INTERVENTO PUBBLICO UE

INTERVENTO PUBBLICO UE (Reg. 906/14, 1238/16, 1240/16, 1400/21) (cee05)

Soggetti interessati:

Organismi pagatori Op), operatori titolari di partita in UE che intendono presentare una offerta per acquisto o vendita di prodotti all’intervento pubblico, di qualità sana, leale, mercantile, quali:

  • carni bovine aventi seguenti requisiti:
  1. offerte da macelli riconosciuti o da commercianti di bestiame/carni che fanno macellare animali per proprio conto in macello riconosciuto
  2. ottenute da: bovini maschi non castrati di età compresa tra 12 e 24 mesi di categoria A; bovini maschi castrati di età superiore a 12 mesi di categoria C; bovini maschi di età compresa tra 8 e 12 mesi di categoria Z
  3. ottenute da animali macellati secondo disposizioni UE
  4. classificate, presentate ed identificate secondo disposizioni UE
  5. offerte ad intervento sotto forma di carcasse, mezzene, carcasse sezionate in quarti (fresche o refrigerate) classificate in: categoria A classe U2, U3, R2, R3, O2, O3; categoria Z classe U2, U3, R2, R3, O2, O3
  • cereali (frumento duro e tenero, orzo, granturco) aventi seguenti requisiti:
  1. colorazione caratteristica, privi di odori e parassiti vivi
  2. tenore di contaminanti, compresa radioattività e Fusarium tossine nei limiti massimi fissati da normativa UE
  3. tenore massimo di umidità pari a 14,5%; percentuale massima di elementi non di qualità perfetta pari a 12% (tenore di chicchi spezzati, chicchi volpati, chicchi germinati, impurità varie riportati in Allegato I a 1238/16 pubblicato su G.U.CE 206/16); chicchi bianconati pari a 29% per frumento duro; peso specifico minimo pari a 78 kg. per frumento duro (73 per frumento tenero, 62 per orzo); tenore minimo di proteine pari a 11,5% per frumento duro (11% per frumento tenero); tempo minimo di caduta in secondi pari a 220 per frumento duro e tenero; indice minimo di Zeleny pari a 22 per frumento tenero
  • riso aventi seguenti requisiti:
  1. privo di odore e di insetti vivi
  2. tenore di umidità inferiore a 14,5%
  3. resa alla lavorazione non inferiore di 5 punti a resa base per singola varietà riportate in Allegato I a Reg. 1238/16 pubblicato su G.U.CE 206/16
  4. tasso di impurità varie, tasso di grani di riso di altre varietà, tasso di grani non conformi a qualità tipo riportato in Allegato I a Reg. 1238/16 pubblicato su G.U.CE 206/16
  5. tenore di radioattività non superiore a livello massimo consentito da normativa UE
  • burro, avente seguenti requisiti:
  1. fabbricato nei 31 giorni precedentiinvio offerta vendita a prezzo fisso o data scadenza di gara
  2. tenore di: grasso almeno pari a 82%; acqua inferiore a 16%; materie secche non grasse inferiore a 2%; acidi grassi liberi inferiore a 1,2% mmol/100 g. di materie grasse. Indice di perossidi inferiore a 0,3 mequiv diossigeno/1000 g. di materie grasse; coliformi assenti; grassi diversi da quelli del latte assenti; dispersione idrica almeno 4 punti; livello di radioattività nei limiti massimi consentiti; caratteristiche organolettiche almeno 4 punti su 5 per aspetto, gusto, consistenza
  3. imballaggio sigillato con etichetta dopo che risultato a controlli conforme a quanto prescritto da UE
  4. ottenuto in impresa riconosciuta a livello UE in quanto:
    • dispone di idonei impianti tecnici
    • si impegna a tenere registro aggiornato, dove riportare: fornitore ed origine materie prime; quantitativi di burro fabbricati, confezionamento, identificazione e data di uscita di ogni partita, destinata ad intervento pubblico
    • accetta di sottoporre a controllo ufficiale il burro di intervento
    • si impegna a comunicare ad Organismo competente con almeno 2 giorni di anticipointenzione a fabbricare burro per intervento.

A tal fine Organismo competente effettua controllo ogni 28 giorni su produzione di intervento ed almeno 1 controllo/anno per verificare mantenimento dei suddetti requisiti. A conclusione controllo redatto verbale, in cui riportare: data e durata del controllo; operazioni effettuate; firma di controllore. Riconoscimento revocato se non più soddisfatti requisiti (eventualmente riassegnato non prima di 6 mesi se rimosse carenze), o sospeso da 1 a 12 mesi in funzione di irregolarità rilevate, salvo che queste ritenute non gravi, o commesse deliberatamente

  1. se offerto ad intervento in Stato membro diverso da quello di produzione, invio entro 15 giornida ricevimento offerta/chiusura gara di certificato rilasciato da Organismo competente di Stato membro di produzione, attestante che si tratta di burro prodotto da impresa riconosciuta in UE direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata
  • latte scremato in polvere, aventi seguenti requisiti:
  1. fabbricato nei 31 giorni precedentiinvio offerta di vendita a prezzo fisso o scadenza bando di gara (3 settimane precedenti invio offerta o 4 settimane da scadenza gara se immagazzinato in silo contenenti produzione di più giornate)
  2. tenore di: sostanza proteica pari almeno a 34% su estratto secco non grasso; materie grasse non oltre 10%; acqua non oltre 3.5%; acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio non oltre 19,5 ml; lattati non oltre 150 mg/100 g.; additivi assenti; prova di fosfatasi negativa; indice di solubilità non oltre 0,5 ml (a 24°C); particelle combuste non oltre 15 meq.; microrganismi non oltre 40.000/g; ricerca di coliformi negativa in 0,1 g.; ricerca di latticello negativa; ricerca di siero di latte presamico o acido negativa; gusto ed odore pulito; colore bianco o leggermente pagliericcio; impurità e particelle colorate assenti; sostanze microbiche assenti; prova di fosfatasi negativa; radioattività non oltre livelli massimi consentiti; eventuale creazione di tenore proteine solo in fase liquida
  3. conformità del prodotto conferito ai requisiti di cui sopra, come attestato dai risultati dei controlli eseguiti su campioni prelevati da Organismo pagatore secondo metodi di analisi riportati in Allegati I, II, III, IV, V di Reg. 1240/16 pubblicati su G.U.CE 206/16
  4. prodotto imballato e sigillato con etichetta
  5. ottenuto in impresa riconosciuta a livello UE, in quanto:
    • dispone di idonei impianti tecnici
    • si impegna a tenere registro aggiornato, dove riportare: fornitore ed origine materie prime; quantitativi di latte scremato in polvere, latticello, siero di latte prodotti, confezionati, identificati; data di uscita di ogni partita destinata ad intervento pubblico
    • accetta di sottoporsi a controllo di latte scremato in polvere da offrire ad intervento
    • si impegna a comunicare ad Organismo competente almeno 2 giorni lavorativi primaintenzione a fabbricare latte scremato in polvere per intervento
  6. esecuzione da parte Organismo competente di controllo in loco senza preavviso, tenendo conto di programma di produzione delle imprese. Eseguito almeno 1 controllo ogni 28 giornidi produzione destinata ad intervento ed almeno 1 controllo/anno per verificare rispetto dei requisiti di riconoscimento impresa (in particolare tenuta dei registri). Riconoscimento revocato se non più soddisfatti requisiti (eventualmente riassegnato, su richiesta di impresa, non prima di 6 mesi se rimosse carenze rilevate). Se accertata mancanza di adempimenti da parte di impresa, riconoscimento, salvo casi di forza maggiore, sospeso da 1 a 12 mesi in relazione a gravità di inadempienza (Nessuna sospensione se irregolarità non commessa deliberatamente o per negligenza grave). A conclusione controllo redatto verbale, in cui riportare: data e durata del controllo; operazioni effettuate; firma di controllore
  7. se offerto ad intervento in Stato membro diverso da quello di produzione subordinato ad invio, entro 35 giorni da ricevimento offerta ochiusura gara, di certificato rilasciato da Organismo competente di Stato membro di produzione attestante che latte scremato in polvere prodotto da impresa riconosciuta in UE e che eventuale correzione del tenore proteico è avvenuta in fase liquida

