IMPOSTE SUCCESSIONE (D

IMPOSTE SUCCESSIONE (D.Lgs. 346/90; Legge 662/96, 383/01, 286/06)    (tasse06)

Soggetti interessati:

Eredi, legatari che ottengono per successione a causa di morte:

a)          beni e diritti iscritti nei pubblici registri di Stato;

b)          azioni o quote di società o Enti diversi con sede legale in Italia;

c)          obbligazioni ed altri titoli emessi da Stato o società;

d)          titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e)          crediti, cambiali, vaglia cambiari, assegni d ogni specie relativi a residenti in Italia;

f)            crediti garantiti su beni esistenti in Italia;

g)          beni viaggianti con destinazione Italia;

h)          denaro, gioielli, mobili per un importo pari a 10% valore globale netto asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per importo minore;

i)            beni e diritti alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi 6 mesi di vita, esclusi contratti preliminari con data anteriore a 6 mesi successione, atti di donazione, beni espropriati per pubblica utilità, beni necessari ad impresa esercitata da defunto. Da tali somme dedurre:

–               spese mediche sostenute da defunto (Massimo 500 EUR per defunto, 250 EUR per familiare);

–               somme reinvestite in attività o perdute per cause non imputabili a defunto;

–               somme impiegate per estinguere debiti tributari o preesistenti oltre 6 mesi da successione;

–               debiti ipotecari contratti da defunto per acquisto del bene;

–               valore azioni o quote sociali ricevute in corrispettivo dei beni conferiti;

l)     titoli di qualsiasi specie il cui reddito riportato nell’ultima dichiarazione redditi del defunto;

j)            beni mobili o titoli al portatore posseduti da defunto. Beni ripartiti in quote uguali tra eredi, salvo coniuge in stato di comunione dei beni.

Iter procedurale:

Eredi (Se più soggetti, sufficiente 1 solo) presentano entro 12 mesi da successione (Data in cui interessati venuti a conoscenza eredità) ad Ufficio Registro, in cui ricade ultima residenza defunto (Se non conosciuta Ufficio competente è quello di Roma), dichiarazione di successione, su modulistica specifica, contenente:

·              generalità, ultima residenza, codice fiscale del defunto;

·              generalità, residenza, codice fiscale degli eredi, loro grado di parentela con defunto, eventuale accettazione o rinuncia ad eredità;

·              descrizione analitica dei beni e diritti compresi nell’asse ereditario con rispettivi valori;

·              estremi atti di alienazione dei beni eseguiti da defunto negli ultimi 6 mesi di vita con rispettivi valori e modi di impiego delle somme riscosse;

·              indicazione debiti degli ultimi 6 mesi di vita e relativi documenti di prova;

·              estremi delle donazioni fatte in passato da defunto ad eredi con relativi valori;

·              crediti verso Stato ed Enti pubblici o contestati in giudizio da debitori;

·              passività ed oneri deducibili con documenti di prova;

·              riduzioni e detrazioni;

·              nel caso di terreni: estremi avvenuto pagamento imposta ipotecaria e catastale, di bollo, tasse ipotecarie, imposta sostitutiva di quella comunale, INVIM da attuare tramite Azienda di Credito autorizzata o Ufficio Registro di residenza del defunto;

·              valore globale netto dell’asse ereditario

Alla dichiarazione allegare:

a)          certificato di morte o dichiarazione autentica di morte presunta;

b)          stato di famiglia del defunto e degli eredi, nonché documenti di prova della parentela;

c)          copia autentica degli atti relativi ad ultime volontà defunto;

d)          copia autentica atto pubblico con cui parti si accordano per eventuale “integrazione dei diritti di legittima lesi”;

e)          estratti catastali degli immobili e certificato pubblico registro per navi ed aeromobili;

f)            copia autentica ultimo bilancio od inventario per imprese;

g)          documenti di prova delle passività, oneri deducibili, riduzioni e detrazioni. Se insufficienti, Ufficio chiede integrazioni (anche copia autentica assegni emessi da defunto) da produrre entro 6 mesi;

h)          prospetto liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali, tasse ipotecarie, imposta sostitutiva INVIM. Documenti da mantenere fino a scadenza della rettifica;

i)            per beni culturali oggetto di vincolo di cui si chiede esclusione da asse ereditario, dichiarazione Soprintendenza Beni Culturali in cui si attesta per singolo bene esistenza vincolo ed obbligo “di conservazione e protezione”. In caso di rifiuto, ricorso a Ministero Beni Culturali, la cui decisione trasmessa ad Ufficio Registro. Se beni vincolati alienati o mutata destinazione d’uso o mancato esercizio di prelazione dello Stato entro 5 anni da successione, Ufficio Registro include beni in asse ereditario;

j)            per immobili culturali non oggetto di vincolo, inventario beni di cui si chiede riduzione imposta, con descrizione particolareggiata di questi, da inviare a Soprintendenza Beni Culturali che rilascia un attestato per singolo bene;

k)          attestato di coltivatore diretto o famiglia coltivatrice rilasciato da Servizio Decentrato per beneficiare riduzione in caso di eredità fondi rustici o costruzioni rurali;

l)            atto pubblico da cui risulti esistenza impresa artigiana familiare

Se dopo presentazione dichiarazione avviene evento che modifica eredità, interessati presentano dichiarazione sostitutiva od integrativa.

Nessuna dichiarazione, se interessati entro 6 mesi inviano ad Ufficio Registro dichiarazione autentica di rinuncia ad eredità o nel caso di parenti in linea retta e coniuge per eredità inferiore a 25.000 EUR. In caso di immobili inclusi nelle dichiarazioni di successione, nessuna dichiarazione da presentare ai fini ICI in quanto provvede Ufficio Registro a comunicare modifica a Comune ove ricade immobile.

Trascrizione certificato di successione ad Ufficio Registro richiesto entro 60 giorni da presentazione dichiarazione.

In caso di fallimento o pendenze giudiziarie, asse ereditario a chiusura pendenze. In caso di disposizioni testamentarie, asse ereditario lasciato da defunto. Nel caso di più eredi, imposta calcolata in base a rispettive quote di eredità. Se erede non è coniuge  parente in linea retta, applicate maggiorazioni previste in G.U. 277/90.

Valore da calcolare:

·              per la piena proprietà: valore venale ad apertura successione;

·              per proprietà gravata da diritti reali: differenza tra valore piena proprietà e diritto di cui gravata;

·              per diritti di usufrutto, uso, abitazione: valore piena proprietà x saggio legale di interesse x durata godimento (20 anni se perpetua);

·              per diritto enfiteusi: 20 volte valore canone annuo;

·              per aziende: valore riportato in ultimo inventario redatto e vidimato “tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell’avviamento”;

·              per titoli quotati in borsa: media dei prezzi ultimo trimestre prima apertura successione + interessi successivamente maturati;

·              per azioni, titoli, quote societarie non quotate in borsa: valore corrispondente a quota posseduta risultante da patrimonio netto società ed in ultimo bilancio approvato e vidimato “tenendo conto dei  mutamenti sopravvenuti”;

·              per titoli o quote partecipazione a fondi comuni di investimento: valore risultante da pubblicazione fatte a norma di legge;

·              per rendita perpetua o a tempo indeterminato: 20 volte annualità;

·              per rendita o pensione a tempo determinato: valore attuale annualità, calcolato a saggio interesse legale, e non superiore a 20 volte annualità;

·              per rendita o pensione vitalizia: annualità rendita x coefficiente di vita presunta;

·              per crediti fruttiferi: importo con interessi maturati;

·              per crediti infruttiferi con scadenze oltre 1 anno da successione: valore attuale calcolato a saggio legale di interesse;

·              per crediti in natura: valore dei beni in oggetto;

·              per diritto alla liquidazione quote di società: valore quote come calcolato sopra.

Passività deducibili da asse ereditario sono costituite da:

·              debiti del defunto ad apertura successione (comprese somme destinate a coniuge divorziato);

·              spese mediche e chirurgiche documentate sostenute per defunto negli ultimi 6 mesi di vita;

·              spese funerarie documentate non superiore a 1.000 EUR;

·              debiti risultanti su conto corrente defunto (Esclusi assegni emessi da defunto e non riscossi 4 giorni  prima apertura successione).

Debiti per essere ammessi debbono risultare da atti scritti o scritture contabili obbligatorie redatte in data anteriore ad apertura successione. Non ammessi o ammessi solo in parte, debiti contratti per acquisto di beni non rientranti o compresi solo in parte nell’asse ereditario.

