IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI

IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI (D.P.R. 74/13; L.R. 19/15; DDS 08/11/19)    (casa51)

Soggetti interessati:

Comuni, Province, responsabili di impianti termici, installatori di nuovi impianti, manutentori di impianti esistenti, proprietari od occupanti di edifici con impianti termici

Iter procedurale:

Regione con L.R. 19/15 definisce con

Art. 1 modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione di impianti termici in edifici, pubblici e privati, al fine di contenere consumi energetici e promuovere il miglioramento delle loro prestazioni energetiche

Art. 2 modalità di accertamento ed ispezione di impianti termici affidati ai Comuni con oltre 40.000 abitanti (dati censimento popolazione 2011) e a Province per restante territorio.

Comuni/Province possono in accordo (valido 8 anni, rinnovabile) individuare un’unica Autorità responsabile del controllo, che può operare con proprio personale, o affidare il servizio ad un Organismo esterno

Art. 3 criteri di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione di impianto termico, nonché rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica da parte di responsabile di impianto. Ogni cambio di responsabile va comunicato al soggetto esecutore: entro 10 giorni lavorativi, se dovuto alla nomina di un terzo responsabile, o del nuovo responsabile di condominio; 30 giorni lavorativi se dovuto a subentro di nuovo proprietario o occupante

Revoca, rinuncia o decadenza da incarico di un terzo responsabile comunicata a soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi

Comunicazioni da attuarsi usando modulistica predisposta da Regione, per via informatica tramite il Catasto unico regionale, o per posta

Responsabile di impianto termico deve in particolare:

  1. condurre impianto termico nel rispetto di: valori minimi di temperatura ambiente; periodo annuale e giornaliero di accensione di impianto;
  2. delegare la conduzione di impianto termico avente potenza nominale di oltre 232 kW ad un operatore in possesso di patentino;
  3. delegare ad operatori in possesso di patentino gli interventi tecnici su frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas clorurati ad effetto serra;
  4. provvedere ad eseguire operazioni di controllo di efficienza energetica e di manutenzione dell’impianto, avvalendosi di ditta abilitata, nel rispetto della modalità e tempistica prevista da D.P.R. 74/13;
  5. firmare i rapporti di controllo di efficienza energetica;
  6. acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo;
  7. conservare: dichiarazione di conformità o di rispondenza da essi compilata e sottoscritta; rapporto di controllo di efficienza energetica e dichiarazione di avvenuta manutenzione che installatore ha obbligo di redigere al termine delle suddette operazioni; rapporto di prova che ispettore redige al termine di ispezione ad impianto termico; libretto di impianto; libretto di uso e di manutenzione dei vari componenti dell’impianto;
  8. redigere ed inviare al soggetto esecutore: scheda identificativa di impianto; comunicazione del cambio di responsabile di impianto; comunicazione di nomina/revoca di amministratore di condominio quale responsabile di impianto;
  9. compilare, firmare, inviare al soggetto esecutore: dichiarazione di disattivazione di impianto termico; dichiarazione di avvenuto adeguamento di impianto termico; comunicazione di sostituzione del generatore di calore;
  10. consentire ispezione di impianto termico, fornendo per presa visione rapporto compilato da ispettore

Art. 4 obblighi per installatori di nuovi impianti e per manutentori di impianti esistenti di comunicare (Modello predisposto da Regione) a committente/utente le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, o di macchine frigorifero a pompa di calore, o di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento, o di cogeneratori o rigeneratori, specificando singoli controlli da eseguire e loro frequenza (Dichiarazione da conservare in libretto di impianto e trasmettere ad esecutore di impianto). Installatori o manutentori che non inviano tale comunicazione soggetti a sanzioni

In caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti esistenti, il responsabile di impianto od installatore è tenuto ad aggiornare il libretto di impianto ed il Catasto unico regionale degli impianti termici (al riguardo inviare scheda identificativa di impianto e dichiarazione di cui sopra relativa a tipologia di impianto)

Responsabile di impianto aggiorna, per le parti di competenza, il libretto di impianto, assumendosi obblighi e responsabilità volte alla gestione di impianto nel rispetto norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, salvaguardia ambientale

Responsabile di impianto termico è tenuto a far eseguire le operazioni di controllo di efficienza energetica e di manutenzione con la frequenza prescritte riportate in Allegato 3 pubblicato su BUR 35/17 (comunque entro la fine del mese di scadenza del controllo)

Operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le operazioni “a regola d’arte”, redigendo il rapporto del controllo di efficienza energetica (Modello predisposto da Regione), tenendo conto di tipologia e potenzialità di impianto, da rilasciare al responsabile di impianto, che lo sottoscrive per presa visione e lo conserva nel libretto di impianto

Per impianti cogeneratori  di calore a fiamma alimentati con gas (metano o GPL) aventi potenza termica nominale compresa tra 10 e 100 kW per cui la manutenzione è prevista almeno ogni 2 anni, il manutentore trasmette a metà periodo al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione (Modello predisposto da Regione) entro 30 giorni successivi, ai fini del rapporto di controllo di efficienza energetica

Per impianti di nuova installazione o di ristrutturazione, impianti esistenti, il manutentore invia a soggetto esecutore dichiarazione di avvenuta manutenzione

Art. 5 invio da parte del manutentore di copia del rapporto di efficienza energetica al soggetto esecutore entro 30 giorni da esecuzione del controllo per via informatica (tramite Catasto unico regionale) o per posta. Manutentore riporta segno identificativo su copia del rapporto rilasciata al soggetto esecutore ed al responsabile di impianto

Art. 6 sono soggetti ad accertamento o ispezione gli impianti termici, autonomi e centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, o tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi seguenti caratteristiche:

  1. impianti con sottosistemi di generazione a fiamma, o con scambiatore di calore, collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale di oltre 10 kW
  2. impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale di oltre 12 kW

Art. 7 rapporto di controllo di efficienza si intende sostitutivo di ispezione in caso di: impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a metano/GPL e destinati a climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria; impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW

In fase di accertamento di tali impianti:

  1. se rilevate carenze che possono determinare grave pericolo, senza che manutentore abbia predisposto specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore segnala anomalia al Comune che prevede, mediante ispettore ad eseguire uno specifico controllo con eventuale disattivazione dell’impianto (con oneri a carico di responsabile di impianto). Al termine dei lavori, il responsabile di impianto invia ad Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento di impianto e richiesta di sua riattivazione, corredata da dichiarazione di conformità rilasciata da ditta esecutrice;
  2. se rilevate altre anomalie o difformità, il soggetto esecutore ne richiede eliminazione entro 60 giornial responsabile di impianto, che è tenuto, a conclusione dei lavori, ad inviare al soggetto esecutore una dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto, pena ispezione da parte di Comune con addebito degli oneri;
  3. se rilevate difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e quelli riportati nei rapporti, il responsabile di impianto comunica entro 30 giornile informazioni richieste al soggetto esecutore, pena ispezione da parte di Comune con addebito degli oneri

Art. 8 ispezioni programmate, ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica, tenendo conto dei seguenti criteri e priorità:

  1. criticità rilevate nel corso di accertamento di cui sopra;
  2. mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
  3. rapporto di controllo di efficienza energetica privo di segno identificativo;
  4. mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  5. ordine e frequenza previste in Allegato 4 pubblicato su BUR 37/15, in funzione della potenza e tipologia di impianti;
  6. impianti con età superiore a 15 anni

Autorità competente stabilisce il numero di ispezioni da attuare ogni anno, anche in base al numero dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti

Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica nominale superiore a 100 kW, le ispezioni saranno attuate durante il periodo di accensione

Ispezione sarà annunciata al responsabile di impianto da parte del soggetto esecutore con almeno 15 giorni di anticipo, mediante cartolina di avviso, PEC, accordi telefonici. Data programmata di ispezione può essere modificata non più di 2 volte consecutive, se utente lo chiede per iscritto o per via telefonica con almeno 3 giorni di anticipo (nuova data comunque non oltre 20 giorni successiva a quella iniziale)

Se ispezione non attuabile per cause imputabili al responsabile di impianto, questo versa importo di cui ad Allegato 6 pubblicato su BUR 37/15 a titolo di rimborso con definizione di altra data di ispezione. Se anche 2° visita non viene eseguita per causa imputabile al responsabile di impianto, oltre ad addebito di cui sopra, il soggetto esecutore informa il Comune per adozione dei provvedimenti di competenza “a tutela della pubblica incolumità” (nel caso di impianti a gas informata anche l’impresa di distribuzione)

Per ispezioni eseguite su impianti per cui manutentore non ha inviato il rapporto del controllo di efficienza energetica o lo ha inviato in ritardo o privo di segno identificativo, i costi, come riportati in Allegato 6 pubblicato su BUR 37/15, sono a carico del responsabile di impianto, che può fare rivalsa sul manutentore