Iter procedurale:

Stati membri comunicano a Commissione UE Organismi pagatori (Op) riconosciuti (Per Marche è AGEA) responsabile di acquisti e vendita ad intervento. Commissione UE mette a disposizione di Stati membri e rende pubblico elenco di questi

Ogni luogo di ammasso ad intervento deve consentire conservazione in buone condizioni i prodotti acquistati (compresa temperatura) e soddisfare seguenti requisiti:

  • disponibilità di impianti tecnici necessari a presa in consegna dei prodotti
  • in grado di svincolare quantitativi per conformarsi a periodo di svincolo da ammasso
  • capacità minima (cioè non disponibile in permanenza, ma “facilmente raggiungibile durante periodo di acquisto ad intervento”) per:
    1. cereali pari a 15.000 t. dal periodo intervento 2019/20. Stati membri con produzioni medie inferiori a 20.000.000 t. possono consentire capacità di ammasso dal 2019/20 di 20.000 t.
    2. riso pari a 10.000 t. dal periodo intervento 2018/19
    3. burro e latte scremato in polvere pari a 800 t. dal periodo intervento 2019/20

Op può derogare a tali limiti solo se dimostra che capacità minima richiesta non disponibile e luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a fiume, mare, ferrovia

  • per carni bovine, garantito: magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti; loro presa in consegna e disossamento, congelamento di carni disossate da usare tali e quali. Se disossamento non riportato in condizioni di offerta, luogo di ammasso consente presa in consegna di carne con osso. Se laboratorio di sezionamento ed impianto frigorifero luogo di ammasso dipende da macello o da operatore, accertamento che carni bovine oggetto di intervento siano trattate ed immagazzinate correttamente. Magazzini frigoriferi debbono consentire magazzinaggio di tutte le carni bovine in condizioni tecniche soddisfacenti per almeno 3 mesi. Se capacità di magazzino frigorifero insufficiente, Op può disporre che carni bovine siano immagazzinate in altro Stato membro, previa informazione a Commissione UE

 

Op può adottare specifiche norme tecniche per luoghi di ammasso, in modo da assicurare corretta conservazione dei prodotti in ammasso. Nel periodo di acquisto ad intervento, Organismo pagatore pubblica elenco dei luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori (Elenco aggiornato costantemente)

Gara per acquisto ad intervento di prodotti indetta da Commissione UE mediante Regolamento di esecuzione, in cui riportati: prodotti oggetto di intervento (specificare: tipo e varietà per riso; carcassa da disossare o meno per carni bovine); durata di gara e periodi in cui è possibile presentare offerte

Commissione UE può indire gara per acquisto ad intervento di carni bovine per categoria o per Stato membro in base alle 2 più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato nello Stato membro in questione per carcasse di qualità U, R, O (espressi in qualità R3 secondo coefficienti di conversione UE). Prezzo medio dato da tutta la qualità di carne ponderata in base a proporzione di ognuna su totale di macellazioni in tale Stato membro.

Operatori presentano offerte/domanda ad intervento pubblico (modello predisposto da Op), in lingua ufficiale di Stato membro contenente:

  1. nome, indirizzo, numero di partita IVA di operatore;
  2. tipo di prodotto con corrispondente codice UE;
  3. quantitativo minimo pari a: 160 t. per grano tenero, orzo, granturco (Stato membro con produzione media di cereali inferiore a 20.000.000 t. può ridurre tale quantitativo a 120 t.); 20 t. per frumento duro e carni bovine; 40 t. per riso; 30 t. per burro e latte scremato in polvere. Organismo pagatore può fissare quantitativi superiori se giustificato da condizioni ed usi di commercio ad ingrosso o da norme ambientali vigenti

Allegare costituzione di cauzione pari a: 20 €/t. per cereali; 30 €/t. per riso; 300 €/t. per carni bovine; 50 €/t. per burro e latte scremato in polvere

Se termine di presentazione offerte/domande scade giorno festivo, scadenza è giorno lavorativo precedente, mentre offerte/domande presentate sabato, domenica, festivi si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo. In caso di acquisti ad intervento a prezzo fissato in anticipo, offerte presentate ad Op sin da inizio del periodo di intervento pubblico. Op registra offerte/domande ammissibili con relativi quantitativi nel giorno di ricezione

Una volta presentate, offerte/domande non più ritirate, né diritti/obblighi da queste derivati sono trasferibili

Offerta si considera valida se:

  • comprende almeno seguenti informazioni: tipo e varietà di riso; luogo dove ubicato prodotto al momento di invio offerta; luogo di ammasso per cui presentata offerta (può essere lo stesso di luogo di ammasso iniziale, salvo per carni bovine); annata di raccolta; zona di produzione di cereali e riso; data di produzione e numero di riconoscimento di impresa produttrice di burro e latte scremato in polvere;
  • indicato prezzo proposto per unità di misura (IVA esclusa) corrispondente per cereali e riso a qualità minima consegnata a luogo di ammasso non scaricata, burro e latte scremato in polvere a qualità minima consegnata in banchina luogo di ammasso, carni bovine (espresso in qualità tipo R3 e specificando se trattasi se disossata o meno). Prezzo offerto non può superare livello di intervento pubblico;
  • costituita cauzione prescritta;
  • dichiarato che cereali e riso sono originari di UE, offerta si riferisce a partita omogenea, effettuati o meno trattamenti dopo raccolto ed eventuale nome del prodotto autorizzato usato secondo istruzioni

Se Op ritiene che offerta è inammissibile ne informa operatore entro 3 giorni lavorativi successivi (In mancanza di tale comunicazione, offerta si intende accettata). Stati membri comunicano a Commissione UE tutte le offerte ammesse entro ore 12 di ogni martedì, specificando quantitativi ammessi di settimana precedente (ma non nome, indirizzo e numero partita IVA di operatore, né nome e numero identificativo di impresa riconosciuta per burro e latte scremato in polvere). Se richieste si avvicinano a limiti fissati in Regolamento di esecuzione, Commissione UE comunica a Stati membri di voler essere informata entro le ore 14 di ogni giorno circa quantitativi ad intervento ammessi nel giorno precedente. In mancanza di comunicazione, ogni quantitativo richiesto è considerato pari a 0

Al fine di rispettare limitazioni di quantitativo fissate in Regolamento di esecuzione, Commissione UE può decidere, entro 2 giorni lavorativi da comunicazioni inviate da Stati membri, di:

  1. chiudere acquisti ad intervento;
  2. fissare, se accettazione intero quantitativo comporta superamento quantitativo massimo, coefficiente di attribuzione applicato ad ogni offerta pervenuta giornalmente a Commissione UE. In tal caso operatore può ritirare propria offerta entro 5 giorni lavorativi da decisione di Commissione UE;
  3. rifiutare offerte presentate ad Op

In base ad offerte comunicate, Commissione UE decide di fissare o meno prezzo minimo di acquisto, pubblicandola su GUCE. Se non fissato prezzo di acquisto, tutte le offerte si intendono respinte. Se fissato prezzo massimo di acquisto, Op accetta offerte uguali o inferiori, respingendo le altre e comunicando ad operatori esito della loro partecipazione alla gara entro 3 giorni lavorativi dalla decisione di Commissione UE. Comunicazione non necessaria se Op rilascia “buono di consegna” entro termini fissati.

Op che, a seguito di ingenti conferimenti di carni ad intervento, non sono in grado di prendere in consegna carni offerte, possono limitare acquisti solo ai quantitativi che possono prendere in consegna nel loro territorio, garantendo comunque parità di accesso a tutti gli interessati

Op, dopo aver verificato ammissibilità di offerta, rilascia “buono di consegna” entro 5 giorni lavorativi successivi a scadenza bando o decisione di Commissione UE. Ammessa proroga nel rilascio “buono di consegna” in caso di quantitativi elevati di cereali o riso accettati, comunque data effettiva di consegna dei prodotti mai oltre 65 giorni da scadenza termine di bando o decisione di Commissione UE. Nel “buono di consegna” riportare: quantitativo da consegnare; termine di consegna merce; luogo di ammasso presso cui consegnare merce; prezzo di accettazione di offerta

In caso di cereali e riso, Op definisce luogo di ammasso dove consegna avviene al minore costo entro 60 giorni da rilascio del “buono” (Ammessa proroga di 14 giorni). Sono a carico di operatore spese relative a seguenti analisi: test di attività anilastica (Hadberg); test di dosaggio della proteina (in caso di frumento tenero e duro); test di Zeleny; test di lavorabilità a macchina; analisi di contaminanti. Spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento di invio offerta al luogo di ammasso ad intervento indicato nel “buono di consegna” a carico di operatore se distanza inferiore a 50 km. (oltre tale distanza, spese supplementari di trasporto a carico di AGEA nel limite di 0,05 €/t./km) eventualmente senza tenere conto di distanza fino a frontiera qualora luogo di ammasso situato in altro Stato membro rispetto a quello iniziale. Adattamento prezzi di cereali e riso in base a loro qualità secondo maggiorazioni o riduzioni riportate in Allegato I e II di Reg. CE 1240/16 pubblicato su GUCE 206/16. In caso di ammasso nel luogo iniziale di magazzinaggio di tali prodotti si ha riduzione di 5 €/t. su prezzo di acquisto.

Prezzo di acquisto di carni bovine è quello di consegna merce in entrata luogo di ammasso con spese di scarico a carico di operatore.

Consegna da attuare entro 15 giorni da rilascio “buono di consegna” (Op può prorogare termini di 7 giorni, informandone operatori)

Burro e latte scremato in polvere confezionato consegnato in blocchi di 25 kg. sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni da rilascio “buono di consegna” (Op può prorogare termine di 7 giorni, informandone operatori) su pallet di qualità adatta ad ammasso di lunga durata (Spese di scarico su banchina a carico di operatore). Op impone che burro o latte scremato in polvere conservati ad ammasso su pallet in modo da essere facilmente identificabili ed accessibili

Data di consegna per:

  • cereali, riso, burro, latte scremato in polvere è quella in cui confermato che intero quantitativo indicato in “buono di consegna” entrato in luogo di ammasso (mai precedente a rilascio “buono di consegna”)
  • partita di carni bovine è quella di entrata nel luogo di pesatura del centro di ammasso o nel laboratorio di sezionamento per carni da disossare se disossamento è condizione necessaria per ammasso.

Op può decidere che presa in consegna della merce avviene nel luogo di ammasso in cui prodotti collocati al momento invio di offerta se tale luogo soddisfa acquisti richiesti. In tal caso presa in consegna avviene a partire da giorno successivo a quello di rilascio del “buono”

Rappresentante di Op rilascia “bolletta di presa in consegna”, previa verifica conformità della merce conferita ai requisiti di qualità fissati da UE, specificando: quantitativi consegnati (per riso anche varietà); caratteristiche dei prodotti evidenziate da analisi (se rilevanti per calcolo del prezzo); eventuali quantitativi non presi in consegna. “Bolletta” datata ed inviata ad operatore e responsabile magazzino di ammasso

Operatore risponde a proprie spese di prodotti che non soddisfano requisiti di ammissibilità, facendosi carico della spesa da data di entrata fino ad uscita di tali prodotti da ammasso. Spese calcolate in base ad importi forfetari spese di entrata, uscita, permanenza fissate da UE

Pagamenti per quantitativi indicati in “bolletta di consegna” eseguiti entro 65 giorni da data consegna, salvo se è in corso indagine amministrativa. Prezzo pagato solo per prodotto effettivamente consegnato ed accettato,comunque pari a quello indicato in “buono di consegna”

Prodotti ad ammasso pubblico possono essere venduti mediante gara con domande presentate almeno 6 giorni dopo pubblicazione di Regolamento esecutivo su GUCE. Bando gara aperto solo per determinati prodotti conservati in certi Stati membri/Regioni, contenenti: prodotti (per riso specificare tipo e varietà, mentre per carni bovine tagli pertinenti); durata di gara; quantitativo minimo oggetto di offerta per carni bovine, burro, latte scremato in polvere; importo di cauzione da costituire; quantitativi globali oggetto di gara; eventuali disposizioni per spese di trasporto in caso di cereali e riso; eventuali usi o destinazione di merce venduta e metodi di controllo

