EXPORT ZUCCHERO IN ORTOFRUTTA (Reg

EXPORT ZUCCHERO IN ORTOFRUTTA (Reg. 951/06)  (bietol10)

Soggetti interessati

Chiunque esporta fuori dalla CE zucchero bianco e greggio, isoglucosio e sciroppo di inulina, incorporato nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Iter procedurale:

Per beneficiare della trasformazione, prodotti ortofrutticoli trasformati:

1)          oggetto di richiesta titoli di esportazione ad AGEA recante dicitura “Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell’Allegato VIII del Reg. CE 318/06”. Allegare cauzione calcolata in base al contenuto netto di prodotti del settore zucchero incorporati nella fabbricazione dei prodotti ortofrutticoli. Nel titolo di esportazione rilasciato da AGEA, valido da giorno di rilascio fino a fine del 3° mese successivo, riportare dicitura “Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell’Allegato VIII del Reg. CE 318/06”;

2)          accompagnati al momento esportazione da dichiarazione di interessato attestante quantitativi di zucchero greggio, bianco, sciroppo di barbabietola e canna da zucchero, isoglucosio utilizzati nella produzione. AGEA esegue controlli su almeno 5% delle dichiarazioni selezionate in base a analisi dei rischi attraverso esame contabilità di magazzino.

Entità aiuto:

Concessa restituzione ad esportazione di zucchero, bianco e greggio, isoglucosio, sciroppo di barbabietola o di canna da zucchero utilizzato per fabbricazione di prodotti ortofrutticoli trasformati pari ad importo della restituzione all’esportazione stabilita per prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione del prodotto. In caso di destinazione Svizzera o Liechtenstein applicato tasso di restituzione più basso e “prova espletamento formalità doganale ad importazione non costituisce condizione per pagamento della restituzione”

 

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