Il responsabile di impianto può:

  1. delegare persona di sua fiducia a presenziare ad ispezione;
  2. farsi assistere durante l’ispezione dal proprio manutentore;
  3. mettere a disposizione di ispettore: libretto di impianto compilato (comprensivo degli allegati prescritti ed almeno dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica); istruzioni riguardanti manutenzione; dichiarazione di conformità o di rispondenza; documentazione INAIL o di prevenzione incendi;
  4. firmare per ricevuta e presa visione copia del rapporto di prova compilata da ispettore

Ispettore deve:

  1. presentarsi ad appuntamento nella fascia oraria indicata;
  2. essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  3. mantenere sempre un contegno cortese  nei confronti di utente;
  4. eseguire controlli e misurazioni da riportare nel rapporto di prova redatto su modello specifico per tipologia di impianto;
  5. annotare osservazioni e prescrizioni nel rapporto di prova;
  6. compilare il rapporto di prova in 3 copie, di cui: 1 da consegnare al responsabile di impianto; 1 da conservare da parte del soggetto esecutore; 1 da detenere da parte di ispettore;
  7. riportare i dati del rapporto di prova nel Catasto unico regionale;
  8. accertare: generalità del responsabile di esercizio e di manutenzione di impianto termico o persona delegata; presenza o meno di documentazione prescritta; corretta compilazione del libretto di impianto; modalità di conduzione di impianto (comprese manutenzioni eseguite a norma);
  9. eseguire una valutazione sulla efficienza energetica del generatore, stimando il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per climatizzazione invernale ed estiva di edificio, fornendo indicazioni sui possibili interventi atti a migliorare in modo economico il rendimento energetico di impianto;
  10. esaminare con priorità i possibili interventi di risparmio energetico indicati nel rapporto di controllo dell’efficienza energetica;
  11. annotare motivi qualora non compilate le parti del rapporto di prova relative a: interventi atti a migliorare il rendimento energetico; stima del dimensionamento del generatore. In tal caso documento inviato entro 60 giornial responsabile di impianto, tramite soggetto esecutore;
  12. promuovere, in presenza di situazioni di pericolo immediato, tempestiva disattivazione dell’impianto, informandone Comune ed Autorità competente.

Ispettore non deve:

  1. eseguire interventi su impianto;
  2. indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori;
  3. fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  4. esprimere giudizi su impianto, suoi componenti ed operatori intervenuti su questo;
  5. chiedere a qualsiasi titolo somme di denaro

Se durante l’ispezione su generatori a fiamma alimentati a gas viene rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti prescritti, impianto entro 15 giorni va ricondotto entro tali limiti mediante operazioni di manutenzione (con esclusione del generatore da conduzione in esercizio continuo). Responsabile di impianto entro 15 giorni dall’intervento invia al soggetto esecutore una dichiarazione sul modello predisposto da Regione. Se durante l’intervento di manutenzione si rileva l’impossibilità di ottenere il rendimento di combustione prescritto, il generatore viene sostituito entro 180 giorni da ispezione. Responsabile di impianto, entro 30 giorni, avvisa il soggetto esecutore di aver eseguito la sostituzione di generatore nei termini prescritti, pena applicazione di sanzione

Se durante l’ispezione rilevate difformità nell’impianto termico rispetto a quanto prescritto, l’ispettore dispone adeguamento di impianto entro 60 giorni (prorogabili di 60 giorni). Entro 20 giorni dall’esecuzione di intervento, il responsabile di impianto trasmette al soggetto esecutore una dichiarazione sul modello predisposto da Regione, corredata da eventuale dichiarazione di conformità. Se in base ai documenti inviati, rileva il mancato adeguamento alle norme vigenti, il soggetto esecutore effettua un’ispezione con addebito degli oneri, che se ha esito negativo comporta l’applicazione di sanzioni

Art. 9 definizione di impianti termici disattivati (cioè impianti privi di quelle parti essenziali, senza cui non possono funzionare) e generatori disattivati (cioè non collegati a fonte di energia)

Responsabile di impianto disattivato interamente o per singoli generatori invia al soggetto esecutore entro 60 giorni da disattivazione, dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello predisposto da Regione), di cui copia conservata nel libretto di impianto

Riattivazione dell’impianto solo dopo invio di dichiarazione di avvenuto intervento di manutenzione e controllo della sua efficienza energetica al soggetto esecutore

Art. 10 applicazione di sanzioni da parte di ispettore che rileva presenza di generatori di calore o impianti rientranti in art. 6 mai denunciati, con relativa ingiunzione al responsabile di impianto a regolarizzare posizione entro 30 giorni e ad aggiornare il Catasto unico regionale.

Se ispezione non viene attuata a causa della disattivazione o inesistenza di impianto termico, ispettore lo riporta nel verbale, in modo da aggiornare il Catasto

Se durante ispezione si rileva disattivazione di impianto senza che utente abbia provveduto ad inviare la relativa dichiarazione o la ha inviata dopo i termini previsti, questo deve versare il rimborso delle spese di controllo

In caso di rifiuto del responsabile di impianto a sottoscrivere il rapporto di prova, ispettore lo riporta nel rapporto, comunque consegnato in copia ad interessato

Art. 11 segno identificativo che è un contrassegno attestante il pagamento del contributo previsto al momento di invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Manutentore e responsabile di impianto acquisiscono segno identificativo da apporre sul suddetto rapporto di controllo. Se segno è fornito dal manutentore, questo lo acquisisce per conto di utente (Responsabile di impianto) anticipandone il costo, che verrà poi rimborsato da utente stesso

Giunta Regionale stabilisce modalità informatiche per l’acquisizione del segno identificativo

Art. 12 istituzione a partire dal 11/11/2019 (secondo quanto previsto dal DDS 150 del 08/11/2019) del Catasto unico telematico regionale degli impianti termici degli edifici (CURMIT) al fine di assegnare un codice univoco (composto da 4 lettere identificative dell’Ente e 8 numeri ad ogni impianto termico registrato. Generatori al servizio di un unico sistema di distribuzione ed operanti come un solo impianto termico sono censiti tramite un unico codice Catasto (riportato in Allegato 8 pubblicato su BUR 37/15).

In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione dei singoli locali, o di parti dell’unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico al servizio dell’intero immobile. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi al servizio della stessa unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, a cui è attribuito un unico codice Catasto

Codice va riportato su: apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici; tutti i documenti e comunicazioni inerenti all’impianto

Catasto interagisce con gli utenti, tramite procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati. A tal fine a partire dal 11/11/2019:

  1. utilizzo del CURMIT è obbligatorio e sostituisce ogni comunicazione/documentazione cartacea trasmessa dagli installatori e manutentori ai catasti territoriali
  2. dati degli impianti censiti dalle Autorità competenti sono trasferiti al CURMIT

Al fine di rendere il Catasto più efficiente, Regione può chiedere ai distributori di combustibili (compresi gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento ed ai distributori di gasolio e GPL per riscaldamento) di fornire entro il 31 Marzo successivo informazioni sulle proprie utenze attive al 31 Dicembre

Art. 13 promozione da parte della Giunta Regionale di programmi per: qualificazione ed aggiornamento professionale degli ispettori, avvalendosi di ENEA; diffusione dei contenuti di L.R. 19/15 alla popolazione

Art. 14 tariffe relative al segno identificativo ed alle ispezioni sono differenziate per tipologia di impianto e potenza secondo quanto riportato negli Allegati 6 e 7 pubblicati su BUR 37/15

Il costo delle ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto, a cui inviato avviso con data ed ora di ispezione e modalità di pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento sono attivate le procedure per recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore

Art. 15 Dirigente della struttura regionale competente convoca periodicamente i soggetti interessati all’applicazione della L.R. 19/15 per:

a)discutere le eventuali problematiche insorte in sede di sua applicazione;

b)monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;

c)definire ed analizzare i contenuti della relazione biennale;

d)valutare applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti in R. 19/15;

e)valutare eventuali modifiche da apportare alla R. 19/15

Autorità competenti ogni 2 anni inviano una relazione sui controlli ed azioni promozionali effettuate alla Giunta Regionale che a sua volta predispone una relazione sullo stato di esercizio e manutenzione di impianti termici nel territorio regionale da divulgare

Art. 16 applicazione in caso di accertamento di violazioni delle sanzioni previste dalla Legge 689/88. Ad irrogazione di sanzioni amministrative provvede Autorità competente, destinando i proventi derivati alle attività di controllo, ispezione, formazione ed informazione previste dalla L.R. 19/15

Regione Marche ha definito con DDS 61 del 04/06/2015 pubblicato su BUR 58/15 i modelli per:

a)comunicare cambio del nominativo del responsabile di impianto termico

b)comunicare nomina/cessazione di amministratore di condominio

c)comunicare nomina/cessazione del terzo responsabile

d)comunicare frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire sicurezza di persone  e cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma o per impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore o per scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/tele raffreddamento, o per impianti termici costituiti da cogeneratori/trigeneratori

