ERWINIA AMYLOVORA (D

ERWINIA AMYLOVORA (D.M. 10/9/99)  (floro03)

Soggetti interessati:

Servizio Fitosanitario Regionale, chiunque possiede colture vegetali (pomacee, roseti ..) che possono essere colpiti dal batterio ERWINIA AMYLOVORA agente del colpo di fuoco delle pomacee

Iter procedurale:

Servizio Fitosanitario Regionale esegue ogni anno indagini mirate ad accertare presenza del batterio

ERWINIA AMYLOVORA:

– su alcune specie rosacee, presenti in particolare nei vivai;

– nei vivai, frutteti, giardini, parchi pubblici e privati, flora spontanea.

Indagini consistono in ispezioni visive ed appropriate analisi batteriologiche. Risultati indagini comunicati entro 30 Dicembre a Servizio Fitosanitario Centrale. Regione deve dare massima diffusione a conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco su pomacee.

Obbligatorio denunciare ogni sospetto di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Regionale “che, in attesa di risposta ufficiale, può attuare interventi cautelativi”, commisurati al rischio stimato, incluso divieto di trasportare in altri luoghi materiali vegetali, contenitori, macchinari fuori del vivaio o dell’area sospetta. Piante sospette contrassegnate “con divieto di contatto e rimozione”

Qualora da analisi batteriologiche emerge presenza di ERWINIA AMYLOVORA, Servizio Fitosanitario Regionale:

1) dichiara “contaminata l’area od il campo da cui raccolto campione”;

2) provvede ad estirpare e distruggere piante infette e “ogni altra pianta ospite asintomatica nel

    raggio di 10 m.”. Per vivai estirpazione e distruzione di piante in raggio superiore a 10 m.;

3) istituisce zona di sicurezza avente raggio di almeno 1 Km. da focolaio. Nella zona sicurezza,

    Servizio esegue periodiche ispezioni (Almeno 2 volte nei periodi Giugno-Luglio e Settembre-

    Ottobre) per accertare presenza visiva colpi di fuoco. Se per 3 stagioni consecutive, nessuna

    manifestazione accertata, zona di sicurezza tolta. In caso di scoperta di altri colpi di fuoco, zona

    di sicurezza ampliata di almeno 1 km. di raggio da punto di accertamento;

4) esegue indagine epidemiologica per accertare origine piante infette, mediante ispezione

    presso vivai per un raggio di almeno 2 Km. da zona infetta, trasmettendo a Servizio Fitosanitario

    Centrale risultati indagine epidemiologica. In tale occasione accertata anche destinazione di

    altre piante a partire da spedizione mese di Settembre anno precedente. Indagine attuata

    nell’anno seguente nel periodo Maggio-Luglio, Settembre-Ottobre;

5) denuncia casi di colpi di fuoco a Servizio Fitosanitario Centrale;

6) ispeziona ogni 15 giorni tutte le piante ospite dell’area o campo contaminato per la restante

    stagione vegetativa estirpando ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti e

    distruggendola. Possibile per piante asintomatiche la loro esportazione, cioè “taglio ad

    almeno 50 cm. dal limite prossimale visibile della lesione”;

7) impone ad inizio inverno, “a vegetazione quiescente”, di trattare con specifico principio attivo

    indicato dallo stesso Servizio “tutte le piante dell’area o del campo dichiarato contaminato”;

8) vieta trasporto per 12 mesi da scoperta ultimo caso di ERWINIA:

    – “fuori da zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di ERWINIA o loro parti senza

      preventiva autorizzazione di Servizio Fitosanitario”. In deroga Servizio può autorizzare

      commercializzazione piante ospiti di ERWINIA verso zone non protette da CE o di Paesi terzi;

    – fuori da area o campo dichiarato contaminato, materiale vegetale di piante ospiti di ERWINIA

      senza preventiva autorizzazione di Servizio Fitosanitario.

    Vietato spostamento alveari preesistenti nei periodi a rischio da aree o campi contaminati

    verso aree indenni;

9) rileva destinazioni di spedizioni effettuate da ditta in area sicurezza a partire da mese Settembre

    precedente ad accertamento focolaio.

Vietata detenzione e manipolazione di colture di ERWINIA AMYLOVORA. Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare deroghe “per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale, purché non compromettano controllo dell’organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione”

Estirpazione, asportazione e distruzione piante infette a spese proprietario o conduttore e sotto controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Distruzione deve avvenire tramite accatastamento piante infette nel punto di estirpazione o in area limitrofa e “bruciatura fino all’incenerimento”. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti da taglio sterilizzati in loco.

Entità aiuto:

Regioni “al fine di prevenire gravi danni per economia di una zona agricola” possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l’estirpazione dei frutteti colpiti da malattia”.

 

 

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