ETICHETTATURA CARNI BOVINE

ETICHETTATURA CARNI BOVINE (Reg. 1760/00, 1825/00; D.Lgs. 58/04; D.M. 16/1/15, 20/05/16; D.D.S. 27/11/12) (bovini26)

Soggetti interessati:

MI.P.A.A.F. (Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali), ICQRF (Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressioni Frodi), operatori ed organizzazioni (cioè gruppi di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio) che commercializzano carni bovine e bufaline, comprese:

  • carni macinate (carni disossate che sono state sottoposte ad operazioni di macinazione in frammenti contenenti meno di 1% di sale)
  • rifilature (Pezzetti di carne idonei al consumo umano ottenuti da operazioni di modanatura di carne al momento del disossamento di carcasse e/o sezionamento delle carni)
  • carni sezionate, preconfezionate o meno (carni sezionate in cubetti, in fette o in altre porzioni individuali, che non richiedono ulteriori tagli da parte di operatore, prima di essere acquistate da consumatore finale e direttamente utilizzabili da questo, con esclusione di carni macinate e rifilature) sono tenuti ad apporre etichetta su singolo pezzo, o sul relativo materiale di imballaggio, venduto al dettaglio (consegna diretta al consumatore, rosticcerie, mense aziendali, ristoranti, negozi, piattaforme di distribuzione per supermercati, punti vendita all’ingrosso)

Quanti sono stati sanzionati per reati legati ad impiego di sostanze vietate negli alimenti, o per mancato rispetto delle norme in materia di benessere di animali, non possono procedere ad etichettatura per un periodo di:

  1. almeno 6 mesi da data di notifica del verbale di illecito;
  2. non superiore a 2 anni in caso di procedimento penale in corso (4 anni in caso di sentenza di condanna definitiva)

 

Iter procedurale:

MI.P.A.A.F., con D.M. 16/1/2015, definito un sistema obbligatorio di etichettatura, comprendente obbligo di applicare su merce, in qualunque momento della commercializzazione, etichetta (non riutilizzabile), contenente:

  • numero di identificazione di animale (marca auricolare) o del lotto di animali (Gruppo di bovini omogeneo avente dimensione inferiore a quella derivata da giorno di lavorazione in impianto di macellazione o sezionamento), da applicare su carcasse o quarti, le cui carni rappresentano una partita, proveniente da animali nati, allevati, macellati nello stesso Paese del macello o sezionati nello stesso laboratorio. In deroga ammesse partite di carne provenienti da animali macellati o sezionati in non oltre 3 macelli o laboratori;
  • Paese e numero di attribuzione ad impianto di macellazione (espresso anche mediante codice a barre, o alfanumerico), o, nel caso di animali importati, dicitura “Macellato in … (nome Stato membro o Paese Terzo) ….(numero di approvazione)”;
  • Paese e numero di attribuzione al laboratorio di sezionamento (espresso anche mediante codice a barre, o alfanumerico), o, nel caso di animali importati, dicitura “Selezionato in …. (Nome Stato membro o Paese Terzo) ….(Numero approvazione)”. In tal caso carne deve essere accompagnata da documento contenente informazioni previste in etichetta;
  • Paese di nascita e di ingrasso di animale. Se ingrasso avvenuto in Stato membro o in Paese Terzo perperiodo inferiore a 30 giorni non necessaria tale indicazione. Commissione, al fine di evitare che su etichette vengano ripetute indicazioni di Stati membri o Paesi terzi in cui animali ingrassati, può decidere modalità semplificate di presentazione se gruppo di animali omogeneo rimasto in Stato membro, o in Paese terzo di nascita o di macellazione, per periodo molto  breve (Commissione fissa dimensioni massime del gruppo). Qualora non disponibili luogo di nascita e di ingrasso, riportare in etichetta per:
  1. animali importati vivi: dicitura “Importato vivo dalla UE” o “Importato vivo da … (Nome Paese Terzo)”
  2. animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Stato membro o Paese Terzo; dicitura “origine: (Nome Stato membro o Paese Terzo)”
  3. carni bovine importate da Paesi Terzi: dicitura “Origine non UE” o “macellato in: (nome del Paese terzo)”

Indicazioni obbligatorie riportate in modo chiaro, esplicito, leggibile (v. nome del Paese sempre per esteso), “qualunque sia la destinazione delle carni”, compresa vendita di “preincartati di carni bovine macinate”; e per lotti omogenei

