GARANZIE PRODOTTI AGRICOLI

GARANZIE PRODOTTI AGRICOLI (Reg. 282/12)  (cee42)

Soggetti interessati:

Stati membri, Commissione Europea relativamente a cauzione di garanzia richiesta dal Reg. 104/00 (prodotti della pesca ed acquicoltura), 1234/07 (regolamento unico OCM), 73/09 (regime di scambi di merce ottenute dalla trasformazione agricole). Escluse: garanzie costituite per garantire pagamento dazi ad importazione o esportazione 

Persona o “soggetto per conto della persona responsabile del pagamento dell’importo dovuto in caso di inadempimento di obbligo” (cioè “prescrizioni stabilite da regolamento che prevedono compimento o omissione di un determinato atto”)

Organismo competente a ricevere garanzia (cioè “assicurazione che, in caso di mancato adempimento ad un particolare obbligo una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita ad Organismo competente”) o garanzia cumulativa (cioè garanzia costituita per adempimento di più obblighi), salvo sua rinuncia ad esigere

1)       garanzie di importo inferiore a 500 €, purché “interessato si impegni per iscritto a pagare importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca garanzia e questa ultima divenga successivamente, in tutto od in parte, escutibile”;

2)       garanzie qualora persona soggetta ad adempimento obblighi sia Organismo pubblico od Organismo privato che esercita funzioni pubbliche sotto controllo dello Stato   

Iter procedurale:

Garanzia può essere costituita in € sotto forma di:

1)       contanti a mezzo trasferimento di denaro, non costituita fino a quando Organismo competente accerta “che può disporre del relativo importo”. Assimilato a deposito in contanti è garanzia concessa mediante assegni “garantiti da Organismo finanziario a tal uopo abilitato da Stato membro”, purché Organismo competente accerti disponibilità del relativo importo. Organismo competente può chiederne pagamento solo “quando sta per scadere termine di garanzia”. Garanzia depositata in contanti non produce interessi a favore di persona che la ha costituita, rimanendo invece spese di costituzione a suo carico

2)       fideiussione. Fideiussore deve avere residenza nella CE, essere accettato da Organismo competente ed obbligarsi mediante fideiussione scritta contenente:

–          obbligo (nel caso di garanzia cumulativa, tipo di obblighi) il cui adempimento è garantito da pagamento somma di denaro

–          importo massimo che fideiussore si impegna a pagare

–          impegno del fideiussore “in solido con persona tenuta ad adempiere ad obblighi” a versare entro 30 giorni successivi a domanda Organismo competente “qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga escutibile”            

3)       ipoteca

4)       deposito bancario

5)       credito riconosciuto nei confronti di Ente o Fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro

6)       titolo negoziabile nello Stato membro interessato, purché emesso o garantito da Stato membro stesso

7)       obbligazione emessa da Istituto di credito ipotecario, quotata in borsa ed in vendita sul mercato libero, purché abbia rango almeno pari a quella di obbligazioni del Tesoro.

Organismi competenti possono:

1)       stabilire condizioni supplementari per accertare garanzie

2)       definire, in caso di garanzie cumulative, procedure da seguire per destinarne parte o totalità a un determinato obbligo, aumentando saldo disponibile

3)       astenersi dal chiedere sostituzione di garanzie “le quali, a suo giudizio, siano inadeguate od non soddisfacenti o non offrano copertura di sufficiente durata”

4)       chiedere che al momento della costituzione garanzia beni ipotecari o titoli o obbligazioni abbiano valore realizzabile almeno pari a 115% del valore della garanzia prescritta

5)       chiedere, nel caso di garanzie di tipo ipotecario o titolo negoziabile nello Stato membro, od obbligazioni emesse da Istituto di credito, ad interessato di impegnarsi per iscritto a costituire garanzia complementare o sostituire garanzia originaria se valore realizzabile da questo calcolato tenendo conto spese di realizzo previste, su bene titoli/obbligazioni sia inferiore a 115% del valore garanzia prescritta, o a “comprovare valore realizzabile della garanzia” (nelo caso di titoli negoziabili o obbligazioni in base a ultima quotazione disponibile)

6)       autorizzare sostituzione di garanzia originaria con altra garanzia, qualora:

–          garanzia divenuta escutibile, ma non ancora incamerata

–          garanzia sostituiva rientri in 1 dei tipi di garanzia di cui sopra.

Garanzia cumulativa sostituita solo se “altra garanzia cumulativa copre almeno la parte di garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire adempimento obblighi in essere .

I)n caso di pagamento anticipato di aiuto “prima che obbligo di cui trattasi sia stato adempiuto garanzia è svincolata quando:

1)   accertato diritto ad attribuzione definitiva di importo

     2)   importo attribuito maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa CE è stato rimborsato.

Se termine entro cui diritto definitivo deve essere provato senza che interessato abbia fornito prova richiesta, Organismo competente avvia subito procedura di escussione garanzia, salvo caso di forza maggiore che può prorogare tale termine. Ammesso comunque invio prova dopo termine “contro rimborso parziale di garanzia”. Cause di forza maggiore consentono di limitare rimborso di importo di anticipo, purché:

a)       comunicate ad Organismo competente entro 30 giorni “dal giorno in cui interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire casi di forza maggiore”;

b)       interessato rimborsa anticippo entro 30 giorni successivi ad invio domanda di rimborso da parte Organismo competente.