Debiti non dichiarati possono essere dimostrati entro 3 anni da apertura successione.

Valore globale netto dell’asse ereditario costituito dalla differenza tra valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti componenti asse ereditarie ed ammontare complessivo delle passività deducibili ed oneri diversi (Esclusa base imponibile di aziende, azioni, quote sociali).

Imposta non applicata fin quando eredità non viene accettata

Imposta successione calcolata da Ufficio Registro, sulla base di documenti inviati ed altre notizie acquisite da Enti pubblici ed interessati. Imposta liquidata da Ufficio Registro entro 3 anni da dichiarazione successione o dichiarazione successiva di integrazione. In caso di dichiarazione irregolare od incompleta, Ufficio chiede regolarizzazione pratica entro 60 giorni. Se dichiarazione presenta valori di imposta inferiori al dovuto, Ufficio, entro 2 anni da pagamento imposta principale, provvede a rettifica imposta (compresi interessi al 4,5%), correggendo errori di calcolo, escludendo:

·              passività non deducibili o eccedenti limiti di deducibilità;

·              passività ed oneri privi di documenti allegati;

·              riduzioni e detrazioni non previste o prive di documenti allegati;

ed includendo:

·              beni o diritti non dichiarati, o dichiarati con minore valore, compresi quelli alienati da defunto negli ultimi 6 mesi;

·              donazioni anteriori non dichiarate o dichiarate con minor valore

Valore beni immobili o diritti reali calcolati da Ufficio Registro, tenendo conto perizie giudiziarie o valutazioni per calcolo di altre imposte. Non sono soggetti a rettifica:

·              valori terreni e fabbricati calcolati da eredi sulla base della rendita catastale rivalutata x 70 o 100

·              quote azioni ed altri beni “dei quali sia evidente la scarsa rilevanza”.

In caso di omessa dichiarazione di successione, Ufficio Registro procede d’ufficio a determinare asse ereditario e liquidazione imposta da notificare ad interessato entro 5 anni da apertura successione. Esistenza di passività, oneri deducibili, riduzioni e detrazioni dimostrate da interessato entro 6 mesi da notifica.

Pagamento imposta complementare (Calcolata in sede di rettifica) o imposta suppletiva (In caso di omissione di dichiarazione) entro 60 giorni da notifica, mediante contanti, cedole, titoli di credito bancari o postali. Interessati possono ottenere dilazione pagamento in 10 anni, mediante rate annuali maggiorate interessi al 9%. Dilazione concessa se garantita da ipoteca o polizza fidejussoria rilasciata da assicurazione (Atti trascritti e soggetti ad imposta registro in misura fissa) pari ad almeno 1/3 importo da dilazionare. Interessato decade da dilazione se non provvede pagamento rate scadute entro 60 giorni da notifica.

Pagamento può avvenire anche mediante cessione beni culturali (Vincolati o meno) od opere autori viventi eseguiti da meno di 50 anni (indicare relativi valori). Ministero Beni Culturali decreta acquisto entro 6 mesi fissando valore, sentiti Enti pubblici territoriali. Interessato entro 2 mesi da notifica decreto, ne accetta condizioni mediante apposizione firma autentica (Documento da trascrivere su registro immobiliare) e consegnando beni nei successivi 30 giorni. Interessato, entro 60 giorni, invia ad Ufficio Registro copia decreto con accettazione ed eventuale conguaglio differenza imposta da pagare.

Interessato, contro determinazione imposta, può fare ricorso a Commissione Tributaria, pur pagando imposta fissata. Se imposta definitiva calcolata da Commissione inferiore ad imposta versata, s procede d’ufficio a rimborso differenza entro 90 giorni.

Riscossione coattiva imposta si estingue entro 5 anni da apertura successione o termine dilazione pagamento, 10 anni da data accertamento Commissione Tributaria.

Imposta rimborsata se relativa a beni appartenenti a terzi, pagata da Enti a cui negata autorizzazione ad accettare eredità, risultante pagata in più, previa richiesta interessato da inviare entro 3 anni da pagamento o accertamento diritto a restituzione.

