commissione per sua pubblicazione su G.U.CE. Entro 10 giorni da chiusura procedura di scioglimento, ERIC informa Commissione per sua pubblicazione su G.U.CE (ERIC cessa di esistere da tale data). Se non in grado di pagare i propri debiti, ERIC informa subito Commissione che pubblica avviso su G.U.CE

·         funzioni ed attività di ERIC

·         regime di responsabilità finanziaria dei membri per debiti di ERIC limitata a loro contributo in ERIC, salvo precisazione in statuto della assunzione di loro responsabilità superiore o responsabilità illimitata. Nel primo caso, ERIC sottoscrive assicurazione a copertura dei rischi inerenti costruzione e funzionamento di infrastruttura. Comunità non responsabile di debiti di ERIC

·         principi di base che disciplinano: politica di accesso per utenti; politica di valutazione scientifica; politica di diffusione; politica in materia diritti di proprietà intellettuale; politica in materia di occupazione, comprese pari opportunità; politica in materia di appalti pubblici nel rispetto principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza; disattivazione di impianti; politica in materia di dati

·         diritti ed obblighi dei membri, compreso quello di contribuire a bilancio e diritti di voto

·         organi di ERIC (Assemblea dei membri, quale organo con poteri decisionali, compresa adozione bilancio; Direttore o Consiglio di Amministrazione nominato da Assemblea, quale organo esecutivo e di rappresentanza legale di ERIC), loro ruolo e responsabilità, composizione, procedure decisionali (anche in merito a modifica di statuto)

·         lingua di lavoro

·         riferimenti a norme di attuazione dello statuto

·         pubblicità dello statuto messo a disposizione del pubblico su sito internet di ERIC e presso sua sede legale         

b)       descrizione scientifica e tecnica di infrastrutture di ricerca che ERIC crea e gestisce

c)       dichiarazione di Stato membro ospitante che riconosce ERIC in quanto Organismo internazionale, i cui limiti e condizioni di operatività fissate in accordo tra membri di ERIC              

Commissione valuta domande in funzione dei requisiti previsti da Reg. 723/09, avvalendosi di esperti indipendenti nel settore di attività previsto in ERIC. Risultato di valutazione comunicato ai richiedenti che sono invitati a completare o modificare domanda. Commissione, tenendo conto risultato di valutazione:

a)       adotta decisione di costituzione di ERIC, dopo aver accertato rispetto dei seguenti requisiti:

·         necessario per realizzazione di programmi e progetti di ricerca, compresa corretta esecuzione di programmi UE di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione

·         rappresenta valore aggiunto per rafforzamento e strutturazione di Spazio Europeo Ricerca (SER) e miglioramento significativo a livello internazionale metodi scientifici e tecnologici interessati

·         rispetta norme stabilite nello statuto con eventuale accesso a Comunità Europea di ricerca composta da ricercatori provenienti da Stati membri e Paesi associati

·         contribuisce a mobilità di conoscenze e/o ricercatori entro SER, intensificando sfruttamento del potenziale intellettuale di tutta Europa

·         contribuisce a diffusione e valorizzazione risultati di attività UE di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 

b)       respinge domanda se ritiene che requisiti non soddisfatti

Decisione di Commissione notificata ai richiedenti, evidenziando motivi di eventuale diniego e pubblicata su G.U.CE (evidenziare elementi essenziali di statuto)

ERIC dotato di personalità giuridica a partire da data di costituzione vigente in Stato membro di costituzione, quale acquisto, possesso, alienazione di beni mobili, immobili e proprietà intellettuale, stipula di contratti, costituirsi in giudizio

Qualsiasi modifica di statuto presentata da ERIC a Commissione, entro 10 giorni da adozione, per sua approvazione, evidenziando testo di modifica proposta e versione modificata consolidata di statuto. Modifica non ha efficacia prima di sua approvazione. Commissione può opporsi a modifica entro 60 giorni, indicandone motivi       

Tutte le voci di entrata e spesa di ERIC incluse in stime redatte per ogni esercizio finanziario e riportato in bilancio che deve essere equilibrato in entrata ed uscita. Membri di ERIC assicurano che stanziamenti usati secondo principi di buona gestione finanziaria e di trasparenza. Conti di ERIC corredati da relazione di gestione finanziaria e bilancio di esercizio trascorso. ERIC soggetto a diritto nazionale in merito a preparazione, presentazione, revisione e pubblicazione dei conti

ERIC elabora relazione annuale di attività scientifiche, operative e finanziarie. Relazione approvata da Assemblea ed inviata a Commissione e ad Autorità pubbliche interessate entro 6 mesi successivi da fine esercizio finanziario. Relazione resa pubblica

ERIC e Stati membri interessati informano Commissione di qualsiasi circostanza che rischia di mettere a repentaglio corretto assolvimento di funzioni ERIC od impedire sua capacità di soddisfare condizioni di regolamento

Commissione, se sospetta che ERIC viola gravemente regolamento, chiede spiegazioni ad ERIC e/o suoi membri da far pervenire entro termine fissato, pena applicazione di azioni correttive decise da Commissione in merito a decisioni adottate da ERIC. Se non avviata alcuna azione correttiva, Commissione può abrogare decisione di costituzione di ERIC, decretandone di fatto lo scioglimento. Tale decisione notificata ad ERIC e pubblicata su G.U.CE

Commissione assistita da Comitato di gestione che esprime parere entro 2 mesi

Commissione presenta a Parlamento Europeo e Consiglio relazione su applicazione di ERIC, proponendo eventuali modifiche    

Entità aiuto:

ERIC non ha scopo di lucro, anche se può svolgere attività economiche limitate, purché strettamente connesse a sua funzione principale e mantenendo separati conti relativi a spese ed introiti connessi ad attività economiche (attività fatturate a prezzi di mercato, o, se questi assenti, “a prezzi corrispondenti a costi totali maggiorati di margine ragionevole”).

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