IMPOSTA DONAZIONE (D

IMPOSTA DONAZIONE (D.Leg. 346/90)  (tasse7)

Soggetti interessati:

Chiunque oggetto di donazione tra vivi di beni e diritti, azioni, quote societarie, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati, crediti …

Donazioni a favore di nascituri o di Enti non riconosciuti o che non possono accettare donazione senza preventiva autorizzazione, si considerano “a condizione sospensiva”. Nell’atto di donazione riportare sempre estremi eventuali altre donazioni fatte in passato al beneficiario

Iter procedurale:

Atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso presso Ufficio Registro. Registrazione gratuita nel caso di donazione a Stato, Enti pubblici, fondazione o Associazioni riconosciute.

Beneficiari inviano ad Ufficio di Registro richiesta di registrazione, calcolando valore imposta dovuta, mediante applicazione aliquote pubblicate su G.U. 277/90 “al valore globale dei beni e diritti oggetto di donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario” (Escluse prestazioni a favore di terzi) ed eventualmente maggiorato delle donazioni fatte in passato dal donatario (Escluse donazioni per mantenimento, educazione, nozze, di modico valore, quelle oggetto di imposta gratuita od in misura fissa). Se donatario non è parente o coniuge, applicare tariffe maggiorate.

Per il calcolo del valore dei beni e diritti donati vale la stessa procedura riportata per le imposte di successione. Per beni donati in passato, prendere valore attuale.

Si applicano stesse riduzioni e detrazioni di imposta riportate per imposta successione. Ammesse anche detrazione INVIM per cessione beni, se alla richiesta di registrazione allegata copia fattura vendita.

Se donazione fatta a favore di più soggetti, imposta ripartita tra donatori “in proporzione al valore delle quote spettanti”.

Si applica imposta fissa di 100.000 nei casi di:

– donazione di beni culturali vincolati, purché presentata ad Ufficio Registro attestazione del

  Ministero Beni Culturali circa esistenza del vincolo;

– donazione d titoli ed obbligazioni garantita dallo Stato.

In caso di donazione veicoli si applicano tariffe previste da Pubblico Registro Automobilistico

Sanzioni:

Chiunque nell’atto di donazione omette o riporta dati incompleti od inesatti circa donazioni passate a favore beneficiario: multa da 1 a 2 volte maggiore dell’imposta dovuta.

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