Organismo controllo detentore di scorte da vendere pubblica bando di gara almeno 4 giorni prima di invio offerta, specificando: nome ed indirizzo di Op; riferimento a Regolamento esecutivo di gara; termine di invio offerte; nome ed indirizzo del responsabile di ogni luogo di ammasso; quantitativi disponibili suddivisi per partite per cereali e riso con descrizione qualità di ogni partita; quantitativi disponibili per taglio in caso di carni bovine; quantitativi disponibili e data di consegna per burro e latte scremato in polvere; fase di consegna e tipo di imballaggio; eventuale attrezzature disponibili presso luogo di ammasso per caricare merce su mezzo di trasporto. Op pubblicizza bando di gara e consente ad interessati di:

  1. ispezionare, prelevare, esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare offerta;
  2. consultare risultati di analisi ufficiali di Organismi pagatori

Offerta di acquisto ammissibile se:

  1. contiene riferimento a Regolamento esecuzione di gara;
  2. indicati tagli pertinenti per carni bovine o quantitativi totali per cereali/riso;
  3. prezzo offerto per unità di misura (IVA esclusa) relativo a merce caricata sul mezzo di trasporto per cereali e riso, o prodotto consegnato su pallet a banchina di carico o su mezzi di trasporto per burro o latte scremato in polvere, o consegnato su banchina luogo di ammasso per carni bovine;
  4. riguardante per carni bovine, burro, latte scremato in polvere quantitativo minimo riportato in Regolamento di gara;
  5. indicato luogo di ammasso dove si trova il prodotto;
  6. costituita cauzione prevista da Regolamento di gara;
  7. prezzo indicato riferito a qualità minima prescritta per cereali e riso, mentre per carni bovine, burro, latte scremato in polvere riferito a peso netto;
  8. in caso di burro specificato se riferito a burro di crema dolce

Stati membri comunicano a Commissione UE offerte ammissibili entro termine fissato in Regolamento di gara, non specificando nome ed indirizzo di operatore, sua partita IVA. Mancanza di comunicazione significa nullità di offerte pervenute

In base ad offerte comunicate, Commissione UE decide di fissare prezzo minimo di vendita (nel caso di burro e latte scremato in polvere, variabile in base a luogo di vendita) pubblicandolo su GUCE

Se non fissato prezzo minimo di vendita tutte le offerte sono respinte. Se invece fissato prezzo minimo di vendita, Op respinge offerte inferiori e comunica ad operatori esito di loro richiesta entro 3 giorni lavorativi da decisione di Commissione UE.

Aggiudicatario è quello che ha presentato offerta con prezzo più elevato. Se con accettazione di offerta superato quantitativo disponibile in luogo di ammasso, assegnato ad operatore solo quantitativo di carne bovina, burro, latte scremato in polvere disponibile (Op, in accordo con operatore, può assegnare prodotti provenienti da altri luoghi di ammasso fino ad esaurire offerta). In caso di 2 o più offerte per stesso luogo di ammasso, assegnazione proporzionale a quantitativi indicati in offerta (Se questi inferiori a quantitativo minimo fissato in Regolamento si procede a sorteggio). Se dopo accettazione di tutte le offerte ammissibili rimane residuo di tali prodotti inferiore a quantitativo di Regolamento gara, Op offre tali quantitativi ad aggiudicatari a partire da offerta più elevata al prezzo minimo di vendita. Op aggiudica prodotto in funzione di data entrata in ammasso, a partire da prodotti immagazzinati da più tempo.

Prima di ritirare prodotto, operatore paga importo corrispondente a propria offerta per ogni quantitativo prelevato dal luogo di ammasso secondo quanto assegnato da Op

Se in Stato membro non indetta alcuna gara, Op può indire gara se quantitativo residuo totale nei luoghi di ammasso è inferiore a 10.000 t. per ogni cereale, 2.000 t. per riso, 200 t. per carni bovine, burro, latte scremato in polvere. Op mettono in vendita prodotti deteriorati o non più imballabili dopo esecuzione esami nel quadro di inventario annuale o a seguito controllo successivo ad intervento. Op garantisce parità di accesso a tutti gli interessati

Una volta versato importo concordato in offerta, Op rilascia “buono di ritiro”, contenente: quantitativo per cui versato importo; luogo di ammasso del prodotto; data ultima per ritiro prodotto. Operatore ritira prodotto entro 30 giorni da comunicazione di aggiudicazione. Dopo tale periodo, spese e rischi a carico di operatore.

