FONDO DI GLOBALIZZAZIONE

FONDO DI GLOBALIZZAZIONE (Reg. 1309/13)  (cee33)

Soggetti interessati:

Stati membri; lavoratori il cui contratto di lavoro concluso anticipatamente per collocamento in esubero o giunto a scadenza naturale e non rinnovato; lavoratore autonomo con massimo 10 lavoratori collocati in esubero la cui attività cessata a causa di crisi; lavoratore autonomo impegnato in settore in crisi.

Iter procedurale:

Commissione Europea ha istituito un Fondo europeo di adattamento alla globalizzazione (FEG) nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2020 per contribuire a crescita economica, intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché promuovere occupazione sostenibile in UE, consentendo a questa ultima di dimostrare solidarietà

Azioni beneficiarie di contributi finanziari FEG debbono garantire che entro 6 mesi da invio relazione maggiore numero possibile di beneficiari trovato occupazione stabile

Stati membri presentano domanda per contributi finanziari UE a valere su FEG a favore di azioni per lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi che hanno cessato attività a causa di:

  1. trasformazioni rilevanti di struttura del commercio mondiale dovute a globalizzazione, attestato da sostanziale aumento di importazioni in UE, o da cambiamento radicale del commercio di beni e servizi in UE, o da rapido declino di quota di mercato UE in determinato settore, o da delocalizzazione di attività verso Paesi Terzi o da uscita di Regno Unito dalla UE senza accordo di recesso, purché tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo su economia locale regionale, nazionale
  2. persistere di crisi finanziaria ed economica globale o di nuova crisi finanziaria ed economica globale

Si concede un contributo finanziario su FEG se sussistono tali condizioni che hanno come conseguenza:

  1. collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o cessazione di attività di lavoratori autonomi nell’arco di 4 mesi in imprese di Stato membro, compresi lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività cessata ad imprese di fornitori o produttori a valle di impresa in questione
  2. collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o cessazione di attività di lavoratori autonomi nell’arco di 9 mesi in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico, in Regione o 2 Regioni contigue, purché numero co0mlessivo di lavoratori e lavoratori autonomi nelle 2 Regioni combinate superano 500

Nei mercati di lavori di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali giustificate da Stato membro (in particolare per domande collettive che coinvolgono PMI) domanda di contributo ritenuta ricevibile ancone se precedenti criteri non soddisfatti, ma esuberi hanno grave impatto su occupazione ed economia locale, regionale, nazionale. Stato membro esplicita quali criteri non interamente soddisfatti. In tal caso impatto cumulato dei contributi non oltre 75% importo annuo di FEG

Stato membro nell’inviare domanda di contributo precisa metodo di calcolo numero dei lavoratori e dei lavoratori autonomi a partire da:

  1. data in cui datore di lavoro notifica piano di collocamento in esubero collettivo ad Autorità pubblica
  2. data in cui datori di lavoro notifica preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro a singolo lavoratore
  3. data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o di sua scadenza
  4. fine di incarico preso impresa utilizzatrice
  5. in caso di lavoratori autonomi data di cessazione di attività

Stato membro richiedente può offrire servizi personalizzati a beneficiari comprendenti:

  1. lavoratori collocati in esubero o lavoratori autonomi con attività cessata calcolati nel modo sopra descritto durante periodo di riferimento
  2. lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi con attività cessata se domanda presentata non risponde a tutti i requisiti prescritti

Tali lavoratori considerarti ammissibili a benefici se collocati in esubero od attività cessata dopo notifica del progetto di licenziamento e purché definito “chiaro nesso causale con evento da cui hanno avuto origine esuberi durante periodo di riferimento”. In deroga Stato membro fino a 31/12/2017 fornire servizi personalizzati cofinanziati da FEG per determinato numero di soggetti di età inferiore a 25 o 30 anni alla data di invio domanda uguale a numero di beneficiari, con priorità per soggetti in esubero o con attività cessata, purché almeno parte di esuberi collocati in Regioni ammissibili ad iniziativa a favore di occupazione giovanile

Stato membro presenta domanda entro 12 settimane da data in cui soddisfatti criteri di cui sopra, contenente:

  1. analisi basata su dati statistici motivata di collegamento esuberi o cessazione attività a trasformazione rilevanti della struttura commercio mondiale o grave deterioramento di economia locale regionale, nazionale in seguito a globalizzazione o persistere di crisi finanziaria ed economica globale;
  2. conferma che impresa con attività perseguita dopo licenziamenti ha adempiuto ad obblighi di legge, accordando a tali lavoratori tutte le protezioni previste;
  3. valutazione numero di esuberi e spiegazioni su eventi che li hanno determinati;
  4. identificazione di imprese, fornitori, produttori a valle e settori che licenziano, nonché categorie di beneficiari interessate, ripartiti per sesso e fascia di età;
  5. effetti previsti di esuberi su economia ed occupazione a livello locale,r regionale, nazionale;
  6. descrizione pacchetto coordinato di servizi personalizzati e di relative spese, comprese eventuali misure a sostegno di occupazione di beneficiari svantaggiati giovani o meno giovani;
  7. spiegazioni su complementarietà del pacchetto di misure rispetto ad azioni finanziate da altri Fondi nazionali o di UE, nonché informazioni su iniziative con carattere obbligatorio per imprese interessate in virtù di diritto nazionale o contratti collettivi;
  8. stime costi per ogni componente del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno di beneficiari interessati e per ogni attività di preparazione, gestione, informazione, pubblicità, controllo e rendicontazione;
  9. date di avvio di servizi personalizzati rivolti a beneficiari interessati e delle attività per attuazione del FEG;
  10. procedure seguite per consultazione di beneficiari, loro9 rappresentanti, parti sociali, Autorità locali e regionali, altre Organizzazioni interessate;
  11. dichiarazione di conformità di assistenza FEG richiesta a norme UE in materia di aiuti di Stato, nonché dichiarazione attestante motivi per cui servizi personalizzati non sostitutivi di misure rientranti nelle sfere di responsabilità di imprese;
  12. fonti nazionali dei perfezionamento o cofinanziamento

Entro 2 settimane da invio domanda, Commissione comunica a Stato membro eventuali ulteriori informazioni necessarie per valutazione da fornire entro 6 settimane (Termine prorogabile di 2 settimane)

Contributi finanziari su FEG:

  • non sostituiscono azioni rientranti nelle sfere di responsabilità di impresa in virtù di diritto nazionale e contratti collettivi. Assistenza a favore di beneficiari integrazioni realizzate da Stati membri a livello nazionale, regionale, locale, comprese quelle cofinanziate da UE;
  • limitati al minimo necessario per garantire solidarietà o sostegno temporaneo “una tantum” a beneficiari

Commissione e Stati membri garantiscono assenza, alla base di iniziative finanziate con FEG, di qualunque forma di discriminazione basata su sesso, origine razziale o etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale

Stato membro richiedente fornisce informazioni e pubblicizza azioni finanziate a favore di beneficiari interessati, Autorità locali e regionali, parti sociali, mezzi di comunicazione, pubblico, valorizzando ruolo di UE e garantendo visibilità del contributo FEG

Commissione:

  • gestisce ed aggiorna sito internet per fornire informazioni FEG, modalità di presentazione domanda, notizie su domande accettate o respinte, ruolo di Parlamento e Consiglio nella procedura di bilanci
  • realizza azioni di informazione sui casi di intervento FEG e risultati ottenuti in base a sua esperienza, scopo di migliorare efficacia FEG, assicurare che cittadini e lavoratori ne siano a conoscenza
  • riferisce ogni 2 anni in merito a ricorso a FEG per Paese e settore

Se a seguito delle valutazioni eseguite, Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per la concessione del contributo avvia procedura di bilancio, altrimenti informa subito Stato membro che ha presentato domanda

Spese ammissibili a FEG sono quelle sostenute dopo invio domanda ed inizio da parte di Stato membro a fornire servizi personalizzati a beneficiari interessati o a sostenere spese amministrative di attuazione FEG

Se Commissione ritiene che vi sono condizioni per fornire contributo su FEG:

  1. presenta proposta di mobilitazione, corredata da proposta di storno verso pertinenti linee di bilancio, a Parlamento europeo e Consiglio che le approva entro 1 mese. Proposta comprende: valutazione di intervento corredata da sintesi delle informazioni su cui si basa; elementi attestanti rispetto di criteri UE; motivi che giustificano importi proposti; condizioni di finanziamento;   
  2. adotta decisione concessione contributo finanziario che entra in vigore al momento decisione mobilitazione di FEG da parte Parlamento e Consiglio