Deroghe per carni macinate (Esclusi ritagli di carne, rifilature, muscoli facciali) riguarda:

  • numero di riferimento che evidenzi nesso tra carne ed animali di origine;
  • dicitura “Macellato in … (Nome Stato membro o Paese Terzo)”;
  • dicitura “Preparato in … (Nome Stato membro o Paese Terzo)”;
  • dicitura “Origine in … (Nome Stato membro o Paese Terzo di nascita e di allevamento animali);
  • data di preparazione delle carni macinate

Operatore/Organizzazione deve:

  • adottare un sistema di registrazione in grado di connettere carni con animale di provenienza ad esercizio di vendita, evidenziando: data di arrivo e partenza di animali; carcasse e/o tagli;
  • presentare idonea documentazione atta a garantire rintracciabilità della carne presente presso struttura

Operatore/Organizzazione che intende riportare in etichetta informazioni facoltative deve:

  • essere iscritto a registro delle imprese di Camera di Commercio;
  • essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi:
  1. capacità di esercitare necessario autocontrollo per garantire applicazione del disciplinare
  2. Banca dati relativa a: bovini interessati; aziende in cui questi sono allevati; imprese di trasporto di animali; macelli; laboratori di sezionamento; esercizi di vendita facenti parte della filiera;
  • disporre di un disciplinare di etichettatura comprendente, per ogni fase di produzione e vendita:
  1. sistema di identificazione, in modo da garantire nesso tra carni ed animale di provenienza;
  2. sistema di registrazione, contenente indicazioni su arrivo e partenza di animali, carcasse e/o tagli, in modo da correlare arrivi con partenze;
  3. ulteriori informazioni, oltre quelle obbligatorie, da riportare in etichetta, quali:
  1. razza o tipo genetico di animale, o indicazioni relative al suo benessere;
  2. allevamento, sistema di allevamento, razione alimentare, trattamenti terapeutici, epoca di loro sospensione, indicazione relative ad alimentazione
  3. data di macellazione e periodo di frollatura della carne;
  4. logo di identificazione e denominazione di operatore o Organizzazione proponente (Nel caso di filiera, logo è quello di operatore responsabile di ultimo segmento) e relativo codice alfanumerico attribuito da Ministero.

Se confezioni contengono pezzi provenienti da diversi bovini, indicazioni riportate in etichetta riguardanti  tutte le carni incluse. Le informazioni aggiuntive debbono comunque essere oggettive, verificabili da  parte di Autorità competente, comprensibili per consumatori, conformi a legislazione in materia di etichettatura

  1. sistema di controllo adottato per garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta;
  2. modalità per garantire il nesso tra identificazione delle carcasse, quarti, tagli di carne da un lato e singolo animale/lotto di animali di provenienza dall’altro. Informazioni conformi a quelle riportate in Banca Dati Nazionale (BDN) di Anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina, aventi codici identificativi diversi da quelli inseriti in BDN, operatore od Organizzazione mette a disposizione tutti i codici costitutivi il lotto;
  3. sistema di autocontrollo, relativo ad ogni fase di produzione e vendita, adottato da operatore Organizzazione;
  4. modalità di funzionamento dei controlli del sistema di etichettatura da effettuarsi ad opera di Organismo terzo indipendente accreditato, ai sensi di norma ISO 17065. In caso di filiera, vari segmenti produttivi della filiera possono designare Organismi di controllo diversi;
  5. caratteristiche del logo di Organizzazione e modalità di sua apposizione di su carcasse, mezzene, quarti, nonché su etichette;
  6. provvedimenti disciplinari (sanzioni pecuniarie, sospensione, espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro della filiera che non dovesse rispettare disciplinare

MI.P.A.A.F. provvede a:

  1. individuare Autorità competente, incaricata di garantire osservanza di queste disposizioni ed a comunicarlo a Commissione Europea
  2. inviare a Ministero Salute e Regioni i disciplinari, con i relativi piani di controllo, al fine di eventuali osservazioni da formulareentro 30 giorni
  3. effettuare istruttoria delle domande pervenute, chiedendo eventuale altra documentazione o chiarimenti ad interessati, verificando conformità del disciplinare e di Organismi indipendenti designati per controlli alle disposizioni del D.M. 16/1/2015, ed eventualmente invitando operatore/Organizzazione ad integrare o modificare il disciplinare stesso. Se verifica è positiva, Ministero attribuisce a disciplinare un codice alfanumerico. Si ha non conformità del disciplinare in mancanza di garanzie nel nesso tra carne ed animale di provenienza, o nelle procedure attestanti veridicità delle informazioni riportate in etichetta;
  4. approvare richiesta di informazioni facoltative da riportare in etichetta, autorizzando Organismo indipendente ad esercitare controlli di conformità su disciplinari
  5. adottare prescrizioni supplementari se operatori/Organizzazioni non rispettosi di disciplinare, applicando eventuali sanzioni
  6. autorizzare Organismo indipendente ad eseguire controlli su disciplinare produzione approvato. Autorizzazione, valida 3 anni, rinnovabile previo invio di richiesta di conferma prima della scadenza, corredata da nuovo piano dei controlli
  7. revocare disciplinare in caso di gravi e ripetute inadempienze, verificate da Organismo indipendente
  8. revocare Organismo indipendente designato, in caso di gravi e ripetute inadempienze e/o perdita di conformità segnalata da Autorità di controllo
  9. monitorare attività di operatori/Organizzazioni

Operatore/Organizzazione, prima di iniziare attività di etichettatura facoltativa, deve comunicare a MI.P.A.A.F. inizio di attività, allegando:

  1. disciplinare di etichettatura
  2. relazione tecnica su organizzazione di filiera, attestante, tra l’altro, la distribuzione territoriale dell’attività e relativo volume stimato
  3. documentazione ufficiale attestante adozione di un sistema di etichettatura facoltativa conforme a quanto previsto in D.M. 16/1/2015
  4. se una delle fasi della produzione avviene in Stato membro o in Paese Terzo, documentazione attestante possesso da parte di Organismo controllo dei requisiti prescritti

In caso di informazioni facoltative non desumibili, direttamente od indirettamente, da documenti ufficiali, occorre procedere a controlli su: razione alimentare (anche mediante prelievo campioni), trattamenti terapeutici (in particolare epoca di sospensione dei trattamenti); razza e tipo genetico di animali; periodo di frollatura delle carni.

Per carne venduta al taglio, esercizio di vendita deve fornire informazioni facoltative per scritto ed “esposte in modo tale che consumatore possa individuare facilmente la carne a cui riferite”.

Per carni preconfezionate in laboratorio di sezionamento (carne bovina avvolta interamente od in parte da imballaggio, il cui contenuto non viene modificato senza aprire o alterare confezione), o per carni preincartate in esercizio vendita (carne bovina posta in involucro, o in questo avvolta su richiesta di consumatore, o preincartata per vendita diretta): informazioni riportate su etichetta stampata apposta su confezione, contenente, oltre alle informazioni obbligatorie, denominazione completa o logo di esercizio di vendita. Etichetta eventualmente affiancata da informazione scritta, esposta nel punto vendita in prossimità della carne confezionata, in modo ben visibile da consumatore, contenente stesse informazioni di etichetta.

Esercizi vendita non esclusivisti debbono assicurare: conservazione, lavorazione, vendita di carne, nonché  fornitura di relative informazioni in modo separato; assenza di scambio accidentale dei prodotti e loro costante identificazione

Ciascun operatore/Organizzazione deve tenere a disposizione e garantire accesso a banca dati informatica in cui riportare, per ciascuna fase del processo di competenza:

  1. elenco delle aziende agricole interessate, con relativo numero di iscrizione ad Anagrafe nazionale di allevamenti
  2. elenco di animali interessati, con relativo numero di identificazione
  3. elenco di macelli interessati, con relativo codice di identificazione
  4. elenco di laboratori di sezionamento, con relativo codice di identificazione
  5. identificazione dei lotti commerciali
  6. elenco degli esercizi di vendita
  7. scarico dei singoli animali e dei lotti

Organismo di controllo indipendente segnala, entro 2 giorni lavorati, ad Organizzazione ed entro 15 giorni lavorativi a MIPAAF e ICQRF eventuali gravi inadempienze al disciplinare, o violazioni a normativa vigente UE o nazionale, nonché provvedimenti adottati e misure correttive suggerite per ripristinare corretta attività.