Impiegati pubblici non possono compiere atti relativi a trasferimenti, debitori non tenuti a pagamento, Istituti di Credito o società che emettono titoli ed azioni non possono trasferire tali diritti, se non fornita prova di avvenuta presentazione o non obbligo invio dichiarazione successione.

Ufficio Registro vigila su regolare applicazione norme. Eventuali inadempienze rilevate comunicate ad interessato ed oggetto di sanzioni da notificare entro 5 anni da violazione. Pagamento sanzione entro 90 giorni da notifica o da decisione definitiva in caso di ricorso.

Sanzioni:

Chiunque non presenta o presenta in ritardo dichiarazione di successione: multa da 2 a 4 volte imposta dovuta (Nel caso dichiarazione integrativa: multa pari ad imposta dovuta. Se non dovuta imposta: multa da 30 a 150 EUR). Se ritardo entro 30 giorni: multa ridotta a 25%. Se interessato non presenta ricorso: multa ridotta ad 1/6

Chiunque presenta dichiarazione incompleta: multa da 2 a 4 volte maggior imposta accertata, ridotta al 50% se maggior imposta inferiore a 25% imposta totale (Nessun multa se differenza inferiore a 25 EUR)

Chiunque presenta dichiarazione infedele: multa da 1 a 2 volte maggiore imposta accertata (Se maggiore imposta inferiore a 25% imposta totale, tale somma non calcolata nella multa). Se in dichiarazione inserite passività inesistenti: multa da 2 a 4 volte imposta dovuta + multa per dichiarazione infedele (Multa applicata anche a creditori che hanno sottoscritto documento).

Chiunque paga in ritardo o non paga imposta successione, o la paga in misura minore al dovuto: soprattassa pari a 20% imposta (Se ritardo entro 30 giorni: soprattassa 10%).

Chiunque vende entro 5 anni beni culturali portati a detrazione imposta successione: multa da 2 a 5 volte imposta dovuta.

Chiunque non consente accertamenti ad Ufficio Registro: multa da 30 a 600 EUR

Chiunque sottrae documenti, scritture contabili ….: multa da 600 a 3.000 EUR

Beneficiario atto donazione tra vivi avente per oggetto bene mobile rientrante nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva, qualora cede entro 5 anni tali beni: pagamento dell’imposta sostitutiva “come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dell’imposta sostitutiva dell’imposta di successione  eventualmente assolta”.

Entità aiuto:

A partire da 11/1/2007 per trasferimenti di beni e diritti per donazione, o per atti di trasferimento a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione di beni di imposta, o per donazioni fatte congiuntamente a favore di più soggetti, o per atto in cui compresi già atti di disposizione a favore di soggetti diversi, applicate le seguenti aliquote sul “valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario”:

a)          4% se donazione a favore del coniuge e parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario 1.000.000 EUR

b)          6% in caso di devoluzione a favore di fratelli e sorella sul valore complessivo netto del bene eccedente per ciascun beneficiario 100.000 EUR

c)          6% in caso di devoluzione a favore di altri parenti fino al 4° grado ed affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado

d)          8% in caso di devoluzione a favore di altri soggetti 

Se beneficiario di devoluzione o di donazione è persona portatrice di handicap riconosciuto, imposta applicata solo su parte del valore complessivo netto della quota o del legato eccedente 1.500.000 EUR

Trasferimenti effettuati, anche tramite atti di famiglia, a favore di discendenti, compreso coniuge, di aziende o rami di queste, quote sociali ed azioni non sono soggetti ad imposta di successione (In caso di quote sociali ed azioni, beneficio spetta limitatamente alla parte mediante la quale è acquisito od integrato il controllo”), purché “aventi causa proseguono esercizio di attività di impresa o detengono controllo per periodo non inferiore a 5 anni da data di trasferimento”, rendendo al momento della successione o donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Se impegno non rispettato, decadenza del beneficio e pagamento di imposta in misura ordinaria e sanzione amministrativa + interessi di mora decorrenti da data in cui imposta avrebbe dovuta essere pagata    

Totale imposte di registro, ipotecari, catastali applicate su terreni agricoli o montani dell’asse ereditario non può eccedere  valore fiscale dei terreni medesimi.

In caso di successione per causa di morte o donazione di azienda o parte di attività con prosecuzione dell’attività, beni od attività cedute “assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”

 

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