Se tali condizioni non rispettate, cause di forza maggiore non applicabili.

Obblighi garantiti possono comprendere:

a)       prescrizioni principali, cioè “qualsiasi prescrizione essenziale ai fini del regolamento che prevede compimento o omissione di determinati atti”;

b)       prescrizioni secondarie, cioè “qualsiasi prescrizione che fissi il termine entro cui deve essere compiuta prescrizione principale”;         

c)       prescrizione subordinata, cioè ogni altra prescrizione stabilita nel regolamento.

Garanzia svincolata non appena fornita prova che tutte le prescrizioni principali, secondarie e subordinate sono state adempiute. Garanzia interamente escutibile per “parte dell’importo garantito” per il quale le prescrizioni principali non sono state adempiute (cioè prova non fornita nei tempi stabiliti), salvo che inadempimento dovuto a forza maggiore. Se entro 18 mesi dal termine fissato viene presentata la prova che le prescrizioni principali sono state adempiute, 85% di importo escusso viene rimborsato, fermo restando che se “la correlativa prescrizione secondaria non viene adempiuta, somma rimborsata è pari a garanzia che sarebbe stata svincolata in tali circostanze e cioè percentuale di garanzia relativa” a parte pertinente di importo garantito diminuito del 15% e di:

  • 10% del saldo derivante da deduzione del 15% per ogni giorno di ritardo sulla scadenza del termine massimo di 40 giorni o di inosservanza del termine minimo inferiore a 40 giorni;
  • 5% del saldo derivante da deduzione del 15% per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di termine massimo compreso tra 40 e 80 giorni o inosservanza di termine minimo 40-80 giorni;
  • 2% del saldo derivante da deduzione del 15% per ogni giorno di ritardo su scadenza di termine massimo oltre 80 giorni od inosservanza di termine minimo oltre 80 giorni.

Nessun rimborso dovuto se prova presentata oltre 18 mesi da scadenza prevista, salvo motivi di forza maggiore.

Inadempienza di 1 o più prescrizioni subordinate comporta escussione di importo pari a 15% di importo garantito, salvo caso di forza maggiore.

Tali disposizioni si applicano ai termini stabiliti per presentazione domande di titoli di importazione ed esportazione, con o senza fissazione anticipata, e per loro utilizzo né per termini relativi a fissazione mediante gara di prelievi ad importazione, esportazione e restituzioni ad esportazione.

Se fornita prova che tutte le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non quelle secondarie e subordinate, importo totale da escutere è pari a quello di cui sopra maggiorato del 15%.

Importo totale da escutere comunque mai superiore a 100% di “parte pertinente di importo garantito”.

Garanzia parzialmente svincolata su richiesta interessato se fornita prova relativamente a parte dei prodotti comunque “non inferiore ad un minimo indicato nel regolamento che prevede la garanzia stessa” o se questo assente, “Organismo competente può limitare numero degli svincoli parziali ammessi per singola garanzia o fissare importo minimo per svincoli parziali”. Se garanzie coprono oltre 100% di importo da garantire, ammesso svincolo parte eccedente 100% “quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa”.

Se non stabilito alcun termine per invio di prove prescritte per svincolo garanzia (comunque mai superiore a 3 anni “a decorrere da data in cui garanzia è stata destinata ad obbligo di cui trattasi”, salvo forza maggiore) si applicano 12 mesi da termine fissato per adempimento prescrizioni principali          

A partire da conoscenza circostanze determinanti “escussione totale o parziale di garanzia”, Autorità di competente chiede ad interessato pagamento entro 30 giorni da importo escutibile. Se ciò non avviene, Autorità competente:            

  • incassa “senza indugio definitivamente garanzia”;
  • chiede “senza indugio il pagamento al fideiussore entro 30 giorni”;
  • adotta “senza indugio provvedimenti necessari affinché garanzie convertite in denaro contante in modo da disporre importo dovuto o depositi bancari trasferiti sul proprio conto”.

Organismo competente può incassare definitivamente garanzia senza prima chiedere pagamento ad interessato o rinunciare ad escutere importi inferiori a 60 €.

Se escussione garanzia decisa ma ritardata la sua riscossione a seguito presentazione ricorso, interessato deve pagare “interessi su importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo data ricezione domanda pagamento e giorno di pagamento effettivo”.

Se a seguito esito ricorso ingiunzione pagamento importo escutibile entro 30 giorni, Stato membro può calcolare interessi a partire da 20° giorno successivo a data di richiesta. Tasso di interesse applicabile è quello nazionale. Organismi pagatori detraggono interessi pagati dalla spesa a carico di FEAGA o FEASR. Se garanzia escussa e suo importo accreditato a FEAGA o FEASR, ma debba a seguito ricorso essere totalmente o parzialmente restituito, con interessi, tale restituzione posta a carico di FEAGA o FEASR, salvo che sia imputabile a negligenza ad errore grave di Organismo pagatore Stato membro.

Stati membri tengono a disposizione di Commissione per ogni esercizio:

1)       dati relativi a numero totale ed importo totale di garanzie divenute escutibili di importo superiore a 1.000 € indipendentemente da fase del procedimento, indicando in modo distinto quelle accreditate a bilancio nazionale da quelle a bilancio CE (Somme riguardano sia quelle pagate direttamente da interessati, sia quelle riscosse mediante garanzia);

2)       tipi Istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché requisiti necessari;

3)       tipo di garanzie accertate, nonché relative condizioni         

 

      

 

         

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