IMPORT DA PVS

IMPORT DA PVS (Reg. 755/15)  (coopin08)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare da Azerbajgian, Bielorussia Corea del Nord, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan senza alcuna restrizione quantitativa

Iter procedurale:

Se evoluzione di importazione da tali Paesi dovesse necessitare di misure di vigilanza e salvaguardia, Commissione ne viene informata da Stati membri ed apre eventualmente inchiesta entro 1 mese, pubblicandone avviso su G.U.CE. in cui riportato:

a)       riassunto informazioni ricevute e precisando che ogni nuova informazione comunicata a Commissione;

b)       definizione termine per far pervenire osservazioni a Commissione o per essere sentiti da questa

Commissione avvia inchiesta in collaborazione con Stati membri a cui forniscono loro analisi di informazioni ricevute entro 21 giorni successivi

Commissione verifica informazioni ricevute presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni commerciali, avvalendosi anche di personale Stato membro interessato e delle informazioni a disposizione di questi su andamento del mercato prodotto oggetto di inchiesta.

Parti interessate inviano nota scritta a Commissione per poter esaminare informazioni durante inchiesta, salvo documenti in termini di UE e Stati membri, purché pertinenti a difesa dei loro interessi, non riservati, usati da Commissione nell’ambito di inchiesta

Commissione deve sentire parti in causa se queste lo hanno richiesto, dimostrando di essere interessate dal risultato di inchiesta

Se impossibile disporre dei dati necessari o “inchiesta ostacolata in modo rilevante”, Commissione elabora conclusioni in base a dati disponibili, escludendo informazioni false o ingannevoli ricevute

Se Commissione ritiene non sufficiente elementi di prova per avviare inchiesta, informa Stati membri della sua decisione entro 1 mese

A conclusione di inchiesta, Commissione presenta relazione a Comitato, Se entro 9 mesi Commissione ritiene non necessario adottare misure di vigilanza, chiude inchiesta entro mese successivo, altrimenti entro stesso termine (o in circostanze eccezionali dopo proroga di non oltre 2 mesi) decide misure di vigilanza o salvaguardia da adottare. Decisioni di Commissione pubblicate su G.U.CE Tale procedura non ostacola possibilità di intervenire con urgenza se circostanze lo richiedono

Informazioni ricevute usate solo per finalità per cui richieste. Vietata loro divulgazione da parte Commissione o Stati membri, salvo autorizzazione da parte di fornitore che “adduce debite motivazioni”

Esame di importazioni, condizioni della loro esecuzione, grave pregiudizio o minaccia derivante per produttori di UE riguarda:

a)       volume di importazioni, specie se aumentate in modo considerevole in termini assoluti rispetto a produzione e consumi UE;

b)       prezzo di importazioni specie se rilevata sottoquotazione significativa rispetto a prezzo UE

c)       impatto derivante per produttori UE di prodotti simili, risultanti da tendenze di certi favori economici, quali: produzione, utilizzo di capacità produttiva, scorte, vendite, quota di mercato, prezzo, utili, rendimento capitali investiti, flussi di liquidità, occupazione

Nello svolgere inchiesta, Commissione tiene conto sistema economico dei Paesi Terzi in oggetto e se “situazione particolare possa trasformarsi in pregiudizio reale” (tenere conto di tasso di incremento di esportazioni verso UE, capacità di esportazione di Paese di origine verso UE)

Se interessi UE lo richiedono, Commissione, anche su richiesta di Stato membro, può:

a)       decidere vigilanza UE su determinate importazioni a posteriori

b)       decidere di sorveglianza preventivamente determinate importazioni

Misure di vigilanza presa da Commissione hanno durata limitata, comunque non oltre 2° semestre successivo

Immissione in libera pratica di prodotti soggetti a vigilanza preventiva UE subordinata ad invio documento di vigilanza (Modello pubblicato su G.U.CE 123/15 stampato da Stato membro), rilasciato da Autorità competente di Stato membro per quantitativi richiesti entro 5 giorni lavorativi successivi a richiesta, contenente:

a)       nome ed indirizzo del richiedente, numero di telefono, fax, partita IVA

b)       eventuale nome ed indirizzo del dichiarante se diverso

c)       descrizione di merce (denominazione commerciale, codice prodotto, origine e provenienza)

d)       quantitativi dichiarati (espressi in kg.)

e)       valore delle merci alla frontiera (espresso in EURO)

f)        frase “Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio di Unione” (dichiarazione data e firmata da richiedente)

Documento, redatto in 2 copie, di cui originale per destinatario e copia per Autorità competente da conservare, valido in tutto il territorio UE ed utilizzabile fino a quando vige regime di liberalizzazione delle importazioni “tenendo conto natura dei prodotti ed altre particolarità delle operazioni”

Se constatato che prezzo di transazione supera meno di 5% prezzo indicato in documento di vigilanza o valore quantitativo totale di prodotti presentati ad importazione supera meno di 5% quelli indicati in documento, si procede ugualmente a loro immissione in libera pratica. Commissione può elevare percentuale a 10%

Se necessario origine dei prodotti sottoposta a vigilanza, giustificata da certificato di origine. Se prodotto sottoposto a vigilanza UE soggetto a misura di salvaguardia regionale di Stato membro, autorizzazione di importazione concessa da questo sostituisce documento di vigilanza

Commissione, anche su richiesta di Stato membro, qualora rischi di verificarsi situazione di perturbazione, può limitare periodo di validità del documento di vigilanza richiesto o subordina sua uso a determinate condizioni, o, in via eccezionale, ad inserimento clausola di revoca

Se importazioni non assoggettate a vigilanza preventiva UE, Commissione può disporre di vigilanza limitata ad importazioni destinate ad 1 o più Regioni UE

Immissione in libera pratica di prodotti soggetti a vigilanza regionale subordinata ad invio documento di vigilanza rilasciata gratuitamente da Autorità competente di Stato membro per quantitativi richiesti entro 5 giorni lavorativi da richiesta. Documento utilizzabile fino a quando regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per tali operazioni

In caso di vigilanza di UE o di Regione, Stato membro comunica per prodotto e Paese a Commissione entro giorno 10 del mese:

a)       in caso di vigilanza preventiva: quantitativi di merci ed importi, calcolati in base a prezzi cif per cui rilasciati o vidimati documenti di vigilanza nel mese precedente

b)       importazioni effettuate nel mese precedente

Commissione può modificare periodicità delle informazioni, informandone Stati membri

Se prodotto importato in UE in quantità talmente aumentate o a condizioni tali da arrecare pregiudizio grave a produttori UE di prodotti analoghi, Commissione, anche su richiesta di Stato membro (Commissione si pronuncia entro 5 giorni lavorativi successivi) può modificare regime di importazione di tale prodotto, subordinandone immissione in libera pratica a presentazione di autorizzazione di importazione, rilasciata con modalità ed entro limiti definiti. Misure adottate, limitate ad 1 o più Regione UE ed applicate ad ogni prodotto immesso in libera pratica comunicate a Stati membri

Se in base ad elementi raccolti, risulta che in 1 o più Regioni UE possono sussistere condizioni per adottare misure di cui sopra, Commissione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, autorizza, in via eccezionale, applicazione misure di vigilanza o salvaguardia limitate a Regioni in questione che debbono avere “carattere temporaneo e perturbare il meno possibile funzionamento del mercato interno”

Durante periodo di applicazione misure di vigilanza e salvaguardia, Commissione, anche su richiesta di Stato membro, può valutare effetti di misura, e verificare se necessario mantenere in vigore il provvedimento, informandone Stato membro. Se Commissione lo ritiene necessario abroga o modifica misure di vigilanza o salvaguardia. Misura di salvaguardia regionale si applica a decorrere da giorno successivo a pubblicazione su G.U.CE

Presenti disposizioni non ostacolano

–          applicazione di accordi conclusi tra UE e Paesi Terzi, né da parte di Stati membri:

1)       divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela di salute e vita di persone ed animali, preservazione vegetali, protezione patrimonio artistico e culturale o tutela di proprietà industriale

2)       speciali formalità in materia di cambio

3)       formalità introdotte a norme di accordi internazionali

–          applicazione regolamenti di Organizzazione Comune del Mercato (OCM) agricoli e relative disposizioni comunitarie e nazionali applicabili a merci derivanti da trasformazione prodotti agricoli. Disposizioni di vigilanza non applicate a tali prodotti nel caso regime di scambi con Paesi Terzi prevede la presentazione di certificato o altro titolo di importazione. Le misure di salvaguardia non applicate a prodotti per cui regimi di scambi con Paesi Terzi prevedono possibilità di applicare restrizioni quantitative ad importazione

Stati membri informano Commissione di misure da introdurre o modificare

Commissione inserisce informazioni su applicazione di misure di difesa commerciale in relazione annuale inviata a Parlamento europeo e Consiglio

Commissione adotta atti delegati, al fine di eliminare da elenco dei Paesi Terzi di cui sopra quelli divenuti nel frattempo membri di OMC.

Potere di delega conferito a Commissione per 5 anni a partire da 20/2/2014, prorogabile per altri 5 anni, salvo che Parlamento europeo o Consiglio non si oppongono entro 3 mesi da scadenza. Commissione elabora relazione su delega entro 9 mesi da scadenza quinquennio. Delega revocata in ogni momento da Parlamento e Consiglio motivandone decisione che entra in vigore giorno successivo a quello di pubblicazione su G.U.CE, senza pregiudicare atti adottati. Commissione notifica subito atti adottati a Parlamento e Consiglio, in modo che possono esprimere eventuali obiezioni nel merito entro 2 mesi (Termine prorogabile di 2 mesi), altrimenti atto si intende approvato

Commissione nella sua azione è assistita da Comitato per misure di salvaguardia