  1. e) dichiarare  avvenuta manutenzione di tali impianti

f)redigere rapporto di controllo su efficienza  energetica dei gruppi termici, o dei gruppi frigo, o degli scambiatori, o dei cogeneratori

g)dichiarare avvenuto adeguamento di impianto termico

h)redigere rapporto di prova per le ispezioni ad impianti con generatori di calore a fiamma o con macchine frigorifere

i)comunicare sostituzione del cogeneratore di calore

j)dichiarare disattivazione di impianto termico

Lo stesso DDS 61 del 04/06/2015 ha stabilito altresì che contro i provvedimenti di Regione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni da notifica, o a Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

Entità aiuto:

Sono onerose le ispezioni attuate in impianti per cui manutentore o terzo responsabile non inviato od inviato in ritardo rapporto di controllo di efficienza energetica. Costo delle ispezioni a totale carico di responsabile di impianto, che può fare rivalsa su manutentore se inadempienza da lui derivata.

Costo di ispezione di 1 generatore di calore a fiamma fissato in: 80 € se potenza compresa tra 10 e 35 kW; 110 € se potenza compresa tra 35,1 e 116 kW; 180 € se potenza compresa tra 116,1 e 350 kW; 250 € se potenza oltre 350 kW. Se impianto dotato di più generatori tariffa maggiorata di 10%. Costo ispezione per impianti con macchine frigorifere e pompe di calore aventi potenza nominale da 12 a 100 kW: 80 € (100 € se potenza superiore a 100 kW). Costo ispezione per impianti alimentati da teleriscaldamento: 80 €. Costo ispezione per impianti cogenerativi: 300 kW. Costi sempre al netto di IVA

In caso di mancato appuntamento per ispezione si applica costo forfetario di 30 €

Valore di segno identificativo (Bollino) determinato, tenendo conto del numero, potenza, tipologia di impianti, al fine di coprire costi di accertamenti ed ispezioni, nonché la gestione del Catasto Unico Regionale, fissato da L.R. 19/15 in:

–          generatori di calore a fiamma in: 14 € se potenza impianto da 10 a 100 kW; 56 € se potenza impianto da 101 a 200 kW; 98 € se potenza impianto da 201 a 300 kW; 140 € se potenza impianto superiore a 300 kW

–          impianti con macchine frigorifere o pompe di calore in: 14 € se potenza impianto da 12 a 100 kW; 56 € se potenza impianto superiore a 100 kW

–          impianti alimentati da teleriscaldamento in: 14 €

–          impianti cogenerativi in: 56 €

Risorse derivanti da tariffe quantificate per anno 2017 in 511.276,34 €, di cui 90% spettano ad Autorità competenti, che possono utilizzarle per finalità di L.R 19/15 e 10% riservate a Regione per implementazione e gestione del Catasto. Per anno 2017 130.000 € destinate ad attività di controllo, ispezione, formazione ed informazione. Per gli anni successivi entità delle entrate e della spesa definite con rispettive leggi di bilancio con Giunta Regionale che può apportare modifiche al Programma operativo triennale

Sanzioni:

Responsabile della manutenzione ed esercizio di impianto termico che non osserva modalità di controllo ed efficienza energetica di impianto termico: multa da 100 a 600 € in relazione a potenza impianto da versare entro 30 giorni da accertamento infrazione.

Installatore o manutentore che al momento della presa in carico di impianto termico non invia dichiarazione prescritta: multa da 1.000 a 6.000 € + segnalazione a Camera di Commercio per provvedimenti disciplinari

Mancato invio di dichiarazione da parte del soggetto responsabile o mancato rispetto termine di 60 giorni per adeguamento impianto termico: esecuzione di ispezione con addebito dei relativi costi

In caso di accertata mancanza del libretto di impianto od effettuazione di ultimo controllo o ultima manutenzione: multa da 500 a 3.000 € a carico del responsabile di impianto

Se responsabile impianto non provvede a sostituire il generatore di calore inadeguato, o ad informare di ciò il soggetto esecutore, o non provvede ad adeguare l’impianto difforme nei termini fissati: multa da 500 a 3.000 € + informato, in caso di impianto alimentato a gas di rete, impresa distributrice per adempimenti del caso

In caso di mancato o ritardato pagamento dei costi di ispezione e del segno identificativo: attivate procedure per recupero dei crediti + interessi e spese a carico di debitore

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