ETICHETATTURA CARNI

ETICHETATTURA  CARNI (Reg. 1337/13)                             (zoo25)

 

 

Soggetti interessati:

Chiunque opera nel settore delle carni fresche, refrigerate, congelate di animali della specie suina, ovina, caprina, volatili.

Iter procedurale:

Commissione Europea stabilito con Reg. 1337/13 che a partire da 01/04/2015 tutte le carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina, caprina e di volatili debbono riportare, per essere immesse in commercio, “indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza”.

A tal fine operatori del settore debbono disporre, per ogni fase del processo di produzione, lavorazione e distribuzione delle suddette carni, di un sistema di identificazione e registrazione (di cui sono responsabili), in grado di garantire:

  1. collegamento tra carni ed animale, o gruppo di animali da cui queste ottenute (in fase di macellazione tale collegamento spetta al macello). Dimensione del gruppo di animali definita in base al numero di carcasse sezionate insieme, costituenti una partita da inviare a laboratorio di sezionamento/macinazione, in caso di  sezionamento delle carcasse o di ulteriori operazioni di macinazione, comunque mai superiore alla capacità giornaliera di produzione dello stabilimento
  2. trasmissione di informazioni relative alla carne ad operatori impegnati nelle successive fasi di lavorazione e distribuzione

Sistema registra, in particolare, arrivi a stabilimento e partenze da questo di animali, carcasse, tagli, garantendo correlazione tra arrivi e partenze.

Operatore che confeziona ed etichetta carne deve garantire correlazione tra codice della partita identificativa della carne fornita al consumatore o collettività e partita da cui proviene carne confezionata/etichettata.

Etichetta della carne destinata al consumatore finale o alla collettività deve contenere:

  1. nome di Stato membro o di Paese Terzo in cui attuato allevamento di animale (“allevato in _____ nome di Stato membro o Paese Terzo”) tenendo conto di:
  • per suini macellati ad oltre 6 mesi di età: nome di stato da riportare in etichetta è quello dove animale allevato negli ultimi 4 mesi
  • per suini macellati ad età inferiore a 6 mesi con peso vivo di almeno 80 kg: nome di stato da riportare è quello dove animale allevato dopo aver superato i 30 kg
  • per suini macellati ad età inferiore a 6 mesi con  peso vivo inferiore a 80 kg: nome di stato da riportare è quello dove animale mantenuto per intero periodo di allevamento
  • per ovini e caprini: nome di stato da riportare è quello dove animale allevato negli ultimi  6 mesi
  • per ovini e caprini macellati ad età inferiore a 6 mesi: nome di stato da riportare è quello dove animale mantenuto per intero periodo di allevamento
  • per volatili: nome di stato da riportare è quello dove animale allevato nell’ultimo mese
  • per volatili macellati ad età inferiore ad 1 mese: nome di stato da riportare è quello dove animale mantenuto “dopo che questo immesso ad ingrasso”.

In deroga in etichetta delle carni importate per immissione sul mercato UE  per cui non sono disponibili le informazioni su loro  origine, deve riportare dicitura “allevamento in: non UE” e “macellato in: ____ nome del Paese Terzo in cui animale macellato

Se periodo di allevamento prescritto non viene raggiunto né in Stato membro, né in Paese terzo, riportare seguente dicitura “allevato in vari Stati membri di UE” o “allevato in vari Paesi extra UE” o “allevato in vari Paesi UE e in Paesi extra UE” o “allevato in ____” elenco di Stati membri o Paesi Terzi in cui animale è allevato, (qualora operatore possa dimostrare ad Autorità competente che animale è stato allevato effettivamente in tali Paesi).

  1. nome di Stato o Paese terzo in cui eseguita macellazione (dicitura “macellato in ____ nome di Stato membro o Paese Terzo”)
  2. codice della partita identificativa della carne fornita a consumatore/collettività

Le indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sostituite da “origine: ____ (nome di Stato membro o Paese Terzo”), se operatore in grado di dimostrare ad Autorità competente che carni sono ottenute da animali allevati e macellati in unico Stato membro o Paese Terzo.

Se più pezzi di carne della stessa specie o di specie diverse sono presentate in stessa confezione al consumatore/collettività, etichetta deve indicare:

  1. per ogni specie elenco dei relativi Stati membri o Paesi Terzi di provenienza
  2. codice delle partite di carne fornite a consumatore/collettività

In deroga  per carni macinate e rifilature ammesso uso delle seguenti diciture:

  • origine UE” se queste prodotte solo con carni ottenute da animali nati, allevati, macellati in più Stati membri
  • allevato e macellato in UE” se queste prodotte solo con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri
  • allevato e macellato in non UE” se queste prodotte solo con carni importate in UE
  • allevato in non UE” e “macellato in UE” se queste prodotte solo con carni di animali importate in UE e macellati in Stato membro
  • allevato e macellato in UE e non UE” se queste prodotte con carni ottenute da animali allevati e macellati in Stato membro e con carni importate in UE o con animali importati in UE e macellati in Stato membro

Operatori possono integrare indicazioni obbligatorie di cui sopra, con ulteriori informazioni relative a provenienza di carne

Posted in: