FONDO SVILUPPO EUROPEO

FONDO SVILUPPO EUROPEO (Reg. 322/15; 323/15)  (coopin05)

Soggetti interessati:

Stati membri, PMI, Paese Terzo

Iter procedurale:

Commissione approvato con Reg. 322/15 modalità di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) ai fini della cooperazione geografica con Paesi ACP finalizzata a:

1)       ridurre povertà;

2)       promuovere sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile ed inclusivo;

3)       consolidare la democrazia, Stato di diritto, buon governo, diritti umani, principi pertinenti diritti internazionali;

4)       applicare approccio basato su diritti umani;

5)       garantire coerenza con altri settori di azione esterna UE con politiche di intervento definite in ambito di accordi e piani di azioni tra UE e Paesi Terzi;

6)       garantire approccio multilaterale alle sfide mondiali, collaborando con Stati membri, Paesi partner, Organizzazioni internazionali, donatori bilaterali, in base a principi di titolarità e responsabilità reciproca

Programmazione concepita in base a criteri di aiuto pubblico allo sviluppo in modo da garantire passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo ed assicurare legame efficace tra aiuti umanitari, risanamento ed assistenza a sviluppo

UE e Stati membri elaborano programmi pluriennali congiunti imperniati su strategie di riduzione della povertà e strategia di sviluppo, equivalenti nei Paesi partner. Azioni congiunte in cui individuati settori prioritari di intervento, definendo divisione dei compiti a livello di Paese mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con ricorso ad accordi di cofinanziamento e cooperazione delegata

Relazioni con Paesi partner tengono conto loro impegno e risultati conseguiti nell’attuare accordi internazionali ed accordi con UE, anche nel settore della migrazione, diritti umani, democrazia, strategie di sviluppo nazionali o regionali. A tal fine UE promuove:

  1. a)       processo di sviluppo trasparente sotto la direzione di Paese partner, volto ad incentivare competenze locali;
  2. b)       approccio basato su diritti umani, civili, politici, sociali, culturali, con particolare attenzione a favore di gruppi poveri e vulnerabili;
  3. c)       partecipazione a decisioni di popolazione di Paesi partner, approccio a sviluppo partecipativo con ampio coinvolgimento dei settori della società nel processo di sviluppo, tenuto conto ruolo di Parlamenti ed Autorità locali e società civile;
  4. d)       strumenti di cooperazione efficaci, compresi combinazioni di prestiti e sovvenzioni ed altri strumenti di condivisione del rischio in settori e Paesi selezionati ed impegno del settore privato, tenendo conto sostenibilità del debito e valutazione impatto su obiettivi perseguiti (in primo luogo riduzione povertà). Tutti gli interventi incentrati su approcci per programma erogazione di aiuti finanziari, mobilitazione di risorse private (provenienti anche da sottore privato locale), accesso non discriminatorio a servizi di base allo sviluppo;
  5. e)       mobilitazione di entrate nazionali e rafforzamento politiche di bilancio dei Paesi partner così da ridurre povertà e dipendenza da aiuti;
  6. f)        migliore impatto di programmi grazie ad a coordinamento tra donatori, così da evitare doppioni e migliorare sinergie tra Paese e Regioni partner;
  7. g)       approcci di sviluppo basati sui risultati, traguardi intenzionalmente convenuti, indicatori aggregabili.

UE sostiene cooperazione bilaterale, regionale, multilaterale dimensione di sviluppo di accordi di partenariato (Priorità a cooperazione Sud – Sud), scambi sistemici di informazioni tra attori del partenariato.

Commissione stabilisce, sentito Comitato FES, assegnazione pluriennale di risorse per ogni Paese/Regione ACP in base ad esigenze, capacità di generare risorse finanziarie, impegni e prestazioni, impatto potenziale di assistenza UE. Priorità a Paesi più bisognosi (cioè meno sviluppati, a più basso reddito, in situazioni di crisi o post crisi, fragilità e vulnerabilità). UE adatterà la sua assistenza attraverso misure orientate ai risultati e specifiche per ogni Paese in funzione di loro situazione e progressi in favore di diritti umani, democrazia, capacità di soddisfare esigenze di popolazione

Programmazione di assistenza a Paesi/Regioni ACP realizzata in comune con questo e tramite costante consultazione tra Stati membri e UE così da “favorire coesione, complementarietà e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione”. Assistenza concentrata massimo in 3 settori.