Organizzazione indipendente è tenuto a:

  1. conservare documentazione cartacea ed informatica relativa al disciplinare per almeno 1 anno
  2. inviare a Ministero e Regioni entro 31 Marzo relazione su attività di controllo svolta anno precedente, contenente: elenco dei soggetti controllati per ogni segmento di filiera; data di controllo; nominativo e ruolo dei componenti il gruppo ispettivo; frequenza dei controlli; elenco di ispettori e numero di ispezioni per controllore; elenco di non conformità riscontrate e provvedimenti adottati. A partire da 01/01/2017 obbligo della comunicazione con Ministero assolto mediante inserimento delle informazioni in Banca dati vigilanza (tale operazione conserte anche di assolvere obbligo di caricamento dati in Registro unico dei controlli ispettivi). La mancata o non corretta  comunicazione comporta carenza nello svolgimento dei compiti assegnati ad Organismo controllo indipendente
  3. inviare a Ministero entro 31 Marzo dati sintetici di banca dati ed elenco dei partecipanti dei diversi segmenti della filiera al disciplinare di produzione

Vigilanza su corretta applicazione della normativa inerente la etichettatura facoltativa delle carni bovine, è del MI.P.A.A.F. (tenuto in particolare, a verificare assenza in etichetta di indicazioni, o segni non previsti da disciplinare, che possono ingenerare confusione con DOP/IGP/STG, o con denominazione di sistemi di qualità nazionali riconosciuti, fermo restando la competenza in materia igienico sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Carni bovine etichettate con informazioni facoltative in altro Stato membro, destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, possono circolare sul territorio nazionale, purché in etichetta vengano riportate informazioni obbligatorie ed eventuali informazioni facoltative conformi a quanto previsto da Reg. 1760/00.

Operatore/Organizzazione, che dispone di un disciplinare approvato da MI.P.A.A.F. in base a precedente normativa, continua ad operare sulla base di tale disciplinare, mantenendo codice unico assegnato.

Commissione dispone  per 5 anni a decorrere da 17/07/2014 (tacitamente prorogata per altri 5 anni salvo che Parlamento Europeo o Consiglio non si oppongono entro 18/04/2019), di potere di delegare che può essere sempre revocata da Parlamento e Consiglio, con effetto a partire da giorno successivo a sua pubblicazione su GUCE, fermo restando permanenza di validità degli atti presi da Commissione. Non appena adottato atto, Commissione lo notifica a Parlamento Europeo e Consiglio che può sollevare obiezioni entro 2 mesi  (ammessa proroga di 2 mesi su richiesta di questi) altrimenti atto si intende approvato. Commissione elabora:

  • entro 17/11/2018 relazione su attivazione di delega
  • entro 18/07/2019 relazione su attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura facoltativa, evidenziando possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative ad etichettatura facoltativa.

Relazioni inviate a Parlamento Europeo e Consiglio

 

Entità aiuto:

Spese per controlli previsti su etichettature facoltative sono a carico di operatori/Organizzazioni che applicano disciplinare.

Sanzioni:

Se da controlli emerge che operatore Organizzazione non rispetta sistema obbligatorio di etichettatura, o disciplinare di etichettatura per informazioni facoltative: attività di etichettatura sospesa fino a quando non ripristinate tutte le condizioni previste da normativa vigente + Stato membro può ritirare carne dal mercato  +  applicate sanzioni appropriate (compresa sospensione, o revoca di approvazione del disciplinare). Se carne ritirata risulta conforme a vigenti norme sanitarie e veterinarie, si può consentire sua immissione sul mercato dopo opportuna etichettatura, o  sua destinazione a trasformazione di prodotti a base carne.

Operatore/Organizzazione che commercializza carni bovine (comprese quelle di età inferiore a 12 mesi) prive, in tutto od in parte, delle indicazioni obbligatorie previste, o riporta indicazioni obbligatorie non corrispondenti al vero: multa da 2.000 a 12.000 €.

Operatore od Organizzazione che commercializza carni bovine riportando, oltre ad indicazioni obbligatorie, indicazioni non previste nel disciplinare approvato: multa da 1.000 a 6.000 €. In caso di recidiva: revoca di autorizzazione ad operatore/Organizzazione.

Operatore/Organizzazione che non adotta idonei sistemi di controllo a garanzia della veridicità dele informazioni riportate in etichetta, o commercializza carni bovine utilizzando indicazioni  o segni in grado di creare confusione tra i consumatori: multa da 1.500 a 9.000 €

Operatore/Organizzazione che non consente esecuzione dei controlli presso locali e documenti: multa da 3.000 a 18.000 €

Organismo di controllo che non adempie alle sue funzioni: revoca riconoscimento.

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