INFORMAZIONE CONSUMATORE (Legge 126/91; D

INFORMAZIONE CONSUMATORE (Legge 126/91; D.M. 8/2/97)  (commag42)

Soggetti interessati:

Consumatori, chiunque produce beni immessi al consumo

Iter procedurale:

Sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati ai consumatori e commercializzati sul territorio nazionale indicato:

a) denominazione legale e merceologica del prodotto. Indicazione non necessaria se “denominazione merceologica appaia manifesta dall’aspetto del prodotto stesso”;

b) nome o regione sociale o marchio e sede del produttore;

c) eventuale presenza di materiali che possono recare danno ad uomo, cose od ambiente;

d) materiali impiegati e metodi di lavorazione se questi determinanti per:

    – aspetto esteriore del prodotto o modalità di presentazione e pubblicizzazione, soprattutto

      nel caso che “può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio”;

    – “limitazioni o cautele particolari nell’uso”.

    Esclusi prodotti per cui materiali impiegati “già resi manifesti della denominazione legale o

    merceologica” o che sono assoggettati a disciplina speciale.

Indicazioni in lingua italiana “devono essere indelebili, contenute in unico campo visivo, apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili”. Istruzioni per l’uso riportate in altra documentazione illustrativa fornita insieme a prodotto. Nel caso di prodotti preconfezionati destinati a consumatore, ma commercializzati in fase antecedente alla vendita al consumatore, indicazioni riportate su documento commerciale.

Nel caso di prodotti venduti sfusi o prodotti preconfezionati venduti frazionati, indicazioni riportate su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, “o affisso nei locali di vendita” in modo che risulti chiaramente leggibile ai potenziali acquirenti