IMPORT-EXPORT BOVINI RAZZA PURA (Reg

IMPORT-EXPORT BOVINI RAZZA PURA (Reg. 133/08)  (bovini45)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare od esportare bovini vivi di razza pura (Maschi o femmine fino a 6 anni)

Iter procedurale:

Importatore, prima di immissione in libera pratica di riproduttori bovini di razza pura, presenta ad Autorità doganali:

1)          certificato genealogico e certificato zootecnico di tali animali;

2)          certificato di polizia sanitaria e certificato rilasciato da veterinario al posto di frontiera;

3)          dichiarazione attestante che, salvo casi di forza maggiore, animale non abbattuto nei 24 mesi successivi a data importazione.

Importatore, entro 27 mesi da immissione in libera pratica, fornisce ad Autorità doganali del Paese di importazione:

a)          certificato redatto da veterinario ufficiale o da Associazione che detiene registri genealogici attestante che animale non è stato abbattuto prima di 24 mesi da importazione;

b)          certificato redatto da veterinario ufficiale attestante che animale abbattuto prima di 24 mesi da importazione “per motivi di carattere sanitario, o è morto a seguito di malattia o incidente”.

Disposizioni relative a limite di età e ad obblighi di abbattimento non si applicano ad importazioni di riproduttori di razze pure originari da Islanda, Norvegia, Svizzera.

Per beneficiare di restituzione ad esportazione di femmine riproduttrici di razza pura occorre presentare al momento di espletamento formalità doganali di esportazione:

a)          certificato genealogico rilasciato da Associazione che ne detiene registri, attestante risultati dei controlli effettuati su attitudine e valore genetico dell’animale;

b)          certificato di polizia sanitaria richiesto da Paese Terzo di destinazione.

Ammessa presentazione di un certificato unico per partita di animali.

Certificati vidimati da Autorità doganali restituiti ad esportatore e copia allegata a domanda pagamento di restituzione.

In caso di reimportazione nella CE di bovini riproduttori di razza pura, prima della immissione in libera pratica, occorre restituire agevolazioni ad esportazione concesse o Stato membro “prende misure necessarie affinché rispettivi importi siano trattenuti, ove non già versati”.

In caso di importazione, qualora risulta da certificato genealogico che allevatore di provenienza animali è stabilito nella CE, importatore deve dimostrare “che non gli sono state concesse restituzioni o di aver rimborsato il relativo importo”. Se tale prova non fornita “si considera che i capi abbiano beneficiato di restituzione ad esportazione pari al dazio ad importazione di importo più elevato applicabile il giorno di reimportazione nella Comunità di bovini”

Sanzioni:

Se animale abbattuto prima dei 24 mesi previsti da data di importazione: recupero dazi ad importazione non versati.

 

 

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