Versamento contributo avviene entro 15 giorni a Stato membro interessato tramite unico pagamento di prefinanziamento pari a 100%, che è oggetto di liquidazione contabile al momento di chiusura del contributo finanziario

Stato membro realizza azioni ammissibili entro 24 mesi da data presentazione domanda. Stato membro può decidere di posticipare avvio delle azioni di non oltre 3 mesi, con loro conclusione entro 24 mesi da data di comunicazione di loro avvio. Se beneficiari accedono a corsi di istruzione e formazione di durata superiore a 2 anni, costi di tali corsi rientrano nel cofinanziamento FEG, purché tali costi sostenuti prima di invio di relazione finale. Al momento di azioni comprese nel pacchetto dei servizi personalizzati, Stato membro invia a Commissione proposta di modifica di azioni aggiungendo altre azioni ammissibili, purché giustificate e totale non superi contributo finanziato. Commissione valute proposte e ne informa Stato membro, ammettendo spesa fino a scadenza di invio relazione finale

Stato membro presenta a Commissione entro 6 mesi da conclusione azioni, relazione finale su attuazione contributo finanziario, comprendente:

  1. tipo di azioni realizzate e principali risultati ottenuti;
  2. nomi di Organismi responsabili di esenzione pacchetto di misure di Stato membro;
  3. caratteristiche beneficiari interessati e loro status occupazionale (dati riportati per sesso);
  4. eventualità che impresa (salvo microimpresa e PMI) beneficiato di aiuto di Stato o precedenti finanziamenti a valere su Fondo di Coesione o fondi strutturali UE nei 5 anni precedenti;
  5. dichiarazione giustificativa di spesa indicante complementarietà di azioni con quelle finanziate da FSE

Commissione, entro 6 mesi, procede a chiusura del contributo finanziario a valere su FEG, determinando importo finale ed eventuale saldo dovuto a Stato membro

Entro 1/8/2015 e poi ogni 2 anni, Commissione presenta a Parlamento europeo e Consiglio relazione quantitativa e qualitativa su attività realizzate su FEG nei 2 anni precedenti, evidenziando risultati ottenuti da FEG, domande presentate e respinte, decisioni adottate, azioni finanziate, eventuale reinserimento professionale di beneficiari assistiti per Stato membro, complementarietà di tali azioni con quelle di altri Fondi UE (FSE), dati su chiusura dei contributi finanziari concessi. Relazione inviata anche a Corte dei Conti, Comitato economico, Comitato delle Regioni, parti sociali

Commissione esegue in collaborazione con Stati membri, valutazione intermedia su efficacia e sostenibilità dei risultati raggiunti da FEG per Paese e settore, entro 30/6/2017 e valutazione ex post entro 31/12/2021 volto a misurare impatto di FEG e suo valore aggiunto. Risultati delle valutazioni inviati a Parlamento europeo, Consiglio, Corte dei Conti, Comitato economico, Comitato Regioni, parti sociali in modo che raccomandazioni contenute in queste prese in considerazione nella presentazione dei nuovi programmi

Stati membri responsabili gestione e controllo di azioni beneficiarie di sostegno FEG, adottando al riguardo misure per:

  1. verificare attivazione meccanismi di gestione e controllo in modo da garantire utilizzo efficace dei fondi UE;
  2. verificare corretta esecuzione di azioni finanziate;
  3. garantire spese finanziate basate su documenti giustificativi variabili, legali e regolari;
  4. prevenire e correggere irregolarità e recuperare somme indebitamente versate, aumentate di interessi di mora. Stati membri informano Commissione su eventuali provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati;
  5. individuare Organismi responsabili di gestione e controllo di azioni sostenute da FEG, incaricati di fornire informazioni a Commissione in merito a contributo finanziario;
  6. apportare, se accertate irregolarità, necessarie rettifiche finanziarie riguardanti annullamento, totale o parziale, del contribuito. Stato membro recupera somme indebitamente versate a seguito di irregolarità rilevate e le rimborsa a Commissione

