IMU

IMU  (Legge 234/11; D.Lgs. 23/11; Circ. MEF 14/06/93)  (tasse18)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Comuni, chiunque possiede unità immobiliari con esclusione di:

  1. abitazione principale e sue pertinenze, salvo quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per abitazione principale si intende unità immobiliare, iscritta od iscrivibile in catasto edilizio urbano, in cui possessore e suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente (se invece dimora abituale o residenza ricade in altri immobili ubicati nel Comune, esenzione applicata ad 1 solo immobile), mentre per pertinenze si intendono quelle classificate come C/2, C/6, C/7. Comuni possono considerare abitazione principale anche: quella posseduta:
  • a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, con residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purchè questa non risulti locata
  • a partire da 2015 da cittadini italiani non residenti nel territorio di Stato italiano, iscritti in anagrafe di italiani residenti all’estero

2. unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari (anche in deroga al requisito di residenza anagrafica

3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

4. casa assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio

5. unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto urbano, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio a Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Vigili del Fuoco, Prefetture, per cui non richiesta condizione di dimora abituale  o di residenza anagrafica

6. immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi tra tali Enti, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, purchè destinati solo a scopo istituzionale

7. fabbricati catastati classificati nelle categorie E/1 e E/9

8. fabbricati con destinazione ad uso colturale, o ad esercizio di culto (compresi quelli di proprietà della Santa Sede) e loro pertinenze

9. fabbricati appartenenti a Stati esteri ed Organizzazioni internazionali, in base ad accordi internazionali

10. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, che vengono recuperati per essere destinati ad attività assistenziali, limitatamente al periodo di tempo in cui svolte tali attività

11. fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui ad Elenco ISTAT

12. terreni agricoli ricadenti in aree montane di collina di cui alla Legge 984/77, come definiti da circolare n. 9 del MEF del 14/06/1993 (elenco Comuni pubblicato su supplemento a GU 14/93). In base alla Legge 208/15 comma 12 sono altresì esenti a partire dal 2016 i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ad INPS, indipendentemente dallo loro ubicazione
  • ubicati nei Comuni della Isole minori
  • a proprietà collettiva “indivisibile e inusucapibile”, e ad immutabile destinazione agro silvo pastorale

13. immobili utilizzati da: Enti pubblici o privati (diversi da società), che non hanno per oggetto esclusivo o principale quello commerciale; Organismi di investimento collettivo del risparmio (esclusi immobili posseduti da partiti politici), purchè destinati ad attività non commerciali di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, ricerca scientifica, didattica, ricettiva, colturale, ricreativa, sportiva

Iter procedurale:

Legge 234/11, come modificata da ultimo da Legge 208/15, istituisce Imposta Municipale Propria (IMU), poi confluita nella Imposta Unica Comunale (v. scheda specifica), applicata al possesso di fabbricati, iscritti o da iscrivere in catasto edilizio urbano, compresi terreni fabbricabili, salvo quelli condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ad INPS ed  utilizzabili a fini agro-silvopastorali. IMU sostituisce, per la componente immobiliare: imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari inerenti a beni non locati; imposta comunale su immobili (ICI).

Soggetti passivi ad imposta presentano dichiarazione al Comune (utilizzando apposito modello) entro 30 Giugno successivo a quello in cui entrano in possesso di immobile o da quando  intervenute variazioni rilevanti ai fini di determinazione IMU. Dichiarazione rimane valida anche per anni successivi, se non intervenute modifiche nei dati che determinano un diverso ammontare di imposta.

A decorrere dal 2013 ogni delibera  del Comune di approvazione delle aliquote e/o delle detrazioni IMU, nonché regolamenti applicativi, sono inviati per via telematica ed inseriti nel Portale del federalismo fiscale (validità di tali atti decorre dalla data della suddetta pubblicazione).

Versamento della 1° rata IMU eseguito in base ad aliquote e detrazioni deliberate da Comune nell’anno precedente, mentre versamento di 2° rata a saldo eseguito in base a quanto deliberato da Comune entro 28 Ottobre (dati inviati al Portale entro 14 Ottobre, pena applicazione di aliquote/riduzioni adottate nell’anno precedente).

 

Entità aiuto:

Base imponibile di IMU è data dal valore di immobile calcolato in base a D. Lgs. 504/92, ridotto del 50% in caso di:

  1. unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, purchè: contratto sia registrato; unità non classificata in categoria A/1, A/8, A/9; beneficiario possiede 1 solo immobile in Italia (anche se ubicato nello stesso Comune dove ricade immobile in comodato)
  2. fabbricato di interesse storico o artistico
  3. fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile per il periodo dell’anno in cui questo non risulta utilizzato, purchè tale condizione sia attestata da Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che viene allegata alla dichiarazione (in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente). Comuni definiscono criteri di fatiscenza del fabbricato.

Per fabbricati iscritti in catasto il valore è quello ottenuto applicando alla rendita catastale (risultante a 1° Gennaio anno di imposta rivalutata di 5%) i  seguenti coefficienti moltiplicatori:

  1. 100 per fabbricati classificati in categoria A (esclusa categoria A/10), C/2, C/6, C/7
  2. 140 per fabbricati classificati in categoria B, C/3, C/4, C/5
  3. 80 per fabbricati classificati in categoria A/10
  4. 60 per fabbricati classificati in categoria D (esclusa D/3)
  5. 55 per fabbricati classificati in categoria C/1

Il valore dei terreni agricoli è ottenuto applicando ad ammontare del reddito domenicale riportato in catasto al 1 Gennaio anno di imposta, il coefficiente moltiplicatore 135.

Aliquota di base IMU è pari a 0,76% del valore del bene , che può essere ridotta con delibera comunale fino a 0,3%. IMU ridotta inoltre a:

  • 75% di aliquota ordinaria per immobili locati a canone concordato
  • 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (aliquota può essere aumentata o ridotta da Comuni per non oltre 0,2%)
  • 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale del fondo (Comuni possono ridurre tale aliquota fino a 0,1%)
  • 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, o immobili locati, o immobili posseduti da società, a seguito delibera di Comune
  • 0 per fabbricati destinati da impresa costruttrice alla vendita, non ancora perfezionata, purchè non locati

Da imposta dovuta per abitazione principale (classificata in categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (compresi alloggi assegnati ad Istituti autonomi case popolari (IACP) o ad Enti di edilizia residenziale pubblica) è possibile detrarre 200€, fino a concorrenza della imposta stessa, a partire da anno di occupazione di immobile. Comune può elevare importo  di detrazione fino a totale copertura di imposta.

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