Operazioni di finanziamento BEI contribuiscono ad obiettivi di accordo di partenariato ACP UE, in modo da ottimizzare sinergie e nel processo di programmazione. Analogo coinvolgimento in fase di programmazione di altri donatori ed attori dello sviluppo (compresi rappresentanti di società civile ed Autorità locali). In condizioni particolari Commissione può stabilire disposizioni per programmare ed attuare aiuti alo sviluppo, gestendo risorse assegnate a tale Stato

Documenti di strategia elaborati da UE e Paese partner definendo quadro coerente con cooperazione a sviluppo in linea con obiettivi e principi generali: titolarità nazionale partenariato; coordinamento; allineamento a sistemi Paese beneficiario; trasparenza; responsabilità reciproca. Non richiesti documenti di strategia con consenso Paese partner se:

  1. a)       Paese concordato con UE o Stato membro documento di programmazione pluriennale congiunto;
  2. b)       Paese già dotato di documento quadro congiunto in cui definito approccio globale UE a relazioni con quel Paese;
  3. c)       Regioni hanno convenuto con UE strategia congiunta;
  4. d)       Paesi in cui UE vuole definire nuovo ciclo nazionale che iniziaprima di 1/1/2017(Ammesso programma indicativo pluriennale da 1/1/2014 ad inizio nuovo ciclo);
  5. e)       Paese riceve assegnazione iniziale fondi da UE inferiore a 50.000.000 €per periodo 2014/20

Programmi indicativi pluriennali si basano su dialogo con Paese partner, frutto di accordi con questo, precisando: settori prioritari per finanziamento UE; obiettivi specifici; risultati attesi; indicatori di rendimento; assegnazione finanziaria indicativa (complessiva e per settore prioritario); loro contributo a strategia complessiva nazionale e realizzazione programma di cambiamento. Strategia intra ACP evita frammentazione, garantendo complementarietà ed effettivo valore aggiunto di programmi regionali e nazionali

Nell’elaborare documenti di programmazione per Paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità o esposti a catastrofi naturali, tenuto in debita considerazione vulnerabilità, esigenza o circostanze speciali di popolazioni, Paesi interessati. UE si incentra su obiettivi con priorità per: misure di prevenzione e risoluzione di conflitti;           consolidamento di pace e Stato; ricostruzione post conflitto; sicurezza, giustizia, sviluppo di capacità per fornitura di servizi, in particolare a donne e bambini; coordinamento di aiuti per favorire “risanamento e sviluppo tra tutti i pertinenti attori”. In Paesi fragili, soggetti regolarmente a catastrofi naturali, priorità ad interventi di preparazione e prevenzione di catastrofi e gestione conseguenze di questi fenomeni. In Paesi in situazioni di crisi, post crisi, fragilità condotta specifica revisione di cooperazione nazionale o regionale, in cui proporre strategie per garantire transizione verso cooperazione e sviluppo di lungo termine, con passaggio da strumenti di politica umanitaria a quella di sviluppo. Azioni sempre condotte garantendo titolarità leale, in stretta corrispondenza con piani nazionali.

Documenti di programmazione approvati da Commissione che li trasmette a Comitato FES e ad Assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, ed a Paese ACP interessato per loro approvazione. Documenti di strategia e programmi indicativi pluriennali, comprese assegnazioni indicative, adeguati anche tenendo conto dei risultati, con “trattamento speciale per Stati fragili e vulnerabili (almeno fino a valore assegnato nel precedente FES “allo scopo di adempiere ad impegni stabiliti da accordo di partenariato ACP UE).

Documenti di programmazione modificato per motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per democrazia, stato di diritto, diritti umani

Assistenza a Paesi gestita da Commissione e BEI nel quadro di accordo di partenariato    ACP UE. Commissione adotta programma di azione annuali fondati su documenti di programmazione indicativa (se azioni ricorrenti, programmi di azione triennali). Programmi di azione e misure individuali elaborati da Commissione con Paese partner, coinvolgendo altri donatori e BEI. Programmi di azione contengono descrizione specifica di ogni operazione prevista, in cui definire obiettivi perseguiti, risultati attesi, principali interventi connessi ad obiettivi, indicatori specifici misurabili e realistici (in termini di esiti, realizzazioni, ripercussioni, con obiettivi quantificati e qualificati). Descrizione presenza rischi, loro mitigazione, analisi del contesto settoriale specifico, principali soggetti interessati, metodi di attuazione, bilancio, calendario attuativo, criteri di erogazione dei pagamenti, eventuali misure di sostegno, modalità di controllo, revisione, valutazione, complementarietà con attività BEI in corso e previste nel Paese partner, eventuali misure speciali per favorire transizione da aiuti di emergenza ad interventi di sviluppo di lungo termine o preparare popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

Programmi di azioni e misure individuali per cui assistenza finanziaria UE di oltre 5.000.000 € (10.000.000 € in caso di misure speciali), invitare Commissione a fornire informazioni a Comitato per avere scambio di opinioni nel merito con eventuali raccomandazioni formulate

Se Comitato FES è chiamato ad esprimere parere, Commissione sottopone questo progetto dalle misure da adottare. Parere adottato a maggioranza qualificata (secondo ponderazione dei voti dei Stati membri) entro 30 giorni. Dopo parere del Comitato, Commissione adotta subito le relative misure, che se non sono conformi al suddetto parere vengono comunicate al Consiglio, che si esprime entro 30 giorni (eventuale proroga di 30 giorni), durante il quale decisione Commissione sospesa. Per motivi di urgenza, Commissione adotta misure subito applicate senza essere presentata prima al Comitato FES (Misure sottoposte al Comitato entro 14 giorni da adozione, se Comitato esprime parere negativo, Commissione abroga subito misure adottate).

Programmi indicativi intra ACP assegna determinate risorse a “Fondi per la pace in Africa” attivato mediante:

  1. a)       elaborazione da parte Commissione, su richiesta di Unione africana, di programmi di azioni pluriennali, precisando obiettivi perseguiti, portata e natura di interventi, modalità della loro attuazione, procedure decisionali per ogni tipo di intervento in funzione di natura, volume ed urgenza di intervento;
  2. b)       discussione dei programmi di azione, prima di adozione di Commissione, dai componenti di comitato politico e di sicurezza e di COREPAR a maggioranza qualificata;
  3. c)       programmi di azione costituenti base di accordi di finanziamento concluso tra UE ed Unione Africana;
  4. d)       preventiva approvazione di Comitato politico e di sicurezza di ogni intervento attuato, in modo da valutare, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, questioni connesse a sviluppo e finanziamenti;
  5. e)       redazione di relazione annuale su uso di fondi destinati a Consiglio e Comitato FES in cui evidenziare risultati conseguiti da Fondo, discutendo opzioni praticabili per future possibilità di finanziamenti in questo contesto. Commissione rivede Fondoentro 2018

Comitato Fondi investimenti (FI), composto da rappresentanti di Stati membri e di 1 rappresentante di Commissione (BEI provvede a segretariato e servizi di sostegno), delibera a maggioranza qualificata secondo ponderazione dei voti, in merito a:

–          approvazione orientamenti operativi su: attuazione di FI; strategia di investimenti e programmi di attività di FI (compresi indicatori di rendimento in base ad obiettivi di accordi di partenariato ACP UE e principi generali politica di sviluppo UE); relazione annuale di FI; ogni documento di indirizzi generali riguardante FI (comprese relazioni di valutazione);

–          fornitura pareri su: proposte relative a concessione di sovvenzione in conto interessi e relativo impiego; proposte di intervento di FI in progetti su cui Commissione ha espresso parere negativo; altre proposte riguardanti FI (comprese quelle per misurare risultati di BEI)

–          formulazione per agevolare processo di approvazione di operazioni di piccola entità, parere favorevole su proposte BEI riguardante assegnazione globale (sovvenzione in conto interessi e assistenza tecnica) o autorizzazione globale (prestiti e equity) che poi Banca può ripartire in assegnazioni a favore di singoli progetti

BEI può chiedere a Comitato di pronunciarsi su proposte di finanziamento e coopera con Commissione. In particolare BEI:

  1. a)       coopera con Commissione e coordina operazioni con donatori;
  2. b)       prepara o rivede con Commissione orientamenti operativi di FI, garantendo che progetti finanziari rispettino norme seriali ed ambientali internazionali e coerenti con obiettivi di accordo di partenariato ACP UE, principi generali di politica di sviluppo UE e con strategie di cooperazione nazionali/regionali;
  3. c)       chiede parere a Commissione per definire strategie di investimento, programmi di attività, documenti di indirizzo generale;
  4. d)       informa Commissione su progetti intrapresi, chiedendo a Commissione parere su coerenza progetto con strategie di cooperazione nazionali;
  5. e)       chiede accordo di Commissione su proposte di sovvenzione in conto interessi a progetto. Se Commissione non esprime parere negativo entro 3 settimane, proposta si intende approvata.

BEI non procede a nessuna azione senza parere favorevole di Comitato. BEI comunque può decidere di non dare seguito a proposta, comunicandolo a Commissione e Comitato.

Per prestiti su risorse proprie e per investimenti del Fondo per cui non richiesto parere di Comitato, BEI decide su proposta direttamente nel progetto di orientamento operativo del Fondo. Se Comitato esprime parere negativo su proposta di concessione di sovvenzione in conto interessi, BEI può accordare prestito in questione non in conto interessi, comunicandolo a Comitato e Commissione. BEI può decidere di:

  1. a)       modificare termini di prestito, con o senza abbuono di interessi, o di investimento del Fondo su cui Comitato espresso parere favorevole
  2. b)       aumentare, fino a 20%, importo del prestito o di investimento del Fondo. In caso di progetti con sovvenzioni in conto interessi di accordo di partenariato ACP UE, tale aumento proporzionale a valere di tale sovvenzione, chiedendo a Comitato parere prima di concederlo. Decisione BEI comunicata a Commissione e Comitato

BEI gestisce investimenti e Fondi in linea con obiettivi di accordo di partenariato ACP UE, anche tramite partecipazione a Organi di gestione e controlli di persone giuridiche in cui Fondi investe, impegnandosi a modificare diritti detenuti da Fondo.

Commissione può decidere che Paesi in Via di Sviluppo (PSV) non ACP ed Organismi di integrazione regionale cui partecipano Stati ACP che promuovono cooperazione, possono beneficiare di assistenza UE e dei fondi in oggetto se progetto/programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera

Commissione e BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e misure finanziate, verificando progressi compiuti verso conseguimento risultati attesi. Commissione esegue valutazione di impatto ed efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali, anche tramite valutatori indipendenti ed indicatori predefiniti, misurabili, specifici per singolo Paese, formulando raccomandazioni e fornendo elementi di prova per meglio trarre insegnamenti allo scopo di migliorare interventi futuri. Nella fase di valutazione coinvolti tutti gli interessati, anche tramite redazione di valutazioni congiunte con Stati membri, altri donatori e partner di sviluppo.

BEI informa periodicamente Commissione e Stati membri circa attuazione di progetti finanziari con risorse FES amministrate

Commissione trasmette relazioni di valutazione a Stati membri e BEI, che può chiederne discussione in seno a Comitato FES, i cui esiti tenuti in considerazione al momento di decidere programmi ed assegnazione delle risorse (In tal caso Commissione riferisce entro 1 anno del seguito dato ad azioni concordate)

Commissione, a partire da 2016, presenta a Consiglio e Parlamento relazione annuale su esecuzione FES, specificando principali risultati conseguiti e contributo di assistenza finanziaria UE, misure finanziate esercizio precedente, risultato di verifiche, coinvolgimento partner nella esecuzione di progetti, stanziamenti di impegni e pagamenti per ogni Paese, Regione, settore di cooperazione, analisi quantitativa dei risultati inizialmente previsti e conseguiti sulla base di indicatori specifici e misurabili, principali insegnamenti tratti e seguito dato a raccomandazioni di valutazioni esercizi precedenti, rispetto dei principi di efficacia di aiuti (compresi strumenti finanziari innovativi)

UE e Stati membri entro 31/12/2018 valutano grado di esecuzione di impegni e pagamenti, incidenza di risultati di aiuto fornito mediante indicatori di risultato, realizzazione e ripercussioni che misurano efficacia FES e delle risorse utilizzate, contributo fornito da FES a conseguire obiettivi di accordo di partenariato ACP UE e priorità di Unione

BEI informa Commissione dei progressi compiuti a metà ed al termine periodo di applicazione FES, con valutazione congiunta di efficienza globale di Fondo investimenti (Valutazione affidata ad esperto indipendente)

Finanziamenti assegnati a FES oggetto di rilevamenti annuali al fine di quantificarne spesa connessa ad azione su clima e biodiversità, a livello di programmi di azione, misure individuali e misure speciali, registrati poi nelle valutazioni e relazioni annuali generali.

Stato annuale di impegni e pagamenti, importi annuali di richieste di contributi pubblicati in GU.C.E. insieme ad informazioni su destinatari.

Entità delegate garantiscono coerenza con politica esterna UE e possono affidare funzioni di esecuzione di bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili a Commissione. Parere su revisione contabile presentato entro 1 mese da relazione e dichiarazione di gestione per essere considerato nella garanzia di affidabilità di Commissione

Organizzazioni internazionali ed Organismi di Stati membri delegati da Commissione possono affidare compiti di esecuzione di bilancio ad Organizzazioni senza fini di lucro in possesso di capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle di Commissione. Stati ACP possono affidare compiti di esecuzione bilanci ai loro servizi o Organismi di diritto privato, selezionati in base a procedure aperte, non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interesse (convenzione di finanziamento stabilisce condizioni del contratto di servizio, compresa cooperazione tra Commissione e Stato ACP).

FES eseguito in ambito di gestione indiretta con Stati ACP, fatta salva responsabilità di questi che agiscono in qualità di Amministrazioni aggiudicatici, Commissione procede se necessario al recupero di importi dovuti da destinatari o ad applicare sanzioni amministrative e/o finanziarie

Alle relazioni annuali di attività allegate tabelle indicanti per stanziamento, Paese, territorio, Regione importo globale di impegni, fondi assegnati e pagamenti effettuati nel corso di esercizio e relativi importi cumulati da apertura del rispettivo FES. Delegato di Commissione che viene a conoscenza di problemi nello svolgimento di gestione delle risorse FES prende contatti con rappresentante designato di Autorità nazionale/regionale/territoriale per rimediare a situazione. Se rappresentante territoriale non in grado di svolgere compiti affidati da accordo di partenariato, sostituito da delegato Commissione che agisce in suo nome e per conto, con conseguente compensazione finanziaria per Commissione a carico delle risorse assegnate a Stato ACP “per onere amministrativo supplementare subito”

Contabile di FES è il contabile di Commissione, così come il revisore dei conti

Banca centrale dati su esclusione che contiene informazioni su candidati, offerenti richiedenti e beneficiari utilizzata anche a fini FES

Servizi di Commissione e servizio europeo per azioni esterne possono concordare modalità volte a facilitare esecuzione da parte di delegazioni UE delle risorse previste per azioni di supporto associate a FES

Richieste di contributo   (espresse in euro) utilizzano in primo luogo gli importi stabiliti per precedenti FES.

Contributo versato da ogni Stato membro su conto speciale denominato “Commissione Europea Fondo Europeo di Sviluppo”, aperto presso Banca centrale di Stato membro. Importi conservati nel conto (senza spese o interessi) fino a quando necessario effettuare i versamenti. Se al conto applicati interessi negativi, Stato membro accredita sul conto importo corrispondente a quello degli interessi negativi applicati fino a 1° giorno del mese precedente a versamento di quota. Commissione si adopera di mantenere ripartizione di attivi su conti speciali, in conformità al criterio di contribuzione di accordo interno. Nel coprire fabbisogni di tesoreria FES, Commissione mira a ridurre incidenza di obbligo  per Stati membri di accreditare importi di interessi negativi, disponendo in via prioritaria delle somme accreditate in tali conti.

Alla scadenza di protocollo finanziario parte di contributi che Stato membro deve ancora versare chiesto da Commissione e BEI in funzione di necessità

Si può procedere al recupero di somme dovute mediante decisione di Commissione che costituisce titolo esecutivo. Elenco dei crediti redatto separatamente per vari FES ed aggiunti a relazione annuale

Impiego di spesa preceduto da decisione di finanziamento adottata da Commissione

Termine per concludere singoli contratti, convenzioni di sovvenzione per attuazione di azione può superare i 3 anni da data conclusione di finanziamento in caso Stati ACP affidano funzioni di esecuzione del bilancio a terzi.

Se risorse FES eseguite nell”ambito di gestione indiretta con Stati ACP:

1)       ordinatore competente può accettare di prorogare termine fissato di 2-3 anni. Allo scadere di proroga saldo non eseguito viene disimpegnato. Regolarità e conformità dei pagamenti, verificato rispetto dei trattati, accordi di partenariato ACP UE, accordi interni, regolamenti UE e relativi atti applicativi

2)       reclami concernenti ritardi di pagamento di cui Commissione è responsabile, qualora eseguiti pagamenti su conto di Stati ACP sono imputati in conto FES

Ogni impegno giuridico prevede espressamente potere di Commissione e Corte dei Conti, Ufficio Europeo per Lotta Antifrode (OLAF) di svolgere controlli e revisioni contabili e di effettuare indagini in loco in base a documenti su tutti i beneficiari di FES

Ai fini di assistenza finanziaria cooperazione tra UE e Stati ACP può assumere forma di:

  1. a)       accordi triangolari con cui UE coordina con Paesi Terzi sua assistenza a Stati ACP
  2. b)       misure di cooperazione amministrativa (gemellaggi tra Istituzioni pubbliche, Autorità locali, Enti pubblici nazionali, soggetti di diritti privati cui affidate funzioni pubbliche di Stato membro con quelli di Stato ACP); misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati da Stati membri/Autorità regionali
  3. c)       meccanismi di esperti per potenziamento capacità nello Stato ACP ed assistenza tecnica e consulenza a breve termine a questi, nonché supporto a centri di conoscenza in materia di governance o riforma di settore pubblico
  4. d)       contributi a spese necessarie per istituire e gestire partenariato pubblico e privato
  5. e)       programmi di sostegno a politiche settoriali, tramite cui UE fornisce sostegno a programmi settoriali di Stato ACP
  6. f)        abbuono di interessi

Oltre ad appalti, sovvenzioni, premi, sostegni di bilancio, strumenti finanziari, Fondi finanziari , conti trasmessi entro 31 Marzo successivo a Corte dei Conti, che può formulare osservazioni su progetto dei conti relativamente a risorse FES di cui responsabile. Commissione entro 15 Giugno approva conti definitivi, apportando correzioni richieste da Corte dei Conti, e lo invia a Parlamento e Consiglio entro 31 Luglio. Conti pubblicati su GU.C.E. entro 15 Novembre corredati di dichiarazione di affidabilità fornita da Corte dei Conti

Relazione preparatala ordinatore competente e trasmessa a contabile entro 15 Marzo per essere inserita nei conti FES, contenente:

  1. a)       conto dei risultati di esecuzione finanziaria, in cui riassunte tutte le operazioni finanziarie di esercizio in entrata e spese;
  2. b)       allegato del conto di risultato di esecuzione finanziaria che ne integra e commenta informazioni e contiene tabella in cui descritto evoluzione di stanziamento nel corso esercizio precedente se per stanziamento importo globale di impegni, fondi assegnati, pagamenti effettuati nel caso di esercizio e relativi importi cumulati da apertura FES

Norme contabili si applicano a risorse BEI gestite da Commissione, tenendo conto di natura specifica di attività dei Fondi. Contabile prepara ed adotta piano contaBile per operazioni FES

Contabilità di bilancio permette di seguire esecuzione finanziaria di risorse FES, illustrando in particolare stanziamenti e risorse corrispondenti di FES, impegni finanziari, pagamenti e crediti accertati, recupero intervenuti durante esercizio per importo integrale e senza adeguamenti reciproci. Documenti contabili conservati per almeno 5 anni da decisione di scarico su esecuzione finanziaria di risorse FES. Impegni finanziari contabilizzati in EURO con eventuale accantonamento finanziario per fluttuazione tassi di mercato

Commissione e BEI controllano uso di assistenza di FES da parte di Stato ACP e di ogni altro beneficiario, nonché progetti finanziati con assistenza FES, tenendo conto di obiettivi di accordo di partenariato ACP UE. BEI informa periodicamente Commissione su attuazione di progetti finanziati con risorse FES da esse amministrate. Commissione e BEI forniscono a Stati membri e Corte dei Conti informazioni su esecuzione operativa di risorse FES

Su operazioni finanziarie Corte dei Conti esercita poteri di revisione contabile, tenendo conto dei trattati, accordi di partenariato ACP UE, accordo interno, Reg. 323/15, atti adottati al riguardo (compresa nomina di ordinatore). Autorità nazionali di revisione contabile di Stati ACP cooperano con Corte dei Conti su invito di questa. Corte dei Conti mette pareri su questioni riguardanti FES su richiesta di una delle altre Istituzioni UE

Insieme a relazione annuale, Corte dei Conti presenta a Parlamento Europeo e Consiglio dichiarazione attestante affidabilità dei conti, nonché legittimità e regolarità delle operazioni, pubblicata su G.U.CE.

Decisioni di scarico riguarda conti FES, salvo quelli a cura di BEI pubblicata su G.U.CE.

BEI comunica a Commissione entro 1 Settembre sue previsioni di impegni e pagamenti relativi ad operazioni di Fondo investimenti, compresi abbuo0no di interessi. BEI invia a Commissione previsioni aggiornate su impegni e pagamenti, secondo modalità stabilite in convenzione di gestione

Per strumenti finanziari con risorse FES gestiti da BEI si applicano le sue regole. Per programmi o progetti cofinanziati da Stati membri o loro Organismi incaricati di esecuzione, secondo le priorità indicate nelle strategie di cooperazione e documenti di programmazione per ogni Paese, BEI può affidare esecuzione del Fondo investimenti a tali soggetti. Nomi di beneficiari del sostegno finanziario del Fondo investimenti pubblicato da BEI, salvo che ciò possa ledere interessi commerciali di questi, comunque nel rispetto della privacy e tenendo conto peculiarità di settore e natura Fondo investimenti

BEI informa costantemente Commissione su operazioni effettuate in ambito Fondo investimenti, compresi abbuono di interessi, utilizzo dei contributi versati a BEI (in particolare totali trimestrali di impegni, contratti, pagamenti) secondo modalità fissate in convenzione tra Commissione e BEI.

BEI tiene contabilità Fondo investimenti, compresi abbuoni di interessi, finanziati da FES per consentire di seguire ciclo completo da ricevimento fondo al versamento e quindi entrate generate ed eventuali recuperi successivi. BEI elabora metodi contabili informando0nje Commissione e Stati membri. BEI invia entro 28 Febbraio, in forma di progetto ed entro 30 Giugno in versione definitiva, a Consiglio e Commissione una relazione su esecuzione di operazioni finanziarie su risorse FES gestite, compresi rendiconti finanziari. BEI presenta a Commissione entro 31 Marzo relazione su gestione finanziaria da questa gestite

Operazioni finanziate su risorse FES gestite da BEI soggette a procedure di controllo e discarica che BEI applica in caso di mandato di gestione affidato da terzi

Eventuali rimanenze di risorse provenienti da precedenti FES sono trasferiti al nuovo FES, come pure rimanenze di entrate provenienti da interessi su risorse di FES precedenti con vincolo di destinazione agli stessi obiettivi precedenti. Interessi maturati su risorse di FES gestite da BEI integrati nel Fondo investimenti

Importi stanziati per progetti in precedenti FES che risultano non impegnati o disimpegnati da accordo interno, riducono parte dei contributi di Stati membri in proporzione ai rispettivi contributi ai 2 precedenti FES

Entità aiuto:

Esecuzione risorse FES debbono rispettare principi di unità e varietà di bilancio, unità di costo, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria, trasparenza con esercizio finanziario da 1 Gennaio a 31 Dicembre.

Riscossione di entrate e pagamento delle spese effettuati solo mediante imputazione a FES. Insieme delle entrate copre insieme dei pagamenti attuati. Tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio ed entrate detratte automaticamente da pagamenti “effettuati a titolo di impegno che le ha generate”

UE non può accendere prestiti entro quadro FES

Sono entrate con destinazione specifica:

  1. a)        contributi finanziari di Stati membri e Paesi Terzi, comprese rispettive Agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, contributi finanziari di Organizzazioni per taluni progetti di aiuti esterni finanziati da UE e gestiti per loro conto da Commissione e VEI;
  2. b)        redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni, legati. Entrate con destinazione specifica finanziano spese stabilite da donatore, previa accettazione di Commissione. Accettazione di liberalità soggetta ad autorizzazione del Consiglio;
  3. c)        entrate provenienti da recupero di somme indebitamente pagate;
  4. d)        entrate generate da interessi di versamenti di prefinanziamenti;
  5. e)        rimborsi ed entrate generati da strumenti finanziari;
  6. f)         entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali

Entrate con destinazione specifica disponibili quando ricosse da Commissione, salvo per quelle di lettera c) disponibili al momento previsioni di crediti, ma “pagamenti a titolo di entrate effettuati solo a partire da riscossione”

Risorse FES stanziate per scopi specifici, per Stato ACP in base a:

–          strumenti di cooperazione fissati in accordo di partenariato

–          disposizioni di accordo interno e regolamento di esecuzione, tenendo conto risorse riservate a spese di supporto associate a programmazione ed esecuzione di accodo interno

Al fine di giustificare determinazione dei contributi da versare da Stati membri necessarie seguenti valutazioni: impiego di risorse FES, preceduto da valutazione ex ante di operazioni da eseguire e ex post al fine di garantire che risultati perseguiti giustificato mezzi impiegati. Tipi di finanziamento scelti in base a rispettiva capacità di conseguire obiettivi specifici di azioni ed ottenere risultati, tenendo conto costo dei controlli, oneri amministrativi, rischio previsto di inottemperanza (In caso di sovvenzioni, considerare anche ricorso a somme forfetarie, tassi fissi, costi unitari)

Azioni finanziate a titolo FES in regime di:

–          cofinanziamento parallelo, cioè azione suddivisa in varie componenti individuabili ognuna finanziata da diverse partner cofinanziatore in modo da poter sempre individuare destinazione finale di finanziamento

–          cofinanziamento congiunto, cioè costo totale di azione ripartito tra partner cofinanziatari a risorse messe in comune in modo da non poter più individuare fonte di finanziamento di determinata attività svolta nell’ambito di azione

Nel fornire assistenza finanziaria, Commissione adotta misure per garantire visibilità del sostegno finanziario UE, compresi requisiti di visibilità a destinatari Fondi UE. Commissione controlla rispetto di tali requisiti da parte destinatari finali

Risorse FES sono costituite da massimali fissati da accordo interno e da altre entrate con destinazione specifica. Entrate e spese classificate secondo loro natura e destinazione

Stati membri cooperano con Commissione affinché risorse FES utilizzate secondo principi di sana gestione finanziaria

Assistenza finanziaria UE erogata tramite contributi a fondi regionali, nazionali ed internazionali (quali quelli gestiti da BEI, Stati membri, Paesi partner, Organizzazioni internazionali) o fondi creati da 1 o più donatori ai fini di attuazione congiunta dei progetti. Ammesso accesso reciproco da parte di Istituzioni finanziarie UE a strumenti finanziari istituiti da altre Organizzazioni

Commissione fornisce ad agenti finanziari risorse necessarie ad assolvimento dei loro compiti fissati in ordine di missione, in cui determinati diritti ed obblighi, compresa separazione di funzioni.

Massimale di importo annuo del contributo per annoi n+2 e quello di anno n+1 nonché suo versamento in 3 quote, fissati secondo seguente procedura:

–          entro 15 Ottobre anno n Commissione presenta proposta contenente: massimale di importo annuo dei contributi per anno n+2; importo dei contributi per anno n+1; importo di prima quota di contributi per anno n+1; previsione indicativa non vincolante basata su approccio statistico di importo annuo dei contributi previsti per anni n+3 e n+4. Consiglio decide su tale proposta entro 15 Novembre. Stati membri versano prima quota dei contributo per anno n+1 entro 21 Gennaio;

–          entro 15 Giugno di anno n+1 Commissione presenta proposta contenente: importo 2° quota di contributo per anno n+1; importo annuo del contributo per anno n+1 riveduto in base ad esigenze effettive. Consiglio decide su proposta entro 21 giorni successivi. Stato membro versa 2° quota entro 21 giorni da adozione decisione di Consiglio;

–          entro 15 Giugno anno n+1 Commissione comunica a Consiglio stato di impegni, pagamenti ed importi annui di richieste di contributi presentate in anno n+1 e  previste per anno n+1 e n+2, tenendo conto previsioni di BEI; importi annui dei contributi per Stato membro; importo ancora da pagare da parte FES (distinto in parte BEI e parte di Commissione)    

–          entro 15 Ottobre di anno n+1 Commissione presenta proposta contenente: importo di 3° quota di contributo per anno n+1; importo annuo del contributo per anno n+1 riveduto in base ad esigenze effettive

Consiglio decide su proposta entro 21 giorni successivi e Stati membri versano 3° quota entro 21 giorni successivi decisione di Consiglio

Somme delle quote relative a determinato anno non superiore ad importo stabilito per tale anno, mentre importo annuo di contributo non superiore a massimali stabilito per tale anno

Nel massimale di importo anno n+2 che Stato membro ritenuto a versare importo anno n+1 del contributo, quota dei contributi precisato importo gestito da Commissione e importo gestito da BEI (compresi abbuoni di interessi)

A scadenza dei termini di cui sopra, Stato membro è tenuto al pagamento di interessi al tasso di Banca Centrale Europea maggiorato di 2 punti + 0,25% per mese di ritardo per periodo decorrente da giorno successivo a scadenza fino a data pagamento. Importo di interessi accreditati su conto corrente speciale GES

UE interviene a livello di assistenza finanziaria sotto forma di:

  1. a)       sgravio del debito nell’ambito di programmi per mate4ria concordati a livello internazionale
  2. b)       programmi settoriali e generali di sostegno ad importazioni sotto forma di: programmi settoriali di importazione in natura; programmi settoriali di importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare importazioni settoriali; programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare importazioni generali riguardanti vasta gamma di prodotti
  3. c)       contributi a fondi regionali, nazionali, internazionali, istituiti o gestiti da BEI, Stati membri o Stati ACP, Regioni, Organizzazioni internazionali per mobilitare finanziamenti congiunti di donatori (compresi fondi creati da questi per attuazione congiunta di prodotti). Ammessi accesso reciproco da parte Istituzioni finanziarie UE a strumenti finanziari istituiti da altre Organizzazioni
  4. d)       appalti pubblici. Sono Amministrazioni aggiudicatici: Commissione (in nome e per conto di Stati ACP); Entità e persone incaricate di corrispondenti funzioni di esecuzione del bilancio. Per contratti di appalto aggiudicati da Commissione per proprio conto o attuazione azioni relative ad aiuti in situazioni di crisi ad operazioni di protezione civile e di aiuto umanitario, applicate norme di Reg. 966/12. In caso di inosservanza delle procedure, spese relative a tali operazioni non ammessi a finanziamento FES. Procedure di aggiudicazione di appalti stabilite in convenzione di finanziamento (in genere bandi di gara, avviso di aggiudicazione di appalto)
  5. e)       sovvenzioni intese come contributi finanziari diretti a carico di FES accordati a titolo di liberalità per finanziare:
  • azioni destinate a promuovere realizzazione obiettivo di accordo di partenariato ACP UE o di programma/progetto adottato
  • funzionamento di organismo che persegue un tale obiettivo

Se Commissione lavora con soggetti interessati di Stati ACP, tiene conto di loro specificità per meglio definire modalità di finanziamento, tipo di contributi, modalità di concessione, disposizioni amministrative per gestione di sovvenzioni al fine di raggiungere la più ampia varietà possibile di soggetti interessati di Stati ACP, rispondere meglio alle loro esigenze e conseguire in modo più efficace obiettivi di accordo di partenariato. Incoraggiare accordi di partenariato, sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitata o somme forfetarie

Non costituisce sovvenzione, assistenza finanziaria di cui alle precedenti lettere a), b), c)

  1. f)        premi
  2. g)       sostegno di bilancio generale o settoriale di UE basato su responsabilità reciproca e su impegno comune a favore di valori universali per rafforzare partenariati contrattuali tra UE e Stati ACP, al fine di promuovere democrazia, diritti umani, stato di diritto e crescita economica sostenibile ed inclusione, eliminare povertà. Decisione di concedere sostegno di bilancio basata su “chiara serie di criteri di ammissibilità e attenta valutazione dei rischi e benefici” da parte UE, con particolare riferimento a valutazione di impegni, risultati, progressi di Stati ACP con riguardo a democrazia, diritti umani e stato di diritto. Sostegno di bilancio differenziato per meglio adeguarsi a contesto politico, economico e sociale di Stati ACP, tenendo conto di situazioni di fragilità e fissando condizioni di concessione, compreso modalità dio controllo, revisione contabile tra apparenza ed accesso del pubblico ad informazioni. Versamento del sostegno di bilancio subordinato a progressi compiuti nel congiungimento obiettivi concordati con Stati ACP
  3. h)       strumenti finanziari a capo di BEI, Istituzioni finanziarie multilaterali europee (Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo), Banche di sviluppo bilaterali, sono associarti ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti ed attuati da Commissione in forma diretta od indiretta (In tale caso soggetto terzo deve rispettare obiettivi e norme UE, nonché migliori prassi relative ad impiego fondi UE). Strumenti finanziari raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontati
  4. i)         esperti esterni retribuiti
  5. j)         fondi fiduciari di UE

Conti che descrivono situazione finanziaria di FES comprende rendiconti finanziari, accompagnati da informazioni fornite da BEI, e relazione su esecuzione finanziaria

BEI gestisce Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale Fondo, compresi abbuoni di interessi e assistenza tecnica per conto di UE. BEI provvede ad esecuzione finanziaria di operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse, cui applicati eventuali abbuoni di interessi su risorse di FES

Contributi BEI versati senza costi per beneficiario da Stati membri a BEI su conto speciale aperto da BEI a nome di FES, secondo modalità fissate da convenzione  di gestione. Salvo decisione contraria di Consiglio, proventi percepiti da BEI su saldo creditore dei conti speciali sono integrati nel Fondo investimenti e presi in considerazione per richieste di contributi ed usati per soddisfare obblighi finanziari dopo 31/12/2030. BEI gestisce Tesoreria di importi di cui sopra secondo convenzione di gestione, mentre Fondo investimenti gestito in base a condizioni previste da accordo di partenariato ACP UE

BEI remunerata a copertura totale delle spese sostenute per gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Consiglio decide risorse e meccanismi di remunerazione di BEI