Commissione adotta misure per verificare che azioni finanziate realizzate nel rispetto dei principi di “sana ed efficiente gestione finanziaria e che Stato membro adottato efficace sistema di gestione e controllo”. A tal fine Commissione esegue controlli in loco, a campione, su azioni finanziate da FEG, con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, avvisandone Stato membro per ottenere idonea collaborazione (Documentazione conservata a disposizione di Commissione e Corte dei Conti per almeno 3 anni da chiusura contributo finanziario FEG)

Se costo reale di azione inferiore ad importo stimato, o se Stato membro viene meno ad obblighi prescritti nella decisione di concessione contributo, Commissione impone a Stato membro di rimborsare tutto o parte del contributo ricevuto. Prima di adottare tale decisione, Commissione concede a Stato membro termine per comunicare proprie osservazioni. Se non raggiunto accordo e Stato membro non apportato rettifiche entro termine fissato, Commissione, entro 5 mesi successivi, procede alle rettifiche necessarie, annullando, in tutto o in parte, contributo FEG concesso e provvede a recuperare somme indebitamente versate a Stato membro, applicando interessi di mora in caso di ritardato rimborso di queste

 

Entità aiuto:

Stanziamenti FEG iscritti in bilancio UE a titolo di accantonamento con impegno di Commissione e Parlamento di ridurre al minimo tempi di mobilitazione di FEG

Ammessa concessione di contributo finanziario su FEG per misure attive del mercato del lavoro inserite in pacchetto coordinato di servizi personalizzato, elaborati in consultazione con beneficiari interessati, loro rappresentanti, parti sociali, volti a facilitare reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo di beneficiari interessati (in particolare disoccupati svantaggiati, giovani o meno giovani), comprendente:

  1. formazione e riqualificazione (anche per competenze nel campo di tecnologia di informazione e comunicazione), certificazione di esperienza acquisita, assistenza ricerca di lavoro, orientamento professionale, servizi di consulenza, tutoraggio, assistenza al ricollocamento, promozione di imprenditorialità, aiuto ad attività professionali autonome, creazione e rilevamento di imprese da parte di dipendenti, attività di cooperazione;
  2. misure speciali di durata limitata, quali indennità per ricerca di lavoro, incentivi ad assistenza destinati a datori di lavoro, indennità di mobilità, indennità di soggiorno o formazione (comprese indennità di assistenza).l Costo non oltre 35% del totale pacchetto;
  3. misure volte ad incentivare in particolare disoccupati svantaggiati, giovani o meno giovani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro

Costo di investimento per attività indipendenti e creazione, nonché rilevamento di imprese da parte di dipendenti non oltre 15.000 €

Progettazione di pacchetto dovrebbe tenere conto di prospettive future del mercato del lavoro e di competenze richieste, nonché sua compatibilità con passaggio ad economia sostenibile ed efficiente

Misure non ammissibili a contributo sono:

  1. misure speciali di durata limitata non condizionate a partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e formazione;
  2. misure rientranti nella sfera di responsabilità di impresa ai sensi diritto nazionale o contratti collettivi

Azioni sostenute da FEG non sostituiscono misure passive di protezione sociale

Ammesso contributo finanziario su FEG per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché controllo e rendicontazione

Commissione e Stato membro che ha presentato domanda, garantiscono coordinamento di assistenza fornita da Fondi UE, nonché azioni specifiche oggetto di contributo FEG, senza ricevere assistenza da altri strumenti finanziari UE

Massimo di 0,5% importo FEG destinato a finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta dati, creazione base di conoscenze idonee per attuazione di FEG, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, audit, controllo e valutazione. A tal fine Parlamento europeo e Consiglio rendono disponibili ad inizio anno importo destinato ad assistenza tecnica comprendente fornitura di informazioni ed orientamenti a Stati membri, nonché a parti sociali europee e nazionali, per utilizzo, monitoraggio, valutazione di FEG

Risorse destinate ad azioni di comunicazione istituzionale, purché in rapporto con obiettivi del Reg. 1309/13

Commissione stima importo del contributo finanziario FEG che si può concedere, tenendo conto numero di beneficiari interessati, azioni proposte, costi previsti, risorse disponibili, comunque non oltre 60% totale costi previsti.

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