Al momento di ritiro da ammasso:

  • Op mette a disposizione burro e latte scremato in polvere su banchina di magazzino, posto su pallet e caricato su mezzo di trasporto con spese a carico di Op stesso
  • operatore restituisce ad Op pallet di qualità equivalente
  • spese di fissaggio e scaricamento di pallet di burro e latte scremato in polvere a carico di operatore

Op prende idonea misure per garantire rispetto obblighi relativi ad intervento pubblico, compresa verifica amministrativa delle offerte e controlli documentali e fisici in loco (In tale occasione verificata contabilità finanziaria e di magazzino, con loro conseguente timbratura, nonché scorte di intervento presenti in magazzino). Verifica pesatura di prodotti consegnati ad intervento avviene alla presenza di funzionari Op, che provvedono a prelevare campioni per verificare qualità e composizione dei prodotti

Se luogo di ammasso ubicato in Stato membro diverso da quello di invio offerta, Op chiede assistenza di Op di tale Stato membro che esegue verifiche (anche mediante visite in loco) entro tempi concordati con AGEA

In caso di cereali e riso:

  • quantitativo pesato alla presenza di operatore e funzionario Op. Se questo è anche responsabile di magazzino, Op, entro 30 giorni daconsegna, procede ad ispezione con controllo volumetrico. Se differenza tra quantitativo pesato e quello stimato con metodo volumetrico inferiore a tolleranza di 5%, spese relative a differenze rilevate sono a carico di responsabile di magazzino. Se invece tolleranza superata si procede subito a nuova pesatura di cereali e riso. Se peso constatato inferiore a quello registrato, spese di pesatura a carico di responsabile di magazzino (in caso contrario a carico di AGEA). AGEA responsabile di conseguenze finanziarie derivanti da mancato rispetto dei livelli massimi di contaminanti. Tuttavia in caso di ocratossina A e aflotossina, se Op può dimostrare in modo soddisfacente a Commissione UE rispetto norme di entrata, condizioni normali di magazzinaggio ed altri obblighi del responsabile magazzino, responsabilità finanziaria è di UE
  • se loro presa in consegna avviene nel luogo di ammasso di tali prodotti al momento di invio offerta:
  1. quantitativo preso in consegna determinato in base a registro di magazzino in cui riportato: peso constatato non oltre 10 mesi primadi presa in consegna; caratteristiche qualitative fisiche al momento di pesatura (v. grado di umidità); eventuali trasferimenti e trattamenti effettuati;
  2. responsabile di magazzino dichiara che lotto offerto corrisponde in ogni suo elemento a quanto riportato nel registro;
  3. caratteristiche qualitative accertate al momento presa in consegna coincidono con quelle dei campioni prelevate da Op ogni 60 t.

Peso da riportare in registro di magazzino ed in contabilità finanziaria è quello del registro, eventualmente adattato per differenza tra tasso di umidità e di impurità varie rilevati al momento di pesatura con quello di campione

Entro 30 giorni da presa in consegna, Op effettua controllo volumetrico. Se differenza tra quantitativo pesato registrato in contabilità e quello stimato secondo metodo volumetrico inferiore a 5%, tutte le spese relative a differenze constatate sono a carico di responsabile di magazzino. Se tolleranza del 5% superata, si procede subito a nuova pesatura di cereali e riso, con spese a carico di responsabile di magazzino se peso constatato inferiore a quello registrato (in caso contrario a carico di UE)

In caso di non conformità dei prodotti sottoposti a controllo, verifica estesa a campione più ampio. Op registra casi di inadempimento in base a gravità, portata, durata, frequenza che possono portare ad esclusione

