IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI

IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI (D.P.R. 131/86; Legge 85/95, 549/95; D.Lgs. 23/11) (tasse03)

Soggetti interessati:

Persone fisiche e giuridiche che acquistano abitazioni

Iter procedurale:

Imposta di registro da presentare entro 20 giorni dalla stipula dell’atto ad Ufficio Registro, competente per territorio.

Valore da indicare nell’atto: reddito fabbricati, aggiornato sulla base dei coefficienti catastali attuali fissati per dichiarazione redditi x coefficiente 100.

In mancanza di accatastamento immobile, indicare valore presumibile ed allegare copia richiesta accatastamento, pena perdita benefici.

Entro 10 mesi da richiesta, Ufficio Tecnico Erariale invia rendita nuovo immobile a parti contraenti, che entro 10 giorni possono modificare di conseguenza atto compravendita immobile..

Ufficio del Registro non procede a “rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B, C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare”, per valore così indicato. Ufficio Registro informa Ufficio IVA se contribuente ha dichiarato valore immobile con metodo calcolo forfetario o in misura inferiore a questo.

Se da verifica emerge che valore venale superiore a quanto dichiarato, Ufficio Registro procede a comunicare ad interessato rettifica e liquidazione della maggiore imposta, con relativi interessi e sanzioni, indicando “valore attribuito a ciascuno dei beni e metodo calcolo applicato”.

Interessato può presentare ricorso contro tale valutazione a Commissione di 1° e 2° grado.

Interessato deve pagare maggiore imposta per 1/3 entro 90 giorni da comunicazione, 2/3 dopo decisione della Commissione di 1° grado o, in caso di ulteriore ricorso, 1/3 e restante 1/3 dopo decisione della Commissione di 2° grado. Se maggiore imposta stabilita da Commissione di 1° o 2° grado inferiore a quanto già versato, contribuente ha diritto al rimborso da conseguire entro 60 giorni da decisione. 

Agevolazioni rimangono valide anche per fabbricati senza licenza, purché alla domanda di riduzione o esenzione allegata copia concessione o autorizzazione in sanatoria rilasciata da Comune o, in mancanza, copia autenticata domanda in sanatoria presentata a Comune con prova avvenuto pagamento oblazione dovuta. Mancato invio dei documenti comporta pagamento per intero imposta

Entità aiuto:

Imposta complementare non dovuta se ammontare del canone di locazione relativo ad immobili iscritti a catasto con attribuzione di rendita risulta almeno pari a 10% valore dell’immobile

Trasferimento immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati: imposta registro 1%

Imposta registro ridotta al 4% per acquisto o costituzione nuda proprietà o usufrutto prima casa di abitazione non di lusso, purché:

–          abitazione non accatastata in A/1;

–          abitazione ubicata nel Comune in cui risiede o si stabilirà entro 1 anno (Impegno da riportare sull’atto di acquisto) richiedente o nel Comune in cui svolge attività di lavoro;

–          richiedente dichiari nell’atto di acquisto che “non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato immobile da acquistare” e che “non è titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, nuda proprietà di altra abitazione acquistata dallo stesso o dal coniuge” con le agevolazioni tributarie in oggetto.

Agevolazioni estese ad acquisto, “anche se con contratto separato”, delle pertinenze dell’immobile classificato in categoria C/2, C/6, C/7

A decorrere da 1/1/2014 atti traslativi a titolo oneroso di proprietà beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, “compresa rinuncia pura esemplare agli stessi”; provvedimenti espropriativi per pubblica utilità: imposta registro 7% (2% se trasferimento ha per oggetto case di abitazione, salvo quelle di categoria catastale A1, A8, A9), comunque in misura almeno pari a 1.000 €

Atti di trascrizione presso catasto e registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie + imposta ipotecaria e catastale fissa pari a 50 €  

Sanzione:

In caso di falsa dichiarazione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile prima di 5 anni da data acquisto: applicata imposta di registro in misura ordinaria + soprattassa pari a 30% imposta dovuta + interessi di mora

Nessuna sanzione, dovuta qualora interessato entro 1 anno vendita immobile, proceda a nuovo acquisto di immobile da destinare ad abitazione principale.

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