Op redige relazione, firmata da funzionario Op ed operatore/responsabile di magazzino, entro 5 giorni lavorativi successivi a controllo, contenente: data ed ora di inizio controllo; eventuale preavviso dato; durata di controllo; responsabili presenti; natura e portata dei controlli eseguiti (Elencare documenti e prodotti esonerati); risultati e conclusioni; eventuale necessità di un seguito. Relazione inserita nel fascicolo di pagamento

Cauzione svincolata in caso di:

  • offerta/domanda inammissibile o non accettata;
  • operatore consegnato quantitativo indicato entro data fissata in buono di consegna;
  • accertata conformità del prodotto ai requisiti prescritti da UE;
  • applicato coefficiente di attribuzione con conseguente ritiro di offerta o svincolo di cauzione corrispondente a quantitativo accettato;
  • operatore non accettato prezzo minimo di vendita fissato da Commissione UE;
  • soddisfatti obblighi relativi a smaltimento di prodotti in ambito programma di distribuzione di derrata alimentari ad indigenti

Stato membro comunica a Commissione UE entro giorno 15 del mese (Commissione UE può chiedere maggiore frequenza di comunicazioni) per:

  • cereali: quantitativi immagazzinati da inizio campagna di commercializzazione; quantitativi presi in consegna da inizio campagna di commercializzazione; quantitativi usciti da luoghi di ammasso da inizio campagna di commercializzazione, suddivisi per tipo di uso o destinazione e totale delle perdite; quantitativi sotto contratto, suddivisi per tipo di uso o destinazione; quantitativi offerti a fine di periodo di comunicazione annuale;
  • burro e latte scremato in polvere: quantitativo di ogni prodotto giacenti in ammasso a fine mese precedente; quantitativi entrati (cioè presi in consegna da Op) ed usciti (cioè svincolati) da luoghi di ammasso nel mese; quantitativo di ogni prodotto usciti da luoghi di ammasso nel mese precedente suddivisi secondo Regolamento di gara per vendita prodotto in questione; scomposizione per età delle scorte in giacenza a fine mese precedente;
  • carni bovine: quantitativi di ogni prodotto giacenti ad ammasso a fine mese precedente; quantitativi entrati ed usciti da luoghi di ammasso nel mese; quantitativi per ogni prodotto usciti da luoghi di ammasso nel mese suddivisi secondo Regolamento di gara per vendita prodotti in questione; quantitativi di ogni taglio per cui stipulato contratto di vendita; quantitativi di ogni taglio per cui rilasciato nel corso di mese precedente buono di uscita; quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente; scorte fuori contratto (cioè scorte non ancora oggetto di contratto di vendita) e scorte fisiche (cioè somma di scorte fuori contratto e scorte oggetto di contratto di vendita non ancora prese in consegna) di ogni taglio a fine mese precedente (indicare durata ammasso di scorte fuori contratto);
  • tutti i prodotti: apertura di gara; quantitativo aggiudicato; prezzi minimi di vendita eventualmente fissati; eventuale smaltimento nell’ambito del programma a favore di indigenti (compreso differenza periodi vendita e valore contabile e momento in cui tale importo ad Op a cui Commissione UE effettua pagamenti)

Sanzioni:

In caso di acquisto ad intervento cauzione incamerata qualora prodotti non conformi a requisiti prescritti, salvo casi di forza maggiore se operatore non consegna prodotti entro data indicata in “buono di consegna” (Cauzione incamerata in proporzione a quantitativi non consegnati; in deroga per cereali, riso, carni bovine cauzione svincolata se consegnata almeno 95% quantitativi concordati)

Per vendita di prodotti ad intervento, salvo casi di forza maggiore, cauzione incamerata per quantitativi non pagati (vendita annullata per questi), o se non soddisfatti obblighi relativi a smaltimento dei prodotti nell’ambito di programma distribuzione di derrate alimentari ad indigenti

Entità aiuto:

Commissione UE con Reg. 1400/21 ha stabilito che tassi di interesse da applicare per calcolo delle spese di finanziamento sostenute da Stati membri da imputare ad esercizio contabile anno 2022 di FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) per acquisto, magazzinaggio, smercio delle giacenze è fissato in 0%

 

 

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